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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/07/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 819/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 819/2024 promossa da:
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giacoma Parte_1
Viviana Marzano, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta CP_1
Codeluppi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte rispettivamente depositate il giorno 8 aprile 2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 marzo 2024 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 25 novembre 2006, in Sassari, e che dalla loro unione è nata CP_1
(il 23 aprile 2007) la figlia . Per_1
Allegava, ancora, che il rapporto di coppia era stato sempre problematico a causa della mancata partecipazione del marito alle questioni d'interesse familiare.
Nondimeno, ormai conclamata la crisi coniugale nell'anno 2023, la questione della separazione era stata accantonata fintanto che il coniuge non fosse stato in grado di affrontarla. La stessa ricorrente esponeva tuttavia che, il 24 luglio 2023, le aveva recapitato CP_1 inaspettatamente una lettera del suo legale contenente la richiesta di separazione e che, da allora, l'uomo era uscito dalla casa familiare e aveva interrotto ogni forma di dialogo.
Per altro verso, rappresentava di essersi sempre dedicata alla crescita della figlia e agli incombenti domestici, rinunciando ad ogni percorso lavorativo nonostante la laurea conseguita.
Ancora, evidenziava di essere stata nel tempo affetta da varie patologie, ultimamente giustificanti uno stato invalidante pari al 67%, e di essere rimasta priva del supporto emotivo e morale del marito.
In ragioni di tale premesse fattuali, e fornendo indicazioni più specifiche sulle risorse di entrambi i coniugi (tra le quali la casa in comproprietà), chiedeva dichiararsi la separazione dal marito con altrui addebito, disporsi l'affidamento condiviso e la collocazione presso sé medesima della minorenne , regolamentarsi la sue visite paterne, assegnarsi in proprio favore la casa Per_1 familiare, porre a carico di l'obbligo di pagare integralmente i ratei di restituzione CP_1 del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile comune, di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento di un importo mensile pari ad Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e di corrispondere mensilmente un assegno ex art. 156 c.c. dell'ammontare di Euro 500,00, nonché accordarsi a proprio vantaggio il diritto di beneficiare dell'assegno unico universale per i figli.
si costituiva in giudizio depositando comparsa il giorno 1 settembre 2024. CP_1
Senza opporsi alla domanda di separazione giudiziale, deduceva che il rapporto matrimoniale si era già interrotto in più frangenti, che dalla nascita della figlia in poi non vi era stata più alcuna intimità di coppia e che la moglie, ancora adusa a dormire con , lo aveva relegato al ruolo di Per_1 mero finanziatore e autista.
Per altro verso, negava di essere stato distante in occasione delle patologie sofferte dalla moglie e soggiungeva di essere caduto, a propria volta, in grave crisi depressiva, tanto da essere stato due volte sul punto di compiere un atto estremo.
Spiegava pertanto la propria decisione di allontanarsi dalla moglie nel luglio 2023 per la necessità di sottrarsi alla conflittualità coniugale, abitualmente più accesa nel periodo estivo.
D'altra parte, allegava che anche la moglie aveva iniziato ad invocare la separazione fin dall'inizio dell'anno 2023, in concomitanza con la propria caduta depressiva.
Conclusivamente, chiedeva rigettarsi l'altrui domanda di addebito della separazione, nonché quella riguardante l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., aderiva al piano genitoriale presentato da controparte nell'interesse della figlia minorenne, proponeva di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 400,00, oltre al pagamento del 100% delle spese mediche e al 50% delle ulteriori spese straordinarie, conveniva per l'assegnazione alla moglie della casa familiare e per il godimento, da parte di quest'ultima, dell'assegno unico universale per i figli e formulava ulteriori domande in relazione all'obbligo restitutorio del mutuo contratto per l'acquisto della casa in comproprietà, alla ripartizione delle spese di gestione dell'immobile e alle sorti del libretto bancario intestato alla figlia . Per_1
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. (con la prima delle quali, segnatamente, parte ricorrente chiedeva la restituzione dei ratei di assegno unico universale per i figli percepiti dal marito anche in seguito alla cessazione del legame di coabitazione del luglio 2023), all'udienza di comparizione tenuta il 2 ottobre 2024 erano sentiti i coniugi personalmente e all'esito, fallito il tentativo di conciliazione, erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti (con ordinanza depositata il 5 ottobre 2024).
Prodotti documenti e senza ulteriori incombenti, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, riportandosi alle domande proposte negli atti introduttivi e, depositate comparse conclusionali e memoria di replica, la causa era infine rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 27 maggio 2025.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo vanno dichiarate inammissibili, per difetto di connessione “qualificata” con la domanda principale di separazione, e pertanto insuscettibili di essere trattate con rito speciale, le domande aventi ad oggetto l'obbligo di restituzione del mutuo un tempo conseguito per l'acquisto della casa familiare, il riparto delle spese di manutenzione CP_ dell'immobile, la ripetizione degli importi versati dall' a titolo di assegno unico universale per i figli e la trasformazione del libretto bancario intestato alla figlia . Per_1
Tanto premesso, va accolta la domanda formulata da entrambe le parti intesa alla declaratoria di separazione personale.
L'irreversibilità della crisi coniugale è stata affermata da entrambe le parti e, anche all'esito dell'udienza di comparizione, non sono emerse possibilità, né volontà conciliative.
Le superiori circostanze, e la stessa interruzione del legame di coabitazione dal luglio 2023, danno allora conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande reciprocamente proposte dalle parti, va anzitutto presa in disamina quella, formulata da , finalizzata ad addebitare al marito la responsabilità della Parte_1 separazione.
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, la ricorrente ha ricondotto l'irreversibile crisi coniugale alla condotta specifica di il quale, in data 24 luglio CP_1
2023, a due giorni soltanto dalle vacanze programmate, le aveva fatto recapitare inaspettatamente, tramite il suo legale, una lettera contenente richiesta di separazione, per poi allontanarsi dalla casa familiare e interrompere ogni forma di dialogo.
Il convenuto si è difeso al riguardo deducendo che il rapporto matrimoniale era ormai deteriorato e allegando di essere rimasto vittima di una grave patologia depressiva che lo aveva portato per due volte sul punto di compiere un atto estremo.
Egli ha pertanto spiegato la propria scelta di separarsi dalla moglie prima delle vacanze estive dell'anno 2023 per l'esigenza di salvare sé stesso e la serenità della figlia dalla conflittualità Per_1 particolarmente intensa durante i periodi estivi. Così descritte le reciproche posizioni, si dispone in atti della lettera raccomandata datata 20 luglio 2023 con la quale il difensore di aveva comunicato a la decisione CP_1 Parte_1 dell'uomo di procedere alla separazione in ragione dell'impossibilità di proseguire oltre nella convivenza divenuta da tempo intollerabile.
Con la stessa missiva il legale aveva informato l'odierna ricorrente in ordine ai giorni estivi nei quali il padre avrebbe tenuto con sé la figlia e sarebbe rientrato a Parma.
La lettera in oggetto è stata riscontrata da la quale, a propria volta tramite il suo Parte_1 difensore professionale, aveva lamentato la sorpresa per l'intempestiva scelta del marito il quale, fino a pochi giorni prima, aveva concordato di trascorrere con lei le vacanze estive in Sardegna.
Con lo stesso scritto datato 27 luglio 2023, nondimeno, la ricorrente aveva dato conto, tra l'altro, di avere già affrontato con il coniuge il discorso relativo alla loro possibile separazione e di avere tuttavia rimandato la scelta ad un periodo più sereno.
E la medesima affermazione è stata riproposta anche nel ricorso introduttivo laddove si è allegato che, all'anno 2023, la seria crisi di coppia era ormai conclamata e la questione della separazione era stata accantonata fintanto che non fosse stato in grado di affrontarla. CP_1
Dalle circostanze che precedono deve pertanto fondatamente ritenersi che la scelta del resistente di allontanarsi definitivamente dalla casa familiare fin dal luglio 2023 abbia rappresentato l'epilogo scontato di una convivenza non più tollerabile, per quanto senz'altro inatteso dalla moglie nei tempi e nei modi.
Escluso, dunque, che la suddetta condotta possa avere costituito causa della crisi matrimoniale, va ad abundantiam rimarcato che la conflittuale o, comunque, insoddisfacente convivenza coniugale doveva essere particolarmente intollerabile per il quale ha prodotto copiosa CP_1 documentazione sanitaria attestante, dal gennaio 2023 in avanti, la presenza di una seria deflessione del tono dell'umore, con ansia notturna e insonnia – ossia, appunto, quella situazione personale che aveva precluso di discutere con la moglie la questione della loro separazione – trattate mediante mirate cure farmacologiche e sedute di psicoterapia.
La sua decisione di cessare la convivenza da quel luglio 2023 in poi, dunque, oltre a non avere svolto efficacia causale rispetto alla crisi coniugale, può dirsi ad un tempo ampiamente giustificata dalle suddette condizioni di vulnerabilità psicoemotiva.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va rigettata la domanda di addebito della separazione proposta da . Parte_1
Ancora, tenuto conto della sopravvenuta maggiore età della figlia delle parti, (nata Persona_2 il 23 aprile 2007), sarebbe eccentrica in questa sede qualsivoglia determinazione in tema di affidamento, collocazione e visite genitoriali, sicché vanno ad un tempo revocate le condizioni dettate in materia con l'ordinanza del 2-5 ottobre 2024.
Ancora, è incontroverso che la casa familiare in comproprietà, sita in Parma, via Vittorio De Sica n. 20, debba essere assegnata a la quale ha costantemente continuato a vivervi con la Parte_1 figlia.
In relazione alla materia delle contribuzioni economiche, ancora, possono essere riproposte in questa sede, sebbene parzialmente integrate e corrette, talune argomentazioni e conclusioni illustrate nell'ordinanza del 2-5 ottobre 2024.
Con tali provvedimenti temporanei e urgenti, invero, è stato posto a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un importo Per_1 mensile pari ad Euro 500,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, nonché di versare a un assegno ex art. Parte_1
156 c.c. della misura di Euro 300,00 al mese, sempre soggetto ad analoga rivalutazione.
A sostegno di tale giudizio sono state così ponderate le rispettive risorse economiche delle parti:
“ è attualmente assunta a termine presso (con termine finale al 30 Parte_1 Parte_2 novembre 2024) e ha dimostrato di percepire retribuzioni pari a circa Euro 1.000,00 al mese.
E' titolare di un'autovettura utilitaria, possiede circa Euro 10.000 di provviste monetarie e investimenti in titoli per circa Euro 28.000.
Ella ha dichiarato, contrariamente alla visura catastale prodotta, di non essere titolare di diritti reali su immobili…
ha invece allegato redditi mensili da lavoro pari ad Euro 3.600,00. CP_1
Egli è proprietario della casa familiare e di due ulteriori immobili in Sardegna di cui uno locato per canoni mensili pari ad Euro 300,00.
Ha un'autovettura di risalente immatricolazione e un motoveicolo.
Il suo saldo attivo di conto corrente è sostanzialmente irrisorio, ma dispone di circa Euro 32.000 in titoli.
Lo stesso convenuto è gravato dall'obbligo di restituzione rateale del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, pari ad Euro 650 al mese, così come di Euro 650 al mese è il canone della casa attualmente condotta in locazione”.
Ai sensi della ponderazione complessiva imposta dall'art. 337 ter comma 4 c.c., è stato poi rilevato, quanto al mantenimento della figlia delle parti, che non erano state segnalate particolari esigenze di , se non quelle legate alla sua frequentazione scolastica, né specifiche condizioni Per_1 di vita in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ne è stata considerata l'età e si è rimarcata la sua collocazione preferenziale presso la madre, sebbene con visite paterne garantite nella misura minima di una serata infrasettimanale, di un fine settimana al mese e di ulteriori periodi coincidenti con le festività e le vacanze estive.
Si è altresì tenuto conto dell'integrale – e tuttora incontroversa – percezione, da parte di Pt_1
, dell'assegno unico universale per i figli e del godimento della casa familiare.
[...]
Le risultanze istruttorie acquisite in seguito hanno consentito di acclarare che il contratto di lavoro avvincente con il datore di lavoro è stato prorogato fino al 31 maggio Parte_1 Parte_2
2025 e che le retribuzioni nette per l'anno 2024 (dal 3 giugno 2024 in avanti) sono state pari ad Euro 7.723,64, ossia, appunto, a poco più di Euro 1.000,00 al mese.
Sotto il profilo patrimoniale, poi, è emerso che , comproprietaria della casa familiare di Parte_1 via De Sica, è titolare (per successione in morte del padre), nella misura di un sesto, della proprietà di un immobile, con relative pertinenze, adibito a prima casa della di lei madre, e di metà della nuda proprietà di due ulteriori unità immobiliari (cfr. visure catastali in atti le quali, per quanto non aggiornate, sono indicative dei medesimi beni immobili oggetto di successione), mentre, per altro verso, dispone pro quota del saldo attivo pari ad Euro 18.000,00 circa presente sul conto corrente bancario cointestato con il fratello e la di lei madre, alimentato essenzialmente con i ratei pensionistici di quest'ultima, sebbene utilizzato in precedenza per taluni trasferimenti di denaro in favore della stessa ricorrente (cfr. movimentazioni del settembre 2023 per Euro 5.000,00).
, la cui disponibilità in titoli era stata pari ad Euro 102.055,04 al 31 dicembre 2021 CP_1
e pari ad Euro 98.305,24 al 31 dicembre 2022 (e ha spiegato la seguente perdita delle somme investite nei termini di cui all'udienza del 2 ottobre 2024), ha documentato di avere conseguito, nell'anno 2024, retribuzioni lavorative nette pari ad Euro 51.182,83 (ossia pari ad Euro 4.265,23 al mese per dodici mensilità e pertanto superiori a quelle precedentemente allegate in Euro 3.600,00 al mese).
Tenuto conto di tali dati, dunque, ritiene il Collegio che si debba confermare la misura dell'obbligo contributivo nell'interesse della figlia e che, a decorrere dalla presente sentenza, il Per_1 resistente debba essere obbligato a versare, in favore della moglie, un assegno ex art. 156 c.c. pari all'ammontare di Euro 400,00 al mese.
I profili di soccombenza reciproca e la natura necessaria del giudizio rappresentano, infine, giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande aventi ad oggetto l'obbligo di restituzione del mutuo un tempo conseguito per l'acquisto della casa familiare, il riparto delle spese di manutenzione CP_ dell'immobile, la ripetizione degli importi versati dall' a titolo di assegno unico universale per i figli e la trasformazione del libretto bancario intestato alla figlia;
Per_1
2) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in matrimonio il CP_1 Parte_1
25 novembre 2006, in Sassari;
matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari al n. 335, p. 2, s. A, anno 2006.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da;
Parte_1
4) revoca le condizioni disposte con l'ordinanza del 2-5 ottobre 2024 in materia di affidamento, collocazione e visite genitoriali di (nata il [...]), in quanto divenuta Persona_2 maggiorenne;
5) assegna a la casa familiare sita in Parma, via Vittorio De Sica n. 20; Parte_1
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
, dalla data del deposito del ricorso (14 marzo 2024), versando alla moglie , entro il Per_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
7) fermi restando in materia i provvedimenti temporanei e urgenti adottati con ordinanza del 2-5 ottobre 2024, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie versando in suo favore, entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, un importo monetario pari ad Euro 400,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat;
8) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere corrisposto integralmente, nella misura del 100%, a;
Parte_1
9) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 819/2024 promossa da:
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giacoma Parte_1
Viviana Marzano, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta CP_1
Codeluppi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte rispettivamente depositate il giorno 8 aprile 2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 marzo 2024 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 25 novembre 2006, in Sassari, e che dalla loro unione è nata CP_1
(il 23 aprile 2007) la figlia . Per_1
Allegava, ancora, che il rapporto di coppia era stato sempre problematico a causa della mancata partecipazione del marito alle questioni d'interesse familiare.
Nondimeno, ormai conclamata la crisi coniugale nell'anno 2023, la questione della separazione era stata accantonata fintanto che il coniuge non fosse stato in grado di affrontarla. La stessa ricorrente esponeva tuttavia che, il 24 luglio 2023, le aveva recapitato CP_1 inaspettatamente una lettera del suo legale contenente la richiesta di separazione e che, da allora, l'uomo era uscito dalla casa familiare e aveva interrotto ogni forma di dialogo.
Per altro verso, rappresentava di essersi sempre dedicata alla crescita della figlia e agli incombenti domestici, rinunciando ad ogni percorso lavorativo nonostante la laurea conseguita.
Ancora, evidenziava di essere stata nel tempo affetta da varie patologie, ultimamente giustificanti uno stato invalidante pari al 67%, e di essere rimasta priva del supporto emotivo e morale del marito.
In ragioni di tale premesse fattuali, e fornendo indicazioni più specifiche sulle risorse di entrambi i coniugi (tra le quali la casa in comproprietà), chiedeva dichiararsi la separazione dal marito con altrui addebito, disporsi l'affidamento condiviso e la collocazione presso sé medesima della minorenne , regolamentarsi la sue visite paterne, assegnarsi in proprio favore la casa Per_1 familiare, porre a carico di l'obbligo di pagare integralmente i ratei di restituzione CP_1 del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile comune, di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento di un importo mensile pari ad Euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e di corrispondere mensilmente un assegno ex art. 156 c.c. dell'ammontare di Euro 500,00, nonché accordarsi a proprio vantaggio il diritto di beneficiare dell'assegno unico universale per i figli.
si costituiva in giudizio depositando comparsa il giorno 1 settembre 2024. CP_1
Senza opporsi alla domanda di separazione giudiziale, deduceva che il rapporto matrimoniale si era già interrotto in più frangenti, che dalla nascita della figlia in poi non vi era stata più alcuna intimità di coppia e che la moglie, ancora adusa a dormire con , lo aveva relegato al ruolo di Per_1 mero finanziatore e autista.
Per altro verso, negava di essere stato distante in occasione delle patologie sofferte dalla moglie e soggiungeva di essere caduto, a propria volta, in grave crisi depressiva, tanto da essere stato due volte sul punto di compiere un atto estremo.
Spiegava pertanto la propria decisione di allontanarsi dalla moglie nel luglio 2023 per la necessità di sottrarsi alla conflittualità coniugale, abitualmente più accesa nel periodo estivo.
D'altra parte, allegava che anche la moglie aveva iniziato ad invocare la separazione fin dall'inizio dell'anno 2023, in concomitanza con la propria caduta depressiva.
Conclusivamente, chiedeva rigettarsi l'altrui domanda di addebito della separazione, nonché quella riguardante l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., aderiva al piano genitoriale presentato da controparte nell'interesse della figlia minorenne, proponeva di contribuire al mantenimento della minore mediante il versamento dell'importo mensile pari ad Euro 400,00, oltre al pagamento del 100% delle spese mediche e al 50% delle ulteriori spese straordinarie, conveniva per l'assegnazione alla moglie della casa familiare e per il godimento, da parte di quest'ultima, dell'assegno unico universale per i figli e formulava ulteriori domande in relazione all'obbligo restitutorio del mutuo contratto per l'acquisto della casa in comproprietà, alla ripartizione delle spese di gestione dell'immobile e alle sorti del libretto bancario intestato alla figlia . Per_1
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. (con la prima delle quali, segnatamente, parte ricorrente chiedeva la restituzione dei ratei di assegno unico universale per i figli percepiti dal marito anche in seguito alla cessazione del legame di coabitazione del luglio 2023), all'udienza di comparizione tenuta il 2 ottobre 2024 erano sentiti i coniugi personalmente e all'esito, fallito il tentativo di conciliazione, erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti (con ordinanza depositata il 5 ottobre 2024).
Prodotti documenti e senza ulteriori incombenti, disattese le relative istanze, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, riportandosi alle domande proposte negli atti introduttivi e, depositate comparse conclusionali e memoria di replica, la causa era infine rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 27 maggio 2025.
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Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo vanno dichiarate inammissibili, per difetto di connessione “qualificata” con la domanda principale di separazione, e pertanto insuscettibili di essere trattate con rito speciale, le domande aventi ad oggetto l'obbligo di restituzione del mutuo un tempo conseguito per l'acquisto della casa familiare, il riparto delle spese di manutenzione CP_ dell'immobile, la ripetizione degli importi versati dall' a titolo di assegno unico universale per i figli e la trasformazione del libretto bancario intestato alla figlia . Per_1
Tanto premesso, va accolta la domanda formulata da entrambe le parti intesa alla declaratoria di separazione personale.
L'irreversibilità della crisi coniugale è stata affermata da entrambe le parti e, anche all'esito dell'udienza di comparizione, non sono emerse possibilità, né volontà conciliative.
Le superiori circostanze, e la stessa interruzione del legame di coabitazione dal luglio 2023, danno allora conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande reciprocamente proposte dalle parti, va anzitutto presa in disamina quella, formulata da , finalizzata ad addebitare al marito la responsabilità della Parte_1 separazione.
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, la ricorrente ha ricondotto l'irreversibile crisi coniugale alla condotta specifica di il quale, in data 24 luglio CP_1
2023, a due giorni soltanto dalle vacanze programmate, le aveva fatto recapitare inaspettatamente, tramite il suo legale, una lettera contenente richiesta di separazione, per poi allontanarsi dalla casa familiare e interrompere ogni forma di dialogo.
Il convenuto si è difeso al riguardo deducendo che il rapporto matrimoniale era ormai deteriorato e allegando di essere rimasto vittima di una grave patologia depressiva che lo aveva portato per due volte sul punto di compiere un atto estremo.
Egli ha pertanto spiegato la propria scelta di separarsi dalla moglie prima delle vacanze estive dell'anno 2023 per l'esigenza di salvare sé stesso e la serenità della figlia dalla conflittualità Per_1 particolarmente intensa durante i periodi estivi. Così descritte le reciproche posizioni, si dispone in atti della lettera raccomandata datata 20 luglio 2023 con la quale il difensore di aveva comunicato a la decisione CP_1 Parte_1 dell'uomo di procedere alla separazione in ragione dell'impossibilità di proseguire oltre nella convivenza divenuta da tempo intollerabile.
Con la stessa missiva il legale aveva informato l'odierna ricorrente in ordine ai giorni estivi nei quali il padre avrebbe tenuto con sé la figlia e sarebbe rientrato a Parma.
La lettera in oggetto è stata riscontrata da la quale, a propria volta tramite il suo Parte_1 difensore professionale, aveva lamentato la sorpresa per l'intempestiva scelta del marito il quale, fino a pochi giorni prima, aveva concordato di trascorrere con lei le vacanze estive in Sardegna.
Con lo stesso scritto datato 27 luglio 2023, nondimeno, la ricorrente aveva dato conto, tra l'altro, di avere già affrontato con il coniuge il discorso relativo alla loro possibile separazione e di avere tuttavia rimandato la scelta ad un periodo più sereno.
E la medesima affermazione è stata riproposta anche nel ricorso introduttivo laddove si è allegato che, all'anno 2023, la seria crisi di coppia era ormai conclamata e la questione della separazione era stata accantonata fintanto che non fosse stato in grado di affrontarla. CP_1
Dalle circostanze che precedono deve pertanto fondatamente ritenersi che la scelta del resistente di allontanarsi definitivamente dalla casa familiare fin dal luglio 2023 abbia rappresentato l'epilogo scontato di una convivenza non più tollerabile, per quanto senz'altro inatteso dalla moglie nei tempi e nei modi.
Escluso, dunque, che la suddetta condotta possa avere costituito causa della crisi matrimoniale, va ad abundantiam rimarcato che la conflittuale o, comunque, insoddisfacente convivenza coniugale doveva essere particolarmente intollerabile per il quale ha prodotto copiosa CP_1 documentazione sanitaria attestante, dal gennaio 2023 in avanti, la presenza di una seria deflessione del tono dell'umore, con ansia notturna e insonnia – ossia, appunto, quella situazione personale che aveva precluso di discutere con la moglie la questione della loro separazione – trattate mediante mirate cure farmacologiche e sedute di psicoterapia.
La sua decisione di cessare la convivenza da quel luglio 2023 in poi, dunque, oltre a non avere svolto efficacia causale rispetto alla crisi coniugale, può dirsi ad un tempo ampiamente giustificata dalle suddette condizioni di vulnerabilità psicoemotiva.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va rigettata la domanda di addebito della separazione proposta da . Parte_1
Ancora, tenuto conto della sopravvenuta maggiore età della figlia delle parti, (nata Persona_2 il 23 aprile 2007), sarebbe eccentrica in questa sede qualsivoglia determinazione in tema di affidamento, collocazione e visite genitoriali, sicché vanno ad un tempo revocate le condizioni dettate in materia con l'ordinanza del 2-5 ottobre 2024.
Ancora, è incontroverso che la casa familiare in comproprietà, sita in Parma, via Vittorio De Sica n. 20, debba essere assegnata a la quale ha costantemente continuato a vivervi con la Parte_1 figlia.
In relazione alla materia delle contribuzioni economiche, ancora, possono essere riproposte in questa sede, sebbene parzialmente integrate e corrette, talune argomentazioni e conclusioni illustrate nell'ordinanza del 2-5 ottobre 2024.
Con tali provvedimenti temporanei e urgenti, invero, è stato posto a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un importo Per_1 mensile pari ad Euro 500,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, nonché di versare a un assegno ex art. Parte_1
156 c.c. della misura di Euro 300,00 al mese, sempre soggetto ad analoga rivalutazione.
A sostegno di tale giudizio sono state così ponderate le rispettive risorse economiche delle parti:
“ è attualmente assunta a termine presso (con termine finale al 30 Parte_1 Parte_2 novembre 2024) e ha dimostrato di percepire retribuzioni pari a circa Euro 1.000,00 al mese.
E' titolare di un'autovettura utilitaria, possiede circa Euro 10.000 di provviste monetarie e investimenti in titoli per circa Euro 28.000.
Ella ha dichiarato, contrariamente alla visura catastale prodotta, di non essere titolare di diritti reali su immobili…
ha invece allegato redditi mensili da lavoro pari ad Euro 3.600,00. CP_1
Egli è proprietario della casa familiare e di due ulteriori immobili in Sardegna di cui uno locato per canoni mensili pari ad Euro 300,00.
Ha un'autovettura di risalente immatricolazione e un motoveicolo.
Il suo saldo attivo di conto corrente è sostanzialmente irrisorio, ma dispone di circa Euro 32.000 in titoli.
Lo stesso convenuto è gravato dall'obbligo di restituzione rateale del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, pari ad Euro 650 al mese, così come di Euro 650 al mese è il canone della casa attualmente condotta in locazione”.
Ai sensi della ponderazione complessiva imposta dall'art. 337 ter comma 4 c.c., è stato poi rilevato, quanto al mantenimento della figlia delle parti, che non erano state segnalate particolari esigenze di , se non quelle legate alla sua frequentazione scolastica, né specifiche condizioni Per_1 di vita in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ne è stata considerata l'età e si è rimarcata la sua collocazione preferenziale presso la madre, sebbene con visite paterne garantite nella misura minima di una serata infrasettimanale, di un fine settimana al mese e di ulteriori periodi coincidenti con le festività e le vacanze estive.
Si è altresì tenuto conto dell'integrale – e tuttora incontroversa – percezione, da parte di Pt_1
, dell'assegno unico universale per i figli e del godimento della casa familiare.
[...]
Le risultanze istruttorie acquisite in seguito hanno consentito di acclarare che il contratto di lavoro avvincente con il datore di lavoro è stato prorogato fino al 31 maggio Parte_1 Parte_2
2025 e che le retribuzioni nette per l'anno 2024 (dal 3 giugno 2024 in avanti) sono state pari ad Euro 7.723,64, ossia, appunto, a poco più di Euro 1.000,00 al mese.
Sotto il profilo patrimoniale, poi, è emerso che , comproprietaria della casa familiare di Parte_1 via De Sica, è titolare (per successione in morte del padre), nella misura di un sesto, della proprietà di un immobile, con relative pertinenze, adibito a prima casa della di lei madre, e di metà della nuda proprietà di due ulteriori unità immobiliari (cfr. visure catastali in atti le quali, per quanto non aggiornate, sono indicative dei medesimi beni immobili oggetto di successione), mentre, per altro verso, dispone pro quota del saldo attivo pari ad Euro 18.000,00 circa presente sul conto corrente bancario cointestato con il fratello e la di lei madre, alimentato essenzialmente con i ratei pensionistici di quest'ultima, sebbene utilizzato in precedenza per taluni trasferimenti di denaro in favore della stessa ricorrente (cfr. movimentazioni del settembre 2023 per Euro 5.000,00).
, la cui disponibilità in titoli era stata pari ad Euro 102.055,04 al 31 dicembre 2021 CP_1
e pari ad Euro 98.305,24 al 31 dicembre 2022 (e ha spiegato la seguente perdita delle somme investite nei termini di cui all'udienza del 2 ottobre 2024), ha documentato di avere conseguito, nell'anno 2024, retribuzioni lavorative nette pari ad Euro 51.182,83 (ossia pari ad Euro 4.265,23 al mese per dodici mensilità e pertanto superiori a quelle precedentemente allegate in Euro 3.600,00 al mese).
Tenuto conto di tali dati, dunque, ritiene il Collegio che si debba confermare la misura dell'obbligo contributivo nell'interesse della figlia e che, a decorrere dalla presente sentenza, il Per_1 resistente debba essere obbligato a versare, in favore della moglie, un assegno ex art. 156 c.c. pari all'ammontare di Euro 400,00 al mese.
I profili di soccombenza reciproca e la natura necessaria del giudizio rappresentano, infine, giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande aventi ad oggetto l'obbligo di restituzione del mutuo un tempo conseguito per l'acquisto della casa familiare, il riparto delle spese di manutenzione CP_ dell'immobile, la ripetizione degli importi versati dall' a titolo di assegno unico universale per i figli e la trasformazione del libretto bancario intestato alla figlia;
Per_1
2) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in matrimonio il CP_1 Parte_1
25 novembre 2006, in Sassari;
matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari al n. 335, p. 2, s. A, anno 2006.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da;
Parte_1
4) revoca le condizioni disposte con l'ordinanza del 2-5 ottobre 2024 in materia di affidamento, collocazione e visite genitoriali di (nata il [...]), in quanto divenuta Persona_2 maggiorenne;
5) assegna a la casa familiare sita in Parma, via Vittorio De Sica n. 20; Parte_1
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
, dalla data del deposito del ricorso (14 marzo 2024), versando alla moglie , entro il Per_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
7) fermi restando in materia i provvedimenti temporanei e urgenti adottati con ordinanza del 2-5 ottobre 2024, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie versando in suo favore, entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, un importo monetario pari ad Euro 400,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat;
8) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere corrisposto integralmente, nella misura del 100%, a;
Parte_1
9) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto