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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 21 -1/2025 depositato il 7 febbraio 2025 (ed integrato il 25 febbraio 2025) dalla stessa società Parte_1
(C.F. e P.IVA: , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Parte_2 con sede in Correggio (RE), Via A. Gramsci n. 7, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Daniele Silingardi (C.F.:
[...]
– PEC: C.F._1
Email_1
e dall'Avv. Sara Pratissoli (C.F: C.F._2
– PEC:
[...]
del Email_2 foro di Reggio Emilia, pr esso i quali la società è elettivamente domiciliata in Correggio (RE), Corso
Mazzini n. 18; esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
, a seguito della recente modifica del
CCII ad opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m -bis, che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2,
CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve essere solo sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
versa effettivamente Parte_1 in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle stesse dichiarazioni d ella ricorrente e dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49,
54 e 121 CCI,
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. e P.IVA: Parte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore con sede in Corr eggio Parte_2
(RE), Via A. Gramsci n. 7; nomina la dott.ssa Simona Boiardi Giudice Delegato per la procedura e nomina curatore il dott.
che alla luce dell'organizzazione Persona_1 dello studio risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di re gistro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI; stabilisce il giorno 27 maggio 2025 ore 11 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante d eposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indi rizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso il 3 marzo 2025 nella camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali del
Tribunale di Reggio Emilia il giudice rel.
Simona Boiardi il Presidente
Francesco Parisoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 21 -1/2025 depositato il 7 febbraio 2025 (ed integrato il 25 febbraio 2025) dalla stessa società Parte_1
(C.F. e P.IVA: , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Parte_2 con sede in Correggio (RE), Via A. Gramsci n. 7, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Daniele Silingardi (C.F.:
[...]
– PEC: C.F._1
Email_1
e dall'Avv. Sara Pratissoli (C.F: C.F._2
– PEC:
[...]
del Email_2 foro di Reggio Emilia, pr esso i quali la società è elettivamente domiciliata in Correggio (RE), Corso
Mazzini n. 18; esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
, a seguito della recente modifica del
CCII ad opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m -bis, che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2,
CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve essere solo sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
versa effettivamente Parte_1 in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle stesse dichiarazioni d ella ricorrente e dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49,
54 e 121 CCI,
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. e P.IVA: Parte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore con sede in Corr eggio Parte_2
(RE), Via A. Gramsci n. 7; nomina la dott.ssa Simona Boiardi Giudice Delegato per la procedura e nomina curatore il dott.
che alla luce dell'organizzazione Persona_1 dello studio risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di re gistro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI; stabilisce il giorno 27 maggio 2025 ore 11 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante d eposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indi rizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso il 3 marzo 2025 nella camera di consiglio della Sezione Procedure Concorsuali del
Tribunale di Reggio Emilia il giudice rel.
Simona Boiardi il Presidente
Francesco Parisoli