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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1443/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1443/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Bevilacqua, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica CP_1 C.F._2
D'Amico, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale in sede.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.6.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] I procuratori delle parti e queste ultime comunicano al Presidente Istruttore di essere addivenute ad un accordo di separazione che prevede: 1) affido condiviso di entrambe le figlie minori ad entrambi i genitori;
2) collocazione delle figlie presso la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, presso il padre che abiterà al piano inferiore con le figlie, precisando che la ricorrente abiterà al piano superiore dello stesso immobile;
3) il diritto di frequentazione tra la madre e le figlie lasciato alla piena libertà di queste ultime, considerando i buoni rapporti che queste hanno con entrambi i genitori;
4) mantenimento diretto delle figlie da parte del padre, che coabiterà con esse;
5) utenze dell'immobile ai cui piani abitano i coniugi a carico esclusivo del resistente;
6) rinuncia della ricorrente ad un assegno di mantenimento per sé da parte del resistente;
7) temporaneo esonero della ricorrente dal pagamento di un assegno di mantenimento delle minori in ragione del suo stato di disoccupazione, con onere di corrisponderlo quando troverà una occupazione che s'impegna sin da ora a reperire;
8) concorso paritario di entrambi i coniugi nelle spese straordinarie relative alle figlie come individuate dal
Protocollo del CNF del 2017; 9) i coniugi si impegnano a rendere indipendenti sul piano edile il piano inferiore ed il piano superiore dell'immobile ove abitano;
10)spese di lite compensate;
11) impegno della ricorrente a ritirare la querela sporta nei confronti del resistente, entro il 31.8.25, nel caso in cui
– da oggi sino a tale data – dovesse persistere questo nuovo approccio conciliativo tra le parti nell'interesse principale delle minori”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 22.8.2007, e si unirono in matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in OR EA (CH), in regime di comunione dei beni (atto di matrimonio annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OR EA dell'anno 2007, parte I, numero Per_ 4); dalla loro unione sono nate le figlie (il 3.3.2008) e (il 12.1.2010). Per_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 23.12.24, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “[…] 3) pagina 2 di 6 Stabilire che a titolo di mantenimento personale della signora il signor Parte_1 CP_1
verserà l'importo mensile di € 200,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, […]. 5) Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di queste;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vederle alle condizioni sopra meglio specificate;
6) Stabilire che per il mantenimento ordinario delle figlie, e in ragione delle circostanze menzionate, il signor corrisponderà all'altro genitore CP_1
l'importo mensile di € 600,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
7) Stabilire che i coniugi parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) nella misura del 60% a carico del resistente e del 40% a carico della ricorrente.
8) Stabilire che la casa coniugale è assegnata alla ricorrente presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se ne allontani definitivamente entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali ivi eventualmente presenti. 9) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”.
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 14.3.25 – ha chiesto CP_1 anch'egli una pronuncia di separazione, ma alle seguenti, diverse, condizioni: “[…] b) disporre Per_ l'assegnazione della casa coniugale al marito che ivi continuerà ad abitarvi unitamente alle figlie e entrambe minori;
c) l'affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, […]; Per_2
d) disporre il collocamento delle figlie presso l'abitazione familiare sita in OR EA (CH) in Via Torre n.124 dove le minori avranno residenza abituale;
e) porre a carico della sig.ra Pt_1 un assegno di Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie da versarsi in
[...] favore del sig. entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutabile CP_1 annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) disporre che la madre potrà vedere e tenere con sé le minori quando vorrà, sulla scorta dei suoi impegni lavorativi che la vedono frequentemente all'estero e da concordare di volta in volta con il sig. g) accertare CP_1
e dichiarare, essendo la sig.ra pienamente autosufficiente sul piano economico ed in ogni caso Pt_1 dotata di piena capacità lavorativa, che nulla il sig. deve alla stessa a titolo di assegno CP_1 di mantenimento”.
pagina 3 di 6 4. Nel prosieguo del giudizio: all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21 c.p.c., del
17.3.25, il Presidente Istruttore, verificata la possibilità – prospettata dalle stesse parti – di addivenire ad una conciliazione in ordine alle questioni tra di loro controverse, ha rinviato la causa all'udienza del
12.5.25; all'esito, stante la pendenza di trattative e su richiesta delle stesse parti, il Presidente Istruttore ha rinviato la causa alla udienza del 23.6.25 all'esito della quale le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo di separazione, alle condizioni compendiate nel verbale della stessa udienza.
5. La causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
6.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
6.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione sia del fallimento del tentativo di riconciliazione coniugale esperito dal Presidente Istruttore, sia della elevata conflittualità esistente tra le parti, anche in ragione della querela sporta dalla ricorrente in danno del resistente.
7. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, esso prevede: “1) affido condiviso di entrambe le figlie minori ad entrambi i genitori;
2) collocazione delle figlie presso la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, presso il padre che abiterà al piano inferiore con le figlie, precisando che la ricorrente abiterà al piano superiore dello stesso immobile;
3) il diritto di frequentazione tra la madre e le figlie lasciato alla piena libertà di queste ultime, considerando i buoni rapporti che queste hanno con entrambi i genitori;
4) mantenimento diretto delle figlie da parte del padre, che coabiterà con esse;
5) utenze dell'immobile ai cui piani abitano i coniugi a carico esclusivo del resistente;
6) rinuncia della ricorrente ad un assegno di mantenimento per sé da parte del resistente;
7) temporaneo esonero della ricorrente dal pagamento di un assegno di mantenimento delle minori in ragione del suo stato di disoccupazione, con onere di corrisponderlo quando troverà una occupazione che s'impegna sin da ora a reperire;
8) concorso paritario di entrambi i coniugi nelle spese straordinarie relative alle figlie come individuate dal Protocollo del pagina 4 di 6 CNF del 2017; 9) i coniugi si impegnano a rendere indipendenti sul piano edile il piano inferiore ed il piano superiore dell'immobile ove abitano;
10) spese di lite compensate;
11) impegno della ricorrente a ritirare la querela sporta nei confronti del resistente, entro il 31.8.25, nel caso in cui – da oggi sino a tale data – dovesse persistere questo nuovo approccio conciliativo tra le parti nell'interesse principale delle minori”.
8. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso, risultano conformi tanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, quanto alla tutela dei rapporti non patrimoniali tra costoro e le loro figlie.
9. Le spese di lite vanno compensate, come da accordo delle parti.
10. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1443/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in OR EA (CH) il 22.8.2007 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OR EA dell'anno 2007, parte I, numero 4).
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata dalle parti e compendiata nel verbale di udienza del 23.6.25.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato. pagina 5 di 6 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 24.6.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 24.6.25.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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