Ordinanza cautelare 22 ottobre 2015
Sentenza 22 aprile 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 22/10/2015, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01377/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01842/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2015, proposto da:
Azienda Agricola LI DO, Azienda Agricola LI PO, Azienda Agricola FF SA, Azienda Agricola AZ IO, Azienda Agricola RO OL, Azienda Agricola United States Of Roncaglia di Fusè Andrea, Azienda Agricola ER Angelo, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marco Inversetti in Milano, via Freguglia 8
contro
Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;
Equitalia S.p.A.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- delle cartelle di pagamento per debiti per prelievo latte nei confronti di AGEA;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA ha intimato il pagamento degli importi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che le ricorrenti, aziende agricole produttrici di latte vaccino, hanno chiesto l’annullamento delle cartelle di pagamento con cui AGEA ha intimato loro di versare entro sessanta giorni l’importo risultante dai ruoli resi esecutivi nel febbraio del 2015 con riferimento a debiti accertati, in capo a ciascuna di esse, per “prelievo latte”;
che, in particolare, le ricorrenti hanno proposto le seguenti censure di legittimità degli atti impugnati:
- assenza del presupposto giuridico previsto dalla L. n. 33/2009 (nella specie, l’accertamento della decadenza dal beneficio della dilazione), in quanto le cartelle di pagamento sarebbero state emesse nonostante l’adesione delle aziende ricorrenti alla rateizzazione dei debito ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e l’asserito (regolare) versamento delle relative rate;
- notificazione delle cartelle di pagamento da parte di soggetto non abilitato ex lege;
- accoglimento delle richieste di rateizzazione da parte di soggetto privo di legittimazione, ai sensi del citato art. 8-quinquies del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;
- invio delle cartelle di pagamento senza previa iscrizione degli importi indicati nel Registro nazionale dei debiti di cui al comma 2 dell’art. 8-ter del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, ed, in particolare, senza il previo accertamento circa la effettiva debenza degli stessi;
- non esigibilità dei singoli importi iscritti a ruolo;
- mancanza di legittimazione per il calcolo degli interessi sul capitale contenuto nelle cartelle;
Considerato:
che l'iscrizione del debito nel Registro nazionale di cui al comma 2 dell’art. 8-ter del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero;
che l'AGEA è legittimata ad intimare a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili, dovendosi considerare come tali anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale;
che, nel caso di specie, sussiste difformità tra importi ammessi a rateizzazione e importi di cui è stato chiesto il pagamento, per cui non risulta chiaro se le somme richieste con gli atti impugnati afferiscano a somme divenute successivamente esigibili rispetto al termine imposto dal comma 1 dell’art. 8-quinquies del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella L. n. 33/2009;
che, in tal caso, la legittimità delle cartelle di pagamento impugnate andrebbe esaminata con riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge per la loro emissione, a prescindere dalle dedotte circostanze riferite all’avvenuta rateizzazione di debiti apparentemente diversi;
che, peraltro, il difensore dei ricorrenti ha sostenuto in udienza la tesi secondo cui gli importi iscritti a ruolo sarebbero gli stessi di cui l’amministrazione aveva tenuto conto ai fini della rateizzazione;
Ritenuto:
che le questioni afferenti ai vizi di notifica degli atti in esame sembrano appartenere alla giurisdizione del Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.;
che, per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, sui quali allo stato non vi è stato contraddittorio da parte di AGEA, gli stessi paiono fondati nei limiti in cui evidenziano una carenza di motivazione nelle cartelle impugnate;
che, pertanto, tali cartelle vanno sospese fino alla decisione di merito, tenuto conto della comparazione degli interessi coinvolti, con onere delle parti ricorrenti di promuovere nelle more un confronto con AGEA ai fini di un’eventuale integrazione del contratto di rateizzazione, anche avendo riguardo, se possibile e utile, alle indicazioni fornite sul punto dal Tar Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con ordinanza n. 1345/2015;
che risulta ad ogni modo necessario acquisire, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, da AGEA e dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - che sulla stessa esercita i poteri di vigilanza -, una dettagliata e documentata relazione sulle posizioni debitorie delle singole ricorrenti che evidenzi, in modo chiaro e di agevole lettura, la fonte giustificativa degli importi richiesti, oltre ai criteri di calcolo del capitale e degli interessi applicati;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
dispone gli incombenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Sospende nelle more gli effetti delle cartelle di pagamento impugnate.
Spese di fase compensate.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 aprile 2016.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2015
IL SEGRETARIO