Ordinanza cautelare 25 novembre 2020
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 2 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/02/2022, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00184/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AL A. RB S.r.l. - in proprio e quale mandataria capogruppo del R.T.I. costituendo con Meranese Servizi S.p.A. - e Meranese Sevizi S.p.A., in proprio e quale mandante del R.T.I. medesimo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan e Mauro Marangon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Maria Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2;
nei confronti
Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Maggiore, Egidio Ferri e Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale del Comune di Taranto, Direzione Pubblica Istruzione - Archivio Storico - Biblioteca - Servizi - Gestione RR.UU. Coordinatore Asili Nido - Scuola dell'Infanzia - n. 552/2020 del 7 settembre 2020, comunicata l'8 settembre 2020, avente ad “OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei “SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI E NEL CENTRO PER LA CULTURA DELL'INFANZIA E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PER LA DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI” (30 MESI)” - nella parte in cui si esclude il R.T.I. ricorrente principale dalla procedura di gara, si approva la proposta di aggiudicazione e si dispone la contestuale aggiudicazione in favore della Società Servizi Integrati S.r.l.,
- nonché della relativa comunicazione a mezzo p.e.c. in data 8 settembre2020, prot. 92790;
- di tutti gli atti e verbali di gara, con i quali o sulla base dei quali sia stata disposta l'esclusione medesima del R.T.I. ricorrente principale dalla gara, ivi in particolare compresi: i verbali n. 5 e n. 6 del R.U.P., menzionati nella determina dirigenziale impugnata; per quanto di ragione, il parere dell'Avvocatura civica di cui alla nota n. 85682 del 12/08/2020, citato nella determina dirigenziale impugnata a supporto della motivazione; i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e quelli prot. 8759 del 21/01/2020 e 9161 del 21/01/2020, menzionati nella determina dirigenziale impugnata; la proposta di aggiudicazione;
- per la declaratoria di nullità e comunque per l'annullamento della lex specialis di gara (bando, disciplinare e capitolato rispettivamente e - per quanto di ragione - la modulistica di gara ed in specie il modello di offerta economica nonché i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante), in tutte le parti in cui sia erroneamente intesa nel senso fatto proprio dalla Stazione appaltante in sede di esclusione dell'offerta del R.T.I. ricorrente;
- di ogni altro atto, non noto e non comunicato, con il quale o sulla base del quale sia stata disposta l'esclusione del R.T.I. ricorrente principale dalla gara;
- di ogni altro atto o provvedimento, non noto, comunque presupposto, connesso o conseguente, per quanto lesivo della posizione della parte ricorrente;
nonché per l'accertamento del diritto del R.T.I. ricorrente principale al conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso dalla Stazione Appaltante con altro operatore economico e subentro del ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto da SERVIZI INTEGRATI S.R.L. il 6\11\2020:
per l'annullamento,
- della determinazione dirigenziale del Comune di Taranto, Direzione Pubblica Istruzione - Archivio Storico - Biblioteca Servizi - Gestione RR.UU. Coordinatore Asili Nido - Scuola dell'infanzia - n. 552/2020 del 7 settembre 2020, nella parte in cui il Civico ente ha valutato la congruità dell'offerta e delle giustifiche presentate dal R.T.I. AL A.RB S.r.l. - Meranese S.p.A. ricorrente principale, limitatamente alla sola modifica del costo della manodopera senza che vi sia stato un giudizio tecnico sulla effettiva sua insostenibilità;
- se e per quanto occorra, di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del R.T.I. AL A. RB S.r.l .- Meranese S.p.A. per l'incongruità dell'offerta sotto altro profilo e non solo per aver modificato l'offerta in sede di giustifiche;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, quand'anche sconosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dal R.T.I. AL A. RB S.r.l. e Meranese Servizi S.p.A. il 15/7/2021:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione dirigenziale del Comune di Taranto n. reg. area 317 del 5.7.2021, n. reg. generale 4514, avente ad oggetto “PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI E NEL CENTRO PER LA CULTURA DELL'INFANZIA E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PER LA DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI” (30 MESI)” - C.I.G.: 813676708C. DETERMINA DI ESCLUSIONE E AGGIUDICAZIONE”, comunicata in data 5.7.2021, nonché della comunicazione medesima e della acclusa proposta di deliberazione del R.U.P. al Dirigente;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Taranto n. reg. area 280 del 15.6.2021, n. reg. gen. 3997, avente ad oggetto “PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI E NEL CENTRO PER LA CULTURA DELL'INFANZIA E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO PER LA DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI” (30 MESI)” - C.I.G.: 813676708C. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 7 DEL 10.11.2021”, comunicata e depositata in giudizio dal Comune di Taranto in data 15.6.2021, nonché della comunicazione medesima, della relativa proposta di deliberazione del RU.P. al Dirigente, e del verbale n. 7 della Commissione giudicatrice di cui ivi è stato preso atto;
- in ogni caso, di tutti gli atti e verbali di gara, anche non noti, con i quali e/o sulla base dei quali sia stata disposta l'esclusione del R.T.I. AL A. RB S.r.l.- Meranese Servizi S.p.A. dalla gara e la conseguente aggiudicazione a Servizi Integrati S.r.l., ivi compresa, per quanto mai di ragione, la relazione della consulente esterna, dott.ssa Albanesi, conosciuta a seguito di accesso agli atti in data 1.7.2021;
- di ogni altro atto, non noto e non comunicato, con il quale o sulla base del quale sia stata disposta l'esclusione medesima del R.T.I. AL A.RB S.r.l. - Meranese Servizi S.p.A. dalla gara e la conseguente aggiudicazione alla controinteressata;
- di ogni altro atto o provvedimento, non noto, comunque presupposto, connesso o conseguente, per quanto lesivo della posizione della ricorrente.
nonché accertamento del diritto del R.T.I. ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto; con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso dalla Stazione appaltante con altro operatore economico e subentro del R.T.I. ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto da Servizi Integrati S.r.l. in data 13.9.2021:
per l’annullamento,
della determina dirigenziale del Comune di Taranto – n. reg. Area 317 del 05.07.2021 n. reg. generale 4514, avente ad oggetto “Procedura per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e sorveglianza negli asili nido comunali e nel centro per la cultura dell’infanzia e di supporto al personale educativo per la durata di tre anni scolastici (30 mesi) - CIG 813676708C; esclusione e aggiudicazione” nonché la determina dirigenziale del Comune di Taranto - n. reg. area 280 del 15.06.2021 n. reg. generale 3997, avente ad oggetto “presa d’atto del verbale dei lavori della commissione giudicatrice n. 7 del 15.06.2021, nella parte in cui non hanno valutato l’insostenibilità dell’offerta del R.T.I. ricorrente principale, sotto altri e diversi profili;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, quand'anche sconosciuto.
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e di Servizi Integrati S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to T. Fazio in sostituzione dell'avv.to A. M. Buccoliero e dell'avv.to D. Maggiore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il R.T.I. AL A. RB S.r.l. - Meranese Servizi S.p.A. (ricorrente principale), classificatosi al primo posto della graduatoria definitiva con il punteggio complessivo di 89,38, ha impugnato la determinazione dirigenziale della Direzione Pubblica Istruzione - Archivio Storico - Biblioteca - Servizi - Gestione RR.UU. Coordinatore Asili Nido - Scuola dell'Infanzia n. 552 del 07.09.2020 , avente ad oggetto: “ Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di pulizia, sanificazione e sorveglianza negli Asili Nido Comunali e nel centro per la cultura dell’infanzia e di supporto al Personale educativo per la durata di tre anni scolastici (30 MESI)” - C.I.G.: 813676708C. Determina di esclusione concorrenti, approvazione proposta di aggiudicazione e contestuale aggiudicazione ” - e gli altri atti indicati in epigrafe - con cui il Comune di Taranto, all’esito della verifica di anomalia, ha disposto la sua esclusione (oltre a quella della Ditta seconda classificata) dalla gara in parola ed ha contestualmente aggiudicato l’affidamento dell’appalto alla Servizi Integrati S.r.l. (classificatasi al terzo posto della graduatoria definitiva con il punteggio complessivo di 85,18).
A sostegno del ricorso principale sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
Violazione o falsa applicazione della lex specialis (in particolare: art. 3 del disciplinare). Violazione o falsa applicazione di legge (in particolare: artt. 95 e 97 D. Lgs. n. 50/2016; art. 41 e 97 della Costituzione). Violazione o falsa applicazione dei principi di efficienza, di economicità e di concorrenza. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, della erroneità del presupposto e del difetto di motivazione. Nullità o comunque illegittimità degli atti di gara ove mai intesa nel senso di imporre a pena di esclusione un costo del lavoro predeterminato.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, concludeva come riportato in epigrafe.
I.I. In data 23.10 2020 si sono costituiti in giudizio il Comune di Taranto e la controinteressata Servizi Integrati S.r.l. contestando l’ex adverso dedotto ed eccependo l’infondatezza del ricorso principale.
I.II. La controinteressata Sevizi Integrati S.r.l. ha, poi, proposto ricorso incidentale, notificato il 6.11.2020 e depositato in giudizio in data 16.11.2020, impugnando: la determinazione dirigenziale del Comune di Taranto, Direzione Pubblica Istruzione - Archivio Storico - Biblioteca Servizi - Gestione RR.UU. Coord. Asili Nido - Scuola dell’Infanzia n. 552/2020 del 07.09.2020, nella parte in cui è stata valutata la non congruità dell’offerta e delle giustificazioni presentate dal R.T.I. ricorrente limitatamente alla sola modifica del costo della manodopera, senza che vi sia stato un giudizio tecnico sulla effettiva sua insostenibilità, tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del R.T.I. AL A.RB S.r.l. - Meranese Servizi S.p.A. per l’incongruità dell’offerta sotto altro profilo e non solo per aver modificato l’offerta in sede di giustifiche, oltre ad ogni altro atto e/o provvedimento connesso, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
1. Violazione di legge (art. 95 e 97 D. Lgs. n.50/2016); eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; mancata giustificazione del personale specializzato per le attività di pulizie periodiche.
2. Violazione di legge (art. 95 e 97 D. Lgs. n. 50/2016); eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sotto altro profilo; mancata giustificazione del lavoro supplementare e del costo delle assenze.
3. Violazione di legge (art. 95 e 97 D. Lgs. n. 50/2016); eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sotto altro profilo; Mancata giustificazione dei costi per la formazione.
4. Violazione di legge (art. 95 e 97 D. Lgs. n.50/2016); eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sotto altro profilo; modifica della offerta e mancata giustificazione dei costi per i macchinari ed i prodotti.
1.III. In esito all’udienza in Camera di Consiglio del 24 novembre 2020, con ordinanza collegiale n.750/2020, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal R.T.I. ricorrente principale, “ ritenuto che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso principale introduttivo del giudizio appare assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso che: -l’esclusione disposta dalla Stazione Appaltante resistente nei confronti del R.T.I. ricorrente - per aver quest’ultimo effettuato un’offerta con un ribasso del 99% sull’utile e sui costi generali, giustificando, in sede di verifica dell’anomalia, il ribasso mediante la modificazione in diminuzione delle voci del costo del personale - appare non aver tenuto conto che la prescrizione prevista nell’art. 3 del capitolato (che indica in €. 2.178.969,24 le spese del personale “non soggette a ribasso”) non contiene alcuna comminatoria di esclusione;- il costo effettivo del lavoro non è un valore assoluto immutabile, ma deve essere di volta in volta calibrato rispetto alla specifica realtà aziendale e le tabelle ministeriali hanno una funzione meramente indicativa e possono essere derogate, a condizione che vengano, comunque, rispettati i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva; -l’avvenuta indicazione, da parte del R.T.I. ricorrente principale, delle spese del personale in misura pari a quella indicata dalla Stazione Appaltante negli atti di gara (in €. 2.178.969,24 non soggette a ribasso) in sede di presentazione dell’offerta, ma in misura diversa - rispetto alla prima - in sede di giustificazione della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 quinto comma lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., non costituisce - come chiarito da questa Sezione di recente in fattispecie analoga (sentenza n. 570/2020) – una non consentita modificabilità dell’offerta economica, dato che il “principio di immodificabilità dell’offerta sancito dall’art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. si riferisce - a ben vedere - alle dichiarazioni negoziali di volontà e non alle mere dichiarazioni di scienza, quale è la indicazione (nell’ambito dell’offerta economica) del costo della manodopera, finalizzata alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 97, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm., “con il limite della radicale modificazione della composizione dell’offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l’equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni)” (T.A.R. Toscana, Sezione I, 30/08/2018, n. 1161); sicché, nel caso in questione, la lieve modifica, in sede di giustificazioni presentate nel procedimento di verifica dell’anomalia, del costo della manodopera indicato nell’offerta economica dell’aggiudicataria non concreta una modifica dell’offerta economica, poiché sia il costo originario, sia quello successivamente rettificato, rispettano entrambi i minimi tabellari del costo della manodopera (non essendo ciò in contestazione) e non risulta violata in tal modo la par condicio dei concorrenti, rimanendo immutato il ribasso offerto dell’importo a base d’asta; Rilevato, altresì, che il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Servizi Integrati S.r.l, da un lato non contiene, allo stato, alcuna istanza cautelare e, dall’ altro, appare investire il segmento procedimentale della verifica dell’anomalia per allegati elementi e aspetti critici diversi e giammai evidenziati dalla Stazione Appaltante resistente. Ritenuto, altresì, che sia apprezzabile il periculum in mora, in termini di pregiudizio di estrema gravità ed urgenza agli interessi del R.T.I. ricorrente ”.
I.IV. Con motivi aggiunti, notificati il 15 luglio 2021 e depositati in pari data, il R.T.I. ricorrente principale ha impugnato, in aggiunta agli atti già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio, la determinazione dirigenziale del Comune di Taranto n. reg. area 317 del 5.7.2021, n. reg. generale 4514, avente ad oggetto “ Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e sorveglianza negli Asili Nido Comunali e nel Centro per la cultura dell’infanzia e di supporto al personale educativo per la durata di tre anni scolastici (30 MESI)” - C.I.G.:813676708 – Determina di esclusione e aggiudicazione ”, comunicata in data 5.7.2021, nonché la comunicazione medesima e la acclusa proposta di deliberazione del R.U.P. al Dirigente, la determinazione dirigenziale del Comune di Taranto n. reg. area 280 del 15.6.2021, n. reg. gen. 3997, avente ad oggetto la “ Presa d’atto del verbale della Commissione Giudicatrice n.7 del 10.11.2021” , comunicata e depositata in giudizio dal Comune di Taranto in data 15.6.2021, recanti nuova esclusione per ravvisata anomalia e aggiudicazione dell’appalto alla Società controinteressata, oltre alla comunicazione medesima e agli atti presupposti, connessi e /o consequenziali.
I.V. Con ordinanza collegiale n.506/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare nuovamente proposta dal R.T.I. ricorrente principale ritenendo che “ il ricorso per motivi aggiunti (in epigrafe indicato) non appare assistito dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; sotto il primo profilo, alla luce di una valutazione globale e sintetica delle voci di costo indicate dal R.T.I. ricorrente, il giudizio (tecnico - discrezionale) della S.A. di non congruità/inattendibilità dell’offerta proposta e delle giustificazioni presentate da quest’ultimo (caratterizzate, peraltro, anche un errore nella sommatoria dei costi ivi indicati) non appare affetto da manifesta e macroscopica erroneità/illogicità, avuto riguardo: - al costo del personale, dato che pur se i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, sì che l'eventuale costamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle non legittima (“tout court”) un giudizio di anomalia o di incongruità, tuttavia, nella fattispecie in esame, la discordanza dalle tabelle ministeriali (con una riduzione di circa € 2,00 del costo unitario orario ivi indicato) appare, oltre che particolarmente incisiva, anche del tutto ingiustificata; - al notevole ribasso (pari al 99%) sulle “spese generali” (comprensive dei costi dei macchinari, delle attrezzature, dei prodotti detergenti e delle spese varie) quantificate poi, in sede di giustificazioni in soli € 99.884,68 rispetto ad € 490.077,42 indicati nel bando di gara, e a un ridotto margine di utile (€15.905,00); - al ribasso effettuato sostanzialmente anche sui costi della sicurezza da interferenze indicati dalla Stazione Appaltante avendo l’operatore economico inserito tra i propri oneri della sicurezza anche i costi da interferenza rappresentati dai dispositivi di sicurezza per la protezione dei lavoratori (cfr. pag.13 delle giustificazioni prodotte dal R.T.I. ricorrente principale); sotto il profilo del periculum, appare prevalente l’interesse della Amministrazione resistente alla pronta esecuzione da parte del gestore attuale dei servizi di pulizia, sanificazione e sorveglianza de quibus ”.
I.VI. Con ulteriore ricorso incidentale, notificato il 13 settembre 2021 e depositato in giudizio in data 24 settembre 2021, la controinteressata Servizi Integrati S.r.l. ha impugnato anche la determina dirigenziale del Comune di Taranto n. reg. Area 317 del 05.07.2021 n. reg. generale 4514, avente ad oggetto “ Procedura per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e sorveglianza negli asili nido comunali e nel centro per la cultura dell’infanzia e di supporto al personale educativo per la durata di tre anni scolastici (30 mesi) - CIG 813676708C; esclusione e aggiudicazione ” nonché la determina dirigenziale del Comune di Taranto n. reg. area 280 del 15.06.2021 n. reg. generale 3997, avente ad oggetto “ presa d’atto del verbale dei lavori della commissione giudicatrice n. 7 del 15.06.2021 ”(oltre agli atti a queste presupposti, connessi e consequenziali ivi richiamati) nella parte in cui non hanno valutato l’insostenibilità dell’offerta del R.T.I. ricorrente principale, sotto altri e diversi profili rispetto a quelli ivi evidenziati e, quindi, oltre che per le motivazioni spiegate nel giudizio di anomalia, anche per le seguenti ragioni:
1. Violazione di legge (art. 95 e 97 D. Lgs. 50/2016); eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; mancata giustificazione del personale specializzato per le attività di pulizie periodiche. 2. Violazione di legge (art. 95 e 97 D. Lgs. 50/2016); eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sotto altro profilo; mancata giustificazione del lavoro supplementare e del costo delle assenze. 3. Violazione di legge (art. 95 e 97 D. Lgs 50/2016); eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sotto altro profilo; Mancata giustificazione dei costi per la formazione. 4. Violazione di legge (art. 95 e 97 D. Lgs. n. 50/2016); eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sotto altro profilo; modifica della offerta e mancata giustificazione dei costi per i macchinari ed i prodotti.
Con memoria depositata in data 20.12.2021 (sottoscritta per adesione dal Comune di Taranto e dalla controinteressata Servizi Integrati S.r.l.) il R.T.I. ricorrente principale AL A.RB S.r.l. - Meranese Servizi S.p.A. ha dichiarato che “nelle more del presente giudizio, per sopravvenute e mutate esigenze ed obiettivi aziendali ” non ha più interesse all’aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente contenzioso e chiesto che il Tribunale dichiari la improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio.
Nella pubblica udienza dell’11 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, e i ricorsi incidentali sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
II.I. A seguito della suindicata sopravvenienza (costituita dalla dichiarazione espressa dal R.T.I ricorrente principale nella memoria depositata in data 20.12.2021), non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
L’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, comporta, del pari, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche dei ricorsi incidentali proposti dalla controinteressata Servizi Integrati S.r.l.
II.II. Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, e i ricorsi incidentali, devono essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite (stante l’adesione espressa dal Comune di Taranto e dalla controinteressata alla richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dal R.T.I. ricorrente principale nella memoria del 20.12.2021) possono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, e sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO