Articolo 1866 del Codice civile
Articolo 1865Articolo 1867
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19 aprile 1942
Art. 1866.

(Esercizio del riscatto).

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.

Le modalita' del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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