TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
LO De ZO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 329/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Massimiliano De Rose Parte_1
OPPONENTE
E
(già , con il patrocinio ONroparte_1 ONroparte_2 dell'avv. Isabella Calzolari
OPPOSTA
E
con il patrocinio dell'avv. Francesco Napoli ONroparte_3
ZA AT
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1757/2018 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15 dicembre 2018 con cui è stato ad essa intimato il pagamento, in favore della della somma di euro 7.329,34, ONroparte_2 oltre interessi e spese del monitorio, per il mancato pagamento di una fattura relativa ad una fornitura di gas all'utenza n. 605400309254 e per il mancato pagamento di una seconda fattura relativa all'esecuzione di lavori sull'utenza n. 605457719058.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'insussistenza dei requisiti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, non essendo stati allegati al ricorso per ingiunzione gli estratti autentici delle scritture contabili, così difettando la prova scritta del credito.
Ha, inoltre, sostenuto l'infondatezza della pretesa azionata, stante l'erroneità della misurazione posta alla base della fatturazione, peraltro non in linea con i consumi medi dell'utenza, asseritamente dovuta ad un azzeramento del contatore, avvenuto senza preavviso ed in sua assenza, e segnalata più volte alla società. Quanto alla somma richiesta per lavori eseguiti su altra utenza, ne ha eccepito la Pt_1 genericità, non essendo stati asseritamente nemmeno indicati i tipi di intervento eseguiti. Ha, infine, dedotto l'incertezza e la genericità della domanda relativa ai lavori, in difetto di produzione del relativo contratto. ha, quindi, chiesto al Tribunale di dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, ha resistito all'opposizione eccependo in via preliminare la CP_4 nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda. Ha inoltre dedotto la validità dell'ingiunzione, ritenendo sufficiente ai fini dell'emissione del decreto le fatture prodotte, senza necessità di documentazione ulteriore. Ha poi sostenuto l'infondatezza dell'opposizione per essere stati i consumi relativi all'utenza del cliente correttamente rilevati dalla società distributrice del gas, che ha comunque chiesto di poter chiamare in causa. Quanto alle somme richieste per i lavori con la fattura n. L180000020 del 21.02.2018 afferente all'utenza n. 605457719058, l'opposta ha sostenuto che si tratta di lavori richiesti dall'utente stesso il quale necessitava di un potenziamento, come si ONr evince dalla sua comunicazione inoltrata ad a mezzo mail datata 25/10/17, di “richiesta di variazione tipologia utenza da G4 a G10”, cui è stato allegato il preventivo della società di distribuzione “al fine di meglio individuare il luogo dove dovrà essere istallato il misuratore CP_3 gas”. ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione gravata CP_4
e, in via meramente subordinata, qualora il Tribunale adito statuisca che la somma oggetto di ingiunzione debba essere ridotta nella misura che verrà accertata o ritenuta non dovuta, che il terzo chiamato in persona del legale rappresentante p.t., sia condannato a manlevare e tenere CP_3 indenne con riferimento alle domande di parte opponente e sia condannata a Parte_2 stornare, per la corrispondente misura, l'allocazione dei consumi e dei corrispettivi di trasporto ON addebitati ad
A seguito di autorizzazione del Tribunale, si è costituita in causa anche la terza chiamata CP_3 che ha preliminarmente eccepito “l'improponibilità, inammissibilità ed infondatezza della chiamata in garanzia” e chiesto, nel merito, il rigetto dell'opposizione deducendo la correttezza del suo operato in relazione alle sue competenze.
