Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 20/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.158/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PASSANTE GIANFILIPPO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. CONTI MARIAGRAZIA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2015 chiedeva pronunciarsi la sua separazione Parte_1
personale da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 1.8.1979 , dal quale erano nati due figli ormai maggiorenni ed autonomo era entrato in crisi a causa della sopravvenuta incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la convivenza tanto che già dal 2017 le parti vivevano separate.
Chiedeva che a carico del marito venisse imposto di contribuire al suo mantenimento essendo ella priva di reddito.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di separazione, contestando tuttavia la Controparte_1
richiesta di parte ricorrente di avere corrisposto un contributo per il suo mantenimento non sussistendone i presupposti .che etstando tuttavia le do
Alla prima udienza di comparizione, esperito negativamente il tentativo di conciliazione , le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza.
Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle reciproche difese .
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In ciò si esaurisce il contenuto della presente sentenza, atteso che la coppia ha figlia maggiorenni ed autonomi e la parte ricorrente ha rinunciato nel corso della prima udienza alla domanda di corresponsione di un contributo per il suo mantenimento. Le spese del giudizio, in ragione della natura del procedimento e del suo esito, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, dichiara la separazione personale tra i coniugi e m che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in data 1.8.1979, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone al n.
136 parte II serie A;
compensa tra le parti le spese di lite manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltagirone per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Caltagirone il 19/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo