TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4293 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4293 /2024 , avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. BELFIORE Parte_1 C.F._1
ROSALBA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. NARDONE BARBARA CP_1 C.F._2
ANNA e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26/11/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con il coniuge in Nocera Inferiore il 12.04.1999 (come da CP_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte
II, serie A, n. 13), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni economiche relative alla prole , n. a Sarno il 18 marzo 2000, , n. a Sarno il 05 Persona_1 Parte_2 luglio 2002 (di cui solo la seconda non autonoma) nonché del coniuge resistente;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, oltre ad aderire alla richiesta di divorzio, hanno CP_1 formulato conclusioni congiunte, all'uopo, peraltro, dando atto dell'autonomia ed indipendenza economica anche della figlia . Pt_2
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e, preso atto delle conclusioni, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il 19.11.2018
(pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, decreto del 07.02.2019), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle pagina 2 di 4 parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 20.05.2025 ed in visto telematicamente il 22.05.2025, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, né alla morale familiare, essendo garantito il mantenimento della resistente a carico del ricorrente.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai punti n.ri 2, 4 e 5, si limiterà
a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
A tale riguardo, infatti, le parti precisano come:
- la casa resti assegnata ad , la quale la abiterà insieme alla prole (dichiarata CP_1 come autonoma), stante, peraltro, il regime di comproprietà tra la madre ed i figli;
- è previsto un impegno a versare la somma di euro 10.000,00, a carico di Parte_1 ed in favore di alla scadenza del termine come previsto per la polizza (di cui CP_1 al punto n. 4);
- è, infine, dato atto di come i coniugi hanno provveduto a dividere i beni mobili e personali, nonché definito ogni altra questione economico patrimoniale (di cui al punto n. 5).
Di detti ulteriori accordi, pertanto, il Tribunale si limiterà a prenderne atto, tenuto conto di come gli stessi non siano, in astratto, suscettibili di essere oggetto di statuizioni dispositive, costituendo meri accordi privatistici, conclusi tra i coniugi nell'ambito della soluzione conciliativa della controversia familiare de quo.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] CP_1 in Nocera Inferiore il 12.04.1999 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte II, serie A, n. 13);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, prendendo atto delle residue condizioni di cui ai punti n.ri 2, 4 e 5 (accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 20.05.2025 ed in visto telematicamente il 22.05.2025), qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4293 /2024 , avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. BELFIORE Parte_1 C.F._1
ROSALBA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. NARDONE BARBARA CP_1 C.F._2
ANNA e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26/11/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con il coniuge in Nocera Inferiore il 12.04.1999 (come da CP_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte
II, serie A, n. 13), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni economiche relative alla prole , n. a Sarno il 18 marzo 2000, , n. a Sarno il 05 Persona_1 Parte_2 luglio 2002 (di cui solo la seconda non autonoma) nonché del coniuge resistente;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, oltre ad aderire alla richiesta di divorzio, hanno CP_1 formulato conclusioni congiunte, all'uopo, peraltro, dando atto dell'autonomia ed indipendenza economica anche della figlia . Pt_2
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e, preso atto delle conclusioni, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, il 19.11.2018
(pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, decreto del 07.02.2019), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle pagina 2 di 4 parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 20.05.2025 ed in visto telematicamente il 22.05.2025, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, né alla morale familiare, essendo garantito il mantenimento della resistente a carico del ricorrente.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai punti n.ri 2, 4 e 5, si limiterà
a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica che esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
A tale riguardo, infatti, le parti precisano come:
- la casa resti assegnata ad , la quale la abiterà insieme alla prole (dichiarata CP_1 come autonoma), stante, peraltro, il regime di comproprietà tra la madre ed i figli;
- è previsto un impegno a versare la somma di euro 10.000,00, a carico di Parte_1 ed in favore di alla scadenza del termine come previsto per la polizza (di cui CP_1 al punto n. 4);
- è, infine, dato atto di come i coniugi hanno provveduto a dividere i beni mobili e personali, nonché definito ogni altra questione economico patrimoniale (di cui al punto n. 5).
Di detti ulteriori accordi, pertanto, il Tribunale si limiterà a prenderne atto, tenuto conto di come gli stessi non siano, in astratto, suscettibili di essere oggetto di statuizioni dispositive, costituendo meri accordi privatistici, conclusi tra i coniugi nell'ambito della soluzione conciliativa della controversia familiare de quo.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] CP_1 in Nocera Inferiore il 12.04.1999 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1999, parte II, serie A, n. 13);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, prendendo atto delle residue condizioni di cui ai punti n.ri 2, 4 e 5 (accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 20.05.2025 ed in visto telematicamente il 22.05.2025), qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4