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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Daniela Linarello ha pronunziato all'esito della camera di conIGlio del 17 aprile 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2847 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
tra
, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata in atti dall'Avv. Parte_1
Varano Mariarosaria;
ricorrente
contro
- in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar di Roma, dagli Avv.ti Silvia Parisi, Giacinto Greco Il rie Francesco Persona_1
Muscari Tomaioli ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Acri 81; resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con atto del 06/11/2024, la IG.ra , titolare di assegno INVCIV n. Parte_1
07067828, propone ricorso al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento
1 di recupero di indebito su INVCIV n. 07067828 per un totale pari ad euro 12.844,04, periodo da giugno 2021 a dicembre 2024, con conseguente annullamento del relativo provvedimento di indebito per violazione dell'art. 13 della legge 412/91 per assenza di dolo.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità7improponibilità per carenza di domanda CP_1
amministrativa e per mancanza dei rimedi pre-contenziosi previsti ex art. 443 c.p..c. e nel merito il rigetto della domanda.
2.Il ricorso è infondato e va respinto.
3. In particolare la ricorrente, IG.ra , titolare di invalidità civile parziale ai sensi Pt_1 dell'art. 13 L. 118/71, con decorrenza 06/2021, ai fini della liquidazione della prestazione di invalidità civile, inviava – in data 23/07/2021 – modello AP70 nel quale dichiarava di non possedere redditi per l'anno 2021 (all. 2). Sulla base di tale autodichiarazione dei redditi del
2021 le veniva, quindi, liquidato l'assegno mensile di assistenza (all. 8). Tuttavia, in data
29/06/2024, a seguito della trasmissione dei dati reddituali da parte di Agenzia Entrate, veniva definita una ricostituzione batch con la quale si elaboravano i redditi relativi all'anno 2021; da un incrocio con la banca dati dell'Agenzia fiscale, quindi, venivano prelevati i redditi dell'anno di riferimento presenti nel modello unico (vedi allegato). I predetti redditi, non dichiarati dalla ricorrente in sede di domanda amministrativa né successivamente, sono risultati essere superiori al limite previsto dalla normativa per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza. CP_ Di conseguenza, l' provvedeva alla ricostituzione della provvidenza in godimento della ricorrente con il venir meno del diritto alla stessa dalla sua iniziale decorrenza (all. 3). Veniva anche determinato l'ammontare delle somme riscosse in assenza dei presupposti reddituali di legge e l'indebito di € 12.844,04 veniva notificato alla ricorrente con il provvedimento di causa
(all. 3 – 9).
In sintesi, il reddito accertato d'ufficio per l'anno 2021, in palese contrasto con quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di domanda amministrativa (cfr. modello AP70 nel quale ha dichiarato di non possedere redditi per l'anno 2021), ha quindi comportato una ricostituzione del trattamento di Inv Civ. con sua eliminazione dalla iniziale decorrenza e conseguente indebito
4.Il provvedimento di indebito è pienamente legittimo, difatti non trova applicazione il diverso regime disposto dall'art. 13 della legge 142/91.
La corte di Cassazione con la recente ordinanza nr. 24180/2022 è tornata ad occuparsi del c.d. indebito assistenziale e della richiesta di restituzione delle somme dall . La Corte sulla CP_1
base del consolidato principio secondo il quale “in tema di indebito assistenziale” si è delineato il principio in base al quale trova applicazione “la regola propria del sottosistema
2 assistenziale”,che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comun denominatore la non addebiltabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento
(Cass. sez VI-L, ord 4 agosto 2022 nr.24180).
5.Quanto poi alle eccezioni di parte istante di irripetibilità dell'indebito ex rt 13 l. 412/91 e assenza di dolo, le stesse sono destituite da ogni fondamento.
E', infatti emerso che i redditi sulla scorta dei quali è stata effettuata la ricostituzione d'Ufficio sono stati quelli acquisiti d'ufficio con l'incrocio dei dati con la banca dati dell'Agenzia fiscale.
Diversamente, la ricorrente aveva dichiarato in sede di domanda amministrativa di NON possedere redditi per l'anno 2021, dichiarazione poi rivelatasi non veritiera.
Tanto premesso, com'è noto, l'assegno mensile di assistenza è una prestazione assistenziale erogata a domanda. Oltre al requisito anagrafico e sanitario (Inv. Civ. pari o superiore al 74%), per ottenere il trattamento in questione è necessario possedere determinati requisiti reddituali.
Così, ad esempio: per l'anno 2021 il reddito annuo del richiedente doveva risultare inferiore a
€ 4.931,29. Orbene, nel caso che ci occupa, la ricorrente ha dichiarato di non possedere redditi per l'anno 2021 (all. 2).
La considerazione dei maggiori redditi effettivi ha comportato, l'eliminazione della prestazione Inv Civ in godimento e l'indebito di causa.
6.Orbene, alla luce di quanto sopra, non può porsi dubbio alcuno sulla circostanza che la ricorrente non abbia il possesso dei requisiti reddituali di legge per godere dell'assegno mensile di assistenza: la documentazione versata agli atti, fornisce ampia prova dell'assenza del requisito reddituale per godere della prestazione assistenziale in argomento
CP_ Orbene, il provvedimento di recupero di indebito dell' è certamente legittimo e rispettoso delle prescrizioni di legge vigenti in materia. Come visto, infatti, l'indebito è stato generato da
Inv. Civ. non spettante per superamento dei relativi limiti reddituali. Per tale tipologia di indebiti non operano le disposizioni sugli indebiti previdenziali (erroneamente invocati da controparte). Sul punto, la Consulta si è espressa nel senso (ord. N. 448 del 27.10.2000) che all'indebito c.d. assistenziale non si applica la normativa “speciale” prevista in materia di indebito previdenziale (l.n. 88/89, L.n.662/96, l.n.448/01) attesa “….la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali….” che non rende necessaria una omogeneità di disciplina in materia di indebito, tanto sul presupposto che “non sussiste un'eIGenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche
3 dell'una o dell'altra prestazione” (da ultimo Corte Cost. 22/7/04). Nessuna sanatoria invocata da parte ricorrente può dunque trovare applicazione, vigendo nel caso che ci occupa, di contro, la disposizione di cui all'art. 2033 c.c. All'uopo è da rilevarsi che “le erogazioni effettuate a titolo di prestazione assistenziale dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti legislativamente previsti per il loro riconoscimento sono da considerarsi indebite e sono disciplinate dalla regola generale, in tema di indebito, dettata dall'art. 2033 c.c.” (Cass. Civ., sez. Lav., 29/10/04). Nello stesso senso, si segnala la recente pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro, che facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia, ha correttamente affermato: “…E' ius receptum che all'indebito assistenziale, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati ( “Le erogazioni effettuate
a titolo di prestazione assistenziale, quale è la pensione per invalidità civile, dopo
l'accertamento della insussistenza dei requisiti legislativamente previsti per il loro riconoscimento, sono da considerarsi indebite e sono disciplinate dalla regola generale, in tema di indebito, dettata dall'art. 2033 c.c.” - Cassazione civile, sez. lav., 29 ottobre 2004, n.
20992) …” (Corte Appello Catanzaro, sent. n. 126/2020). Ed ancora: “…La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria, come nel caso a mano, o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite… la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta, invece, la mancanza dei requisiti reddituali, l'unico limite rispetto alla generale regola della ripetibilità dell'indebito dettata dall'art. 2033 c.c. è rinvenibile nella previsione secondo cui non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del
2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)”
(Trib. Catania, sent. 735/18). A ciò si aggiunga che l'invocata disposizione normativa di cui all'art. 13 l. 412/91, così come l'invocato orientamento giurisprudenziale sulla ripetibilità degli indebiti assistenziali limitatamente alle prestazioni erogate successivamente al provvedimento di indebito, non possono trovare comunque applicazione anche per altri motivi.
4 7.E' da escludersi, pertanto che possa configurarsi la “buona fede” della ricorrente: come sopra visto, infatti, la ricorrente ha espressamente dichiarato in sede di domanda amministrativa
(AP70) redditi pari a (v. all. 2). Dato reddituale questo certamente non veritiero alla luce Per_2
delle risultanze degli accertamenti condotti sulle banche dati di Agenzia Entrate rese
CP_ successivamente disponibili a (v. all. 4). E valga il vero: la giurisprudenza citata, espressamente afferma: “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed eIGenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens…” (Cass. 28771/2018). Orbene, nel caso che ci occupa si è in presenza di ipotesi di radicale incompatibilità tra beneficio goduto ed eIGenze assistenziali per le quali era previsto. Ed invero, è di palese evidenza come i maggiori redditi della ricorrente, soggetto per l'assistenza del quale è stato corrisposto l'assegno mensile di che trattasi, facciano incontrovertibilmente venir meno il diritto all'assegno di Inv. Civ., la cui corresponsione non è più giustificabile in ragione della specifica funzione assistenziale assolta. Pertanto, anche secondo il declinato della Suprema Corte, vi è il diritto dell' di ripetere quanto CP_1
indebitamente corrisposto alla ricorrente dal momento del venir meno delle eIGenze assistenziali per le quali era normativamente previsto. Ma vi è di più: nel caso che ci occupa, la CP_ ricorrente, pur avendo l'obbligo di dichiarare all' i redditi “rilevanti”, ha dichiarato redditi pari a zero e, pertanto, non veritieri e non conformi a quanto successivamente accertato dall' . In definitiva, l'indebito assistenziale di che trattasi è totalmente e pienamente CP_1
ripetibile ex art. 2033 c.cc., versandosi in ipotesi che escludono radicalmente il legittimo affidamento dell'accipiens, sia per essere il beneficio assistenziale corrisposto del tutto incompatibile con le eIGenze assistenziali normativamente previste;
sia per l'aver comunicato CP_ a dati reddituali rilevanti non veritieri e, comunque, per violazione dello specifico obbligo
CP_ della ricorrente di comunicare all' i completi dati reddituali del nucleo familiare “rilevanti”.
Nello stesso senso, la Corte di Appello di Catanzaro ha avuto modo di affermare: “…Il motivo
è infondato perché non si accompagna alla dimostrazione che il ricorrente abbia regolarmente denunciato all' la propria condizione reddituale, comprensiva dei redditi da pensione CP_1
5 estere, da fabbricati e da lavoro autonomo che gli si contesta di aver occultato. Sicché è condivisibile il richiamo del tribunale all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui
l'obbligo dell di attivarsi per il recupero dell'indebito entro l'anno successivo a quella CP_1
della dichiarazione dei redditi non sorge nel caso in cui i dati reddituali dichiarati siano incompleti (cfr. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. m. 953 del 2012; Cass. 1228 del 2011
e Cass. 18551 del 2017, richiamate in motivazione da Cass. 31832 del 2019) … Deve infatti ritenersi applicabile al caso di specie l'insegnamento ermeneutico che identifica il dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti previdenziali anche nell'omessa o incompleta segnalazione, da parte sua, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente (Cass. n. 25309/2009 e n. 28871/2018). La prova che, invece, quei fatti fossero stati segnalati all'ente previdenziale o da quest'ultimo fossero comunque conosciuti grava sull'accipiens, che riveste il ruolo di attore nella causa di accertamento negativo dell'obbligazione restitutoria (Cass. n. 26231/2018)…” (Corte Appello
Catanzaro, sent. n. 1050/2021)
Per quanto sopra esposto, il ricorso dev'essere rigettato.
8. Le spese di lite, vanno compensate essendo allegata agli atti dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte ex art. 152 disp.att.ve c.p.c., ed essendo sottoscritto il ricorso nel cui corpo la dichiarazione viene riportata.
P.Q.M.
Il GOP, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese
Catanzaro 16.04.2025
IL GOP Dott.ssa Daniela Linarello
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