Versione
10 luglio 1989
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9 maggio 2018
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Art. 5. Disposizioni comuni al latte sottoposto
a trattamento di pastorizzazione 1. I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 puo' essere elevato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi.
3. La denominazione del tipo di latte, cosi' come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione "da consumarsi entro" seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231)) .
4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 .
5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 , recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni e integrazioni.
6. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.
a trattamento di pastorizzazione 1. I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 puo' essere elevato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi.
3. La denominazione del tipo di latte, cosi' come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione "da consumarsi entro" seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231)) .
4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 .
5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 , recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni e integrazioni.
6. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.
Commentario • 1
- 1. AGCM, segnalazione del 29/12/1997 (rif. AS114), DURATA DEL LATTE PASTORIZZATOAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato · 29 dicembre 1997 · 2.9302123
[…] Nello svolgimento della propria attività istituzionale, l'Autorità ha riscontrato come il regime della scadenza del latte pastorizzato confezionato disciplinato dall'art. 5 della legge 3 maggio 1989, n. 169, sia idoneo a determinare alterazioni del corretto funzionamento delle relazioni concorrenziali tra le imprese operanti nel mercato del latte fresco. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., ordinanza 20/04/2004, n. 125Provvedimento: […] che la questione è stata sollevata nell'ambito di un giudizio di opposizione promosso dalla Granarolo s.p.a. avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Bologna il 13 settembre 2002 per violazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 169 del 1989, in quanto la società avrebbe messo in vendita confezioni di latte pastorizzato “ad alta temperatura”, con l'indicazione della data di “durabilità” superiore a quella prevista dalla legge: diciannove giorni, comprensivi della data di confezionamento, anziché quattro più uno (di confezionamento) ;Leggi di più...
- necessità del riesame della rilevanza della questione·
- latte alimentare·
- sopravvenienza di normativa nazionale e di pronuncia dell’organo di giustizia delle comunità europee·
- commercializzazione·
- restituzione degli atti al giudice rimettente.·
- alimenti e bevande