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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2578/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2578 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 settembre 2025 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Roma al Viale Parte_1 C.F._1
Mazzini, 140 presso lo studio dell'avvocato Pietro Amura che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Roma al Viale CP_1 C.F._2
Mazzini, 140 presso lo studio dell'avvocato Pietro Amura che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 V.G. n. 2578/2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 25 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati hanno chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n.
12891/2015, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ed il relatore con ordinanza del 26-9-2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 12891/2015 del 13-10-
2015, passata in giudicato, deducendo il mutamento delle condizioni economiche della sig.ra CP_1
le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo come di seguito si trascrive:
[...]
Omologare le seguenti condizioni in modifica di quanto stabilito con sentenza N 12891/2015 del
13.10.2015, disporre così come richiesto concordemente da entrambi le parti la revoca dell'assegno divorzile.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Collegio ne prende atto nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n. 12891/2015, pubblicata il 13-10-2015, passata in giudicato, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2578 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 26 settembre 2025 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Roma al Viale Parte_1 C.F._1
Mazzini, 140 presso lo studio dell'avvocato Pietro Amura che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Roma al Viale CP_1 C.F._2
Mazzini, 140 presso lo studio dell'avvocato Pietro Amura che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 V.G. n. 2578/2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 25 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati hanno chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n.
12891/2015, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25 settembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ed il relatore con ordinanza del 26-9-2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 12891/2015 del 13-10-
2015, passata in giudicato, deducendo il mutamento delle condizioni economiche della sig.ra CP_1
le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo come di seguito si trascrive:
[...]
Omologare le seguenti condizioni in modifica di quanto stabilito con sentenza N 12891/2015 del
13.10.2015, disporre così come richiesto concordemente da entrambi le parti la revoca dell'assegno divorzile.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Collegio ne prende atto nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n. 12891/2015, pubblicata il 13-10-2015, passata in giudicato, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
2