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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/09/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Procedimento unitario n. 109/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Curci, Presidente
Dott. Sergio Garofalo, Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Leoncini, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento avente ad oggetto l'omologa del concordato preventivo proposto da con sede legale in Pescia (PT), Via Remigliari n. 10, Fraz. Parte_1
Pietrabuona, codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentate , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Enrico Panelli nei confronti della
creditori e del Pubblico Ministero Parte_3
con l'opposizione della , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Firenze opponente
FATTO E
[...]
(di seguito anche “ ), ha depositato il 1.8.2024 domanda ex art. 44 Controparte_2 Pt_1
CCII per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva del deposito della documentazione. Il Tribunale ha concesso il termine di gg. 60, successivamente prorogato per un ugual periodo, con nomina del dott. quale Commissario Giudiziale. Persona_1
Il 29.11.2024, alla scadenza del termine, ha depositato piano e proposta di concordato Pt_1 preventivo, corredati della relazione ex artt. 84, 5° comma, 87, 3° comma, e 88, 2° comma, CCII e della documentazione di cui all'art. 39, commi primo e secondo, CCII.
Previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale, il Tribunale ha fissato l'udienza del
27.1.2025, ex art. 47, c. 4, CCII, sottoponendo alle parti rilievi ufficiosi, in uno a quelli svolti dal
C.G., suscettibili di incidere sull'ammissibilità della proposta di concordato preventivo. ha depositato il 15.1.2025 memoria contenente modifiche della proposta e del piano di Pt_1 concordato preventivo ed il 22.1.2025 il commissario giudiziale ha depositato le proprie osservazioni alla proposta e al piano come integrati e modificati.
All'ud. del 27.1.2025, il giudice delegato alla trattazione ha concesso termine alla per Pt_1 integrare la proposta ed il piano ed al C.G. per il parere, riservando, all'esito, di riferire al collegio.
La società, nel termine assegnato, ha depositato memoria contenente nuova integrazione della proposta e del piano di concordato ed il C.G. ha depositato il parere il 6.3.2025.
Con decreto del 10.3.2025 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, con conferma quale Commissario Giudiziale del dott. e fissazione della data iniziale e Persona_1 finale delle operazioni di voto.
Il Commissario Giudiziale ha proceduto alle operazioni previste dall'art. 105 CCII ed ha depositato il 17.4.2025 la relazione particolareggiata esprimendo un giudizio positivo sulla fattibilità del concordato e sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Il C.G., in particolare, pur operate alcune rettifiche al passivo ed al fondo rischi per finanziamenti garantiti dallo Stato (in conseguenza della precisazione dei crediti da parte dell'Erario, del Banco BPM e di Banca Fucino), ha concluso che, nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo in considerazione il minore valore di liquidazione dei beni sui quali si eserciterebbe il privilegio generale mobiliare ed immobiliare e le spese della procedura di liquidazione giudiziale, l'utilità netta riservata ai creditori consentirebbe il pagamento integrale dei creditori delle classi da 1 a 6 e 10 (assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2751 bis n. 1, 2, 5, art. 2753-2754, art. 2764 c.c.. art. 2775 e 2808 c.c.) e, in misura parziale pari al 32,46% del credito per tributi diretti (art. 2752 c. 1 e 2778 n. 18 c.c.), lasciando insoddisfatti tutti gli altri creditori. ha depositato il 15.5.2025 una modifica della proposta di concordato. In particolare, la Pt_1 ricorrente ha dichiarato di accettare le rettifiche al passivo concordatario operate dal Commissario
Giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII e, in ragione di ciò, fermo il resto, ha così modificato la proposta: -la percentuale offerta ai creditori delle classi dalla n. 12 alla n. 17 è pari al 17,178%;
-la composizione delle classi dei creditori (con l'indicazione dei rispettivi crediti) è quella indicata dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII.
Va rilevato che, invero, nella relazione ex art. 105 CCII, il C.G., operate le rettifiche, aveva ridotto nella misura del 17,178% la percentuale di pagamento prevista in favore dei creditori chirografari delle classi da 11 a 17. La ricorrente ha giustificato la modifica della proposta con l'adesione alla relazione del C.G., interamente richiamata, e costituisce pertanto un mero refuso il riferimento alle classi da 12 a 17, invece che da 11 a 17. Detto refuso non ha, peraltro, determinato alcuna incertezza sul contenuto della proposta, posto che il C.G. nella relazione depositata il 19.5.2025 ai sensi degli artt. 105 c. 5 e 107 c. 3 CCII ha individuato correttamente la modifica della proposta nei termini di pagamento dei creditori chirografari ab origine (classi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) da effettuarsi entro
4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati, nella misura del
17,178%.
Il giudizio positivo sulla fattibilità e convenienza è stato confermato dal C.G. nella relazione definitiva ex art. 107 c. 6 CCII depositata il 29.5.2025.
All'esito delle operazioni di voto, il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione prevista dalla legge riferendo che avevano espresso voto favorevole nove classi su diciassette e che solo l'
[...]
aveva espresso voto contrario. CP_1
A seguito di richiesta di omologazione formulata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 111 CCII, il
Tribunale ha fissato l'udienza del 15.7.2025 per la comparizione delle parti ed il decreto è stato iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese.
L si è costituita il 1.7.2025 dichiarando di opporsi all'omologazione del Controparte_1 concordato preventivo sulla base di tre motivi: 1) non corretta e veritiera rappresentazione delle cause della crisi, invero riconducibili in massima parte alla operazione di fusione con 2) CP_3 assenza di fattibilità del piano, essendo contraddittori i dati sui flussi attesi dalla continuità aziendale;
3) non convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, essendo insufficiente la stima del valore degli immobili e inattendibile il previsto surplus della continuità. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha sottolineato che la previsione di una cessione anticipata dei rami d'azienda, ove la prosecuzione dell'attività aziendale non risultasse conveniente, muterebbe la natura del concordato che acquisterebbe carattere sostanzialmente liquidatorio con tutte le conseguenze quanto all'aggiramento dei requisiti richiesti dalla legge per la fattibilità del concordato liquidatorio.
i è costituita concludendo per l'omologa del concordato, con rigetto Parte_1 dell'opposizione. Il C.G., nel parere ex art. 48 c. 2 CCII, ha concluso che la proposta di concordato è fattibile e preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria. Part All'ud. del 15.7.2025 il giudice relatore, a ciò delegato, ha sentito la società ed il C.G. ed il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
Con decreto in pari data, il Tribunale, rilevato che doveva essere escluso dal voto , per Parte_2 insussistenza del credito e per conflitto di interesse ex art. 109 c. 6 CCII, e ritenuto che, in ragione di ciò, mancava la maggioranza dei creditori della classe 17 e, pertanto, non si era raggiunta la maggioranza nel maggior numero di classi (classi a favore 8 su 17), ha fissato l'ud. del 9.9.2025 disponendo che il commissario giudiziale, simulata la distribuzione di tutto l'attivo concordatario secondo la regola dell'absolute priority rule verificasse se, applicando detto criterio di distribuzione, vi fosse una classe di creditori privilegiati che avrebbe potuto incassare una somma maggiore rispetto a quanto riconosciutole nel piano concordatario e che avesse votato favorevolmente.
Il C.G., nella relazione depositata il 29.7.2025, ha riferito che non risultano classi di creditori privilegiati ai quali è stato offerto un importo non integrale del credito che abbiano votato favorevolmente alla proposta di concordato, non essendo quindi rispettata la condizione di cui all'art. 112 co. 2, lettera d), numero 1. Ha, tuttavia, sottolineato che, stante il voto non favorevole espresso dall' (classi 7 e 8), che così risulta determinante ai fini del raggiungimento delle Controparte_1 maggioranze per l'approvazione della proposta di concordato, è applicabile la previsione di cui all'art. 88 co. 4 secondo periodo CCII. ha depositato note difensive 2 settembre 2025 con cui ha sostenuto la ricorrenza delle Pt_1 condizioni per operare il cram down del voto contrario espresso da e, di Controparte_1 conseguenza, per omologare il concordato ai sensi degli artt. 112 e 88 c. 4 CCII. Part All'ud. del 9.9.2025 il giudice relatore, a ciò delegato, ha sentito la società l' CP_1
ed il C.G. ed il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio
[...]
I) ha formulato una domanda di concordato preventivo fondata su un piano di Parte_1 risanamento, come da ultimo integrato e modificato, che prevede: A) la continuità diretta dell'azienda, B) la liquidazione immediata di tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare non funzionale alla continuità aziendale nonché C) la cessione dell'azienda, costituita dal ramo operante in Pescia, loc. Pietrabuona, compreso l'immobile strumentale, e dal ramo operante in NT
SE, in funzionamento alla fine dell'anno 2028.
In particolare il piano prevede la liquidazione degli immobili di Pistoia, nonché dei beni mobili ivi presenti entro il 31.12.2025, la liquidazione delle immobilizzazioni finanziarie (ad eccezione dei depositi cauzionali funzionali alla continuità) entro il 31.12.2025, l'incasso dei crediti verso l'ex socio in quattro quote costanti di cui l'ultima entro il 31.12.2028, la liquidazione dell'azienda in funzionamento (comprensiva dell'immobile strumentale in cui è esercitato il ramo di Pietrabuona) alla fine dell'anno 2028, salva cessione anticipata dei rami di azienda qualora la continuità diventasse manifestamente dannosa per i creditori.
Assumendo che la definitività dell'omologa del concordato intervenga entro il 30.6.2025, la proposta prevede il pagamento dei creditori entro quattro anni, e quindi entro il 30.6.2029, con i ricavi netti previsti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, quantificati in complessivi Euro 785.927,00, la liquidazione dei beni, mobili ed immobili, e dell'azienda e la riscossione dei crediti. Con l'attivo concordatario, complessivamente quantificato in € 3.381.295,00, la ricorrente si è impegnata al pagamento, nel rispetto dell'ordine dei privilegi:
- integrale delle spese di procedura, dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati delle classi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- integrale, con il ricavato della vendita dei beni immobili, dei creditori con ipoteca e privilegio speciale immobiliare della classe 10;
- nella percentuale del 40% dei creditori privilegiati incapienti della classe 8;
- nella percentuale del 30% dei creditori privilegiati incapienti della classe 9;
- nella percentuale del 17,178% dei creditori chirografari per incapienza e ab origine delle classi da
11 a 17.
La proposta, come da ultimo integrata, contiene la suddivisione dei creditori in 17 classi, di seguito esposte:
Classe 1 – dipendenti (privilegio 2751 bis n. 1) - Pagamento integrale entro sei mesi dall'omologa. Il pagamento avrà ad oggetto i crediti esigibili, ovvero le retribuzioni ed accessori maturati ante deposito della domanda (con rivalutazione ed interessi). Il TFR per i dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro nell'arco piano sarà pagato al momento della cessazione. Le retribuzioni e relativi accessori che matureranno nella continuità (prededuzioni) saranno pagati alle scadenze contrattuali o di legge.
Classe 2 – professionisti del piano (privilegio art. 2751 bis n. 2) – Pagamento integrale (compreso interessi di legge) entro un anno e mezzo dall'omologa.
Classe 3 – altri professionisti (privilegio art. 2751 bis n. 2) – Pagamento integrale (compreso interessi di legge) entro un anno e mezzo dall'omologa.
Classe 4 – imprese artigiane (privilegio art. 2751 bis n. 5) – Pagamento integrale (compreso interessi di legge) entro un anno mezzo dall'omologa.
Classe 5 – enti previdenziali e assicurativi (privilegio artt. 2753, 2754 e 2778 n. 1 e 8) - Pagamento integrale entro 4 anni dall'omologa, con transazione contributiva. Classe 6 – Locatore immobile NT SE (privilegio art. 2764 e 2778 n. 16). Pagamento integrale entro 4 anni dall'omologa.
Classe 7 – erario (privilegio artt. 2752 c. 1 e 2 e 2778 n. 18 ) – Pagamento integrale entro 4 anni dall'omologa, con transazione fiscale.
Classe 8 – erario (privilegio artt. 2752 c. 1 e 2 e 2778 n. 19) – Totalmente degradato a chirografo per incapienza. Pagamento nella percentuale del 40% entro 4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati, con transazione fiscale.
Classe 9 – enti locali (privilegio art. 2778 n. 20) – Totalmente degradato a chirografo per incapienza.
Pagamento nella percentuale del 30% entro 4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati, con transazione fiscale per i tributi e accessori già affidati all' CP_4
.
[...]
Classe 10 – creditori con privilegio speciale immobiliare (artt. 2775 e 2808) – Pagamento integrale dopo la vendita del bene oggetto del privilegio.
Classe 11 – imprese PMI per crediti chirografari di fornitore beni e servizi - Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 12 – enti previdenziali, erario e enti locali per crediti chirografari ab origine - Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati, con transazione fiscale e contributiva.
Classe 13 – banche titolari di crediti per finanziamenti assistiti dalla garanzia per Fondo Pubblico ex
L. 662/96. Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 14 – banche con garanzia Consorzio fidi. Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 15 – banche con garanzia personale. Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 16 – società di leasing titolare di contratto risolto ante domanda. Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 17 – altri creditori chirografari – Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati. ha appostato:
1. un fondo rischi, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera p-bis CCII, di Pt_1
970.000,00 euro, rettificato dal C.G. ad euro 1.031.000,0 euro, deputato a coprire interamente i finanziamenti assistiti dalla garanzia per Fondo Pubblico ex L. 662/96, nell'ipotesi di escussione della garanzia;
2. fondo rischi privilegiati erariali di Euro 100.000,00 a copertura di maggiori sanzioni su debiti erariali e contributivi, anche in relazione a due atti di recupero di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
3. fondo rischi interessi privilegiati di Euro 50.000,00 a copertura degli interessi sui crediti muniti di privilegio e capienti sul valore di liquidazione;
4. fondo rischi continuità di Euro 100.000,00 a copertura di eventuali minori flussi della continuità aziendale;
5. fondo rischi liquidazione attivo di Euro 584.285,00 a copertura di eventuali svalutazioni dell'attivo oggetto di cessione e, più precisamente pari al 20% del valore dei beni immobili, dei beni mobili di Pistoia e dell'azienda indicati nell'attivo concordatario;
6 Fondo rischi chirografo di Euro 50.000,00 a copertura delle spese legali sostenute dai creditori che hanno proposto azioni giudiziarie per il recupero del credito e di eventuali differenze che dovessero emergere. ha precisato che i fondi rischi eventualmente non utilizzati saranno distribuiti secondo la Pt_1 regola della priorità assoluta.
II) Part Così sinteticamente descritti proposta e piano presentati dalla società il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l'omologa del concordato preventivo ai sensi degli artt. 112 e 88 c. 4
CCII, dovendo essere rigettata l'opposizione formulata dall' . CP_1 CP_1
Il Tribunale ha già positivamente valutato, nel decreto di apertura del concordato preventivo, la ritualità della proposta e l'ammissibilità della domanda di accesso al concordato, declinata dal legislatore del codice della crisi quale non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che il concordato proposto da dovesse essere Parte_1 qualificato come in continuità e che la suddivisione dei creditori in classi fosse corretta.
Nella fase dell'omologa, il Tribunale è tenuto a valutare, innanzi tutto, la regolarità della procedura,
l'ammissibilità della proposta e la corretta formazione delle classi.
Va premesso che il concordato proposto da è certamente da qualificare come in continuità Pt_1 aziendale diretta, essendo prevista la prosecuzione dell'impresa fino al 2028 e la cessione dei rami di azienda in esercizio alla fine del piano di concordato. La qualificazione del concordato come in continuità prescinde dalla misura dei previsti flussi della continuità aziendale rispetto alle altre fonti dell'attivo (art. 84 c. 3 CCII). Nel caso in esame, poi, la continuità ha per oggetto la prosecuzione dell'attività d'impresa nell'attuale consistenza (rami di azienda di Pescia, loc. Pietrabuona, e NT
SE) e non si pone, neanche astrattamente, il problema, sollevato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le ultime, sebbene con riferimento alla LF, Cass. 348/2025), di abuso dello strumento concordatario in ragione di un eccessivo ridimensionamento della pregressa attività di impresa. Né inficia tale qualificazione la previsione di una cessione anticipata dei rami di azienda qualora la continuità diventasse manifestamente dannosa per i creditori. Tale previsione appare corretta, a garanzia dei creditori, perché consente di contenere le perdite qualora venisse meno l'equilibrio economico dell'azienda, ed anzi costituisce una iniziativa necessaria in presenza di uno “scostamento dagli obiettivi pianificati” (art. 87, c. 1, lett. I CCII). Non convince la tesi dell' esposta nel CP_5 terzo motivo di opposizione, secondo cui l'eventualità di una interruzione della continuità e della vendita immediata dei rami di azienda condurrebbe a qualificare come liquidatorio il piano di concordato di Tale tesi, difatti, finisce per sovrapporre e confondere il profilo qualificatorio, Pt_1 che dipende esclusivamente (art. 84 CCII) dalla struttura del piano di concordato, con quello della fattibilità, cioè con il giudizio di non manifesta inidoneità del piano alla conservazione dei valori aziendali ed alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore (art. 47 CCII).
L ha contestato, con il primo motivo di opposizione, l'ammissibilità della proposta deducendo CP_5 che sia assente una rappresentazione veritiera delle cause della crisi. Secondo l'opponente la causa principale della crisi è l'operazione di fusione con la amministrata dalla moglie del l.r. CP_3 della gravata da un carico debitorio ingente, e non quanto esposto dalla debitrice, e cioè gli Pt_1 ingenti investimenti in macchinari in concomitanza con la crisi pandemica e l'aumento dei costi energetici e di materie prime a causa della guerra in Ucraina. Ritiene il Tribunale che non sia ravvisabile un profilo di inammissibilità della proposta discendente dal lamentato contegno decettivo della su un contenuto necessario del piano (quello di cui all'art. 87 lett. b) CCII). La debitrice, Pt_1 difatti, non omettendo di riferire della fusione con del dicembre 2022, ha affermato che CP_3
l'insorgenza della crisi fosse antecedente alla detta fusione e discendesse da un disequilibrio finanziario conseguente ad ingenti investimenti ed alla congiuntura economica depressa in ragione di eventi pandemici e bellici. Tale ricostruzione ha trovato conferma negli accertamenti svolti dal C.G.
Nella relazione ex art. 105 CCII (pagg. 12 e ss.), il C.G. ha affermato che lo stato di crisi era insorto a partire dall'anno 2021, posto che “i risultati economici dell'attività operativa diventano negativi, con un EBIT '21 negativo di Euro -22.502 (non considerando i proventi derivanti dai contributi
c/impianti rilevati nell'anno). Anche nel 2022 la gestione operativa evidenzia una perdita, con un
EBIT di Euro -76.951, per poi crollare nel 2023 in cui l'EBIT è di Euro -998.689. Gli esercizi dal
2021 a seguire sono caratterizzati altresì dal progressivo peggioramento della situazione finanziaria: come già indicato, con la fine del 2020 e inizio 2021, a seguito degli importanti investimenti effettuati, il capitale di debito accresce di oltre 2,4 milioni”. Dalla relazione citata si ricava che la fusione con la avvenuta a dicembre del 2022, se da un lato ha fatto acquisire all'attivo l'azienda Controparte_3
(comprensiva del fabbricato industriale sito in Pietrabuona, con valore di stima di Euro 1.320.000,00, attrezzature, macchinari e arredi con valore netto di bilancio Euro 210.000,00 e conto corrente attivo
Banca CE Toscana con saldo di Euro 252.000,00), dall'altro ha incrementato l'indebitamento di Part
soprattutto con riferimento alla parte dei debiti tributari e previdenziali per euro 350.000,00 circa. Le difficoltà finanziarie della insorgono, quindi, prima della fusione e sono Pt_1 riconducibili ad un incremento ingente dell'indebitamento in ragione degli investimenti in macchinari.
Rispetto a tale situazione la fusione con alla fine del 2022, non produce i benefici CP_3 sperati e finisce per aggravare la tensione finanziaria della In conclusione, la debitrice non Pt_1 ha falsamente esposto le cause della crisi e non può affermarsi che la procedura concordataria si sia svolta in maniera irregolare, tanto più ove si consideri che le puntuali valutazioni del commissario giudiziale sono state portate a conoscenza dei creditori che hanno potuto esprimere il voto in maniera pienamente consapevole.
L ha contestato, con il secondo motivo dell'opposizione, la fattibilità del piano lamentando la CP_5 contraddittorietà dei dati in ordine ai previsti flussi della continuità. Il creditore opponente, in particolare, ha segnalato che il reddito medio annuale prospettico dell'azienda è indicato nella perizia del dott. in euro 80.000,00, valore largamente inferiore a quanto ipotizzato nel piano di Per_2 risanamento, e che il piano economico finanziario della è connotato da indicazioni generiche, Pt_1 inidonee a valutare concretezza e fattibilità della crescita del fatturato negli anni.
Va premesso che, al fine di esprimere la sua valutazione (art. 112, primo comma lett. f) CCII) sulla circostanza che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, il C.G. nella relazione ex artt. 105 c. 5 e 107 c. 3 CCII depositata il 19.5.2025, ha sottoposto ad una approfondita analisi critica il piano di concordato, tanto con riguardo alla valorizzazione dei beni immobili e del compendio aziendale, quanto con riferimento alla stima dei flussi di continuità, e ha concluso sulla sua fattibilità, nel senso che esso non è manifestamente inidoneo al soddisfacimento dei creditori come proposto. Con particolare riferimento ai flussi della continuità, indicati nel piano per euro 785.927,00, sia l'attestatore, dott.ssa che il C.G. hanno valutato il piano Persona_3 di industriale allegato alla domanda di concordato, che riporta in modo analitico i costi ed i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura. La dott.ssa ha affermato Per_3 che le assunzioni che hanno portato alla costruzione del piano economico finanziario per il periodo della continuità sono rappresentate da una sostanziale proiezione dei dati aziendali storici, tenuto conto delle modifiche organizzative, ed il C.G. ha, inoltre, osservato che i risultati della gestione nei mesi successivi alla data dal deposito della domanda ex art. 44 CCII mostrano dati leggermente inferiori rispetto alle previsioni in termini di fatturato, ma sostanzialmente allineati in termini di risultati economici. Il C.G. ha, quindi, concluso “sull'esistenza di una ragionevole probabilità che i flussi di cassa attesi dalla continuità aziendale si realizzino, permettendo così il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario e garantendo la sostenibilità economica dell'impresa”.
A fronte di tali valutazioni non appare pertinente il riferimento dell' alla perizia di stima del CP_5 dott. che, incaricato di individuare il valore di liquidazione dei due rami di azienda, ha Per_2 ricostruito l'utile netto normalizzato medio del quadriennio 2020-2023. Quest'ultimo dato non può essere comparato con i flussi attesi dal piano economico-finanziario se non altro perché non tiene conto della riduzione, a seguito dell'apertura della procedura concordataria, dei costi del personale, del leasing, degli interessi passivi, come analiticamente indicato dalla ricorrente nella memoria difensiva del 3.7.2025. Ritiene, in conclusione, il Tribunale che le valutazioni operate dall'attestatore e dal C.G., non specificatamente contrastate dall' siano adeguate e consentano di affermare CP_5 che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.
Con il terzo motivo di opposizione, l' ha contestato la convenienza rispetto all'alternativa CP_5 liquidatoria. La contestazione, formulata in termini generici, va disattesa. L'art. 112, terzo comma,
CCII prevede che in caso di opposizione di convenienza il tribunale omologhi il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, comma 1, lettera c), ovvero - stando alla disposto novellato
- al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzato nella medesima sede della cessione dell'azienda in esercizio nonché dalle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.
L'A.d.E., invero, pur contestando la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, non ha svolto alcuna puntuale deduzione, essendosi limitata a sottolineare l'inadeguatezza della perizia di stima degli immobili (senza neanche indicare se l'effettivo valore sia maggiore o minore rispetto a quanto stimato) e l'inattendibilità dei flussi della continuità. L'opponente, in altre parole, non ha illustrato perché l'alternativa della liquidazione giudiziale consentirebbe una maggiore soddisfazione del proprio credito. Oltre all'assenza di una adeguata allegazione, le contestazioni appaiono, anche astrattamente, non convincenti ove si consideri che il piano concordatario prevede che la vendita degli immobili avvenga a cura di un liquidatore e mediante procedure competitive, di talchè appare irragionevole affermare che, a parità di condizioni di vendita competitiva, il prezzo ricavato dalle vendite nella liquidazione giudiziale sarebbe superiore rispetto a quanto ricavabile nella procedura concordataria. Si è già detto sopra quanto alla ragionevolezza della previsione dei flussi della continuità e, comunque, la contestazioni mossa sotto questo profilo da non supporta, neanche CP_5 in via astratta, l'eccezione di convenienza, poiché, secondo la ricostruzione del C.G., contenuta nella relazione ex art. 105 CCII, l'attivo concordatario, anche al netto dei flussi, è superiore all'attivo realizzabile in sede di liquidazione giudiziale (euro 2.595.368,85 contro 2.232.607,81). Infine
l' non ha specificatamente contestato le conclusioni del C.G. (pag. 35 della relazione ex art. CP_5
107 c. 3 CCII) secondo cui, nell'alternativa della liquidazione giudiziale, il credito dell'erario troverebbe una soddisfazione minore per il credito di classe 7 – tributi diretti - (nella misura del
34,03%) e nessun soddisfazione per i crediti inseriti nelle altre classi.
È previsto il pagamento non integrale dei crediti tributari, previdenziali e assistenziali ed è stata, pertanto, predisposta la proposta di trattamento ex art. 88 CCII, corredata dell'attestazione del professionista indipendente, dott.ssa ed inoltrata ad , Inps, Persona_3 Controparte_1
Inail e ad . Controparte_6
Con riferimento all'attività successiva al decreto di apertura e con particolare riguardo all'esercizio del diritto di voto, il C.G. ha depositato e comunicato, nel rispetto dei termini di legge, le relazioni previste dagli artt. 105 e 107 CCII, nelle quali ha diffusamente descritto la proposta ed ha rassegnato il proprio motivato parere sulla fattibilità.
Alla relazione ex art. 107 c. 3 CCII è stato allegato l'elenco dei creditori ammessi al voto e nessuna contestazione è stata sollevata dal debitore o dai creditori.
Stante la completezza delle relazioni, depositate nei termini di legge, ritiene il Tribunale che i creditori siano stati messi in grado di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto.
Le classi sono state correttamente formate, come già ritenuto nel decreto di apertura cui si rinvia, ed i creditori appartenenti a ciascuna classe risultano destinatari di un uguale trattamento. Non incide sulla correttezza della suddivisione in classi la circostanza, rilevata d'ufficio dal Tribunale, che nella classe 17, altri creditori chirografari, sia stato incluso il credito di , ammesso al voto per Parte_2 euro 49.120,00. è amministratore e socio unico della ed il credito Parte_2 Parte_1
è vantato quale trattamento di fine mandato. Ebbene il credito per trattamento di fine mandato sorge alla cessazione del rapporto di amministratore con la conseguenza che il credito deve ritenersi, allo stato, inesistente ed il sig. non doveva essere ammesso al voto. Sotto altro profilo, il sig. Pt_2 Pt_2 in quanto titolare della quota totalitaria del capitale sociale, non poteva esercitare il diritto di voto stante il divieto di cui all'art. 109 c. 6 CCII. Secondo la citata disposizione sussiste la presunzione, assoluta, di conflitto di interessi in capo, tra gli altri, alla “società che controlla la società debitrice”.
nella nota del 21.5.2025, assume che il riferimento normativa alla “società” escluderebbe la Pt_1 possibilità di estendere la previsione al socio persona fisica. Invero, la disposizione citata va interpretata nel senso di prevedere l'esclusione dal voto del soggetto, qualunque sia la sua natura, che controlli la società debitrice. La definizione di confitto di interessi data dalla Corte di Cassazione (v.
SS.UU. sent, 17186/2018), quale posizione di contrasto dell'interesse individuale di un soggetto con l'interesse comune all'intera collettività, d'altronde, prescinde dalla circostanza che il soggetto in una situazione di conflitto sia una società ovvero una persona fisica ovvero anche un ente pubblico (v. anche Tribunale Cosenza 16.11.2023, in banca dati one legale, sulla esclusione dal voto ex art. 109
c. 6 CCII dell'ente pubblico socio unico della debitrice). La natura della parte controllante, persona fisica o giuridica, società, ente pubblico, associazione o trust, è, pertanto, irrilevante, apparendo una inaccettabile forzatura interpretativa escludere che ricada nell'ipotesi tipizzata del conflitto di interesse quella del socio persona fisica che controlli la società proponente il concordato.
La conseguenza di quanto sopra è che non doveva essere ammesso al voto. Escluso, Parte_2 quindi, il voto favorevole espresso da quest'ultimo, non si è raggiunta la maggioranza dei creditori della classe 17 (aventi diritto al voto euro 105.247,09, voti favorevoli euro 28.205,34, astenuti euro
77.041,75) e, pertanto, non si è raggiunta la maggioranza nel maggior numero di classi (classi a favore
8 su 17).
Sussistono, tuttavia, le condizioni per applicare la disposizione del comma quarto dell'articolo 88
CCII, c.d. cram down fiscale, secondo cui “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112 comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza
e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112 comma 2 lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso ai fini della condizione prevista dall'articolo 112 comma 2 lettera d) numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”.
Il decreto correttivo del CCII (d.l.vo 13.9.2024 n. 136), introducendo la disposizione del c. 4 dell'art. 88, applicabile alle procedure pendenti giusta la norma transitoria dettata dall'art. 56 del d.l.vo n.
136/24, ha risolto i dubbi sollevati in dottrina e giurisprudenza sulla possibilità di applicare anche al concordato in continuità le regole sull'omologa in caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.
Quanto alle condizioni per l'omologa, nonostante il voto contrario espresso dall'amministrazione finanziaria, va rammentato che la proposta di concordato preventivo prevede il pagamento integrale del credito per imposte dirette (classe 7) e nella misura del 40% del credito per imposte indirette, totalmente degradato a chirografo per incapienza (classe 8). La proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria non è deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. La circostanza, attestata dalla dott.ssa è stata verificata e confermata dal C.G. Quest'ultimo, nella relazione Per_3 ex art. 107 c. 3 CCII (pag. 35), ha esposto che, nell'alternativa della liquidazione giudiziale, il credito dell'erario troverebbe una soddisfazione minore per il credito di classe 7 – tributi diretti - (nella misura del 34,03%) e nessun soddisfazione per i crediti inseriti nelle altre classi. Tale conclusione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell' CP_5
La mancata adesione da parte dell' (che ha espresso voto contrario per i crediti inseriti nelle CP_5 classi 7 e 8) ha determinato il mancato raggiungimento della maggioranza delle classi (avendo espresso voto favorevole 8 classi su 17). Va affermato, quindi, ai fini dell'omologazione forzosa ex art. 88 c. 4 CCII che i voti negativamente espressi dall'amministrazione finanziaria sono determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi. Convertendo in favorevole il voto negativo espresso dall'AdE, difatti, si raggiunge la maggioranza di 10 classi su 17; ugualmente la maggiornaza
è raggiunta (8 classi su 15) escludendo dal computo le classi 7 e 8.
Ricorrono, altresì, congiuntamente le altre condizioni indicate nell'art. 112, 2° co. CCII.
Quanto alla lett. a) dell'art. 112 c. 2 CCII, il “valore di liquidazione”, cioè il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, è pari ad euro 962.557,81 (v. pagg. 24 e ss., relazione del CG ex art. 105 CCII), ed è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito nel rispetto della disposizione della lett. b). In particolare le classi dissenzienti sono le seguenti: 7, imposte dirette, 8, imposte indirette, 9, tributi enti locali, 11, crediti chirografari PMI, 12, crediti chirografari ab origine di enti, 14, crediti chirografari di istituti di credito con garanzia Consorzio Fidi, 15, crediti chirografari di istituti di credito con garanzie personali, 16 credito per leasing garantito da fondo pubblico, 17 altri crediti chirografari. La proposta prevede il pagamento: - integrale del credito privilegiato per imposte dirette
2778 n. 18 (classe 7), nella misura del 40% del credito privilegiato per imposte indirette 2778 n. 19
(classe 8) e nella misura del 30% del credito privilegiato degli enti locali 2778 n. 20 (classe 11). Le restanti classi sono composte solo da crediti chirografari ed è previsto il pagamento in uguale misura.
Quindi, le classi dissenzienti di creditori privilegiati ricevono complessivamente un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore ed i creditori chirografari ricevono il medesimo trattamento.
Nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito.
Ricorrono, in conclusioni, le condizioni per procedere all'omologa del concordato preventivo in continuità, superando il voto contrario dell'amministrazione finanziaria (art. 88 c. 4 CCII) e ricorrendo le altre condizioni di cui all'art. 112 c. 2 CCII.
Va aggiunto che non osta all'omologa la disposizione dell'art. 88 c. 4 ult. periodo CCII secondo cui
“In ogni caso ai fini della condizione prevista dall'articolo 112 comma 2 lettera d) numeri 1 e 2,
l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”. L'articolo 112 comma 2 lett. d) numeri 1 e 2, richiamato dall'articolo 88 c. 4, si riferisce all'ipotesi del voto favorevole di almeno una classe di creditori che, date le ulteriori condizioni descritte ai numeri 1 e 2, può determinare l'approvazione del concordato in continuità. Solo in relazione a tale specifica ipotesi è stata espressamente stabilita, rispondendo alle preoccupazioni sollevate da parte della dottrina, la regola del voto espresso da parte dei creditori pubblici. Si è voluto cioè evitare che il meccanismo del cram down fiscale e contributivo consentisse l'omologa anche in una situazione in cui nessuna classe avesse espresso voto favorevole.
D'altronde, tale interpretazione è l'unica che consenta di evitare una antinomia tra la disposizione, dei primi due periodi dell'art. 88 c. 4 CCII, che consente l'omologazione forzosa in caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria ed il terzo periodo dello stesso comma che richiede l'adesione espressa dei creditori pubblici.
Va aggiunto, infine, che l'indagine sulla capacità del piano di impedire o superare l'insolvenza di cui alla lett. f) dell'art. 112, primo comma, si sovrappone a quella sulla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, già sopra positivamente scrutinata. La analiticità delle valutazioni già compiute dal C.G. sull'attivo e sul passivo concordatario nella relazione ex art. 105 CCII, fondate su criteri corretti e condivisibili, ed i riscontri dallo stesso compiuti consentono al Collegio di escludere che il piano sia ictu oculi irrealizzabile e, cioè, manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dalla ricorrente, fermi restando i rischi insiti nel prosieguo dell'attività d'impresa e nei risultati dell'attività liquidatoria;
trattasi, tuttavia, di rischi perfettamente rappresentati dal C.G. nelle relazioni rivolte ai creditori, i quali, votando a favore della proposta, hanno manifestato una netta preferenza per la gestione concordata della crisi piuttosto che per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
In conclusione, ritiene il Tribunale che la procedura si è svolta con regolarità, sia sotto il profilo sostanziale che procedimentale, e che sussistano tutti i presupposti per l'omologa del concordato preventivo di Parte_1
III)
Il piano prevede la continuità aziendale diretta e la liquidazione, mediante procedura competitiva, degli immobili e dell'azienda. Non essendo individuato alcun offerente, ritiene il Tribunale opportuno ai sensi dell'art. 114 bis CCII nominare un liquidatore, come peraltro previsto dal piano, ed il comitato dei creditori. ha rappresentato la disponibilità della Dott.ssa a ricoprire Pt_1 Persona_4
l'incarico di Liquidatore Giudiziale, avendone i requisiti di legge, per un compenso predeterminato di € 36.400,00 (compreso cap), oltre iva. Detto compenso è inferiore rispetto a quello stimabile in applicazione dei parametri di legge. Ritiene il Tribunale opportuno, in ragione dell'obiettivo di contenimento delle spese di procedura, provvedere alla nomina del detto professionista avente i requisiti di legge.
Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del concordato secondo le modalità appresso indicate. Il Comitato dei Creditori renderà i pareri e le autorizzazioni richiesti in forma espressa e non mediante silenzio assenso.
Per la liquidazione dell'attivo appaiono corrette le modalità, mediante procedure competitive, indicate nella proposta di concordato e di seguito specificate, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 114 bis CCII.
1. Subito dopo l'accettazione dell'incarico il Liquidatore redigerà un inventario alla presenza sia del
Commissario giudiziale che del legale rappresentante della società in concordato, e depositerà il verbale in cancelleria.
2. Entro tre mesi dal passaggio in giudicato del presente decreto, sulla scorta delle scritture contabili eventualmente rettificate, nonché delle altre notizie che potrà raccogliere, il liquidatore formerà
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, che depositerà in cancelleria, dandone notizia a tutti i creditori mediante PEC (ovvero, in caso di impossibilità, mediante deposito nel fascicolo informatico), con l'avvertimento che l'elenco stesso potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie.
3. La FTP terrà regolare contabilità che dovrà, con periodicità semestrale, far visionare al
Commissario Giudiziale unitamente alla movimentazione bancaria del periodo sino all'ultimo estratto conto.
4. Il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile, unicamente relativa alla liquidazione, in un apposito libro giornale, nella forma del registro informatico firmato digitalmente e con apposizione di marca temporale ex art. 136 CCII;
detto libro giornale dovrà essere consegnato aggiornato, ogni sei mesi, al Commissario giudiziale per le sue opportune verifiche.
5. Ogni sei mesi la società FTP predisporrà una relazione sullo stato della procedura, nella quale dovrà dare conto delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'andamento della procedura;
la relazione dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al Commissario
Giudiziale. Il Liquidatore trasmetterà al C.G. con la medesima periodicità una relazione nella quale darà conto delle iniziative assunte ai sensi degli artt. 114 bis e 115 CCII e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico. Entro il mese successivo al deposito delle relazioni della società e del Liquidatore, il Commissario giudiziale redigerà un rapporto riepilogativo, in conformità
a quanto previsto dall'art. 130 c. 9 CCII, svolgendo le proprie considerazioni sulle relazioni trasmesse e raffrontando realizzi e pagamenti per entità e tempi con le corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria, e lo comunicherà ai creditori ed al P.M., depositandone copia in cancelleria.
6. Per promuovere azioni giudiziarie e per costituirsi in giudizio, acquisito il parere favorevole del
Commissario giudiziale, il liquidatore chiederà l'autorizzazione del comitato dei creditori, indicando il legale di cui intende avvalersi ed il compenso professionale oggetto di pattuizione. Nella scelta del legale il liquidatore valuterà la pregressa esperienza, anche desumibile dall'attività svolta in procedure esecutive e/o concorsuali, i tempi pattuiti di espletamento dell'incarico, l'onorario proposto. Il liquidatore richiederà al Giudice Delegato lo svincolo delle somme per il pagamento del legale, allegando l'accordo sul compenso e la relazione sull'attività svolta.
7. Per la nomina di periti e consulenti, il liquidatore dovrà chiedere, acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, l'autorizzazione al comitato dei creditori, indicando il compenso professionale oggetto di pattuizione;
il liquidatore richiederà al Giudice Delegato lo svincolo delle somme per il pagamento del consulente allegando l'accordo sul compenso e la relazione sull'attività svolta.
8. Per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per le transazioni e le cessioni di crediti, la società dovrà chiedere, acquisito il parere favorevole del liquidatore e del commissario giudiziale,
l'autorizzazione al comitato dei creditori, notiziando nel contempo il giudice delegato;
in caso di parere contrario e/o di rifiuto dell'autorizzazione dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato.
9. Per le operazioni di liquidazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei
Creditori e del parere favorevole del Commissario giudiziale, notiziando nel contempo il G.D. per la verifica che nulla osti. Il liquidatore procederà alle vendite mediante procedura competitive sulla base delle stime in atti, nel rispetto del piano di concordato, delle disposizioni dell'art. 114 bis CCII e dei principi di cui all'artt. 216 CCII, con trasferimento dei beni immobili mediante atto notarile, e formulerà, dopo la vendita, istanza al GD per la cancellazione dei gravami. Il Liquidatore effettuerà gli adempimenti pubblicitari ritenuti opportuni in ragione della natura e del valore del bene da vendere, e comunque quelli ex art. 490 c. 1 cpc, almeno 30 giorni prima della vendita dei beni mobili e 90 gg. prima della vendita degli immobili e dell'azienda.
Resta salva la possibilità di adottare modalità di vendita o termini di pubblicità diversi da quelli sopra indicati ove valutati maggiormente funzionali ad ottimizzare gli esiti della liquidazione, previo parere favorevole del Commissario Giudiziale ed autorizzazione del Comitato dei Creditori.
10. Le somme riscosse dalle attività liquidatorie dovranno essere immediatamente versate dal
Liquidatore su conto corrente intestato alla procedura;
i prelievi da siffatto conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore entro il limite trimestrale di € 6.000,00. Una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa insieme alla relazione semestrale al C.G.
11. La società dovrà predisporre, nella tempistica prevista dalla proposta, un progetto di ripartizione delle somme disponibili nel rispetto delle disposizioni di legge in punto di graduazione dei creditori e delle modalità previste nel piano di concordato. Il progetto di riparto dovrà essere sottoposto per il parere al comitato dei creditori ed al Commissario giudiziale;
acquisito il parere favorevole, il progetto dovrà essere trasmesso a tutti i creditori concedendo termine di gg. 15 per eventuali osservazioni;
apportate eventuali modifiche sulla scorta delle osservazioni, il progetto, corredato dai detti pareri e dalle osservazioni, sarà trasmesso al Giudice
Delegato per la pronuncia del provvedimento di svincolo delle somme occorrenti.
Il Commissario Giudiziale dovrà vigilare sul rispetto della predetta tempistica e, in caso di ingiustificato contegno inerte, riferire al Tribunale ai sensi dell'art. 118 c. 4 CCII.
I pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al
Commissario Giudiziale che al giudice delegato;
le modalità di deposito delle somme dovute ai creditori contestati, condizionali o irreperibili saranno determinate dal GD.
12. Conclusa l'esecuzione del concordato e prima del riparto finale, il liquidatore renderà il conto della gestione ai sensi dell'art. 231 del CCII. Dopo l'approvazione del conto e la liquidazione da parte del Tribunale dei compensi dovuti sia al Liquidatore che al Commissario giudiziale, la società rimetterà gli importi dovuti, o quelli restanti, ai singoli creditori, secondo le modalità indicate al punto precedente. Dopo il pagamento ed il riparto finale, il Liquidatore ed il C.G. redigeranno congiuntamente un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130
c. 9 CCII ed accompagnato dalla movimentazione bancaria. Il C.G. ne darà notizie al P.M. ed ai creditori e ne depositerà copia in cancelleria.
13. Il Giudice Delegato, nell'ambito dei principi sopra fissati, provvederà con proprio decreto sulle istanze del Commissario Giudiziale e del Liquidatore per quanto non espressamente previsto nei punti precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione,
RESPINGE
L'opposizione proposta dalla e la condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della che liquida in € 3.000.00, oltre a rimborso forfettario Parte_1 spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
OMOLOGA il concordato preventivo di “ (C.F. e P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_2 sede legale in Montecatini Terme (PT), Via Antonietta n. 15,
NOMINA
Liquidatore la dott.ssa Persona_5
[...] Come componenti del comitato dei creditori:
- 1) - Controparte_7
- 2) - CP_8
-3) - Controparte_9
D I S P O N E come in motivazione riguardo alle modalità di esecuzione del concordato.
Manda la Cancelleria per la pubblicazione nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII e per la comunicazione al P.M.
Così deciso in Pistoia il 9.9.2025 dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Sergio Garofalo dott.ssa Nicoletta Curci
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Curci, Presidente
Dott. Sergio Garofalo, Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Leoncini, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento avente ad oggetto l'omologa del concordato preventivo proposto da con sede legale in Pescia (PT), Via Remigliari n. 10, Fraz. Parte_1
Pietrabuona, codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentate , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Enrico Panelli nei confronti della
creditori e del Pubblico Ministero Parte_3
con l'opposizione della , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Firenze opponente
FATTO E
[...]
(di seguito anche “ ), ha depositato il 1.8.2024 domanda ex art. 44 Controparte_2 Pt_1
CCII per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva del deposito della documentazione. Il Tribunale ha concesso il termine di gg. 60, successivamente prorogato per un ugual periodo, con nomina del dott. quale Commissario Giudiziale. Persona_1
Il 29.11.2024, alla scadenza del termine, ha depositato piano e proposta di concordato Pt_1 preventivo, corredati della relazione ex artt. 84, 5° comma, 87, 3° comma, e 88, 2° comma, CCII e della documentazione di cui all'art. 39, commi primo e secondo, CCII.
Previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale, il Tribunale ha fissato l'udienza del
27.1.2025, ex art. 47, c. 4, CCII, sottoponendo alle parti rilievi ufficiosi, in uno a quelli svolti dal
C.G., suscettibili di incidere sull'ammissibilità della proposta di concordato preventivo. ha depositato il 15.1.2025 memoria contenente modifiche della proposta e del piano di Pt_1 concordato preventivo ed il 22.1.2025 il commissario giudiziale ha depositato le proprie osservazioni alla proposta e al piano come integrati e modificati.
All'ud. del 27.1.2025, il giudice delegato alla trattazione ha concesso termine alla per Pt_1 integrare la proposta ed il piano ed al C.G. per il parere, riservando, all'esito, di riferire al collegio.
La società, nel termine assegnato, ha depositato memoria contenente nuova integrazione della proposta e del piano di concordato ed il C.G. ha depositato il parere il 6.3.2025.
Con decreto del 10.3.2025 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, con conferma quale Commissario Giudiziale del dott. e fissazione della data iniziale e Persona_1 finale delle operazioni di voto.
Il Commissario Giudiziale ha proceduto alle operazioni previste dall'art. 105 CCII ed ha depositato il 17.4.2025 la relazione particolareggiata esprimendo un giudizio positivo sulla fattibilità del concordato e sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Il C.G., in particolare, pur operate alcune rettifiche al passivo ed al fondo rischi per finanziamenti garantiti dallo Stato (in conseguenza della precisazione dei crediti da parte dell'Erario, del Banco BPM e di Banca Fucino), ha concluso che, nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo in considerazione il minore valore di liquidazione dei beni sui quali si eserciterebbe il privilegio generale mobiliare ed immobiliare e le spese della procedura di liquidazione giudiziale, l'utilità netta riservata ai creditori consentirebbe il pagamento integrale dei creditori delle classi da 1 a 6 e 10 (assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2751 bis n. 1, 2, 5, art. 2753-2754, art. 2764 c.c.. art. 2775 e 2808 c.c.) e, in misura parziale pari al 32,46% del credito per tributi diretti (art. 2752 c. 1 e 2778 n. 18 c.c.), lasciando insoddisfatti tutti gli altri creditori. ha depositato il 15.5.2025 una modifica della proposta di concordato. In particolare, la Pt_1 ricorrente ha dichiarato di accettare le rettifiche al passivo concordatario operate dal Commissario
Giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII e, in ragione di ciò, fermo il resto, ha così modificato la proposta: -la percentuale offerta ai creditori delle classi dalla n. 12 alla n. 17 è pari al 17,178%;
-la composizione delle classi dei creditori (con l'indicazione dei rispettivi crediti) è quella indicata dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII.
Va rilevato che, invero, nella relazione ex art. 105 CCII, il C.G., operate le rettifiche, aveva ridotto nella misura del 17,178% la percentuale di pagamento prevista in favore dei creditori chirografari delle classi da 11 a 17. La ricorrente ha giustificato la modifica della proposta con l'adesione alla relazione del C.G., interamente richiamata, e costituisce pertanto un mero refuso il riferimento alle classi da 12 a 17, invece che da 11 a 17. Detto refuso non ha, peraltro, determinato alcuna incertezza sul contenuto della proposta, posto che il C.G. nella relazione depositata il 19.5.2025 ai sensi degli artt. 105 c. 5 e 107 c. 3 CCII ha individuato correttamente la modifica della proposta nei termini di pagamento dei creditori chirografari ab origine (classi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) da effettuarsi entro
4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati, nella misura del
17,178%.
Il giudizio positivo sulla fattibilità e convenienza è stato confermato dal C.G. nella relazione definitiva ex art. 107 c. 6 CCII depositata il 29.5.2025.
All'esito delle operazioni di voto, il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione prevista dalla legge riferendo che avevano espresso voto favorevole nove classi su diciassette e che solo l'
[...]
aveva espresso voto contrario. CP_1
A seguito di richiesta di omologazione formulata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 111 CCII, il
Tribunale ha fissato l'udienza del 15.7.2025 per la comparizione delle parti ed il decreto è stato iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese.
L si è costituita il 1.7.2025 dichiarando di opporsi all'omologazione del Controparte_1 concordato preventivo sulla base di tre motivi: 1) non corretta e veritiera rappresentazione delle cause della crisi, invero riconducibili in massima parte alla operazione di fusione con 2) CP_3 assenza di fattibilità del piano, essendo contraddittori i dati sui flussi attesi dalla continuità aziendale;
3) non convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, essendo insufficiente la stima del valore degli immobili e inattendibile il previsto surplus della continuità. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha sottolineato che la previsione di una cessione anticipata dei rami d'azienda, ove la prosecuzione dell'attività aziendale non risultasse conveniente, muterebbe la natura del concordato che acquisterebbe carattere sostanzialmente liquidatorio con tutte le conseguenze quanto all'aggiramento dei requisiti richiesti dalla legge per la fattibilità del concordato liquidatorio.
i è costituita concludendo per l'omologa del concordato, con rigetto Parte_1 dell'opposizione. Il C.G., nel parere ex art. 48 c. 2 CCII, ha concluso che la proposta di concordato è fattibile e preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria. Part All'ud. del 15.7.2025 il giudice relatore, a ciò delegato, ha sentito la società ed il C.G. ed il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
Con decreto in pari data, il Tribunale, rilevato che doveva essere escluso dal voto , per Parte_2 insussistenza del credito e per conflitto di interesse ex art. 109 c. 6 CCII, e ritenuto che, in ragione di ciò, mancava la maggioranza dei creditori della classe 17 e, pertanto, non si era raggiunta la maggioranza nel maggior numero di classi (classi a favore 8 su 17), ha fissato l'ud. del 9.9.2025 disponendo che il commissario giudiziale, simulata la distribuzione di tutto l'attivo concordatario secondo la regola dell'absolute priority rule verificasse se, applicando detto criterio di distribuzione, vi fosse una classe di creditori privilegiati che avrebbe potuto incassare una somma maggiore rispetto a quanto riconosciutole nel piano concordatario e che avesse votato favorevolmente.
Il C.G., nella relazione depositata il 29.7.2025, ha riferito che non risultano classi di creditori privilegiati ai quali è stato offerto un importo non integrale del credito che abbiano votato favorevolmente alla proposta di concordato, non essendo quindi rispettata la condizione di cui all'art. 112 co. 2, lettera d), numero 1. Ha, tuttavia, sottolineato che, stante il voto non favorevole espresso dall' (classi 7 e 8), che così risulta determinante ai fini del raggiungimento delle Controparte_1 maggioranze per l'approvazione della proposta di concordato, è applicabile la previsione di cui all'art. 88 co. 4 secondo periodo CCII. ha depositato note difensive 2 settembre 2025 con cui ha sostenuto la ricorrenza delle Pt_1 condizioni per operare il cram down del voto contrario espresso da e, di Controparte_1 conseguenza, per omologare il concordato ai sensi degli artt. 112 e 88 c. 4 CCII. Part All'ud. del 9.9.2025 il giudice relatore, a ciò delegato, ha sentito la società l' CP_1
ed il C.G. ed il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio
[...]
I) ha formulato una domanda di concordato preventivo fondata su un piano di Parte_1 risanamento, come da ultimo integrato e modificato, che prevede: A) la continuità diretta dell'azienda, B) la liquidazione immediata di tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare non funzionale alla continuità aziendale nonché C) la cessione dell'azienda, costituita dal ramo operante in Pescia, loc. Pietrabuona, compreso l'immobile strumentale, e dal ramo operante in NT
SE, in funzionamento alla fine dell'anno 2028.
In particolare il piano prevede la liquidazione degli immobili di Pistoia, nonché dei beni mobili ivi presenti entro il 31.12.2025, la liquidazione delle immobilizzazioni finanziarie (ad eccezione dei depositi cauzionali funzionali alla continuità) entro il 31.12.2025, l'incasso dei crediti verso l'ex socio in quattro quote costanti di cui l'ultima entro il 31.12.2028, la liquidazione dell'azienda in funzionamento (comprensiva dell'immobile strumentale in cui è esercitato il ramo di Pietrabuona) alla fine dell'anno 2028, salva cessione anticipata dei rami di azienda qualora la continuità diventasse manifestamente dannosa per i creditori.
Assumendo che la definitività dell'omologa del concordato intervenga entro il 30.6.2025, la proposta prevede il pagamento dei creditori entro quattro anni, e quindi entro il 30.6.2029, con i ricavi netti previsti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, quantificati in complessivi Euro 785.927,00, la liquidazione dei beni, mobili ed immobili, e dell'azienda e la riscossione dei crediti. Con l'attivo concordatario, complessivamente quantificato in € 3.381.295,00, la ricorrente si è impegnata al pagamento, nel rispetto dell'ordine dei privilegi:
- integrale delle spese di procedura, dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati delle classi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- integrale, con il ricavato della vendita dei beni immobili, dei creditori con ipoteca e privilegio speciale immobiliare della classe 10;
- nella percentuale del 40% dei creditori privilegiati incapienti della classe 8;
- nella percentuale del 30% dei creditori privilegiati incapienti della classe 9;
- nella percentuale del 17,178% dei creditori chirografari per incapienza e ab origine delle classi da
11 a 17.
La proposta, come da ultimo integrata, contiene la suddivisione dei creditori in 17 classi, di seguito esposte:
Classe 1 – dipendenti (privilegio 2751 bis n. 1) - Pagamento integrale entro sei mesi dall'omologa. Il pagamento avrà ad oggetto i crediti esigibili, ovvero le retribuzioni ed accessori maturati ante deposito della domanda (con rivalutazione ed interessi). Il TFR per i dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro nell'arco piano sarà pagato al momento della cessazione. Le retribuzioni e relativi accessori che matureranno nella continuità (prededuzioni) saranno pagati alle scadenze contrattuali o di legge.
Classe 2 – professionisti del piano (privilegio art. 2751 bis n. 2) – Pagamento integrale (compreso interessi di legge) entro un anno e mezzo dall'omologa.
Classe 3 – altri professionisti (privilegio art. 2751 bis n. 2) – Pagamento integrale (compreso interessi di legge) entro un anno e mezzo dall'omologa.
Classe 4 – imprese artigiane (privilegio art. 2751 bis n. 5) – Pagamento integrale (compreso interessi di legge) entro un anno mezzo dall'omologa.
Classe 5 – enti previdenziali e assicurativi (privilegio artt. 2753, 2754 e 2778 n. 1 e 8) - Pagamento integrale entro 4 anni dall'omologa, con transazione contributiva. Classe 6 – Locatore immobile NT SE (privilegio art. 2764 e 2778 n. 16). Pagamento integrale entro 4 anni dall'omologa.
Classe 7 – erario (privilegio artt. 2752 c. 1 e 2 e 2778 n. 18 ) – Pagamento integrale entro 4 anni dall'omologa, con transazione fiscale.
Classe 8 – erario (privilegio artt. 2752 c. 1 e 2 e 2778 n. 19) – Totalmente degradato a chirografo per incapienza. Pagamento nella percentuale del 40% entro 4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati, con transazione fiscale.
Classe 9 – enti locali (privilegio art. 2778 n. 20) – Totalmente degradato a chirografo per incapienza.
Pagamento nella percentuale del 30% entro 4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati, con transazione fiscale per i tributi e accessori già affidati all' CP_4
.
[...]
Classe 10 – creditori con privilegio speciale immobiliare (artt. 2775 e 2808) – Pagamento integrale dopo la vendita del bene oggetto del privilegio.
Classe 11 – imprese PMI per crediti chirografari di fornitore beni e servizi - Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 12 – enti previdenziali, erario e enti locali per crediti chirografari ab origine - Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati, con transazione fiscale e contributiva.
Classe 13 – banche titolari di crediti per finanziamenti assistiti dalla garanzia per Fondo Pubblico ex
L. 662/96. Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 14 – banche con garanzia Consorzio fidi. Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 15 – banche con garanzia personale. Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa, e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 16 – società di leasing titolare di contratto risolto ante domanda. Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati.
Classe 17 – altri creditori chirografari – Pagamento nella percentuale del 17,178% entro 4 anni dall'omologa e comunque dopo il pagamento dei creditori privilegiati. ha appostato:
1. un fondo rischi, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera p-bis CCII, di Pt_1
970.000,00 euro, rettificato dal C.G. ad euro 1.031.000,0 euro, deputato a coprire interamente i finanziamenti assistiti dalla garanzia per Fondo Pubblico ex L. 662/96, nell'ipotesi di escussione della garanzia;
2. fondo rischi privilegiati erariali di Euro 100.000,00 a copertura di maggiori sanzioni su debiti erariali e contributivi, anche in relazione a due atti di recupero di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
3. fondo rischi interessi privilegiati di Euro 50.000,00 a copertura degli interessi sui crediti muniti di privilegio e capienti sul valore di liquidazione;
4. fondo rischi continuità di Euro 100.000,00 a copertura di eventuali minori flussi della continuità aziendale;
5. fondo rischi liquidazione attivo di Euro 584.285,00 a copertura di eventuali svalutazioni dell'attivo oggetto di cessione e, più precisamente pari al 20% del valore dei beni immobili, dei beni mobili di Pistoia e dell'azienda indicati nell'attivo concordatario;
6 Fondo rischi chirografo di Euro 50.000,00 a copertura delle spese legali sostenute dai creditori che hanno proposto azioni giudiziarie per il recupero del credito e di eventuali differenze che dovessero emergere. ha precisato che i fondi rischi eventualmente non utilizzati saranno distribuiti secondo la Pt_1 regola della priorità assoluta.
II) Part Così sinteticamente descritti proposta e piano presentati dalla società il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l'omologa del concordato preventivo ai sensi degli artt. 112 e 88 c. 4
CCII, dovendo essere rigettata l'opposizione formulata dall' . CP_1 CP_1
Il Tribunale ha già positivamente valutato, nel decreto di apertura del concordato preventivo, la ritualità della proposta e l'ammissibilità della domanda di accesso al concordato, declinata dal legislatore del codice della crisi quale non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che il concordato proposto da dovesse essere Parte_1 qualificato come in continuità e che la suddivisione dei creditori in classi fosse corretta.
Nella fase dell'omologa, il Tribunale è tenuto a valutare, innanzi tutto, la regolarità della procedura,
l'ammissibilità della proposta e la corretta formazione delle classi.
Va premesso che il concordato proposto da è certamente da qualificare come in continuità Pt_1 aziendale diretta, essendo prevista la prosecuzione dell'impresa fino al 2028 e la cessione dei rami di azienda in esercizio alla fine del piano di concordato. La qualificazione del concordato come in continuità prescinde dalla misura dei previsti flussi della continuità aziendale rispetto alle altre fonti dell'attivo (art. 84 c. 3 CCII). Nel caso in esame, poi, la continuità ha per oggetto la prosecuzione dell'attività d'impresa nell'attuale consistenza (rami di azienda di Pescia, loc. Pietrabuona, e NT
SE) e non si pone, neanche astrattamente, il problema, sollevato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le ultime, sebbene con riferimento alla LF, Cass. 348/2025), di abuso dello strumento concordatario in ragione di un eccessivo ridimensionamento della pregressa attività di impresa. Né inficia tale qualificazione la previsione di una cessione anticipata dei rami di azienda qualora la continuità diventasse manifestamente dannosa per i creditori. Tale previsione appare corretta, a garanzia dei creditori, perché consente di contenere le perdite qualora venisse meno l'equilibrio economico dell'azienda, ed anzi costituisce una iniziativa necessaria in presenza di uno “scostamento dagli obiettivi pianificati” (art. 87, c. 1, lett. I CCII). Non convince la tesi dell' esposta nel CP_5 terzo motivo di opposizione, secondo cui l'eventualità di una interruzione della continuità e della vendita immediata dei rami di azienda condurrebbe a qualificare come liquidatorio il piano di concordato di Tale tesi, difatti, finisce per sovrapporre e confondere il profilo qualificatorio, Pt_1 che dipende esclusivamente (art. 84 CCII) dalla struttura del piano di concordato, con quello della fattibilità, cioè con il giudizio di non manifesta inidoneità del piano alla conservazione dei valori aziendali ed alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore (art. 47 CCII).
L ha contestato, con il primo motivo di opposizione, l'ammissibilità della proposta deducendo CP_5 che sia assente una rappresentazione veritiera delle cause della crisi. Secondo l'opponente la causa principale della crisi è l'operazione di fusione con la amministrata dalla moglie del l.r. CP_3 della gravata da un carico debitorio ingente, e non quanto esposto dalla debitrice, e cioè gli Pt_1 ingenti investimenti in macchinari in concomitanza con la crisi pandemica e l'aumento dei costi energetici e di materie prime a causa della guerra in Ucraina. Ritiene il Tribunale che non sia ravvisabile un profilo di inammissibilità della proposta discendente dal lamentato contegno decettivo della su un contenuto necessario del piano (quello di cui all'art. 87 lett. b) CCII). La debitrice, Pt_1 difatti, non omettendo di riferire della fusione con del dicembre 2022, ha affermato che CP_3
l'insorgenza della crisi fosse antecedente alla detta fusione e discendesse da un disequilibrio finanziario conseguente ad ingenti investimenti ed alla congiuntura economica depressa in ragione di eventi pandemici e bellici. Tale ricostruzione ha trovato conferma negli accertamenti svolti dal C.G.
Nella relazione ex art. 105 CCII (pagg. 12 e ss.), il C.G. ha affermato che lo stato di crisi era insorto a partire dall'anno 2021, posto che “i risultati economici dell'attività operativa diventano negativi, con un EBIT '21 negativo di Euro -22.502 (non considerando i proventi derivanti dai contributi
c/impianti rilevati nell'anno). Anche nel 2022 la gestione operativa evidenzia una perdita, con un
EBIT di Euro -76.951, per poi crollare nel 2023 in cui l'EBIT è di Euro -998.689. Gli esercizi dal
2021 a seguire sono caratterizzati altresì dal progressivo peggioramento della situazione finanziaria: come già indicato, con la fine del 2020 e inizio 2021, a seguito degli importanti investimenti effettuati, il capitale di debito accresce di oltre 2,4 milioni”. Dalla relazione citata si ricava che la fusione con la avvenuta a dicembre del 2022, se da un lato ha fatto acquisire all'attivo l'azienda Controparte_3
(comprensiva del fabbricato industriale sito in Pietrabuona, con valore di stima di Euro 1.320.000,00, attrezzature, macchinari e arredi con valore netto di bilancio Euro 210.000,00 e conto corrente attivo
Banca CE Toscana con saldo di Euro 252.000,00), dall'altro ha incrementato l'indebitamento di Part
soprattutto con riferimento alla parte dei debiti tributari e previdenziali per euro 350.000,00 circa. Le difficoltà finanziarie della insorgono, quindi, prima della fusione e sono Pt_1 riconducibili ad un incremento ingente dell'indebitamento in ragione degli investimenti in macchinari.
Rispetto a tale situazione la fusione con alla fine del 2022, non produce i benefici CP_3 sperati e finisce per aggravare la tensione finanziaria della In conclusione, la debitrice non Pt_1 ha falsamente esposto le cause della crisi e non può affermarsi che la procedura concordataria si sia svolta in maniera irregolare, tanto più ove si consideri che le puntuali valutazioni del commissario giudiziale sono state portate a conoscenza dei creditori che hanno potuto esprimere il voto in maniera pienamente consapevole.
L ha contestato, con il secondo motivo dell'opposizione, la fattibilità del piano lamentando la CP_5 contraddittorietà dei dati in ordine ai previsti flussi della continuità. Il creditore opponente, in particolare, ha segnalato che il reddito medio annuale prospettico dell'azienda è indicato nella perizia del dott. in euro 80.000,00, valore largamente inferiore a quanto ipotizzato nel piano di Per_2 risanamento, e che il piano economico finanziario della è connotato da indicazioni generiche, Pt_1 inidonee a valutare concretezza e fattibilità della crescita del fatturato negli anni.
Va premesso che, al fine di esprimere la sua valutazione (art. 112, primo comma lett. f) CCII) sulla circostanza che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, il C.G. nella relazione ex artt. 105 c. 5 e 107 c. 3 CCII depositata il 19.5.2025, ha sottoposto ad una approfondita analisi critica il piano di concordato, tanto con riguardo alla valorizzazione dei beni immobili e del compendio aziendale, quanto con riferimento alla stima dei flussi di continuità, e ha concluso sulla sua fattibilità, nel senso che esso non è manifestamente inidoneo al soddisfacimento dei creditori come proposto. Con particolare riferimento ai flussi della continuità, indicati nel piano per euro 785.927,00, sia l'attestatore, dott.ssa che il C.G. hanno valutato il piano Persona_3 di industriale allegato alla domanda di concordato, che riporta in modo analitico i costi ed i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura. La dott.ssa ha affermato Per_3 che le assunzioni che hanno portato alla costruzione del piano economico finanziario per il periodo della continuità sono rappresentate da una sostanziale proiezione dei dati aziendali storici, tenuto conto delle modifiche organizzative, ed il C.G. ha, inoltre, osservato che i risultati della gestione nei mesi successivi alla data dal deposito della domanda ex art. 44 CCII mostrano dati leggermente inferiori rispetto alle previsioni in termini di fatturato, ma sostanzialmente allineati in termini di risultati economici. Il C.G. ha, quindi, concluso “sull'esistenza di una ragionevole probabilità che i flussi di cassa attesi dalla continuità aziendale si realizzino, permettendo così il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario e garantendo la sostenibilità economica dell'impresa”.
A fronte di tali valutazioni non appare pertinente il riferimento dell' alla perizia di stima del CP_5 dott. che, incaricato di individuare il valore di liquidazione dei due rami di azienda, ha Per_2 ricostruito l'utile netto normalizzato medio del quadriennio 2020-2023. Quest'ultimo dato non può essere comparato con i flussi attesi dal piano economico-finanziario se non altro perché non tiene conto della riduzione, a seguito dell'apertura della procedura concordataria, dei costi del personale, del leasing, degli interessi passivi, come analiticamente indicato dalla ricorrente nella memoria difensiva del 3.7.2025. Ritiene, in conclusione, il Tribunale che le valutazioni operate dall'attestatore e dal C.G., non specificatamente contrastate dall' siano adeguate e consentano di affermare CP_5 che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.
Con il terzo motivo di opposizione, l' ha contestato la convenienza rispetto all'alternativa CP_5 liquidatoria. La contestazione, formulata in termini generici, va disattesa. L'art. 112, terzo comma,
CCII prevede che in caso di opposizione di convenienza il tribunale omologhi il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, comma 1, lettera c), ovvero - stando alla disposto novellato
- al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzato nella medesima sede della cessione dell'azienda in esercizio nonché dalle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.
L'A.d.E., invero, pur contestando la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, non ha svolto alcuna puntuale deduzione, essendosi limitata a sottolineare l'inadeguatezza della perizia di stima degli immobili (senza neanche indicare se l'effettivo valore sia maggiore o minore rispetto a quanto stimato) e l'inattendibilità dei flussi della continuità. L'opponente, in altre parole, non ha illustrato perché l'alternativa della liquidazione giudiziale consentirebbe una maggiore soddisfazione del proprio credito. Oltre all'assenza di una adeguata allegazione, le contestazioni appaiono, anche astrattamente, non convincenti ove si consideri che il piano concordatario prevede che la vendita degli immobili avvenga a cura di un liquidatore e mediante procedure competitive, di talchè appare irragionevole affermare che, a parità di condizioni di vendita competitiva, il prezzo ricavato dalle vendite nella liquidazione giudiziale sarebbe superiore rispetto a quanto ricavabile nella procedura concordataria. Si è già detto sopra quanto alla ragionevolezza della previsione dei flussi della continuità e, comunque, la contestazioni mossa sotto questo profilo da non supporta, neanche CP_5 in via astratta, l'eccezione di convenienza, poiché, secondo la ricostruzione del C.G., contenuta nella relazione ex art. 105 CCII, l'attivo concordatario, anche al netto dei flussi, è superiore all'attivo realizzabile in sede di liquidazione giudiziale (euro 2.595.368,85 contro 2.232.607,81). Infine
l' non ha specificatamente contestato le conclusioni del C.G. (pag. 35 della relazione ex art. CP_5
107 c. 3 CCII) secondo cui, nell'alternativa della liquidazione giudiziale, il credito dell'erario troverebbe una soddisfazione minore per il credito di classe 7 – tributi diretti - (nella misura del
34,03%) e nessun soddisfazione per i crediti inseriti nelle altre classi.
È previsto il pagamento non integrale dei crediti tributari, previdenziali e assistenziali ed è stata, pertanto, predisposta la proposta di trattamento ex art. 88 CCII, corredata dell'attestazione del professionista indipendente, dott.ssa ed inoltrata ad , Inps, Persona_3 Controparte_1
Inail e ad . Controparte_6
Con riferimento all'attività successiva al decreto di apertura e con particolare riguardo all'esercizio del diritto di voto, il C.G. ha depositato e comunicato, nel rispetto dei termini di legge, le relazioni previste dagli artt. 105 e 107 CCII, nelle quali ha diffusamente descritto la proposta ed ha rassegnato il proprio motivato parere sulla fattibilità.
Alla relazione ex art. 107 c. 3 CCII è stato allegato l'elenco dei creditori ammessi al voto e nessuna contestazione è stata sollevata dal debitore o dai creditori.
Stante la completezza delle relazioni, depositate nei termini di legge, ritiene il Tribunale che i creditori siano stati messi in grado di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto.
Le classi sono state correttamente formate, come già ritenuto nel decreto di apertura cui si rinvia, ed i creditori appartenenti a ciascuna classe risultano destinatari di un uguale trattamento. Non incide sulla correttezza della suddivisione in classi la circostanza, rilevata d'ufficio dal Tribunale, che nella classe 17, altri creditori chirografari, sia stato incluso il credito di , ammesso al voto per Parte_2 euro 49.120,00. è amministratore e socio unico della ed il credito Parte_2 Parte_1
è vantato quale trattamento di fine mandato. Ebbene il credito per trattamento di fine mandato sorge alla cessazione del rapporto di amministratore con la conseguenza che il credito deve ritenersi, allo stato, inesistente ed il sig. non doveva essere ammesso al voto. Sotto altro profilo, il sig. Pt_2 Pt_2 in quanto titolare della quota totalitaria del capitale sociale, non poteva esercitare il diritto di voto stante il divieto di cui all'art. 109 c. 6 CCII. Secondo la citata disposizione sussiste la presunzione, assoluta, di conflitto di interessi in capo, tra gli altri, alla “società che controlla la società debitrice”.
nella nota del 21.5.2025, assume che il riferimento normativa alla “società” escluderebbe la Pt_1 possibilità di estendere la previsione al socio persona fisica. Invero, la disposizione citata va interpretata nel senso di prevedere l'esclusione dal voto del soggetto, qualunque sia la sua natura, che controlli la società debitrice. La definizione di confitto di interessi data dalla Corte di Cassazione (v.
SS.UU. sent, 17186/2018), quale posizione di contrasto dell'interesse individuale di un soggetto con l'interesse comune all'intera collettività, d'altronde, prescinde dalla circostanza che il soggetto in una situazione di conflitto sia una società ovvero una persona fisica ovvero anche un ente pubblico (v. anche Tribunale Cosenza 16.11.2023, in banca dati one legale, sulla esclusione dal voto ex art. 109
c. 6 CCII dell'ente pubblico socio unico della debitrice). La natura della parte controllante, persona fisica o giuridica, società, ente pubblico, associazione o trust, è, pertanto, irrilevante, apparendo una inaccettabile forzatura interpretativa escludere che ricada nell'ipotesi tipizzata del conflitto di interesse quella del socio persona fisica che controlli la società proponente il concordato.
La conseguenza di quanto sopra è che non doveva essere ammesso al voto. Escluso, Parte_2 quindi, il voto favorevole espresso da quest'ultimo, non si è raggiunta la maggioranza dei creditori della classe 17 (aventi diritto al voto euro 105.247,09, voti favorevoli euro 28.205,34, astenuti euro
77.041,75) e, pertanto, non si è raggiunta la maggioranza nel maggior numero di classi (classi a favore
8 su 17).
Sussistono, tuttavia, le condizioni per applicare la disposizione del comma quarto dell'articolo 88
CCII, c.d. cram down fiscale, secondo cui “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112 comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza
e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112 comma 2 lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso ai fini della condizione prevista dall'articolo 112 comma 2 lettera d) numeri 1 e 2, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”.
Il decreto correttivo del CCII (d.l.vo 13.9.2024 n. 136), introducendo la disposizione del c. 4 dell'art. 88, applicabile alle procedure pendenti giusta la norma transitoria dettata dall'art. 56 del d.l.vo n.
136/24, ha risolto i dubbi sollevati in dottrina e giurisprudenza sulla possibilità di applicare anche al concordato in continuità le regole sull'omologa in caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.
Quanto alle condizioni per l'omologa, nonostante il voto contrario espresso dall'amministrazione finanziaria, va rammentato che la proposta di concordato preventivo prevede il pagamento integrale del credito per imposte dirette (classe 7) e nella misura del 40% del credito per imposte indirette, totalmente degradato a chirografo per incapienza (classe 8). La proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria non è deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. La circostanza, attestata dalla dott.ssa è stata verificata e confermata dal C.G. Quest'ultimo, nella relazione Per_3 ex art. 107 c. 3 CCII (pag. 35), ha esposto che, nell'alternativa della liquidazione giudiziale, il credito dell'erario troverebbe una soddisfazione minore per il credito di classe 7 – tributi diretti - (nella misura del 34,03%) e nessun soddisfazione per i crediti inseriti nelle altre classi. Tale conclusione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell' CP_5
La mancata adesione da parte dell' (che ha espresso voto contrario per i crediti inseriti nelle CP_5 classi 7 e 8) ha determinato il mancato raggiungimento della maggioranza delle classi (avendo espresso voto favorevole 8 classi su 17). Va affermato, quindi, ai fini dell'omologazione forzosa ex art. 88 c. 4 CCII che i voti negativamente espressi dall'amministrazione finanziaria sono determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi. Convertendo in favorevole il voto negativo espresso dall'AdE, difatti, si raggiunge la maggioranza di 10 classi su 17; ugualmente la maggiornaza
è raggiunta (8 classi su 15) escludendo dal computo le classi 7 e 8.
Ricorrono, altresì, congiuntamente le altre condizioni indicate nell'art. 112, 2° co. CCII.
Quanto alla lett. a) dell'art. 112 c. 2 CCII, il “valore di liquidazione”, cioè il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, è pari ad euro 962.557,81 (v. pagg. 24 e ss., relazione del CG ex art. 105 CCII), ed è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito nel rispetto della disposizione della lett. b). In particolare le classi dissenzienti sono le seguenti: 7, imposte dirette, 8, imposte indirette, 9, tributi enti locali, 11, crediti chirografari PMI, 12, crediti chirografari ab origine di enti, 14, crediti chirografari di istituti di credito con garanzia Consorzio Fidi, 15, crediti chirografari di istituti di credito con garanzie personali, 16 credito per leasing garantito da fondo pubblico, 17 altri crediti chirografari. La proposta prevede il pagamento: - integrale del credito privilegiato per imposte dirette
2778 n. 18 (classe 7), nella misura del 40% del credito privilegiato per imposte indirette 2778 n. 19
(classe 8) e nella misura del 30% del credito privilegiato degli enti locali 2778 n. 20 (classe 11). Le restanti classi sono composte solo da crediti chirografari ed è previsto il pagamento in uguale misura.
Quindi, le classi dissenzienti di creditori privilegiati ricevono complessivamente un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore ed i creditori chirografari ricevono il medesimo trattamento.
Nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito.
Ricorrono, in conclusioni, le condizioni per procedere all'omologa del concordato preventivo in continuità, superando il voto contrario dell'amministrazione finanziaria (art. 88 c. 4 CCII) e ricorrendo le altre condizioni di cui all'art. 112 c. 2 CCII.
Va aggiunto che non osta all'omologa la disposizione dell'art. 88 c. 4 ult. periodo CCII secondo cui
“In ogni caso ai fini della condizione prevista dall'articolo 112 comma 2 lettera d) numeri 1 e 2,
l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”. L'articolo 112 comma 2 lett. d) numeri 1 e 2, richiamato dall'articolo 88 c. 4, si riferisce all'ipotesi del voto favorevole di almeno una classe di creditori che, date le ulteriori condizioni descritte ai numeri 1 e 2, può determinare l'approvazione del concordato in continuità. Solo in relazione a tale specifica ipotesi è stata espressamente stabilita, rispondendo alle preoccupazioni sollevate da parte della dottrina, la regola del voto espresso da parte dei creditori pubblici. Si è voluto cioè evitare che il meccanismo del cram down fiscale e contributivo consentisse l'omologa anche in una situazione in cui nessuna classe avesse espresso voto favorevole.
D'altronde, tale interpretazione è l'unica che consenta di evitare una antinomia tra la disposizione, dei primi due periodi dell'art. 88 c. 4 CCII, che consente l'omologazione forzosa in caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria ed il terzo periodo dello stesso comma che richiede l'adesione espressa dei creditori pubblici.
Va aggiunto, infine, che l'indagine sulla capacità del piano di impedire o superare l'insolvenza di cui alla lett. f) dell'art. 112, primo comma, si sovrappone a quella sulla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, già sopra positivamente scrutinata. La analiticità delle valutazioni già compiute dal C.G. sull'attivo e sul passivo concordatario nella relazione ex art. 105 CCII, fondate su criteri corretti e condivisibili, ed i riscontri dallo stesso compiuti consentono al Collegio di escludere che il piano sia ictu oculi irrealizzabile e, cioè, manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dalla ricorrente, fermi restando i rischi insiti nel prosieguo dell'attività d'impresa e nei risultati dell'attività liquidatoria;
trattasi, tuttavia, di rischi perfettamente rappresentati dal C.G. nelle relazioni rivolte ai creditori, i quali, votando a favore della proposta, hanno manifestato una netta preferenza per la gestione concordata della crisi piuttosto che per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
In conclusione, ritiene il Tribunale che la procedura si è svolta con regolarità, sia sotto il profilo sostanziale che procedimentale, e che sussistano tutti i presupposti per l'omologa del concordato preventivo di Parte_1
III)
Il piano prevede la continuità aziendale diretta e la liquidazione, mediante procedura competitiva, degli immobili e dell'azienda. Non essendo individuato alcun offerente, ritiene il Tribunale opportuno ai sensi dell'art. 114 bis CCII nominare un liquidatore, come peraltro previsto dal piano, ed il comitato dei creditori. ha rappresentato la disponibilità della Dott.ssa a ricoprire Pt_1 Persona_4
l'incarico di Liquidatore Giudiziale, avendone i requisiti di legge, per un compenso predeterminato di € 36.400,00 (compreso cap), oltre iva. Detto compenso è inferiore rispetto a quello stimabile in applicazione dei parametri di legge. Ritiene il Tribunale opportuno, in ragione dell'obiettivo di contenimento delle spese di procedura, provvedere alla nomina del detto professionista avente i requisiti di legge.
Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del concordato secondo le modalità appresso indicate. Il Comitato dei Creditori renderà i pareri e le autorizzazioni richiesti in forma espressa e non mediante silenzio assenso.
Per la liquidazione dell'attivo appaiono corrette le modalità, mediante procedure competitive, indicate nella proposta di concordato e di seguito specificate, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 114 bis CCII.
1. Subito dopo l'accettazione dell'incarico il Liquidatore redigerà un inventario alla presenza sia del
Commissario giudiziale che del legale rappresentante della società in concordato, e depositerà il verbale in cancelleria.
2. Entro tre mesi dal passaggio in giudicato del presente decreto, sulla scorta delle scritture contabili eventualmente rettificate, nonché delle altre notizie che potrà raccogliere, il liquidatore formerà
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, che depositerà in cancelleria, dandone notizia a tutti i creditori mediante PEC (ovvero, in caso di impossibilità, mediante deposito nel fascicolo informatico), con l'avvertimento che l'elenco stesso potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie.
3. La FTP terrà regolare contabilità che dovrà, con periodicità semestrale, far visionare al
Commissario Giudiziale unitamente alla movimentazione bancaria del periodo sino all'ultimo estratto conto.
4. Il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile, unicamente relativa alla liquidazione, in un apposito libro giornale, nella forma del registro informatico firmato digitalmente e con apposizione di marca temporale ex art. 136 CCII;
detto libro giornale dovrà essere consegnato aggiornato, ogni sei mesi, al Commissario giudiziale per le sue opportune verifiche.
5. Ogni sei mesi la società FTP predisporrà una relazione sullo stato della procedura, nella quale dovrà dare conto delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'andamento della procedura;
la relazione dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al Commissario
Giudiziale. Il Liquidatore trasmetterà al C.G. con la medesima periodicità una relazione nella quale darà conto delle iniziative assunte ai sensi degli artt. 114 bis e 115 CCII e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico. Entro il mese successivo al deposito delle relazioni della società e del Liquidatore, il Commissario giudiziale redigerà un rapporto riepilogativo, in conformità
a quanto previsto dall'art. 130 c. 9 CCII, svolgendo le proprie considerazioni sulle relazioni trasmesse e raffrontando realizzi e pagamenti per entità e tempi con le corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria, e lo comunicherà ai creditori ed al P.M., depositandone copia in cancelleria.
6. Per promuovere azioni giudiziarie e per costituirsi in giudizio, acquisito il parere favorevole del
Commissario giudiziale, il liquidatore chiederà l'autorizzazione del comitato dei creditori, indicando il legale di cui intende avvalersi ed il compenso professionale oggetto di pattuizione. Nella scelta del legale il liquidatore valuterà la pregressa esperienza, anche desumibile dall'attività svolta in procedure esecutive e/o concorsuali, i tempi pattuiti di espletamento dell'incarico, l'onorario proposto. Il liquidatore richiederà al Giudice Delegato lo svincolo delle somme per il pagamento del legale, allegando l'accordo sul compenso e la relazione sull'attività svolta.
7. Per la nomina di periti e consulenti, il liquidatore dovrà chiedere, acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, l'autorizzazione al comitato dei creditori, indicando il compenso professionale oggetto di pattuizione;
il liquidatore richiederà al Giudice Delegato lo svincolo delle somme per il pagamento del consulente allegando l'accordo sul compenso e la relazione sull'attività svolta.
8. Per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per le transazioni e le cessioni di crediti, la società dovrà chiedere, acquisito il parere favorevole del liquidatore e del commissario giudiziale,
l'autorizzazione al comitato dei creditori, notiziando nel contempo il giudice delegato;
in caso di parere contrario e/o di rifiuto dell'autorizzazione dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato.
9. Per le operazioni di liquidazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei
Creditori e del parere favorevole del Commissario giudiziale, notiziando nel contempo il G.D. per la verifica che nulla osti. Il liquidatore procederà alle vendite mediante procedura competitive sulla base delle stime in atti, nel rispetto del piano di concordato, delle disposizioni dell'art. 114 bis CCII e dei principi di cui all'artt. 216 CCII, con trasferimento dei beni immobili mediante atto notarile, e formulerà, dopo la vendita, istanza al GD per la cancellazione dei gravami. Il Liquidatore effettuerà gli adempimenti pubblicitari ritenuti opportuni in ragione della natura e del valore del bene da vendere, e comunque quelli ex art. 490 c. 1 cpc, almeno 30 giorni prima della vendita dei beni mobili e 90 gg. prima della vendita degli immobili e dell'azienda.
Resta salva la possibilità di adottare modalità di vendita o termini di pubblicità diversi da quelli sopra indicati ove valutati maggiormente funzionali ad ottimizzare gli esiti della liquidazione, previo parere favorevole del Commissario Giudiziale ed autorizzazione del Comitato dei Creditori.
10. Le somme riscosse dalle attività liquidatorie dovranno essere immediatamente versate dal
Liquidatore su conto corrente intestato alla procedura;
i prelievi da siffatto conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore entro il limite trimestrale di € 6.000,00. Una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa insieme alla relazione semestrale al C.G.
11. La società dovrà predisporre, nella tempistica prevista dalla proposta, un progetto di ripartizione delle somme disponibili nel rispetto delle disposizioni di legge in punto di graduazione dei creditori e delle modalità previste nel piano di concordato. Il progetto di riparto dovrà essere sottoposto per il parere al comitato dei creditori ed al Commissario giudiziale;
acquisito il parere favorevole, il progetto dovrà essere trasmesso a tutti i creditori concedendo termine di gg. 15 per eventuali osservazioni;
apportate eventuali modifiche sulla scorta delle osservazioni, il progetto, corredato dai detti pareri e dalle osservazioni, sarà trasmesso al Giudice
Delegato per la pronuncia del provvedimento di svincolo delle somme occorrenti.
Il Commissario Giudiziale dovrà vigilare sul rispetto della predetta tempistica e, in caso di ingiustificato contegno inerte, riferire al Tribunale ai sensi dell'art. 118 c. 4 CCII.
I pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al
Commissario Giudiziale che al giudice delegato;
le modalità di deposito delle somme dovute ai creditori contestati, condizionali o irreperibili saranno determinate dal GD.
12. Conclusa l'esecuzione del concordato e prima del riparto finale, il liquidatore renderà il conto della gestione ai sensi dell'art. 231 del CCII. Dopo l'approvazione del conto e la liquidazione da parte del Tribunale dei compensi dovuti sia al Liquidatore che al Commissario giudiziale, la società rimetterà gli importi dovuti, o quelli restanti, ai singoli creditori, secondo le modalità indicate al punto precedente. Dopo il pagamento ed il riparto finale, il Liquidatore ed il C.G. redigeranno congiuntamente un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130
c. 9 CCII ed accompagnato dalla movimentazione bancaria. Il C.G. ne darà notizie al P.M. ed ai creditori e ne depositerà copia in cancelleria.
13. Il Giudice Delegato, nell'ambito dei principi sopra fissati, provvederà con proprio decreto sulle istanze del Commissario Giudiziale e del Liquidatore per quanto non espressamente previsto nei punti precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione,
RESPINGE
L'opposizione proposta dalla e la condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della che liquida in € 3.000.00, oltre a rimborso forfettario Parte_1 spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
OMOLOGA il concordato preventivo di “ (C.F. e P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_2 sede legale in Montecatini Terme (PT), Via Antonietta n. 15,
NOMINA
Liquidatore la dott.ssa Persona_5
[...] Come componenti del comitato dei creditori:
- 1) - Controparte_7
- 2) - CP_8
-3) - Controparte_9
D I S P O N E come in motivazione riguardo alle modalità di esecuzione del concordato.
Manda la Cancelleria per la pubblicazione nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII e per la comunicazione al P.M.
Così deciso in Pistoia il 9.9.2025 dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Sergio Garofalo dott.ssa Nicoletta Curci