Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 11 marzo 2025, n. 29
Articolo 3
- Legge 11 marzo 2025, n. 29
Articolo 4 della Legge 11 marzo 2025, n. 29
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22 marzo 2025
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