Assegnati alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., il magistrato originariamente procedente, “ritenuto, avuto riguardo al principio di distribuzione dell'onere probatorio e di non contestazione, che i capitoli di prova di cui alla memoria ex art.183 cpc di parte opponente risultano in parte non contestati, in parte già risultanti dai documenti prodotti ed in parte irrilevanti ai fini della decisione”, ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalla società rinviando il Parte_1 processo per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione dalla scrivente, subentrata nelle more nella titolarità del giudizio, con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 18 settembre la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU al fine di accertare la correttezza delle operazioni di azzeramento del contatore intestato all'opponente, le cause del disallineamento tra il Vm (contatore meccanico) ed il Vb (convertitore volumetrico), le procedure da eseguire in caso di rilevato disallineamento e l'esattezza del calcolo effettuato da CP_3 per ricostruire i consumi post allineamento dei due contatori.
Depositata la relazione da parte del consulente d'ufficio, la causa è stata, quindi, trattenuta nuovamente in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica. ***
Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della domanda e della descrizione dei fatti posti alla base del petitum, che risultano invece sufficientemente enucleati dall'opponente, avuto anche riguardo all'esame complessivo dell'atto (cfr., tra le tante, Cass. civ,
n.20294/2014), al contenuto della documentazione allegata e alla natura dell'oggetto (contratto di somministrazione contestato nel quantum, nella piena disponibilità della controparte a fini difensivi).
Com'è noto, infatti, “la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte”
(Cass. civ., n. 1681/2915).
Deve essere parimenti disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per essere estato emesso solo sulla base di fatture, in difetto di deposito degli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss. c.c.
E', infatti, principio del tutto consolidato, anche nella giurisprudenza di legittimità, che la fattura è titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. tra le tante, Cass. civ., ordinanza n.
5915/2011).
********
Nel merito, premesso che nel giudizio a cognizione piena che si incardina a seguito di opposizione ad ingiunzione l'opposto, in quanto creditore, assume la veste di attore sostanziale e l'opponente quella di convenuto sostanziale, si rileva che, secondo gli ordinari principi di distribuzione dell'onere della prova in materia di adempimento contrattuale, spetta all'opponente (creditore) l'onere di fornire la prova della fonte dell'azionato diritto incombendo sul debitore, a cui è contestato l'inadempimento,
l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero la sussistenza di fatti estintivi e/o modificativi della sua obbligazione.
Ebbene, nella specie, non è contestata la stipula del contratto di somministrazione posto alla base della pretesa creditoria azionata da é è contestato, ed è anzi riconosciuto dal debitore, l'omesso ON pagamento delle due fatture emesse dall'opposta società per reclamare le somme che ritiene dovute per consumi e lavori sull'utenza.
Ciò che è in contestazione è, da una parte l'ammontare del credito (fattura n. D170128412 del
14.08.2017 recante l'importo di euro 6.533,29) e, dall'altra, il titolo della pretesa (fattura lavori n.
L180000020 del 21.02.2018 dell'importo di euro 796,05).
Al riguardo, quanto alla prova dell'effettivo consumo, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha ritenuto che, in tale materia, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando, ad esempio, la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico).
Se invece, come detto, il buon funzionamento del contatore è contestato, così come nel caso in esame, costituisce onere della società somministrante offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati dal contatore (cfr. Cass. n. 1236/2003, confermata da Cass. n. 5232/04, n. 18231/08, n. 12033/17).
Ebbene, quanto alla fattura n. D170128412 del 14.08.2017 (relativa all'utenza n. 00882602776607) ubicata in Rende alla Traversa I Silvio Pellico 11, applicando i suesposti principi, si osserva come la società opponente, ricevuta la fattura in esame, nel contestare i consumi addebitati, ha sostanzialmente allegato il malfunzionamento del contatore ed un errore nella misurazione dei consumi energetici, laddove ne ha evidenziato l'assoluta discrepanza con quelli normalmente rilevati sulla sua utenza. ON Risulta, infatti, dagli atti che l'utente, con missiva del 29.08.2017, ha contestato all' a riscontrata discrasia evidenziando come apparisse anomalo che il consumo rilevato dal 01.05.2017 all'
11.05.2017 (mc 7.576 per 11 giorni) fosse superiore, addirittura di 6 volte, rispetto a quello rilevato dal 12.05.2017 al 30.06.2017 (mc 1.263 per 50 giorni), ed anche rispetto a quello dal 01.07.2017 al
19.07.2017 (mc 411 per 20 giorni) ed ha dedotto che alla data del 31.05.2017 le letture comunicate all'operatore non erano state acquisite dal sistema, atteso che, in data 11.05.2017, un incaricato di
[...] aveva eseguito un intervento sul dispositivo correttore azzerando i dati senza alcuna CP_2 preventiva comunicazione in tal senso.
Emerge ancora per tabulas che, a tale contestazione, la società opposta aveva risposto a mezzo mail del 30.08.2017 (doc. 4), con la quale aveva ribadito la correttezza dei consumi riportati in fattura, sostenendo che il dispositivo correttore alla data del 11.05.2017 fosse disallineato.
L'opponente ha inoltre prodotto nota del 31.08.2017 (doc.5) con la quale, in difetto di risposta alla precedente missiva, aveva reiterato richiesta di inoltro di documentazione fotografica del dispositivo correttore, al fine di dimostrare che la lettura rilevata da e addebitata in bolletta ONroparte_2 conseguisse a tale asserito disallineamento, ribadendo che alla data dell' 11.05.2017 il dispositivo correttore non era disallineato, per come sostenuto dalla società opposta, ma era stato indebitamente azzerato dall'incaricato alla manutenzione senza fornirne riscontro alcuno (fotografico o relazione d'intervento), senza preavviso e senza la sua partecipazione all'operazione . Risulta ancora che, nella ON stessa nota, l'utente ha contestato ad che il dispositivo correttore, a seguito dell'intervento, segnava “zero” (cfr. fattura alla voce “tipologie letture”), in quanto oggetto dell'intervento di azzeramento e che aveva contestualmente invitato la società ad effettuare i dovuti accertamenti al fine di riscontrare l'effettivo consumo.
Emerge, infine, dalla documentazione prodotta che in data 14.09.2017 la aveva pure inoltrato Pt_1 all'opposta un modulo per segnalazioni sui servizi relativi alle forniture di gas e/o luce (doc. 6), reiterando la richiesta della riproduzione fotografica raffigurante la cifra riportata dal correttore prima ON dell'avvenuto azzeramento e che con nota del 09.10.2017 (doc.7), aveva confermato l'azzeramento del correttore eseguito in data 11.05.2017, e confermato altresì la correttezza dei consumi rilevati da . CP_3
A seguito della chiamata in causa di è inoltre emerso che il terzo chiamato, da una verifica del CP_3 convertitore relativo all'utenza n. 605400309254 intestata alla aveva constatato che i Parte_1 consumi non venivano trasmessi correttamente al contatore, causando così un disallineamento tra il
Vm (contatore meccanico) ed il Vb (convertitore volumetrico).
ha, sul punto, spiegato che il contatore è l'apparecchio che conteggia i mc di gas consumati CP_3 dal cliente, senza fornire informazioni relative a pressione e temperatura, mentre il correttore volumetrico, pure collegato al contatore, rileva istantaneamente pressione e temperatura e calcola così
l'esatto consumo del cliente, restituendo il volume in Smc. Ha, inoltre, nello specifico, evidenziato che in data 11 maggio 2017 il contatore meccanico in ditta segnava mc 119.255 mentre il Parte_1 convertitore segnava erroneamente mc 111.699 invece che mc 117.841 come avrebbe dovuto essere;
ON ed ha all'uopo depositato le riproduzioni fotografiche (che ante causam aveva chiesto ad Pt_1 delle due misurazioni (allegati 3 e 4 della citazione).
ha poi prodotto (allegato 5) lo storico dei consumi relativi all'utenza de qua da cui si evince CP_3 che alla data del 19 novembre 2016 il contatore meccanico (Vm) segnava mc 100.744, mentre il convertitore (Vb) mc 99.391, con la conseguenza che a fronte di un consumo di mc 18.511 rilevato dal contatore meccanico (119.255 - 100.744) si riscontrava un consumo di mc 12.308 rilevato erroneamente dal convertitore (111.699 – 99.391).
Ha quindi rappresentato che si era provveduto ad allineare ai consumi del contatore meccanico CP_3 quelli del convertitore, azzerando quest'ultimo e conguagliando mc 6142 (ovvero la differenza tra i
18.511 mc segnati dal contatore meccanico (Vm) ed i 12.308 mc segnati per errore dal convertitore
(Vb).
Ebbene, avuto riguardo alle circostanze su riportate che danno conto di come l'attore abbia contestato tempestivamente il non corretto funzionamento del contatore (il cui azzeramento e conseguente rideterminazione dei consumi porta a ritenere che effettivamente vi fosse una problematica di funzionamento del contatore che, con l'intervento del tecnico, la parte opposta ha inteso sanare), venuta meno la presunzione di attendibilità della registrazione dei consumi che assiste, come visto, il misuratore, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, “previo sopralluogo ed esame della documentazione in atti, la correttezza delle operazioni di azzeramento del contatore intestato all'opponente e, in particolare, se esse debbano svolgersi alla presenza dell'utente e se vada redatto verbale o scheda di intervento” nonché di verificare “le cause del disallineamento tra il Vm
(contatore meccanico) ed il Vb (convertitore volumetrico); “, accertare “le procedure da eseguire in caso di rilevato disallineamento, se nel caso di specie tali procedure sono state seguite e, infine,
l'esattezza del calcolo effettuato da per ricostruire i consumi post allineamento dei due CP_3 contatori”.
L'ing. rispondendo ai quesiti posti dall'Ufficio, precisato che il convertitore è Testimone_1 quell'elemento del gruppo di misurazione che converte i metri cubi conteggiati nel contatore volumetrico in standard metri cubi che sono quelli fatturati, ha rappresentato che da nessun documento presente in atti è stato possibile individuare il momento di rottura di tale dispositivo, causandosi, di conseguenza, una contabilizzazione errata (in difetto) degli standard metri cubi fatturati all'utente finale.
Ha precisato, ancora, l'ausiliare che è il fornitore di gas - il soggetto, cioè, che Parte_2 fattura il consumo all'utente finale- e che l'ultimo tratto della rete di distribuzione (quello, cioè, che arriva fino all'utente finale), è gestito invece dal distributore (nel nostro caso, , che ONroparte_3
è responsabile dei gruppi di misurazione installati presso gli utenti finali ed effettua le letture che comunica alla società venditrice (nel nostro caso, , la quale, poi, emette la Parte_2 bolletta all'utente finale.
Ha ancora spiegato il perito che quando si parla di allineamento tra contatore meccanico e convertitore volumetrico, si intende dire che, quando entrambi gli apparecchi di misurazione partono dal valore zero in una certa data (come nel nostro caso), in ipotesi di corretto funzionamento, la lettura del valore dei metri cubi sul contatore meccanico deve coincidere con quella letta sul convertitore volumetrico.
Ciò chiarito e premesso, l'ausiliare ha dato atto di avere effettuato utile sopralluogo in data 5 marzo
2024 alla presenza dei difensori delle parti e dei rispettivi ctp.
Ha quindi rappresentato che, visionato “il gruppo di misura gas oggetto di causa composto dal contatore meccanico e dal convertitore volumetrico”, aveva constatato che “il contatore meccanico non era quello oggetto di causa poiché il numero di matricola che leggeva nella circostanza
(17013029) era diverso da quello desumibile dai fascicoli di causa (7525477)”.
Ha inoltre verificato “che il contatore meccanico risultava funzionante e la fornitura di gas attiva” mentre “il convertitore non era correttamente installato poiché alcune sonde non erano collegate”.
Il CTU ha quindi rilevato che “il contatore meccanico ed il convertitore volumetrico erano disallineati poiché sul contatore meccanico si leggeva un valore di 873,68 mc mentre il valore Vm letto sul convertitore, che deve coincidere con il valore letto sul contatore meccanico, era pari a
278.027,8 mc.”
Quanto dedotto è stato dall'ausiliare documentato attraverso le riproduzioni fotografiche inserite nel suo elaborato (v. pagina 7 della relazione peritale).
Analogo disallineamento il ctu ha accertato anche in relazione ai fatti di causa.
Ed infatti, il perito, esaminando la documentazione prodotta dalle parti, ha potuto verificare che, nel caso di specie, il distributore aveva rilevato un disallineamento tra contatore meccanico e convertitore volumetrico, verificabile dalla semplice lettura dei valori rispettivamente registrati: il contatore meccanico, al momento della lettura, riportava, infatti, un valore pari a mc 119.255,21, mentre il valore letto sul convertitore era pari a mc 111.699,9, con una differenza, dunque di 7.555,31 mc. Ha spiegato, quindi, il ctu che la lettura certa è quella rilevata dal contatore meccanico in quanto è questo lo strumento che misura direttamente la quantità di gas utilizzata, mentre la lettura del convertitore volumetrico è un dato "acquisito" (dal contatore meccanico) e non misurato direttamente dal convertitore e ne ha dedotto che, nel caso di specie, deve ritenersi che “il contatore meccanico non presentava difetti al momento in cui si sono svolti i fatti”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che detta conclusione non possa essere condivisa.
Come detto prima, infatti, l'ausiliare ha accertato che il contatore meccanico da lui trovato in situ ed esaminato non è quello installato all'epoca dei fatti, con conseguente impossibilità di verificarne lo stato di conservazione ed il suo regolare funzionamento.
L'ausiliare ha pure constatato che tra i due misuratori (meccanico e volumetrico) vi era, all'atto del suo accesso sui luoghi, un disallineamento, e che il convertitore volumetrico non era correttamente installato “poiché alcune sonde non erano collegate”.
Come ben si comprende, da quanto accertato dal perito (sostituzione del misuratore originario con conseguente impossibilità di valutarne la regolare funzionalità, persistenza del disallineamento pur dopo la sostituzione del misuratore meccanico, non corretto collegamento, all'atto del sopralluogo, del contatore volumetrico) emerge l'inattendibilità dei dati posti da prima e dal perito poi alla CP_3 base della ricostruzione dei consumi dopo l'azzeramento del contatore, tanto più grave ove si consideri che alla procedura di azzeramento non ha nemmeno preso parte l'utente per non essere stato avvisato dell'operazione né della problematica del disallineamento tra i due misuratori di cui è venuto a conoscenza solo a seguito dell'inoltro della bolletta di conguaglio, tempestivamente contestata.
Peraltro, l'intervenuta sostituzione del contatore meccanico, accertata dall'ausiliare nel contraddittorio delle parti, porta a dubitare, in difetto di spiegazione alternativa (nemmeno proposta dalla convenuta opposta), che esso fosse regolarmente funzionante, venendo così definitivamente meno ogni attendibiltà della ricostruzione dei consumi a conguaglio effettuata da , poichè CP_3
– come ha spiegato il perito – “la lettura certa è quella rilevata dal contatore meccanico in quanto è questo lo strumento che misura direttamente la quantità di gas utilizzata” mentre la lettura del convertitore volumetrico è un dato "acquisito" (dal contatore meccanico) e non misurato direttamente dal convertitore.
Ne consegue che il dubbio sulla corretta funzionalità del contatore meccanico (sostituito dall'opposta) inficia inevitabilmente il conguaglio basato sui dati da esso raccolti.
Rebus sic stantibus, deve, pertanto ritenersi come il credito di cui alla fattura n. D170128412 del
14.08.2017, recante l'importo di euro 6.533,29, non sia stato adeguatamente provato;
conseguentemente, l'opposizione va accolta in parte qua e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Sono invece infondate le doglianze relative alla fattura n. L180000020 del 21 febbraio 2018 – afferente alla diversa utenza n. 605457719058.
L'opponente ha, come si è detto, dedotto l'impossibilità di comprenderne l'oggetto (tipo di lavori asseritamente eseguiti e collocazione temporale degli stessi).
Si tratta di assunto non fondato atteso che dalla lettura della fattura in contestazione emergono chiaramente i dati relativi all'oggetto della prestazione di cui si è chiesto il pagamento.
Nella fattura in esame risultano, infatti, riportati il tipo di intervento (“nuovo impianto”), il luogo di esecuzione dello stesso (“Via B. Bernini 4 in Rende (CS)”), la motivazione della richiesta (“saldo per esecuzione lavoro da preventivo”).
L'opposta ha, peraltro, fornito la prova che tali lavori erano stati chiesti dalla l.r. della società opponente.
Ha, infatti, depositato con la comparsa di costituzione e risposta la mail del 25.10.2017 con cui la società dichiarando di necessitare di un potenziamento della propria utenza, ha chiesto ad Pt_1
ON la “variazione tipologia utenza da G4 a G10”, allegando anche il preventivo della società di distribuzione “al fine di meglio individuare il luogo dove dovrà essere istallato il misuratore CP_3 gas”.
Il preventivo è pari proprio alla somma richiesta con la fattura (euro 652,50, IVA esclusa, che, aggiunta l'Iva al 20% come riportata in fattura – euro 143,55 - dà il totale di euro 796,05, reclamati dall'opponente con la fattura qui contestata.
Stante la prova del credito, in difetto di adempimento, la società deve essere condannata al Pt_1 pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 796,05, oltre interessi dalla data di scadenza della bolletta sino al dì del soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e a tariffa compresa tra minima e media in ragione della natura e del rilievo dell'affare, oltre che delle questioni giuridiche trattate (fase di studio: euro 600,00, fase introduttiva: euro 400,00, fase istruttori: euro 1.500,00, fase decisoria: euro
1.500,00), con compensazione di 1/3 in ragione della parziale soccombenza dell'opposta. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Va, infine, accolta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di , CP_5 CP_3 conseguendo l'accoglimento dell'opposizione relativamente ai consumi di cui alla fattura n.
D170128412 del 14.08.2017 (relativa all'utenza n. 00882602776607) a fatti e atti rientranti nella sfera di competenza del terzo chiamato che ha, infatti, la gestione del contatore ed è, pertanto, responsabile del suo funzionamento, della manutenzione e della correttezza delle misurazioni dei consumi, successivamente trasmessi al DI ( , nel caso di specie). CP_1
Ne deriva che, in accoglimento della domanda in tal senso formulata da parte opposta, CP_3
ON deve essere condannata a manlevare dalle conseguenze dannose della presente pronuncia, sostanzialmente consistenti nel pagamento delle spese di lite.
Non può essere, infatti, accolta la domanda di storno, per la corrispondente misura, dell'allocazione dei consumi e dei corrispettivi di trasporto asseritamente addebitati all'opposta da non avendo CP_3
fornito la prova di detto addebito, il cui ammontare non è stato, invero, neppure allegato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo gravato;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di , della somma di euro ONroparte_1
796,05 in relazione alla fattura n. L180000020 del 21 febbraio 2018, oltre interessi ex D. lgs
231/2002 dalla data di scadenza della fattura sino al dì del soddisfo;
- condanna, inoltre, parte opposta alla rifusione delle spese legali sostenute dall'opponente che, compensate per 1/3, liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.667,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, Cap ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di ctu, liquidate con separato decreto;
- in accoglimento della domanda di manleva formulata da , condanna ONroparte_1 CP_3
a tenere indenne parte opposta dalle conseguenze dannose della presente pronuncia.
[...] Cosenza, 17 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa LO De ZO