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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 458 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024, avverso la sentenza n. 2829/2024(RG 726/2023) pronunciata dal giudice civile di Taranto in materia di locazione, promossa da:
Parte_1 Parte_2
rappr. e dif. dall' avv.R. DI PONZIO
- Appellante - contro
rappr. e difeso dall'avv. M. CIPRIANI Controparte_1
-Appellata-
OGGETTO: “Locazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 6/12/2024 gli istanti in epigrafe indicati, qualificatisi conduttori dell'immobile sito in via Palmiro Togliatti n. 6, scala B, 4 piano, di proprietà dell'appellato, hanno impugnato la sentenza con la quale il Tribunale ha condannato loro al pagamento di € 2490,00, a titolo di risarcimento del danno arrecato all'immobile condotto in locazione. Hanno assunto gli appellanti l'erroneità della sentenza, per non avere dichiarato l'improcedibilità del giudizio promosso con il rito sommario incompatibile con il rito locatizio, avendo invece il giudice mutato il rito alla prima udienza;
nel merito per avere dato credito al ctu nominato in sede di atp che aveva effettuato una valutazione errata, dal momento che aveva ritenuto le muffe riscontrate sul soffitto e in prossimità delle finestre imputabili alla scarsa aereazione dei
1 locali da parte dei conduttori piuttosto che all'inefficienza energetica della caldaia istallata di vecchia generazione. Hanno domandato la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda e in subordine il rigetto della domanda.
Si è costituito il locatore appellato riportandosi alle motivazioni della sentenza appellata e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Questa Corte, pur consapevole dei contrasti giurisprudenziali sull'argomento e della recente sentenza della Cassazione(n. 18990/2023)favorevole alla tesi dell'inammissibilità della domanda in materia di rito locatizio, promossa con il rito sommario, ritiene che la ratio dell'incompatibilità, come spiegato anche dalla Cassazione nella suddetta sentenza, stia nella diversa natura e finalità dei due riti, ambedue speciali: mentre il rito sommario è rivolto a cause di maggiore speditezza non necessitanti di istruttoria e quindi presuppone una istruzione sommaria, il rito del lavoro resta un rito a cognizione piena, sebbene caratterizzato da oralità e concentrazione.
Pertanto il rito sommario non è idoneo alla trattazione di quelle cause che per la delicatezza della materia trattata o per le esigenze di celerità connesse alla necessità di approfondimento della questione, sono assoggettate dal legislatore al rito del lavoro. Detto ciò, nessun nocumento del diritto di difesa ha subito il locatore nel momento in cui alla prima udienza di comparizione il giudice ha mutato il rito assegnando il termine per depositare le memorie integrative, proseguendo poi fino alla decisione con il rito del lavoro. Del resto la scelta della trasformazione del rito al posto della declaratoria di inammissibilità della domanda risulta più conforme all'orientamento dello stesso legislatore che ha espresso un principio generale di conservazione degli effetti degli atti compiuti, ai sensi dell'art 4, comma 5 D.lvo 150/2011, e risponde ad un criterio di economia processuale, non avendo senso, proprio tenuto conto dell'esigenza di una celere trattazione della causa in ragione della materia, costringere il ricorrente a riproporre la domanda in un nuovo giudizio, quando è sufficiente mutare il rito. Insomma sul punto si dissente dall'orientamento della
Cassazione, nel senso che si ritiene sufficiente mutare il rito per salvaguardare tutte le esigenze di celerità concentrazione e immediatezza sottese all'imposizione del rito del lavoro per determinate materie;
anzi senz'altro mutando il rito si assicura una più rapida tutela delle parti perché si garantisce una più rapida soluzione della lite, senza costringere il ricorrente a riproporre l'azione dovendo aspettare un nuovo decreto di fissazione e nuovi termini prima dell'udienza di comparizione, senza nel contempo pregiudicare minimamente il diritto della parte resistente a difendersi.
Superata la questione preliminare, deve rilevarsi, nel merito, che i conduttori si sono soffermati nel loro appello sulla classificazione energetica dell'immobile locato che, a causa della tipologia di caldaia impiantata di vecchia data, non rientrerebbe nella classe F ma nella classe energetica G.
2 Invero tale discussione non è dirimente, avendo il ctu in sede di atp promosso dagli stessi conduttori, chiaramente detto che la caldaia è di vecchia istallazione e tuttavia funzionante. In sostanza quando la caldaia è di vecchia istallazione consuma di più, nel senso che per riscaldare l'immobile consuma più gas e chiaramente si spende di più in bolletta. Quindi aumentare la classificazione energetica dell'immobile sostituendo la caldaia o anche gli infissi serve a consumare di meno. Ma ciò non rileva nella presente causa, in cui i conduttori hanno affittato questo appartamento, con caldaia funzionante ma di vecchia generazione e lo hanno trovato idoneo alle loro esigenze, come specificato in contratto. Non bisogna confondere la efficienza energetica secondo la classificazione di legge, che tiene conto dei consumi energetici e dell'inquinamento prodotti, col funzionamento. La caldaia come i condizionatori istallati sono perfettamente funzionanti, ma di vecchia generazione e quindi consumano molta energia.
La formazione delle muffe come spiegato dal ctu, è derivata da un lato dalle qualità delle murature esterne del palazzo, che sono di tompagno e sono sprovviste di idonea coibentazione, per cui lasciano passare il freddo e l'umidità, ma anche dalla scarsa aereazione dei locali e probabilmente dallo scarso riscaldamento nei mesi invernali, si suppone, per ridurre i consumi.
Nessuna causa è ascrivibile all'incuria del locatore o a un suo difetto di diligenza. Non può ritenersi, come vorrebbero i conduttori, di ritenere che il locatore fosse tenuto a sostituire la caldaia per fare salire la classe energetica dell'immobile, sempre ad ipotizzare che fosse stata soluzione idonea per le muffe, perché egli non vi era tenuto, avendo locato un immobile con caldaia e condizionatori funzionanti che sono stati accettati dai conduttori in sede di locazione.
Ciò che però è dirimente in tutta questa vicenda è la previsione contrattuale, nella “tabella oneri accessori- ripartizione tra locatore e conduttore”allegata al contratto e sottoscritta dalle parti, secondo cui la tinteggiatura delle pareti è stata considerata dalle parti opera di manutenzione ordinaria dell'immobile e posta espressamente e concordemente a carico del conduttore. Dunque anche a ritenere che la muffa si sia creata solo a causa della conformazione dell'immobile e non anche per la scarsa aereazione imputabile ai conduttori, in ogni caso era loro onere ripristinare le pareti mediante idonea tinteggiatura. Il ctu tra l'altro ha calcolato nel costo, come quantificato in sede di atp, solo la apposizione di un prodotto antimuffa sulle parti ove si è creata e la tinteggiatura delle parti colpite dalla muffa, senza alcun ulteriore intervento che possa ritenersi, anche in base alla ripartizione del codice civile, di natura straordinaria.
Non è opportuno rinnovare l'accertamento tecnico in sede di appello, tenuto conto che, anche ad ipotizzare che lo stato dell'immobile sia rimasto immutato, il che già è difficile, in ogni caso non è dirimente, atteso che la tinteggiatura delle pareti è comunque un onere del conduttore e l' argomento su cui gli appellanti hanno puntato, ossia la inefficienza energetica della caldaia, non è
3 influente ai fini della questione controversa, posto che anche il ct di parte appellante non ha potuto negare che la caldaia funzionasse.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Stante la proposizione dello stesso dopo il 31/1/2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori. Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 23/4/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella
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