Articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 66Articolo 68
Versione
9 febbraio 1957
Art. 67. (Aspettativa per servizio militare)

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario e' collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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