Articolo 5 della Legge 3 maggio 1989, n. 169
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 luglio 1989
>
Versione
9 maggio 2018
Art. 5. Disposizioni comuni al latte sottoposto
a trattamento di pastorizzazione 1. I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 puo' essere elevato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi.
3. La denominazione del tipo di latte, cosi' come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione "da consumarsi entro" seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231)) .
4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 .
5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 , recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni e integrazioni.
6. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.
Entrata in vigore il 9 maggio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente