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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3947/2023 tra le parti:
ATTORE cf cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2
- difesa: avv. GREBLO FRANCESCA, cf C.F._3
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf ONroparte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. MARCHIORI MARIA CHIARA, cf C.F._4
avv. GENTILE ENRICO ); C.F._5
- domicilio: presso il difensore
TERZO INTERVENUTO
ONroparte_2
- difesa: avv. MUNARI LAURA, cf C.F._6
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Mutuo
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attori: ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rifiutato fin d'ora qualsiasi allargamento del contraddittorio, previo ogni opportuno o necessario accertamento, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari tutti
Nel merito
In via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del
9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuzione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma
2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419,
1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120
TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi legali ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale;
.
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato.
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
in via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto, e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso zero, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi zero ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro al netto di qualsivoglia interesse;
In via istruttoria
- disporre CTU - ammettersi CTU contabile acciocché il CTU risponda ai seguenti questi:
A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato.
Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi alla data di risoluzione contrattuale;
B) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento. Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice alla data di risoluzione contrattuale;
C) confronti il CTU il TAEG pattuito in contratto con il tasso soglia di cui alla L. 108/96 alla stipula del contratto;
D) qualora il TAEG sia superiore al tasso soglia di cui al punto che precede azzeri tutti gli interessi pagati dal mutuatario in applicazione dell'art. 1815 c.c., secondo comma.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
Convenuto: In via preliminare
1. Accertare la carenza di legittimazione passiva di con riguardo alle ONroparte_1
domande proposte nel presente giudizio dai signori e Pt_2 Parte_1
In via principale
2. rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte;
In subordine
3. dichiararsi in ogni caso la compensazione tra gli eventuali crediti accertati in favore degli attori e i crediti vantati nei loro confronti in forza del contratto di mutuo dedotto in causa;
In via istruttoria
4. rigettarsi le istanze istruttorie avversarie, perché inammissibili;
In ogni caso:
5. spese e compensi di lite rifusi Intervenuta: ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, Voglia l'Ill.mo Tribunale
In via preliminare:
- accertare l'esclusiva legittimazione passiva/titolarità passiva di
[...]
rispetto alle domande avversarie fondate su atti o fatti ONroparte_2
occorsi prima del ONratto di Cessione del 26.06.2017 intercorso con ONroparte_1
e dichiararsi improcedibili ex art. 83 TUB le ridette domande avversarie per tutti i
[...]
motivi di cui in atti;
Nel merito, in subordine - respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate e prescritte per tutti i motivi di cui in atti.
In via istruttoria: - per quanto di necessità, il patrocinio dell'intervenuta ribadisce l'opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e superflue, per le ragioni dedotte in atti.
In ogni caso: - spese e compensi interamente rifusi.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno citato in Parte_1 Parte_2
giudizio , lamentando di aver acceso un rapporto mutuo di euro ONroparte_3
200.000,00 con l'allora ET AN Scpa e che, in ragione del tasso di interesse di ammortamento alla francese composto avrebbero illegittimamente corrisposto delle somme
(pari a €60.807,64 o € 115.804,41), di cui hanno chiesto la ripetizione.
In particolare, gli attori hanno eccepito la violazione art. 821 3° comma c.c.; la violazione art. 1283 c.c., 120 comma 2, T.U.B., art 6 delibera CICR del 9/2/00; la violazione artt. 1343 e
1344 c.c.; la violazione della trasparenza in senso economico ex art. 117 TUB;
la violazione art. 34 Codice Consumo;
la violazione artt. 1418 c.c., 2° comma, 1284 c.c., 3° comma, 1346
c.c., art. 117 TUB, 4° comma (in quanto si pattuisce un tasso del 5,86% ma se ne applica invece il 6,017%).
In via subordinata, gli attori hanno altresì eccepito la nullità della clausola relativa agli interessi per superamento del tasso usura (rispettivamente pari a 10,12% e 8,58%). Sotto tale prospettiva, gli attori hanno chiesto la restituzione di €144.234,57. Si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva, posto che il ONroparte_4 presente contratto non sarebbe passato all'esito della cessione del 26/6/17.
Ed, infatti, nessun contenzioso giudiziale tra e i signori e ONroparte_2 Parte_1
era pendente al 26.6.2017. Pt_2
Inoltre, la convenuta ha eccepito la prescrizione della pretesa degli attori alla restituzione degli importi corrisposti alla creditrice a titolo di interessi, competenze e spese, in data anteriore al 18 ottobre 2011, ovvero di oltre dieci anni antecedente il primo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla notifica alla dell'invito alla mediazione, CP_2
avvenuta il 18 ottobre 2021.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese e, in punto eccezione di nullità per usura, ha dichiarato che a fronte del tasso di interesse indicato nel contratto pari a 5,860% e di mora pari al 7,860%, il tasso usura sarebbe stato rispettivamente dell'8,58% e dell'11,73%.
Infine, in via subordinata, ha chiesto dichiararsi in ogni caso la compensazione tra gli eventuali crediti accertati in favore degli attori e i crediti vantati nei loro confronti in forza del contratto di mutuo dedotto in causa.
Con autonomo atto di intervento ex art. 105 c.p.c. si è costituita
[...]
(“LCA”), rilevando di essere l'unico soggetto ONroparte_2
legittimato a contraddire nel merito delle contestazioni attoree, in quanto fondate su atti e/o fatti avvenuti nel periodo compreso tra l'inizio del rapporto ed il 25.06.2017, coincidente con il decreto di messa in Liquidazione coatta amministrativa di ha, inoltre, CP_2
eccepito l'improcedibilità di dette domande nei confronti di VB in LCA ex art. 83 TUB;
ha insistito, in subordine, per il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio.
Concesse le memorie 183 VI cpc, parte attrice in prima memoria ha eccepito la tardività dell'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta nonché contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa, tenuto conto che quest'ultima aveva indicato un credito residuo di Euro 137.234,00.
La causa è stata istruita per via documentale e, all'udienza del 14/2/25 è stata trattenuta in decisione, secondo il nuovo rito Cartabia.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va divisata l'eccezione svolta da in punto di difetto di ONroparte_4
legittimazione passiva, relativamente alla domanda di causa. Ora, sul punto mette conto evidenziare che la legittimazione ad agire si iscrive “nella cornice del diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio ovvero di resistervi.
All'uopo, l'art. 81 c.p.c. prevede che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” e, pertanto, la legittimazione attiva spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto, assumendo di esserne titolare;
di contro la legittimazione passiva spetta a colui il quale, in base alla domanda attorea, viene prospettato quale titolare della posizione controversa.
Ciò premesso, è chiaro che oggetto di analisi, ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda attorea.
Si tratta a ben vedere, di una prospettazione di parte, che quindi non può essere oggetto di vaglio critico, attenendo ad un aspetto prettamente formale.
Infatti, solo nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Nel caso di specie, tale requisito invero sussiste, avendo gli attori avanzato la propria pretesa
(l'accertamento di un indebito e la conseguente domanda di ripetizione), assumendo che ON
sia subentrata a , nella posizione sostanziale per cui è causa. CP_3
Altro discorso è, invece, quello che attiene alla titolarità della posizione debitoria in capo a
, che è aspetto che attiene al merito dell'accertamento. CP_3
Sul punto, mette conto osservare che il “ONratto di cessioni di azienda” del 26.6.2017, con il quale e (entrambe in liquidazione coatta ONroparte_6 CP_2 amministrativa) hanno ceduto ad per la cifra simbolica di € 1,00, i ONroparte_1
propri complessi aziendali, con efficacia verso i terzi a decorrere dalla pubblicazione da parte della AN d'Italia, sul proprio sito, della notizia della cessione (art. 3, co. 2, d.l. n. 99/2017; la pubblicazione è intervenuta il 26.6.2017) ha previsto all'art. 3.1.2(b) che le c.d. Passività
Incluse nella cessione sono costituite da “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni
[…] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017, tra cui, in particolare: […] (vii) i contenziosi civili
(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla
Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e da c.d.
“Incentivi Welfare” (di seguito il “ONenzioso Pregresso”) nonché i relativi fondi”.
Sono, invece, Passività Escluse dalla cessione, ai sensi dell'art. 3.1.4(b): “ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, inesistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità
(anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per ONenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che Co indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla
Co stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di e/o VB CP_8
svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Co Aggregato e non saranno trasferiti ad : […] (vi) qualsiasi ONenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività
Incluse, diverso dal ONenzioso Pregresso (di seguito il “ONenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi”.
In sostanza, sono rimasti inclusi i contratti inerenti l'esercizio dell'attività bancaria (e quindi contratti di conto corrente, mutui ecc), eccetto i crediti verso la clientela deteriorati, i debiti connessi ai titoli obbligazionari o azionari e i diritti e le azioni risarcitorie, promosse o da promuovere, nei confronti di ex esponenti e dirigenti aziendali, organi di controllo e revisori.
In conformità all'art. 4, c. 5 del DL n. 99/2017, il contratto ha previsto l'impegno della LCA Co ad acquistare da gli ulteriori crediti deteriorati (scaduti, inadempienze probabili o sofferenze) che fossero insorti nei successivi tre anni dalla cessione a seguito del peggioramento dello stato di rischio di determinati clienti classificati in bonis alla data di efficacia della cessione ma che presentavano profili di criticità creditizia (cd. crediti High
Risk). Nel caso di specie, è chiaro che il rapporto è traslato a , come è dato evincersi ONroparte_4
dal piano di ammortamento depositato dalla convenuta con la comparsa di costituzione.
Risulta, del resto, che gli attori abbiano corrisposto, almeno fino a settembre 2023 compreso, una parte delle rate del mutuo direttamente alla convenuta.
Ne discende che fino alla data della cessione, degli eventuali debiti conseguenti all'attività di debba risponderne quest'ultima (salvo quello che si dirà nel prosieguo), mentre CP_2
Co per quelli successivi alla data di cessione, deve risponderne , sia pure nei limiti quanto appreso. Ed, infatti, anche se il contenzioso è insorto successivamente, si dubita che possa
Co parlarsi di fatti occorsi prima della cessione, allorquando chiede l'esecuzione del contratto (in questo caso di mutuo) traslato.
2. Sempre in via preliminare, corre l'obbligo di evidenziare che l'eccezione di improcedibilità sollevata da è certamente fondata. ONroparte_9
L'art. 83, comma 3, T.U.B. stabilisce infatti che: “Dal termine previsto nel comma 11 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”.
La conseguenza direttamente riferibile all'apertura della citata procedura concorsuale è rappresentata, quindi, dall'improcedibilità e/o improponibilità di qualsivoglia domanda nei confronti del soggetto che sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, così come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
Del resto, la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che determina, al pari del fallimento, la liquidazione dei beni dell'ente ed il riparto del ricavato tra i creditori nel rispetto del principio della par condicio, sicché un creditore, per poter partecipare al concorso, deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio - almeno potenziale - degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata.
Ne consegue che la domanda che sia anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confronti dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa - e quindi soggetta al rito dell'accertamento del passivo - è inammissibile e/o improcedibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria. L'art. 83 comma 3 TUB – come di recente sottolineato da – “Corte appello Venezia Sez. spec.
Impresa, 23/05/2023, (ud. 19/04/2023, dep. 23/05/2023), n.1152 - va letto nel senso che “tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa. Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass.
17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano “come scopo solo tale accertamento”.
Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha rivolto la propria domanda verso l'intervenuta e, pertanto, l'eccezione di improcedibilità rimane priva di conseguenze concrete, nel senso che non occorre dichiarare l'improcedibilità della domanda.
3. Nel merito, la domanda è infondata e va disattesa.
3.1 L'ammortamento “alla francese” è definito a rata costante, in quanto il debitore restituisce mensilmente al creditore una quota di capitale crescente e una quota di interesse decrescente, di talchè la somma dell'una e dell'altra non superi comunque l'importo previsto.
La prassi invalsa nel sistema bancario è quella di regolamentare l'ammortamento “alla francese” in capitalizzazione composta e con gli interessi calcolati sul debito residuo.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'”ammortamento alla francese” non ha alcuna attinenza con l'anatocismo in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri.
Del resto, l'anatocismo trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista, mentre l'interesse composto del mutuo costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, una forma di quantificazione della prestazione e, quindi, una naturale conseguenza delle modalità di adempimento dell'obbligazione del mutuatario.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, nella sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 ha confermato quanto sopra richiamato, prevedendo che: “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale” e che “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).”.
3.2 Ancora, non coglie nel segno la tesi attorea, per cui vi sarebbe la violazione dell'art. 821 co. III c.c. Ed, infatti, la norma citata prevede che i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto, ma non anche che i frutti debbano maturare con progressione secondo un interesse semplice piuttosto che composto.
Del resto, il tessuto codicistico e specialistico in materia non prevedono alcun limite all'autonomia privata.
3.3 Quanto alla domanda di parte attrice, a tenore della quale si chiede a questo Tribunale di accertare che “il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00”, basta qui osservare che la giurisprudenza maggioritaria, cui questo giudice intende aderire, ritiene che l'art. 6 Delibera CICR 9.2.2000 (che prevede la necessità di indicare in contratto « il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione » nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale) non sia applicabile ai contratti di mutuo, sul presupposto che non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi
(come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.
In riferimento ai contratti di mutuo non è, peraltro, previsto da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare in contratto il TAE.
3.4 Gli attori lamentano, inoltre, la violazione artt. 1343 e 1344 e chiedono quindi il ricalcolo in regime semplice.
Anche tale doglianza non è fondata. Ed, infatti, la previsione del tasso di ammortamento alla francese, sia pure in regime di interesse composto, non costituisce né un contratto con causa illecita né tanto meno in frode alla legge.
Le SSUU nella pronuncia n. 15130 del 29 maggio 2024 hanno, infatti, dichiarato che “Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento "alla francese", può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta.”.
Quindi, certamente le SSUU hanno escluso che possa dirsi che il mutuo con ammortamento alla francese abbia una causa illecita, dovendosi al più verificare caso per caso, se il singolo contratto preveda delle illegittimità.
Quanto alla doglianza relativa al fatto che la previsione dell'ammortamento alla francese costituirebbe una “violazione indiretta” dell'art. 1283 c.c. e, quindi, un contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c., sia con riferimento all'art. 1283 c.c., sia con riferimento all'art. 120
TUB, basta qui osservare come sia stato escluso a più riprese che tale sistema di calcolo degli interessi, costituisca uso anatocistico.
3.5 Gli opponenti hanno, altresì, contestato che dall'adozione, da parte della banca, della legge dell'interesse composto discende che il loro consenso si è formato su un tasso effettivo superiore a quello dichiarato, con conseguente indeterminatezza ex art. 1346 c.c. dell'oggetto del contratto.
Il fulcro della questione si sposta, quindi, dall'effetto anatocistico dell'”ammortamento alla francese” alla determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo con restituzione rateale.
Tale censura non merita condivisione.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta, infatti, che i mutuatari abbiano accettato mediante sottoscrizione l'importo mutuato (200.000,00), da restituire in 360 rate mensili posticipate, la prima con scadenza al 30.06.2007 e l'ultima al 31.05.2037, per un importo rateale di €1.181,16. Il tasso di interesse era del 5,86%.
In conclusione, i mutuatari erano fin da subito consci del fatto di dovere € 225.214,00 a titolo di interessi.
Quindi, gli attori disponevano di tutte le informazioni necessarie per comprendere quale fosse il reale “costo” del finanziamento.
3.6 Quanto alla eccezione relativa al fatto che “…il mutuatario si trova a pagare un prezzo
(ex art. 1284) maggiore di quello che avrebbe pagato qualora il rapporto fosse stato imperniato su regime semplice degli interessi. La rata che il mutuatario avrebbe dovuto sostenere, in regime semplice, aderente ai principi del nostro ordinamento è pari ad euro
816,51, contro quella applicata dalla banca, in regime composto, pari ad euro 1.181,16.”, basta qui osservare che “Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare
l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.).”
(Cass. SSUU 29/05/2024, (ud. 27/02/2024, dep. 29/05/2024), n.15130).
In altri termini, il costo del finanziamento deve tener conto anche del fattore tempo e, quindi,
è errato ritenere che vi siano costi occulti, proprio per il fatto che in realtà gli interessi composti vanno a compensare il creditore del rientro postergato delle somme mutuate.
Né hanno pregio le doglianze per cui sarebbe preclusa la consapevolezza del maggior onere, tenuto conto del fatto che il contratto prevedeva in modo dettagliato il numero delle rate e l'importo delle stesse, oltre a tutti gli altri fattori determinanti il mutuo.
Pertanto, anche sotto tale aspetto non può essere accolta la domanda di parte attrice, volta alla applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e, quindi, alla richiesta di ripetizione di
€115.804,41.
3.7 Gli attori hanno, inoltre, eccepito la nullità della clausola di previsione dell'ammortamento alla francese con interesse composto, stante la sua natura vessatoria in quanto sottoscritta senza la previa trattativa e, comunque, non redatta in modo chiaro e comprensibile secondo quanto previsto dall'art. 34 II e V comma del Codice del Consumo.
In particolare, l'art. 34 II co D.Lgs. 206/2005 prevede che “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Premesso che lo squilibrio di cui parla la norma è di tipo normativo (diritti ed obblighi del contratto) e non già di uno squilibrio economico (posto che la valutazione del carattere vessatorio di una clausola non attiene appunto all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi) si deve ancora una volta sottolineare che il mutuo prevedeva in maniera chiara l'entità degli interessi corrispettivi da pagare al creditore.
L'art. 34 V D.Lgs. 206/2005 prevede, invece, che “Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.”.
Ora, tenuto conto che la clausola che prevede l'ammortamento alla francese non rientra tra quelle vessatorie, risulta irrilevante che la stessa sia stata oggetto o meno di trattativa tra le parti.
3.8 Parte attrice eccepisce, inoltre che il TAN indicato in contratto sarebbe pari al 5,86% e che, tuttavia, ne sarebbe stato applicato uno del 6,017%. Il perito di parte ha precisato sul punto che “la rata indicata in contratto di euro 1.181,16 non è espressa dal TAN ma dal TAE del 6,01% con la conseguenza che risulta violata la pattuizione di cui all'art. 1284 c.c.”
Il contratto di mutuo prevedeva un TAN del 5,86%.
Si tenga conto che il TAE (tasso annuo effettivo) dipende anche dai tempi di riscossione degli interessi e dal regime finanziario adottato, quindi, in realtà non stupisce che – nei calcoli di parte attrice – sia maggiore del TAN.
Ciò che occorre divisare è se il TAN indicato in contratto sia stato concretamente applicato nella misura stabilita e sul punto alcuna doglianza specifica è stata mossa dagli attori, i quali appunto hanno preteso di identificare il TAN con il TAE.
Del resto, sul punto le SSUU hanno affermato che “ il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN
e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.”. Quindi, il conteggio svolto dalla parte, ammesso che sia corretto, non è conferente, posto che collega l'ammortamento alla francese al TAN, quando in realtà si tratta di due fattori del tutto indipendenti.
3.9 Parte attrice lamenta da ultimo la sussistenza di usura, assumendo che “Il Dott. CP_10
ha calcolato il TEG nella sua relazione, arrivando a determinare nel 10,12% il valore di detto tasso che risulta essere superiore al tasso soglia di cui alla L. 108/96 (8,58%).”.
Ora, le parti convergono sull'entità del tasso soglia, che effettivamente era pari a 8,58%. Ciò che non è congruente è l'entità del TEG indicata dagli attori che in maniera avulsa dal contesto di riferimento indicano nella percentuale del 10,12% anziché in quella corretta, indicata in contratto del 5,86%.
Tale conclusione attorea mutua ancora una volta l'idea che l'ammortamento alla francese generi costi occulti, ma tale opinione è stata scardinata secondo le argomentazioni già svolte e, pertanto, non ha pregio l'indicazione nella misura del 10,12% del tasso di interesse.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto a quelle della convenuta, a carico della attrice, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del
DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
Le spese di lite della terza intervenuta devono ritenersi compensate, non avendo l'attrice svolto domande nei suoi confronti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA le domande di e;
Parte_1 Parte_2
CONDANNA e a rimborsare a le Parte_1 Parte_2 ONroparte_11 spese di lite che si liquidano in €7.052,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
COMPENSA le spese di lite con ONroparte_2
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Vicenza, 18/03/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello