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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/05/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 06.11.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3993/2023 R.G. e vertente
TRA
(c. f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Pizzino (c. f. - Fax: ), presso il C.F._2 P.IVA_1
cui studio elegge domicilio in CC di PR LE (ME), via XXIV Maggio n.2, PEC:
giusta procura in atti. Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. n. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, Persona_1 dall'Avvocato Marco Fazio (codice fiscale: – indirizzo pec: C.F._3
t), ed elett.te dom.to, con il suo procuratore, Email_2
presso la sede in Messina, alla via Armeria, n. 1. CP_2
(codice fiscale ), Agente della Controparte_3 P.IVA_3
Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile del Contenzioso, elettivamente domiciliata in Catania, via F.
Crispi 247, presso lo studio dell'Avv. Febo Battaglia, (c.f. ) CodiceFiscale_4
che la rappresenta e difende giusta procura, fax, al numero: 095/506403; posta elettronica all'indirizzo: Email_3
Resistenti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 1.11.2023, conveniva in giudizio Parte_1
l' e l' Controparte_3 Controparte_4
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2023
[...]
90132293 31/000, notificata in data 24.10.2023, intimando il pagamento della complessiva somma di € 40.322,87, di cui € 19.652,69 a titolo di contributi previdenziali della tipologia I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale derivanti dagli avvisi di addebito nn. 59520150003155350000, 59520180001291453000,
59520180004664424000, 59520190001033056000, 59520190003690836000,
59520210000754628000, 59520220001429261000 e 59520220004299022000.
Deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
- Irregolare o inesistente notifica dell'avviso di addebito esecutivo e intervenuta decadenza dall'azione recuperatoria ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.
- Intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo (ex art. 3 comma
9 e 10 della L. 335/1995), afferenti a contributi previdenziali i.v.s. anni 2010 -
2018 relativi agli avvisi di addebito 59520150003155350000,
59520180001291453000, 59520180004664424000 E 59520190001033056000.
- Insussistenza della presunta omissione contributiva addebitata al ricorrente.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 26.7.2024, rilevando la regolarità CP_2 della notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata,
Pag. 2 di 7 nonché l'operatività dei periodi di sospensione del termine prescrizionale. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_3
12.09.2024 , rilevando la tardività dell'opposizione, la propria carenza di legittimazione passiva per l'attività di competenza dell'ente impositore e l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Indi, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, atteso che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento non si configura come opposizione agli atti esecutivi, bensì come opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. II c.p.c.
Conseguentemente, non rileva nel caso in esame il termine di 20 giorni di cui all'art. 617, 2 comma, c.p.c.
In applicazione del principio della ragione più liquida, va esaminato il tema della prescrizione del credito.
Il ricorrente, infatti, ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione dei crediti e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione di pagamento. CP_ Va rammentato che l'art. 3 L. n. 335/1995 dispone che i crediti contributivi si prescrivono in cinque anni dalla data in cui dovevano essere versati.
Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha statuito che:“la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinate con diversa
e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi un efficace esercizio del diritto di difesa. … L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta consentita dall'art. 19 c.3
Pag. 3 di 7 D.Lgs. 546/92 di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che nel primo caso dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare
l'esistenza o meno di tale pretesa.” (Cass. Ord. n. 13314/2021; Cass. Civ. n. 31070 del
30.11.2018; Cass. Civ. n. 16412 del 25.07.2007)
Tanto premesso, va rilevato che la produzione di risulta idonea a provare la CP_2
notifica sia degli avvisi di addebito impugnati sia degli ulteriori atti interruttivi.
CP_ L' in particolare, ha fornito la prova documentale della notifica degli avvisi di addebito n.59520180001291453000 notificato per PEC il 18-6-2018, n.
59520180004664424000 notificato per PEC il 21-12-2018, n. 59520190001033056000 notificato per PEC il 5-7-2019; n. 59520190003690836000 notificato per PEC il 28-11-
2019; n. 59520210000754628000 notificato per PEC il 7-11-2021; n.
59520220001429261000 notificato per PEC il 19-7-2022; n. 59520220004299022000 notificato per PEC il 30-12-2022.
Da tali documenti, infatti, è possibile collegare la prova dell'avvenuta notifica con l'atto notificato, atteso che è stato prodotto il file .eml, da cui è possibile ricavare la prova certa sia della data che del contenuto della notifica.
Dunque, a fronte di quanto già rilevato sulla durata quinquennale del termine di prescrizione dei crediti previdenziali, va rammentato che, in pendenza della decorrenza di tale termine, è sopravvenuta la normativa introdotta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
In particolare, il D.L. 18/2020, rinviando all'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, ha disposto la sospensione dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione in genere, dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021, giusto D.L. n. 72/2021.
Pag. 4 di 7 Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021 è stata, altresì, prevista la sospensione di tutti i termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di riscossione.
Così delineato il quadro normativo applicabile, va rilevato che l'agente della riscossione ha notificato l'atto opposto in data 24.10.23, per cui, considerando anche la richiamata sospensione, il termine prescrizionale non risulta maturato per i crediti di cui ai predetti atti.
Di contro, la produzione dell' non può ritenersi idonea a provare la notifica CP_2 all'avviso di addebito n. 59520150003155350000.
Ed, infatti, le ricevute di accettazione e consegna prodotte in riferimento all'anzidetto atto consistono in semplici file .xml, contenenti esclusivamente un report di accettazione e consegna di un messaggio di posta elettronica, senza che sia possibile individuare né il contenuto del messaggio, né gli eventuali allegati.
Conseguentemente, non è possibile individuare alcun elemento utile che consenta di collegare direttamente o indirettamente la notifica all'anzidetto avviso di addebito.
L'omessa prova della notifica degli atti prodromici all'atto opposto comporta l'illegittimità della conseguente procedura di riscossione, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge.
Non è stata altresì fornita prova della notifica di ulteriori atti interruttivi in specifico riferimento ai crediti oggetto dell'odierna impugnazione.
Di conseguenza, mancando la prova della notifica degli atti prodromici all'atto opposto con riferimento al credito portato dall'avviso di addebito n. 59520150003155350000, risulta ampiamente decorso il termine quinquennale, da aversi come riferimento per la maturazione della prescrizione, atteso che secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
Pag. 5 di 7 suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_2 dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. CP_1
122 del 2010)” ( Corte di Cassazione – ordinanza n. 7409/2020, Cassazione Sez. U. n.
23397/2016).
Conseguentemente, con riferimento al predetto credito portato dall'avviso di addebito n.
59520150003155350000, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato quando i crediti previdenziali risultavano ormai prescritti.
In definitiva, l'intimazione di pagamento oggi impugnata deve essere annullata limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 59520150003155350000, predetto avviso di addebito.
Di contro, il ricorso deve essere rigettato per i rimanenti crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59520180001291453000, 59520180004664424000,
59520190001033056000, 59520190003690836000, 59520210000754628000,
59520220001429261000 e 59520220004299022000, atteso che il termine prescrizionale non risulta maturato.
Avuto riguardo alla misura della parziale soccombenza di parte ricorrente, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di due terzi, mentre l' e CP_2
l' devono essere condannate a rifondere al Controparte_3
ricorrente il rimanente terzo di tali spese, che si liquida, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 147/22 (valore della causa, assenza di istruzione e parametro minimo in considerazione dell'estrema semplicità della causa), in complessivi € 700 per onorari, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
1. Annulla l'intimazione di pagamento limitatamente al credito relativo all'avviso di addebito n. 59520150003155350000.
Pag. 6 di 7 2. Rigetta tutte le altre domande.
3. Compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna l' e CP_2
l' a rifondere al ricorrente il rimanente terzo Controparte_3 di tali spese, che liquida in complessivi € 700 per onorari, oltre spese generali
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. interamente tra le parti le spese di lite.
Patti, 8.5.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 7 di 7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 06.11.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3993/2023 R.G. e vertente
TRA
(c. f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Pizzino (c. f. - Fax: ), presso il C.F._2 P.IVA_1
cui studio elegge domicilio in CC di PR LE (ME), via XXIV Maggio n.2, PEC:
giusta procura in atti. Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. n. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, Persona_1 dall'Avvocato Marco Fazio (codice fiscale: – indirizzo pec: C.F._3
t), ed elett.te dom.to, con il suo procuratore, Email_2
presso la sede in Messina, alla via Armeria, n. 1. CP_2
(codice fiscale ), Agente della Controparte_3 P.IVA_3
Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile del Contenzioso, elettivamente domiciliata in Catania, via F.
Crispi 247, presso lo studio dell'Avv. Febo Battaglia, (c.f. ) CodiceFiscale_4
che la rappresenta e difende giusta procura, fax, al numero: 095/506403; posta elettronica all'indirizzo: Email_3
Resistenti
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 1.11.2023, conveniva in giudizio Parte_1
l' e l' Controparte_3 Controparte_4
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2023
[...]
90132293 31/000, notificata in data 24.10.2023, intimando il pagamento della complessiva somma di € 40.322,87, di cui € 19.652,69 a titolo di contributi previdenziali della tipologia I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale derivanti dagli avvisi di addebito nn. 59520150003155350000, 59520180001291453000,
59520180004664424000, 59520190001033056000, 59520190003690836000,
59520210000754628000, 59520220001429261000 e 59520220004299022000.
Deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
- Irregolare o inesistente notifica dell'avviso di addebito esecutivo e intervenuta decadenza dall'azione recuperatoria ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.
- Intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo (ex art. 3 comma
9 e 10 della L. 335/1995), afferenti a contributi previdenziali i.v.s. anni 2010 -
2018 relativi agli avvisi di addebito 59520150003155350000,
59520180001291453000, 59520180004664424000 E 59520190001033056000.
- Insussistenza della presunta omissione contributiva addebitata al ricorrente.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 26.7.2024, rilevando la regolarità CP_2 della notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata,
Pag. 2 di 7 nonché l'operatività dei periodi di sospensione del termine prescrizionale. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_3
12.09.2024 , rilevando la tardività dell'opposizione, la propria carenza di legittimazione passiva per l'attività di competenza dell'ente impositore e l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Indi, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, atteso che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento non si configura come opposizione agli atti esecutivi, bensì come opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. II c.p.c.
Conseguentemente, non rileva nel caso in esame il termine di 20 giorni di cui all'art. 617, 2 comma, c.p.c.
In applicazione del principio della ragione più liquida, va esaminato il tema della prescrizione del credito.
Il ricorrente, infatti, ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione dei crediti e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione di pagamento. CP_ Va rammentato che l'art. 3 L. n. 335/1995 dispone che i crediti contributivi si prescrivono in cinque anni dalla data in cui dovevano essere versati.
Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha statuito che:“la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinate con diversa
e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi un efficace esercizio del diritto di difesa. … L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta consentita dall'art. 19 c.3
Pag. 3 di 7 D.Lgs. 546/92 di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che nel primo caso dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare
l'esistenza o meno di tale pretesa.” (Cass. Ord. n. 13314/2021; Cass. Civ. n. 31070 del
30.11.2018; Cass. Civ. n. 16412 del 25.07.2007)
Tanto premesso, va rilevato che la produzione di risulta idonea a provare la CP_2
notifica sia degli avvisi di addebito impugnati sia degli ulteriori atti interruttivi.
CP_ L' in particolare, ha fornito la prova documentale della notifica degli avvisi di addebito n.59520180001291453000 notificato per PEC il 18-6-2018, n.
59520180004664424000 notificato per PEC il 21-12-2018, n. 59520190001033056000 notificato per PEC il 5-7-2019; n. 59520190003690836000 notificato per PEC il 28-11-
2019; n. 59520210000754628000 notificato per PEC il 7-11-2021; n.
59520220001429261000 notificato per PEC il 19-7-2022; n. 59520220004299022000 notificato per PEC il 30-12-2022.
Da tali documenti, infatti, è possibile collegare la prova dell'avvenuta notifica con l'atto notificato, atteso che è stato prodotto il file .eml, da cui è possibile ricavare la prova certa sia della data che del contenuto della notifica.
Dunque, a fronte di quanto già rilevato sulla durata quinquennale del termine di prescrizione dei crediti previdenziali, va rammentato che, in pendenza della decorrenza di tale termine, è sopravvenuta la normativa introdotta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
In particolare, il D.L. 18/2020, rinviando all'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, ha disposto la sospensione dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione in genere, dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021, giusto D.L. n. 72/2021.
Pag. 4 di 7 Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021 è stata, altresì, prevista la sospensione di tutti i termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di riscossione.
Così delineato il quadro normativo applicabile, va rilevato che l'agente della riscossione ha notificato l'atto opposto in data 24.10.23, per cui, considerando anche la richiamata sospensione, il termine prescrizionale non risulta maturato per i crediti di cui ai predetti atti.
Di contro, la produzione dell' non può ritenersi idonea a provare la notifica CP_2 all'avviso di addebito n. 59520150003155350000.
Ed, infatti, le ricevute di accettazione e consegna prodotte in riferimento all'anzidetto atto consistono in semplici file .xml, contenenti esclusivamente un report di accettazione e consegna di un messaggio di posta elettronica, senza che sia possibile individuare né il contenuto del messaggio, né gli eventuali allegati.
Conseguentemente, non è possibile individuare alcun elemento utile che consenta di collegare direttamente o indirettamente la notifica all'anzidetto avviso di addebito.
L'omessa prova della notifica degli atti prodromici all'atto opposto comporta l'illegittimità della conseguente procedura di riscossione, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge.
Non è stata altresì fornita prova della notifica di ulteriori atti interruttivi in specifico riferimento ai crediti oggetto dell'odierna impugnazione.
Di conseguenza, mancando la prova della notifica degli atti prodromici all'atto opposto con riferimento al credito portato dall'avviso di addebito n. 59520150003155350000, risulta ampiamente decorso il termine quinquennale, da aversi come riferimento per la maturazione della prescrizione, atteso che secondo orientamento consolidato della
Suprema Corte “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
Pag. 5 di 7 suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_2 dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. CP_1
122 del 2010)” ( Corte di Cassazione – ordinanza n. 7409/2020, Cassazione Sez. U. n.
23397/2016).
Conseguentemente, con riferimento al predetto credito portato dall'avviso di addebito n.
59520150003155350000, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato quando i crediti previdenziali risultavano ormai prescritti.
In definitiva, l'intimazione di pagamento oggi impugnata deve essere annullata limitatamente ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 59520150003155350000, predetto avviso di addebito.
Di contro, il ricorso deve essere rigettato per i rimanenti crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59520180001291453000, 59520180004664424000,
59520190001033056000, 59520190003690836000, 59520210000754628000,
59520220001429261000 e 59520220004299022000, atteso che il termine prescrizionale non risulta maturato.
Avuto riguardo alla misura della parziale soccombenza di parte ricorrente, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di due terzi, mentre l' e CP_2
l' devono essere condannate a rifondere al Controparte_3
ricorrente il rimanente terzo di tali spese, che si liquida, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 147/22 (valore della causa, assenza di istruzione e parametro minimo in considerazione dell'estrema semplicità della causa), in complessivi € 700 per onorari, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
1. Annulla l'intimazione di pagamento limitatamente al credito relativo all'avviso di addebito n. 59520150003155350000.
Pag. 6 di 7 2. Rigetta tutte le altre domande.
3. Compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna l' e CP_2
l' a rifondere al ricorrente il rimanente terzo Controparte_3 di tali spese, che liquida in complessivi € 700 per onorari, oltre spese generali
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. interamente tra le parti le spese di lite.
Patti, 8.5.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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