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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9283 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 16/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3536/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Stefania Parte_1
Pompilio dalla quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: collaborazione coordinata e continuativa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver collaborato con la società resistente – per il periodo che qui interessa - a decorrere dall'8 giugno 2023
e di essersi occupato dei disegni delle tavole fumettistiche e del lettering delle stesse per l'inserimento dei dialoghi nei balloon fumettistici;
di aver ricevuto, in data 23 giugno 2023, la prima tavola da
“letterare”; che, durante il corso del suddetto rapporto lavorativo, si era relazionato con la sig.ra
, responsabile di produzione e coordinatrice grafica nonché con il sig. Parte_2 CP_2
[...]
[...] altro coordinatore grafico della società datrice, che dettavano le direttive per la realizzazione
[...] dei lavori ed a cui inviava i file da correggere, rappresentando, anche, eventuali problematiche nell'esecuzione dei volumi affidatigli;
che i lavori dovevano essere consegnati, generalmente, in 7 giorni dalla data di affido della commissione che avveniva mediante l'invio, a mezzo mail, della tavola da completare;
che non era mai stato formalizzato un contratto di lavoro per iscritto essendo nato il rapporto in forma verbale con un corrispettivo concordato di € 200,00 lordi (€ 176.00 netti a seguito delle trattenute), per ogni tavola consegnata;
che, avendo eseguito i lavori e quanto commissionato con propria organizzazione, non era tenuto a recarsi presso le sedi della resistente e non aveva obbligo di rispettare precisi orari di lavoro;
che, alla fine di ogni lavoro ed alla scadenza indicata dalla committente, doveva inviare, on line, i volumi eseguiti alla sig.ra e, poi, la notula delle Pt_2 proprie competenze al collaboratore amministrativo, sig. che provvedeva a Controparte_3 girarla a chi di dovere affinché si desse effettivo seguito al pagamento di quanto dovuto;
che, dalla ripresa della collaborazione (giugno 2023), aveva realizzato ed inviato alla ricorrente 8 tavole, tutte ultimate e, precisamente, il duca della morte 6, una stanza di felicità 9, 12, Junjo Romantica 9, Per_1
Per_
6, l'assistente del mese 9, il giorno di 1, Death play 6; che non aveva ricevuto alcun Persona_2 compenso, nonostante avesse sollecitato in tal senso, insistendo per la revisione ed il pagamento dei lavori ultimati e spediti.
Tanto premesso, invocata l'applicazione, nella specie, dell'art. 409 c.p.c., conveniva la società resistenti dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “accertare e dichiarare che il ricorrente svolge collaborazione coordinata e continuativa in favore della p.l.r.p.t. PI , con sede in Trento (Tn), alla via Roma, Controparte_4 P.IVA_1
26 38122, consistente nelle attività descritte in narrativa;
accertare e dichiarare, anche a mezzo ctu, il corretto espletamento, da parte del ricorrente delle 8 tavole richiamate in narrativa, tutte tempestivamente trasmesse alla entro il termine concordato;
per l'effetto Controparte_1 condannare la resistente al pagamento di euro 1.600,00 (come pattuito € euro 200,00 lorde a tavola)
o in quella somma ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi dalla richiesta al soddisfo;
nel caso in cui l'On Magistrato non condivida la prospettazione resa in ordine alla tipologia del lavoro svolto dal ricorrente, Voglia riqualificare lo stesso, con ogni conseguenza di legge;
ove controparte non dia prova nel presente giudizio di aver adempiuto ogni onere contributivo e/o fiscale, si chiede che venga disposta la regolarizzare della posizione del ricorrente”; il tutto con vittoria di spese di lite.
La società resistente, regolarmente citata, restava contumace.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'odierna udienza all'esito del deposito di note conclusionali e della rinuncia, da parte del procuratore del ricorrente, alla domanda di condanna della resistente alla regolarizzazione contributiva, il Tribunale osserva che: La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Al fine di risolvere la presente controversia, occorre rammentare che ogni attività lavorativa può essere prestata in regime di subordinazione, di autonomia o di c.d. parasubordinazione.
La definizione normativa di lavoro subordinato è contenuta all'art. 2094 c.c., ai sensi del quale "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.".
L'art. 1 d.lgs. 81/2015 stabilisce che il lavoro subordinato "costituisce la forma comune di rapporto di lavoro".
La definizione normativa di prestazione d'opera – che è considerato l'archetipo del lavoro autonomo –
è invece contenuta all'art. 2222 c.c., ai sensi del quale è prestatore d'opera chi "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".
La definizione normativa di lavoro c.d. parasubordinato è infine contenuta all'art. 409, comma 1, n.
3, c.p.c., ai sensi del quale nel testo modificato dalla L.22.5.2017 n. 81 - ratione temporis applicabile - si osservano le disposizioni del rito del lavoro ai “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2015 intitolato “Collaborazioni organizzate dal committente” come modificato dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128: “1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Tanto premesso, ciò che distingue le diverse tipologie di rapporto di lavoro è innanzitutto l'esistenza a monte di un accordo tra le parti circa le modalità del coordinamento della prestazione lavorativa: infatti il prestatore d'opera ex art. 2222 c.c. organizza in totale autonomia la sua prestazione di lavoro, mentre il lavoratore parasubordinato ex art. 409 n. 3 c.p.c. cit. stabilisce di comune accordo con il committente le modalità, i tempi, il luogo della prestazione. Al contrario il collaboratore di cui all'art. 2 d.lgs. 81/15 svolge la sua prestazione nell'ambito di una etero-organizzazione imposta unilateralmente dalla controparte.
Anche la giurisprudenza di merito ha qualificato la collaborazione come etero organizzata “quando pur senza sconfinare nell'etero-direzione, ossia nel esercizio del potere gerarchico e disciplinare, sia ravvisabile un'effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l'essere strutturalmente legata a questa (l'organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre la semplice coordinazione di cui all'articolo 409 n. 3 c.p.c. poiché qui è il committente che determina le modalità dell'attività lavorativa svolta dal collaboratore” (cfr. Trib. Roma, sent. 4243/2019).
Nel caso di specie, passando, a questo punto, all'esame delle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa, il primo teste, ha dichiarato: “ADR Indifferente. Sono amico di Testimone_1 famiglia del ricorrente da tanto tempo. Non mi sono mai recato presso i locali aziendali della società resistente e fu lo stesso ricorrente a riferirmi di aver ottenuto un rapporto di collaborazione con la società resistente avente ad oggetto operazione di lettering nel senso che una volta ricevuto il pdf del fumetto trasmesso dalla resistente si occupava di tradurre e sostituire i dialoghi dal giapponese all'italiano, riposizionarli nei baloon fumettistici, esportare il pdf e rinviarlo all'azienda.
Quest'ultima provvedeva, quindi, ad indicare al ricorrente le correzioni eventuali che avrebbe dovuto apportare e che lui provvedeva ad effettuare. Ho visto che il ricorrente eseguiva questi lavori a casa sua, se ben ricordo a partire dall'anno 2021, non so essere più preciso a riguardo, fino al 2023, non ricordo esattamente quando. Io, generalmente, mi recavo a casa del ricorrente una volta alla settimana circa. Mi risulta che il ricorrente non avesse precisi orari lavorativi ma che era tenuto a consegnare entro una settimana il volume che aveva ricevuto da lavorare, circostanza riferitami dallo stesso ricorrente. Non so riferire se il ricorrente ricevesse o meno delle indicazioni di massima in ordine alle modalità di svolgimento della propria attività ma l'ho visto procedere autonomamente alla lavorazione dei singoli volumi secondo le fasi da me prima indicate e a seguire le direttive aziendali nel caso gli fossero stati indicati eventuali correttivi da apportare, cosa a cui ho assistito personalmente. Non ho mai assistito a nessuna conversazione nemmeno telefonica tra il ricorrente ed
i sigg. e E' stato lo stesso ricorrente a riferirmi che era stato pattuito un Pt_2 CP_2 compenso in suo favore di 200 euro lordi per ogni volume realizzato e ho visto il ricorrente realizzare nel corso dell'anno 2023 8 volumi per la per i quali non mi risulta essere stato pagato CP_1 nonostante i suoi numerosi solleciti al riguardo. Non ricordo il nome specifico dei volumi. Null'altro so”.
Il secondo teste, , ha dichiarato: “Indifferente. Conosco il ricorrente in quanto sono Testimone_2 suo amico di vecchia data ed abito vicino la sua abitazione che frequento quasi giornalmente. Non ho mai frequentato i locali aziendali ma posso dire che il ricorrente ha collaborato con la società resistente in un primo periodo nel corso dell'anno 2021, all'esito del quale propose un analogo giudizio per il mancato pagamento del compenso dovutogli conclusosi con la conciliazione dello stesso ed in un secondo periodo dal giugno 2023 per circa un paio di mesi. Ho visto il ricorrente effettuare da remoto e, quindi, sia da casa che da luoghi aperti attività di lettering nel senso che la società resistente gli inviava volumi di manga giapponesi nonché i testi in italiano dei relativi dialoghi già tradotti dal giapponese da personale aziendale ed in relazione ai quali il Parte_1 ripuliva tutte le scritte in giapponese all'interno del manga e le sostituiva con i testi in italiano con il dovuto riadattamento grafico. Il ricorrente provvedeva, pertanto, all'inserimento dei dialoghi in italiano nei ballon fumettistici sostituendoli a quelli giapponesi ed adattando la grafica in piena autonomia ed, una volta realizzato il pdf ed inviatolo all'azienda, quest'ultima nel primo periodo di collaborazione conclusosi con la conciliazione giudiziale da me prima riferita inviava al ricorrente i correttivi che avrebbe dovuto effettuare sulle tavole fumettistiche mentre, nel secondo periodo, a decorrere dal giugno del 2023, ho notato che la resistente non ha più provveduto ad inviargli i correttivi da apportare. E' stato stesso il ricorrente a riferirmi che i lavori avrebbero dovuto essere consegnati entro 7 giorni dalla data di affido della commissione ed ho verificato personalmente che il ricorrente in questo secondo periodo ha realizzato 8 tavole che ha inviato alla resistente e per le quali non ha ricevuto il pagamento del compenso di 200 euro lordi a volume che era stato tra loro pattuito, cosi come da lui stesso riferitomi. Non ho assistito a nessuna conversazione nemmeno telefonica tra il ricorrente ed i sigg. ri e e lo stesso ricorrente mi ha riferito che comunicavano a Pt_2 CP_2 mezzo mail che però non ho mai letto. Null'altro so”.
Il terzo teste, , ha, infine, riferito: “Conosco il ricorrente in quanto è mio fratello, Testimone_3 so che lui ha iniziato questo lavoro ad ottobre 2021 per circa un anno;
poi in seguito al mancato pagamento di alcuni lavori vi è stata un'interruzione della sua attività. Successivamente, a seguito della risoluzione del disguido inerente il pagamento dei lavori effettuati, ha ripreso la sua collaborazione l'08.06.2023 fino a settembre 2023; ADR: “lavorava da casa con il PC ed aveva
l'incarico di impaginare dei fumetti ovvero dei manga in lingua giapponese, con i testi inviati in italiano;
in particolare arrivava un file contenente le direttive e le istruzioni per le impaginazioni in lingua italiana, che conteneva la traduzione del testo da impaginare” ADR: “ intercorrevano delle telefonate per eventuali chiarimenti e a fine lavoro il ricorrente rispediva per mail la bozza del Co fumetto a cui seguiva da parte della una mail con eventuali revisioni e poi il ricorrente spediva il lavoro definitivo. A fine lavoro, che di solito era richiesto entro 7 giorni, seguiva la notula contenente la data del lavoro completato e la richiesta del pagamento del corrispettivo, che ammontava a 200 euro a tavola;
ADR: “non vi era un orario di lavoro stabilito tra le parti ma una scadenza per la consegna del lavoro, che era solitamente di 7 gg.” ADR: “ ho presenziato personalmente alla lavorazione di queste tavole ed ho personalmente consultato i files che venivano inviati dalla RW prima della lavorazione, in cui erano presenti direttive stringenti sul tipo di lavoro che doveva svolgere il ricorrente ovvero come doveva impaginare, errori da non fare, del tipo “evitare di toccare
i bordi del baloon (nuvoletta del fumetto), i tipi e lo stile del carattere da utilizzare. Si trattava di una vera e propria guida sulle fasi della lavorazione di lettering); ADR “ero presente all'arrivo di questa
Guida in quanto nella giornata di ricezione della mail dalla RW, in data 9.6.2023, mio fratello venne presso la mia abitazione con il suo PC per confrontarsi sull'interpretazione di alcune istruzioni relative alla tavola da lavorare”. ADR: “io sono un'insegnante di educazione musicale e di sostegno Testi didattico presso la scuola secondaria di primo grado;
“preciso che l'aiuto richiestomi non era di tipo tecnico, ma interpretativo delle istruzioni di impaginazione in quanto mio fratello all'epoca mi chiese un aiuto per verificare la compatibilità delle istruzioni generali contenute nella guida con i file Testi che ava ricevuto al fine di procedere alla concreta realizzazione dell'attività di lettering.. ” ”
Non ricordo precisamente il numero delle tavole lavorate da mio fratello nell'arco temporale da giugno a settembre 2023, se ben ricorso 8, ma so per certo che non ha ricevuto il corrispettivo dovuto. Null'altro so”.
Dalla istruttoria processuale così come espletata è, pertanto, emerso che il ricorrente, pur disponendo di autonomia operativa, doveva, comunque, operare sempre nell'ambito delle direttive che gli venivano impartite sia in via generale, nella specifica delle fasi e dei processi cui attenersi dall'inizio alla fine delle lavorazioni, sia in occasione dei controlli delle tavole in caso gli venissero evidenziate modifiche o errori in sede di revisione, la qual cosa si evince, in maniera inconfutabile, anche dalla semplice lettura del compendio allegato alla mail del 9.06.2023 in atti, intitolato Pt_3
LETTERING ed inviato a mezzo mail al ricorrente dal sig. per conto della CP_2 CP_1
La Guida contiene una serie di passaggi tassativi espressi in letterale imperativo (devi...devono…) amplificato dall'utilizzo del carattere maiuscolo nonché una voce a parte rubricata “ processo” in cui sono elencati i passaggi da seguire pedissequamente nonché, al capo successivo, “ errori da non fare e regole inviolabili”, il che comprova, inequivocabilmente, l'assenza di discrezionalità da parte del nell'esecuzione dei lavori. Parte_1
In definitiva, i dialoghi da inserire nei balloon fumettistici venivano inviati dalla e il CP_1 ricorrente doveva limitarsi a posizionarli secondo le regole che gli venivano impartite: detta circostanza è espressamente contenuta nell'ultimo capoverso della pg4 della Guida al Letternig in cui
è indicato: “il testo della traduzione va inserito tutto cosi come è. Se qualcosa va eliminato sarà il revisore a dirtelo”.
Particolare rilevanza assumono, inoltre, tutte le altre indicazioni contenute nell'allegato:” non cambiare gli stili del paragrafo!; non superare i bordi;
per i pensieri usare sempre il corsivo;
mai duplicare gli stili di paragrafo;
andare oltre di 3mm per le pagine al vivo;
il testo deve sempre seguire la forma dei baloon e non toccare i bordi ed essere centrato e non avere una forma a clessidra, mandare sempre la bozza da revisionare…”.
Tutti i testi escussi hanno, poi, confermato che i lavori dovevano essere consegnati in 7 giorni dalla data di affido della commissione che avveniva mediante l'invio, a mezzo mail, della tavola da completare, circostanza, quest'ultima, espressamente evidenziata anche nella Guida in atti in cui è indicato che “per la consegna della bozza di un volume completo diamo 7 giorni da calendario”.
I testi escussi hanno, altresì, confermato la lavorazione e l'invio, da parte del , di n.8 tavole Parte_1 nonchè la pattuizione di un corrispettivo preciso, avendo, concordemente, riferito che il Parte_1 percePI (rectie avrebbe dovuto percepire) €200,00 per ogni tavola consegnata, circostanze, queste ultime, che possono ritenersi provate anche documentalmente alla luce delle copie delle ricevute di accettazione e consegna delle corrispondenti e-mail con i relativi allegati e dei bonifici pregressi, relativi a precedenti lavorazioni, emessi in favore del ricorrente per il suddetto importo da parte della Co
, tutti allegati agli atti.
In definitiva, tutti i testi escussi hanno riferito, uniformemente, l'intero iter del lavoro che doveva svolgere il , dalla ricezione dei volumi a mezzo mail alla “ripulita” del balloon fumettistico Parte_1
Co ed all'inserimento dei dialoghi in italiano speditigli dalla , provvedendo al dovuto adattamento grafico.
Dall'istruttoria testimoniale espletata è, pertanto, risultato confermato che il coordinava la Parte_1 propria attività con le esigenze dell'organizzazione aziendale della committente con la quale si interfacciava anche in caso di presentazione di problematiche o criticità di sistema nell'esecuzione dell'attività affidatagli e che gli forniva le direttive del caso seppure nei limiti dell'autonomia professionale del collaboratore stesso e, comunque, di quanto preventivamente con questi concordato.
La teste ha anche riferito di aver presenziato personalmente alla lavorazione delle tavole, Parte_1 di aver consultato i files che il ricorrente riceveva dalla prima delle lavorazioni in Controparte_1 cui erano presenti indicazioni stringenti e di essere stata personalmente presente proprio in occasione della ricezione, da parte del ricorrente, della mail contenente l'allegato Guida al lettering poiche il fratello si era recato con il computer presso la sua abitazione al fine di avere alcuni consigli e chiarimenti, “non di tipo tecnico ma interpretativi delle istruzioni di impaginazione per verificare la compatibilità delle istruzioni generali contenute nella guida con il file che aveva ricevuto”, contenente la tavola da lavorare.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, deve, pertanto, ritenersi sufficientemente provata l'esistenza, tra le parti in causa, ex art. 409 n 3 c.p.c., di un rapporto di collaborazione che si è concretizzata in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La domanda va, pertanto, accolta per cui, a fronte delle 8 tavole effettivamente trasmesse alla società resistente e del compenso così come pattuito pari ad € 200,00 per ciascuna di esse, quest'ultima va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 1.600,00 oltre oneri accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 13.02.2024 nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva, di € 1.600,00 oltre oneri accessori come per legge;
condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.314,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 16/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3536/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio dell'avv. Stefania Parte_1
Pompilio dalla quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: collaborazione coordinata e continuativa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver collaborato con la società resistente – per il periodo che qui interessa - a decorrere dall'8 giugno 2023
e di essersi occupato dei disegni delle tavole fumettistiche e del lettering delle stesse per l'inserimento dei dialoghi nei balloon fumettistici;
di aver ricevuto, in data 23 giugno 2023, la prima tavola da
“letterare”; che, durante il corso del suddetto rapporto lavorativo, si era relazionato con la sig.ra
, responsabile di produzione e coordinatrice grafica nonché con il sig. Parte_2 CP_2
[...]
[...] altro coordinatore grafico della società datrice, che dettavano le direttive per la realizzazione
[...] dei lavori ed a cui inviava i file da correggere, rappresentando, anche, eventuali problematiche nell'esecuzione dei volumi affidatigli;
che i lavori dovevano essere consegnati, generalmente, in 7 giorni dalla data di affido della commissione che avveniva mediante l'invio, a mezzo mail, della tavola da completare;
che non era mai stato formalizzato un contratto di lavoro per iscritto essendo nato il rapporto in forma verbale con un corrispettivo concordato di € 200,00 lordi (€ 176.00 netti a seguito delle trattenute), per ogni tavola consegnata;
che, avendo eseguito i lavori e quanto commissionato con propria organizzazione, non era tenuto a recarsi presso le sedi della resistente e non aveva obbligo di rispettare precisi orari di lavoro;
che, alla fine di ogni lavoro ed alla scadenza indicata dalla committente, doveva inviare, on line, i volumi eseguiti alla sig.ra e, poi, la notula delle Pt_2 proprie competenze al collaboratore amministrativo, sig. che provvedeva a Controparte_3 girarla a chi di dovere affinché si desse effettivo seguito al pagamento di quanto dovuto;
che, dalla ripresa della collaborazione (giugno 2023), aveva realizzato ed inviato alla ricorrente 8 tavole, tutte ultimate e, precisamente, il duca della morte 6, una stanza di felicità 9, 12, Junjo Romantica 9, Per_1
Per_
6, l'assistente del mese 9, il giorno di 1, Death play 6; che non aveva ricevuto alcun Persona_2 compenso, nonostante avesse sollecitato in tal senso, insistendo per la revisione ed il pagamento dei lavori ultimati e spediti.
Tanto premesso, invocata l'applicazione, nella specie, dell'art. 409 c.p.c., conveniva la società resistenti dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “accertare e dichiarare che il ricorrente svolge collaborazione coordinata e continuativa in favore della p.l.r.p.t. PI , con sede in Trento (Tn), alla via Roma, Controparte_4 P.IVA_1
26 38122, consistente nelle attività descritte in narrativa;
accertare e dichiarare, anche a mezzo ctu, il corretto espletamento, da parte del ricorrente delle 8 tavole richiamate in narrativa, tutte tempestivamente trasmesse alla entro il termine concordato;
per l'effetto Controparte_1 condannare la resistente al pagamento di euro 1.600,00 (come pattuito € euro 200,00 lorde a tavola)
o in quella somma ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi dalla richiesta al soddisfo;
nel caso in cui l'On Magistrato non condivida la prospettazione resa in ordine alla tipologia del lavoro svolto dal ricorrente, Voglia riqualificare lo stesso, con ogni conseguenza di legge;
ove controparte non dia prova nel presente giudizio di aver adempiuto ogni onere contributivo e/o fiscale, si chiede che venga disposta la regolarizzare della posizione del ricorrente”; il tutto con vittoria di spese di lite.
La società resistente, regolarmente citata, restava contumace.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'odierna udienza all'esito del deposito di note conclusionali e della rinuncia, da parte del procuratore del ricorrente, alla domanda di condanna della resistente alla regolarizzazione contributiva, il Tribunale osserva che: La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Al fine di risolvere la presente controversia, occorre rammentare che ogni attività lavorativa può essere prestata in regime di subordinazione, di autonomia o di c.d. parasubordinazione.
La definizione normativa di lavoro subordinato è contenuta all'art. 2094 c.c., ai sensi del quale "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.".
L'art. 1 d.lgs. 81/2015 stabilisce che il lavoro subordinato "costituisce la forma comune di rapporto di lavoro".
La definizione normativa di prestazione d'opera – che è considerato l'archetipo del lavoro autonomo –
è invece contenuta all'art. 2222 c.c., ai sensi del quale è prestatore d'opera chi "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".
La definizione normativa di lavoro c.d. parasubordinato è infine contenuta all'art. 409, comma 1, n.
3, c.p.c., ai sensi del quale nel testo modificato dalla L.22.5.2017 n. 81 - ratione temporis applicabile - si osservano le disposizioni del rito del lavoro ai “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2015 intitolato “Collaborazioni organizzate dal committente” come modificato dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128: “1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Tanto premesso, ciò che distingue le diverse tipologie di rapporto di lavoro è innanzitutto l'esistenza a monte di un accordo tra le parti circa le modalità del coordinamento della prestazione lavorativa: infatti il prestatore d'opera ex art. 2222 c.c. organizza in totale autonomia la sua prestazione di lavoro, mentre il lavoratore parasubordinato ex art. 409 n. 3 c.p.c. cit. stabilisce di comune accordo con il committente le modalità, i tempi, il luogo della prestazione. Al contrario il collaboratore di cui all'art. 2 d.lgs. 81/15 svolge la sua prestazione nell'ambito di una etero-organizzazione imposta unilateralmente dalla controparte.
Anche la giurisprudenza di merito ha qualificato la collaborazione come etero organizzata “quando pur senza sconfinare nell'etero-direzione, ossia nel esercizio del potere gerarchico e disciplinare, sia ravvisabile un'effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l'essere strutturalmente legata a questa (l'organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre la semplice coordinazione di cui all'articolo 409 n. 3 c.p.c. poiché qui è il committente che determina le modalità dell'attività lavorativa svolta dal collaboratore” (cfr. Trib. Roma, sent. 4243/2019).
Nel caso di specie, passando, a questo punto, all'esame delle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa, il primo teste, ha dichiarato: “ADR Indifferente. Sono amico di Testimone_1 famiglia del ricorrente da tanto tempo. Non mi sono mai recato presso i locali aziendali della società resistente e fu lo stesso ricorrente a riferirmi di aver ottenuto un rapporto di collaborazione con la società resistente avente ad oggetto operazione di lettering nel senso che una volta ricevuto il pdf del fumetto trasmesso dalla resistente si occupava di tradurre e sostituire i dialoghi dal giapponese all'italiano, riposizionarli nei baloon fumettistici, esportare il pdf e rinviarlo all'azienda.
Quest'ultima provvedeva, quindi, ad indicare al ricorrente le correzioni eventuali che avrebbe dovuto apportare e che lui provvedeva ad effettuare. Ho visto che il ricorrente eseguiva questi lavori a casa sua, se ben ricordo a partire dall'anno 2021, non so essere più preciso a riguardo, fino al 2023, non ricordo esattamente quando. Io, generalmente, mi recavo a casa del ricorrente una volta alla settimana circa. Mi risulta che il ricorrente non avesse precisi orari lavorativi ma che era tenuto a consegnare entro una settimana il volume che aveva ricevuto da lavorare, circostanza riferitami dallo stesso ricorrente. Non so riferire se il ricorrente ricevesse o meno delle indicazioni di massima in ordine alle modalità di svolgimento della propria attività ma l'ho visto procedere autonomamente alla lavorazione dei singoli volumi secondo le fasi da me prima indicate e a seguire le direttive aziendali nel caso gli fossero stati indicati eventuali correttivi da apportare, cosa a cui ho assistito personalmente. Non ho mai assistito a nessuna conversazione nemmeno telefonica tra il ricorrente ed
i sigg. e E' stato lo stesso ricorrente a riferirmi che era stato pattuito un Pt_2 CP_2 compenso in suo favore di 200 euro lordi per ogni volume realizzato e ho visto il ricorrente realizzare nel corso dell'anno 2023 8 volumi per la per i quali non mi risulta essere stato pagato CP_1 nonostante i suoi numerosi solleciti al riguardo. Non ricordo il nome specifico dei volumi. Null'altro so”.
Il secondo teste, , ha dichiarato: “Indifferente. Conosco il ricorrente in quanto sono Testimone_2 suo amico di vecchia data ed abito vicino la sua abitazione che frequento quasi giornalmente. Non ho mai frequentato i locali aziendali ma posso dire che il ricorrente ha collaborato con la società resistente in un primo periodo nel corso dell'anno 2021, all'esito del quale propose un analogo giudizio per il mancato pagamento del compenso dovutogli conclusosi con la conciliazione dello stesso ed in un secondo periodo dal giugno 2023 per circa un paio di mesi. Ho visto il ricorrente effettuare da remoto e, quindi, sia da casa che da luoghi aperti attività di lettering nel senso che la società resistente gli inviava volumi di manga giapponesi nonché i testi in italiano dei relativi dialoghi già tradotti dal giapponese da personale aziendale ed in relazione ai quali il Parte_1 ripuliva tutte le scritte in giapponese all'interno del manga e le sostituiva con i testi in italiano con il dovuto riadattamento grafico. Il ricorrente provvedeva, pertanto, all'inserimento dei dialoghi in italiano nei ballon fumettistici sostituendoli a quelli giapponesi ed adattando la grafica in piena autonomia ed, una volta realizzato il pdf ed inviatolo all'azienda, quest'ultima nel primo periodo di collaborazione conclusosi con la conciliazione giudiziale da me prima riferita inviava al ricorrente i correttivi che avrebbe dovuto effettuare sulle tavole fumettistiche mentre, nel secondo periodo, a decorrere dal giugno del 2023, ho notato che la resistente non ha più provveduto ad inviargli i correttivi da apportare. E' stato stesso il ricorrente a riferirmi che i lavori avrebbero dovuto essere consegnati entro 7 giorni dalla data di affido della commissione ed ho verificato personalmente che il ricorrente in questo secondo periodo ha realizzato 8 tavole che ha inviato alla resistente e per le quali non ha ricevuto il pagamento del compenso di 200 euro lordi a volume che era stato tra loro pattuito, cosi come da lui stesso riferitomi. Non ho assistito a nessuna conversazione nemmeno telefonica tra il ricorrente ed i sigg. ri e e lo stesso ricorrente mi ha riferito che comunicavano a Pt_2 CP_2 mezzo mail che però non ho mai letto. Null'altro so”.
Il terzo teste, , ha, infine, riferito: “Conosco il ricorrente in quanto è mio fratello, Testimone_3 so che lui ha iniziato questo lavoro ad ottobre 2021 per circa un anno;
poi in seguito al mancato pagamento di alcuni lavori vi è stata un'interruzione della sua attività. Successivamente, a seguito della risoluzione del disguido inerente il pagamento dei lavori effettuati, ha ripreso la sua collaborazione l'08.06.2023 fino a settembre 2023; ADR: “lavorava da casa con il PC ed aveva
l'incarico di impaginare dei fumetti ovvero dei manga in lingua giapponese, con i testi inviati in italiano;
in particolare arrivava un file contenente le direttive e le istruzioni per le impaginazioni in lingua italiana, che conteneva la traduzione del testo da impaginare” ADR: “ intercorrevano delle telefonate per eventuali chiarimenti e a fine lavoro il ricorrente rispediva per mail la bozza del Co fumetto a cui seguiva da parte della una mail con eventuali revisioni e poi il ricorrente spediva il lavoro definitivo. A fine lavoro, che di solito era richiesto entro 7 giorni, seguiva la notula contenente la data del lavoro completato e la richiesta del pagamento del corrispettivo, che ammontava a 200 euro a tavola;
ADR: “non vi era un orario di lavoro stabilito tra le parti ma una scadenza per la consegna del lavoro, che era solitamente di 7 gg.” ADR: “ ho presenziato personalmente alla lavorazione di queste tavole ed ho personalmente consultato i files che venivano inviati dalla RW prima della lavorazione, in cui erano presenti direttive stringenti sul tipo di lavoro che doveva svolgere il ricorrente ovvero come doveva impaginare, errori da non fare, del tipo “evitare di toccare
i bordi del baloon (nuvoletta del fumetto), i tipi e lo stile del carattere da utilizzare. Si trattava di una vera e propria guida sulle fasi della lavorazione di lettering); ADR “ero presente all'arrivo di questa
Guida in quanto nella giornata di ricezione della mail dalla RW, in data 9.6.2023, mio fratello venne presso la mia abitazione con il suo PC per confrontarsi sull'interpretazione di alcune istruzioni relative alla tavola da lavorare”. ADR: “io sono un'insegnante di educazione musicale e di sostegno Testi didattico presso la scuola secondaria di primo grado;
“preciso che l'aiuto richiestomi non era di tipo tecnico, ma interpretativo delle istruzioni di impaginazione in quanto mio fratello all'epoca mi chiese un aiuto per verificare la compatibilità delle istruzioni generali contenute nella guida con i file Testi che ava ricevuto al fine di procedere alla concreta realizzazione dell'attività di lettering.. ” ”
Non ricordo precisamente il numero delle tavole lavorate da mio fratello nell'arco temporale da giugno a settembre 2023, se ben ricorso 8, ma so per certo che non ha ricevuto il corrispettivo dovuto. Null'altro so”.
Dalla istruttoria processuale così come espletata è, pertanto, emerso che il ricorrente, pur disponendo di autonomia operativa, doveva, comunque, operare sempre nell'ambito delle direttive che gli venivano impartite sia in via generale, nella specifica delle fasi e dei processi cui attenersi dall'inizio alla fine delle lavorazioni, sia in occasione dei controlli delle tavole in caso gli venissero evidenziate modifiche o errori in sede di revisione, la qual cosa si evince, in maniera inconfutabile, anche dalla semplice lettura del compendio allegato alla mail del 9.06.2023 in atti, intitolato Pt_3
LETTERING ed inviato a mezzo mail al ricorrente dal sig. per conto della CP_2 CP_1
La Guida contiene una serie di passaggi tassativi espressi in letterale imperativo (devi...devono…) amplificato dall'utilizzo del carattere maiuscolo nonché una voce a parte rubricata “ processo” in cui sono elencati i passaggi da seguire pedissequamente nonché, al capo successivo, “ errori da non fare e regole inviolabili”, il che comprova, inequivocabilmente, l'assenza di discrezionalità da parte del nell'esecuzione dei lavori. Parte_1
In definitiva, i dialoghi da inserire nei balloon fumettistici venivano inviati dalla e il CP_1 ricorrente doveva limitarsi a posizionarli secondo le regole che gli venivano impartite: detta circostanza è espressamente contenuta nell'ultimo capoverso della pg4 della Guida al Letternig in cui
è indicato: “il testo della traduzione va inserito tutto cosi come è. Se qualcosa va eliminato sarà il revisore a dirtelo”.
Particolare rilevanza assumono, inoltre, tutte le altre indicazioni contenute nell'allegato:” non cambiare gli stili del paragrafo!; non superare i bordi;
per i pensieri usare sempre il corsivo;
mai duplicare gli stili di paragrafo;
andare oltre di 3mm per le pagine al vivo;
il testo deve sempre seguire la forma dei baloon e non toccare i bordi ed essere centrato e non avere una forma a clessidra, mandare sempre la bozza da revisionare…”.
Tutti i testi escussi hanno, poi, confermato che i lavori dovevano essere consegnati in 7 giorni dalla data di affido della commissione che avveniva mediante l'invio, a mezzo mail, della tavola da completare, circostanza, quest'ultima, espressamente evidenziata anche nella Guida in atti in cui è indicato che “per la consegna della bozza di un volume completo diamo 7 giorni da calendario”.
I testi escussi hanno, altresì, confermato la lavorazione e l'invio, da parte del , di n.8 tavole Parte_1 nonchè la pattuizione di un corrispettivo preciso, avendo, concordemente, riferito che il Parte_1 percePI (rectie avrebbe dovuto percepire) €200,00 per ogni tavola consegnata, circostanze, queste ultime, che possono ritenersi provate anche documentalmente alla luce delle copie delle ricevute di accettazione e consegna delle corrispondenti e-mail con i relativi allegati e dei bonifici pregressi, relativi a precedenti lavorazioni, emessi in favore del ricorrente per il suddetto importo da parte della Co
, tutti allegati agli atti.
In definitiva, tutti i testi escussi hanno riferito, uniformemente, l'intero iter del lavoro che doveva svolgere il , dalla ricezione dei volumi a mezzo mail alla “ripulita” del balloon fumettistico Parte_1
Co ed all'inserimento dei dialoghi in italiano speditigli dalla , provvedendo al dovuto adattamento grafico.
Dall'istruttoria testimoniale espletata è, pertanto, risultato confermato che il coordinava la Parte_1 propria attività con le esigenze dell'organizzazione aziendale della committente con la quale si interfacciava anche in caso di presentazione di problematiche o criticità di sistema nell'esecuzione dell'attività affidatagli e che gli forniva le direttive del caso seppure nei limiti dell'autonomia professionale del collaboratore stesso e, comunque, di quanto preventivamente con questi concordato.
La teste ha anche riferito di aver presenziato personalmente alla lavorazione delle tavole, Parte_1 di aver consultato i files che il ricorrente riceveva dalla prima delle lavorazioni in Controparte_1 cui erano presenti indicazioni stringenti e di essere stata personalmente presente proprio in occasione della ricezione, da parte del ricorrente, della mail contenente l'allegato Guida al lettering poiche il fratello si era recato con il computer presso la sua abitazione al fine di avere alcuni consigli e chiarimenti, “non di tipo tecnico ma interpretativi delle istruzioni di impaginazione per verificare la compatibilità delle istruzioni generali contenute nella guida con il file che aveva ricevuto”, contenente la tavola da lavorare.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, deve, pertanto, ritenersi sufficientemente provata l'esistenza, tra le parti in causa, ex art. 409 n 3 c.p.c., di un rapporto di collaborazione che si è concretizzata in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La domanda va, pertanto, accolta per cui, a fronte delle 8 tavole effettivamente trasmesse alla società resistente e del compenso così come pattuito pari ad € 200,00 per ciascuna di esse, quest'ultima va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 1.600,00 oltre oneri accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 13.02.2024 nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva, di € 1.600,00 oltre oneri accessori come per legge;
condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.314,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario