Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1987, n. 4135
CASS
Sentenza 4 maggio 1987

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L'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, ancorché indicata nell'art. 2195 cod. civ. separatamente dalla "attività industriale diretta alla produzione di beni e di servizi", costituisce non una categoria a se stante di attività imprenditoriale, ma, in quanto ordinata alla produzione di servizi, una specificazione dell'attività industriale. Consegue che l'impresa di trasporto marittimo deve ritenersi di natura industriale ai fini del godimento degli sgravi contributivi disposti in favore delle aziende industriali del Mezzogiorno, non adottando la relativa normativa un'accezione di impresa industriale diversa e più ristretta di quella generale desumibile dall'art. 2195 citato. ( V 1753/85, mass n 439704; ( V 1572/85, mass n 439554; ( V 4162/84, mass n 436118; ( V 3643/83, mass n 428535).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1987, n. 4135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4135
    Data del deposito : 4 maggio 1987

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