Ordinanza cautelare 10 gennaio 2023
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 10/04/2026, n. 6472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6472 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16250/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16250 del 2022, proposto da
Unifin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Serapiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Frontoni in Roma, via Guido D'Arezzo n. 2;
per l'annullamento
- del Provvedimento prot. n. GSEWEB/P20220497551, in data 29 settembre 2022, avente ad oggetto Comunicazione ai sensi del D.M. 16.02.2016, relativa all'intervento identificato con il codice CT00530907, con la quale il GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. non ha accolto, rigettandola, la richiesta di incentivo presentata in data 16.07.2021 (ricevuta di avvenuto invio prot. n. GSEWEB/P20210414065), relativa a intervento di tipo: • 2.A - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (674,00 kW);
- in parte qua, per quanto evidenziato nei motivi di doglianza, delle Regole Applicative del D.M. 16.02.2016, pubblicate dal GSE S.P.A.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, antecedente, coevo e successivo;
per l'accertamento:
del diritto dell'odierna ricorrente a conseguire l'incentivo di cui all'art. 4, comma 2, let. a), del D.M. 16 febbraio 2016, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa AU AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del GSE con il quale è stata rigettata la richiesta di incentivo relativa ad un intervento di tipo 2.A - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (674,00 kW).
In particolare, la ricorrente ha chiesto l’accesso all’incentivo ex d.m. 16.02.2016 per un intervento identificato con il codice CT00530907, avente ad oggetto la “ Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (674,00 kW) ”,
Il GSE, con nota del 20 giugno 2022, ha comunicato che la documentazione inviata era risultata incompleta e/o difforme rispetto a quanto richiesto dal d.m. 16.02.2016 e dalle “ Regole applicative del D.M. 16.02.2016 ”, pubblicate dal GSE, indicando i documenti da presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa comunicazione.
La ricorrente, il 1° luglio 2022, caricava sul sito del GSE la documentazione richiesta.
Il GSE, il 12 agosto 2022, nel comunicare il non accoglimento della richiesta di incentivo, ha rilevato che “ la documentazione inviata dal Soggetto Responsabile con la richiesta di concessione dell’incentivo, unitamente a quanto integrato, presenta le seguenti difformità rispetto alle disposizioni del Decreto e delle Regole applicative:
• le ricevute di bonifico relative al pagamento delle fatture n.11, n.44 e n.67, emesse da GPP Impianti Tecnologici srl, non sono state inviate, come invece richiesto in integrazione (nota 1.1). Al loro posto sono state integrate le stesse disposizioni già inviate, per le quali permangono le difformità già segnalate;
• non sono stati forniti chiarimenti, supportati da adeguate dichiarazioni rilasciate dalla banca di addebito, in merito alle anomalie segnalate in integrazione (nota 1.2) relativamente ai bonifici effettuati per il pagamento della fattura n.11, emessa da GPP Impianti Tecnologici srl e della fattura n.839, emessa da Systemair. Permane pertanto l’impossibilità di accertare la data di esecuzione e la fattura di riferimento;
• non sono stati fornite dichiarazioni, rilasciate dalla banca di addebito, attestanti che i bonifici segnalati in integrazione (note 1.1 e 1.2), non sono stati effettuati su modelli predisposti per la richiesta di detrazioni fiscali e che non contengono alcun riferimento a leggi inerenti le detrazioni fiscali;
• non è stata inviata la certificazione del produttore, attestante il rispetto dei requisiti del Decreto, con indicazione della potenza termica in riscaldamento e del COP associati al modello di pompa di calore installato, come invece richiesto in integrazione (p.to 2). Si precisa che il COP indicato sull’asseverazione, rettificato dal valore iniziale di 3,21 (non conforme) al valore di 3,97, non è attendibile se non supportato dal suddetto documento;
• la documentazione fotografica è carente degli elementi segnalati nella richiesta di integrazione (p.to 3), in particolare non sono state inviate fotografie riportanti
◦ la centrale termica in cui era installato il generatore rimosso, subito dopo l’avvenuto smantellamento, unitamente al certificato di smaltimento o di un documento analogo, correttamente vidimato dal centro di smaltimento. Ciò non consente di configurare l’intervento realizzato come sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
◦ le valvole termostatiche applicate ai radiatori che si evincono dagli schemi funzionali inviati, o altro sistema di regolazione modulante della portata;
◦ i dispositivi che costituiscono il sistema di contabilizzazione obbligatorio dell’energia termica prodotta dalla nuova pompa di calore installata;
• non è stata inviata una diagnosi energetica rispondente alla normativa indicata dal Decreto e completa degli elementi minimi previsti da tali norme, come invece segnalato in integrazione (nota 4.1). Al suo posto è stata integrata la stessa diagnosi già inviata, per cui permangono le difformità già segnalate;
• non è stato inviato un attestato di prestazione energetica post-operam, come invece segnalato in integrazione (nota 4.2). Tale carenza assume maggior rilevanza in quanto non consente di accertare se vi siano eventuali generatori non sostituiti (che pur si evincono dalle foto della centrale termica) asserviti allo stesso edificio/impianto oggetto di intervento per cui risulti una potenza complessiva superiore al limite di 2.000 kW stabilito dal Decreto;
• non è stata fornita evidenza in merito alla dimensione dell’impresa pertanto non è possibile verificare la congruenza dell’istanza alle disposizioni dell’art. 12 del Decreto e a quanto previsto al proposito dalle Regole applicative ”.
Stante il mancato invio di osservazioni da parte della ricorrente, il GSE, con provvedimento del 29 settembre 2022, ha comunicato che la richiesta di incentivo non era accolta.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2016, in combinato disposto con le prescrizioni di cui ai paragrafi 6.8. e 2.1, delle Regole applicative del D.M. 16 febbraio 2016. Violazione degli artt. 3 e 21 octies, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per illogicità e/o erroneità della motivazione. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 7, del D.M. 16 febbraio 2016, e delle Regole applicative del D.M. 16 febbraio 2016. Violazione degli artt. 3 e 21 octies, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per illogicità e/o erroneità della motivazione. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2016, in combinato disposto con le prescrizioni di cui ai paragrafi 5.8.2. 5.8.5., delle Regole applicative del D.M. 16 febbraio 2016. Violazione degli artt. 3 e 21 octies, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per illogicità e/o erroneità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, del D.M. 16 febbraio 2016, in combinato disposto con le prescrizioni di cui al paragrafo 5.8.5., delle Regole applicative del D.M. 16 febbraio 2016. Violazione degli artt. 3 e 21 octies, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per illogicità e/o erroneità della motivazione. 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, del D.M. 16 febbraio 2016, in combinato disposto con le prescrizioni di cui al paragrafo 1.6., delle Regole applicative del D.M. 16 febbraio 2016. Violazione degli artt. 3 e 21 octies, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per illogicità e/o erroneità della motivazione. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, del D.M. 16 febbraio 2016, in combinato disposto con le prescrizioni di cui al paragrafo 1.6., delle Regole applicative del D.M. 16 febbraio 2016. Violazione degli artt. 3 e 21 octies, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per illogicità e/o erroneità della motivazione.
Sostiene la ricorrente:
- che, per quanto riguarda la non conformità delle ricevute di bonifico asseverative della spesa sostenuta, solo il riferimento a disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali nella ricevuta di bonifico e l’utilizzo di modelli standard di bonifico predisposti per altre forme di incentivazione fiscale o, il riferimento a queste ultime nella causale, possono condurre all’improcedibilità e, quindi, al rigetto dell’istanza di accesso agli incentivi per cui è processo;
- che i documenti attenzionati dal GSE, relativi alle fatture nn. 11, 44 e 67, tutti su carta intestata “Deutsche bank” e firmate in calce dall’Istituto di credito, sono sic et simpliciter delle ricevute di bonifico e non solo di documenti idonei a provare l’effettivo pagamento in favore del fornitore per l’impianto oggetto del procedimento incentivante ma, soprattutto, indiscutibilmente rientranti nell’alveo della categoria dei bonifici ordinari;
- che gli elementi sanzionati con l’inammissibilità/improcedibilità della domanda di incentivo dalla Regole applicative, sopra identificati, sono tutti rinvenibili nei tre bonifici attenzionati dal GSE;
- che i ridetti tre bonifici sono solo una piccola parte di quelli complessivamente disposti per affrontare la spesa occasionata dall’intervento di sostituzione dell’impianto;
- che, per quanto riguarda il non invio della certificazione del produttore, attestante il rispetto dei requisiti del Decreto, con indicazione della potenza termica in riscaldamento e del COP associati al modello di pompa di calore installato, questa è stata inviata sin dal 1° luglio 2022 e che, comunque, è stata inoltrata sul portale del GSE l’asseverazione dell’intervento da parte di un tecnico abilitato;
- che nelle Regole applicative dettate dal GSE, al paragrafo 5.8.5., si chiede: “3 . per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole applicative ”;
- che, in relazione alla documentazione fotografica, Sono state inviate, in sede di integrazione documentale, le fotografie relative alle targhe dei generatori, nonché degli stessi generatori, precedentemente installati e di nuova installazione, oltre alle riproduzioni fotografiche della centrale termica, sia di vecchia installazione che installata ex novo e, più ancora, dei locali;
- che la presenza dell’asseverazione di un tecnico abilitato, espressamente richiesta dal paragrafo 5.8.5., nonché dall’art. 6, co. 7, del D.M. 16.02.2016, nonché di una Relazione tecnica descrittiva dell’impianto e delle sue caratteristiche di dettaglio, ivi comprese le valvole termostatiche sugli elementi radianti, a firma di un tecnico abilitato, dovrebbero esser più che sufficienti per provare la conformità dell’impianto di nuova installazione alle caratteristiche tecniche e prestazionali minime. Riservando alla fase successiva dei controlli l’accertamento, anche della veridicità, di simili certificazioni tecniche;
- che per quanto riguarda l’inidoneità della diagnosi energetica precedente l’intervento, nonché la mancante l’attestazione di prestazione energetica post operam, le Regole applicative dettate dal GSE prevedono solo la conservazione di consimili documenti, per un eventuale successivo controllo, ma non la produzione in sede di presentazione dell’istanza;
- che comunque, in sede di integrazione documentale, ha prodotto, oltre alla Relazione tecnica di impianto, una Relazione di diagnosi energetica e un Fascicolo schede strutture;
- che anche l’attestazione di prestazione energetica post operam, non solo non è richiesta dalle Regole applicative in sede di presentazione dell’istanza ma, comunque, è stata prodotta in occasione dell’integrazione documentale;
- che, in relazione alla mancata evidenza della dimensione dell’impresa, è stata inviata la richiesta autocertificazione sulle dimensioni dell’impresa richiedente l’incentivo e che da questa autocertificazione sostitutiva di atto notorio si ricava che la UNIFN appartiene alla categoria delle piccole imprese;
- che anche le grandi imprese, come previsto dalle Regole attuative, al paragrafo 1.6., hanno diritto a un’incentivazione, nella misura massima del 30%.
Il GSE ha rilevato:
- che il pagamento di cui alle fatture n.11, n.44 e n.67, emesse da GPP Impianti Tecnologici Srl, non è stato eseguito nel rispetto della normativa regolante la materia, avendo presentato, controparte, le sole disposizioni di bonifico, in luogo delle ricevute di bonifico, come invece espressamente previsto dal D.M. 12 febbraio 2016 e dalle relative Regole applicative;
- che dal chiaro tenore letterale del contenuto del paragrafo delle Regole applicative risulta inequivocabile la necessità di presentazione in allegato alla domanda sia della l’asseverazione del tecnico abilitato, che la certificazione del produttore degli elementi impiegati;
- che le Regole applicative specificano che è necessario allegare alla richiesta d’incentivo una documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto tra cui: “ la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e postoperam; le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata ”;
- che le fotografie prodotte in sede di integrazione documentale dalla controparte mostrano esclusivamente la caldaia sostituita ante intervento e le foto della nuova macchina installata post intervento, in altro locale;
- che l’articolo 15, comma 1 del D.M. 16.02.2016 prevede espressamente che “ Nel caso di realizzazione di interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a c), quando l’intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successivo ” e che dalla documentazione allegata alla domanda di accesso al contributo è emerso con chiarezza che la diagnosi energetica presentata dal Soggetto Responsabile era carente e/o difforme;
- che la ricorrente non potrebbe vantare il diritto ad ottenere il contributo riservato alle medie e/grandi imprese, ovvero nella misura minima consentita pari al 30%, in assenza della presentazione della corretta prescritta documentazione.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
All’udienza di smaltimento del 21 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
La procedura di accesso agli incentivi prevede la presentazione di “ fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d’incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato ” (Art. 6, comma 7, lettere e, l., d.m. 16 febbraio 2016).
Per l’art. 8, comma 2, “Il GSE provvede all’assegnazione, all’erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite Regole applicative ”.
Le Regole Applicative del d... 16 Febbraio 2016, stabiliscono che “ saranno considerate improcedibili le istanze carenti dei requisiti essenziali previsti dal Decreto ai fini dell’accesso ai meccanismi di cui al Conto Termico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo istanze relative a interventi per i quali siano stati aditi i meccanismi delle detrazioni fiscali ” (paragrafo 2.1).
Il successivo paragrafo 6.8 stabilisce che “ Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate … Le ricevute dei bonifici effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi: • devono recare esplicita evidenza dell’Ordinante del pagamento; • la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 16.02.2016; • la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data; • se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile; • in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale); • in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale); • devono richiamare l’effettiva esecuzione del pagamento, attestato dalla presenza, sulla ricevuta, del numero di CRO/TRN della transazione e/o descrizione dello stato “eseguito” del pagamento ”
Da quanto sopra emerge la legittimità dell’operato del GSE laddove ha ritenuto di rigettare la richiesta di incentivo posto che il ricorrente non ha prodotto copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico ma ha inviato solo la disposizione del bonifico.
Infatti, la disposizione di bonifico è ben differente dalla ricevuta di bonifico: mentre la prima è l’ordine dato alla banca di trasferire fondi, la ricevuta o contabile di bonifico è il documento definitivo che attesta l'avvenuta operazione, contenente IBAN, importo e causale.
Pertanto, dalla disposizione di bonifico non è rinvenibile la causale e quindi, non contenendo i riferimenti al d.m. 16 febbraio 2026, non è conforme a quanto indicato nel d.m. 16 febbraio 2016, con la conseguenza che non risultano sussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento dell’incentivo.
Infatti, il paragrafo.1. delle Regole applicative stabilisce che “ Saranno considerate improcedibili le istanze carenti dei requisiti essenziali previsti dal Decreto ai fini dell’accesso ai meccanismi di cui al Conto Termico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo istanze relative a interventi per i quali siano stati aditi i meccanismi delle detrazioni fiscali ”.
Nel caso in esame, come detto, l’istanza presentata dalla ricorrente manca del requisito della conformità del bonifico alle Regole applicative del bonifico, e, quindi, l’istanza era improcedibile.
Inoltre, l’art. 10 del d.m. art. 10 (Adempimenti a carico del soggetto responsabile), prescrive che “ 1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i 5 anni successivi all'anno di corresponsione, da parte del GSE, dell'ultima rata dell'incentivo concesso, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti di cui all'art. 6, comma 7, di quelli previsti negli allegati al presente decreto, nonché le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento o dei pagamenti con carta di credito, comprese quelle per l'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati, nonché tutta la ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto. (…) ”, con le conseguenze che visto che grava su parte istante l’onere di depositare e conservare la documentazione idonea a fondare la propria richiesta e vista l’insufficienza della documentazione depositata, il provvedimento impugnato deve essere giudicato legittimo e il ricorso non può trovare accoglimento.
Le ulteriori censure dedotte con il ricorso possono essere assorbite in applicazione del principio generale secondo il quale, “in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il provvedimento, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2024, n. 6416)" (Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2024, n. 8180), nonché in conformità ai princìpi affermati in sede nomofilattica: "[N]el caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).
Ad ogni buon conto anche i restanti motivi sono infondati.
Per quanto riguarda la mancata produzione della certificazione del produttore basta richiamare il paragrafo 5.8.5. delle Regole applicative per il quale “3 . per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole applicative”, eccepisce un presunto difetto di istruttoria da parte del GSE atteso che, “nell’asseverazione depositata e predisposta da un tecnico abilitato, ai sensi del successivo paragrafo 6.2., emerge con pienezza sia la conformità del nuovo impianto al DM 16 febbraio 2016 e alle Regole applicative del GSE, sia il valore del C.o.p. ”.
Pertanto, non bastava, come sostiene la ricorrente, l’asseverazione del tecnico ma era comunque necessaria anche la certificazione del produttore.
In relazione all’insufficienza della produzione fotografica il paragrafo 5.8.5 delle Regole applicative prevede che il soggetto sitante dovesse allegare “5 . documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti: • le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori); • i generatori sostituiti e installati; • la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e postoperam (presente il generatore installato); • le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata ”.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha inviato le foto del locale originario in cui era presente l’impianto successivamente alla rimozione del generatore.
In relazione alla mancata produzione documentale della diagnosi energetica precedente l’intervento e dell’attestato di prestazione energetica successivo l’articolo 15, comma 1 del d.m. 16.02.2016 stabilisce che “ Nel caso di realizzazione di interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a c), quando l’intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successivo ” e le Regole Applicative precisano che “ le diagnosi energetiche dovranno essere redatte, preferibilmente, nel rispetto del pacchetto di norme UNI CEI EN 16247. Dovranno inoltre seguire i criteri minimi previsti dall’Allegato 2 del Decreto legislativo n. 102/2014 ”.
Nel caso in esame, la documentazione prodotta non era conforme a quanto sopra prescritto.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da corrispettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
AU AN, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU AN | EL AN |
IL SEGRETARIO