Articolo 29 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 28Articolo 30
Versione
6 marzo 1992
Art. 29. (Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri) 1. Dopo l' articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e suc- cessive modificazioni e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente".
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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