TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3403 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “contratto di agenzia”
T R A
5 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Andrea Porceddu e Luca Lastri, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Domenico
Ruocco sito in Nola alla via Anfiteatro Laterizio, 222;
ATTRICE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Boccia, presso il quale elettivamente domiciliata in San
Giuseppe Vesuviano alla via Cesare Battisti, 12;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 l'attrice si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento di Euro Controparte_3
9.747,84 a titolo di provvigioni con relativo FIRR di Euro 389,13, di Euro 13.864,81 a titolo di risarcimento del danno o, in subordine, al pagamento di Euro 2.280,00 quale indennità sostitutiva di preavviso contrattualmente prevista, oltre a Euro 1.273,10 a titolo di indennità suppletiva di clientela, ed alle provvigioni sugli ordini raccolti nella zona assegnata in esclusiva sino al
31.03.2019. Vinte le spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese la ha dedotto di essere stata agente della Parte_1 [...]
a far data dal 01.11.2016 e sino al 01.05.2017 per il marchio “H2O Italia” Controparte_3
commercializzato dalla preponente, per la zona di esclusiva competenza della Calabria, (con una percentuale provvisionale del 12%), alla scadenza del quale il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, sino a quando il 10.05.2018 è stato sottoscritto un nuovo contratto a termine sino al
10.04.2020. Tuttavia, nel 2019 , senza alcuna comunicazione, non ha inviato il Controparte_3
campionario P/E 2019 da mostrare alla clientela, risolvendo di fatto il rapporto e incaricando, altra agenzia di rappresentanza.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità, Controparte_3
l'improcedibilità, ed in ogni caso, l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto di ogni avversa domanda.
La convenuta ha sostenuto di aver legittimamente deciso di non dare esecuzione agli ordini per cui è
causa, sia perché rientrava nella sua facoltà, così come previsto dagli articoli 3 e 3.1 del contratto d'agenzia, sia per il mancato pagamento di forniture da parte di alcuni clienti. Ha poi eccepito la violazione del rapporto fiduciario da parte dell'agente, il quale avrebbe procacciato clienti rivelatisi insolventi, ingenerando per l'odierna comparente un consistente danno economico, quantificato nella misura di Euro 2.412,12. Ha, altresì, contestato i conteggi di controparte, perché relativi a ordini non accettati e ad affari di cui controparte non avrebbe provato la regolare conclusione ed esecuzione. Sulla scorta delle predette difese da chiesto il rigetto di tutte le domande attoree e, nella denegata ipotesi di accoglimento di queste ultime, di disporre la compensazione tra gli insoluti subiti (Euro 2.412,12) e l'eventuale credito della 5Points. Vinte le spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei seguenti limiti.
Posto che è pacifico che la abbia operato il recesso dal contratto, Controparte_3
senza alcun preavviso, giova precisare che, in tema di agenzia, al preponente è consentito risolvere in tronco il contratto solo in presenza di una inadempienza - imputabile all'agente - che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (artt. 1751 c.c. e 2219 c.c.). Pertanto,
oggetto di valutazione giudiziale è l'accertamento del dedotto inadempimento dell'agente in relazione all'assetto di interessi previsto dal contratto in esame e, dunque, della legittimità in concreto del recesso della preponente.
In secondo luogo, va chiarito che l'art. 2119 c.c. va applicato in via analogica al contratto di agenzia, sia pur tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso (cfr. Cass. n. 22246 del 4.8.2021).
Poste tali premesse, il giudizio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso “deve essere
compiuto tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza
dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la
sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura
considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria,
del rapporto” (cfr. Cass. n.1376 del 19.1.2018). Tanto precisato in punto di diritto e passando al caso concreto, la preponente afferma che l'agente,
non avrebbe operato secondo i canoni della diligenza ordinaria e professionale, procacciandole una percentuale di clienti insolventi.
Tale condotta, del resto, è espressamente prevista quale giusta causa di risoluzione automatica all'art. 7 del contratto individuale ai sensi del quale “il contratto s'intenderà automaticamente
risolto con contestuale perdita del diritti a qualsivoglia pretesa economica e/o indennità da parte
dell'agente qualora si verificassero inadempimenti che non consentano la regolare prosecuzione
del rapporto, quali a titolo esemplificativo, gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico,
inosservanza degli oneri economici, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede
contrattuali”.
Orbene, in disparte l'estrema genericità del tenore letterale della clausola in esame, che non descrive con precisione l'inadempimento rilevante per la risoluzione del rapporto, la convenuta non ha allegato alcun inadempimento idoneo a giustificare il recesso, tenuto conto del concreto assetto di interessi disegnato dal contratto, delle dimensioni economiche dello stesso e dell'incidenza dell'asserito inadempimento sull'equilibrio contrattuale.
Di certo, non può di per sé assumere rilievo la circostanza, di cui si dirà di qui a poco, secondo cui parte attrice, in violazione dell'obbligo contrattuale, avrebbe procurato clienti inadempienti:
circostanza, quest'ultima, che prima dell'instaurazione del presente giudizio non è stata mai contestata, così come non è stata sollevata alcuna censura afferente la violazione del rapporto fiduciario e/o la carenza di diligenza professionale.
Pertanto, nel caso di specie non sussistevano i presupposti per il recesso per giusta causa.
Ciò posto, e passando alle domande attoree, avendo specifico riguardo alla richiesta delle provvigioni, giova precisare che il contratto di agenzia soggiace alla duplice regolamentazione contenuta nel Capo X del Libro Quarto del codice civile e negli accordi economici collettivi (AEC
Commercio del 16.2.2009). Ai sensi dell'art. 1748, co. 1, c.c., “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha
diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”; l'art. 6
AEC si pone in linea con la disposizione codicistica, precisando che la provvigione spetta all'agente anche “per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente”.
La provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente, e la prova del buon fine, e cioè, in sostanza, dal pagamento del prezzo da parte del cliente, non è
necessaria per la spettanza della provvigione, salva diversa previsione.
Nel caso di specie le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, hanno condizionato il diritto alla provvigione al buon fine delle vendite dirette effettuate per conto della preponente, accettate e regolarmente incassate (art. 8.6), con l'ulteriore precisazione (art. 8.5) che “in qualsiasi caso di
insolvenza del cliente, non sarà riconosciuta all'agente alcuna provvigione”.
Con riferimento all'onere della prova, l'agente (art. 2697 c.c.) è tenuto a provare i fatti costitutivi del suo diritto, indicando i contratti che assume siano stati conclusi per il suo tramite, in particolare,
la conclusione degli affari da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi (cfr. Cass.
civ., sez. lav., 20 novembre 1993, n. 11465; Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1990, n. 3056; Cass. civ.,
sez. lav., 9 febbraio 1990, n. 925; Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 1987, n. 2345). La prova può essere fornita con ogni mezzo, anche facendo ricorso alle presunzioni (Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 1983,
n. 2698).
Tanto precisato, nel caso in esame, con riferimento alle provvigioni relative alle stagioni P/E 2018 e
A/I 2018 – 2019, l'attrice ha allegato e dimostrato gli specifici affari su cui si fonda la richiesta di pagamento dei compensi, in forza del deposito degli estratti provvigionali e di copia commissione riproduttivi dei singoli ordini raccolti.
Quanto all'incasso, invece, va precisato che a nulla rilevano i mastrini prodotti da Controparte_3
di provenienza unilaterale e non autenticati, e da cui, pertanto, non si traggono
[...]
elementi probatori obiettivi suscettibili di affermare la veridicità e la correttezza delle relative risultanze. Aggiungasi a tanto, che la convenuta non ha dato seguito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., e tale comportamento processuale è valutabile ex art. 116 c.p.c. quale implicita ammissione dei fatti da provare attraverso i documenti non esibiti (cfr ex multis Tribunale Napoli, sentenza 24 ottobre
2002).
È evidente pertanto che detti asseriti insoluti, la cui opponibilità nei confronti dell'agente incontra -
in ogni caso - il divieto di cui all'art. 1746 comma 3 c.c., non possono essere portati in compensazione con il credito vantato dall'agente.
Con riferimento, invece, agli ordini relativi alla stagione A/I 2018 relativi ai clienti CP_4
Kleopatra e Temptation S.a.s. giova rilevare che è incontestato che i medesimi non siano stati
[...]
evasi dalla , in ragione della presunta insolvenza degli stessi. Controparte_3
Al riguardo, viene in rilievo l'art. 1749, co. 1, c.c. ai sensi del quale “Il preponente deve inoltre
informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata
esecuzione di un affare procuratogli”.
Orbene, posto che i contratti individuali possono stabilire un termine per l'accettazione o per il rifiuto dell'affare da parte del proponente, nel caso di specie non pattuito, le proposte devono intendersi accettate, se non rifiutate, entro sessanta giorni (art. 6 AEC) dal ricevimento delle proposte stesse.
Siccome il preponente non ha dimostrato di aver rifiutato l'affare entro il predetto termine, spettano all'agente le provvigioni per gli ordini di cui sopra.
Alla luce delle predette considerazioni, è tenuta al pagamento delle Controparte_3
provvigioni in favore di nella misura complessiva di Euro 9.747,84. Parte_1
Per quanto concerne la domanda di pagamento delle provvigioni su tutti gli affari promossi sino al
28.03.2019, stante la violazione del patto di esclusiva contrattualmente previsto, circostanza, questa,
da ritenersi provata in ragione di quanto emerso nel corso dell'istruttoria (tenuto conto degli esiti della prova testimoniale e del fatto che il legale rappresentante non ha reso l'interrogatorio formale deferitogli, con quel che ne consegue ai sensi dell'art. 232 c.p.c.), l'attrice ha chiesto ordinarsi l'esibizione dei libri contabili della preponente relativi agli anni 2018 e 2019.
Al riguardo, si segnala l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'agente che,
al fine di ottenere il pagamento delle relative provvigioni, deduca la conclusione di affari diretti da
parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva, nella zona a lui riservata, ha l'onere di
provare l'avvenuta conclusione di tali affari, e non può supplire al mancato assolvimento dello
stesso mediante richiesta di esibizione della contabilità aziendale del preponente relativa agli anni
nei quali assume essersi verificata la violazione del patto, potendo richiedere solo che siano esibiti
atti e documenti specificamente individuati e individuabili” (cfr. Cass. dell'11.11.2021, n. 33572;
Cass. del 09.07.1996, n. 6258).
Alla luce di tali principi, tenuto conto degli esiti della prova orale, nonché del fatto che la preponente non ha né contestato la violazione dell'esclusiva, né adempiuto all'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 08.07.2022, la liquidazione delle provvigioni richieste deve essere effettuata in via equitativa, avendo riguardo ai compensi percepiti nella stagione P/E nel primo trimestre dell'anno precedente (come da fattura n. 28/2018 del doc. 9, in atti, dell'importo di Euro
3.933,91): per l'effetto, il compenso viene quantificato in Euro 2.000,00.
Venendo, ora, alle domande di indennità, con specifico riferimento all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), essa (cfr. disciplina dell'AEC Commercio del 16.2.2009) va riconosciuta anche in assenza di incremento della clientela e/o del fatturato nella misura - indicata nei conteggi di parte attrice, non contestati dalla controparte – di Euro 389,13.
Spetta alla anche l'indennità suppletiva di clientela, atteso che la stessa deve Parte_1
riconoscersi laddove il contratto si sciolga ad iniziativa della preponente per fatto non imputabile all'agente (come nel caso di specie), la cui erogazione prescinde dalla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1751 c.c., per l'importo indicato in citazione, pari ad Euro 1.273,00 anch'esso non specificamente contestato dalla convenuta. Di contro, mancano elementi oggettivi a dimostrazione del danno da mancato guadagno lamentato da oggetto di mera allegazione, ma sfornito di prova, atteso che la parte istante si è Parte_1
limitata ad esporne il criterio di calcolo.
Va, invece, riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso, rispetto alla quale si segnala, in primo luogo, che, in punto di diritto, nel rapporto di agenzia “il recesso senza preavviso intimato da una
delle parti attribuisce alla parte che lo subisce il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso
indipendentemente dall'esistenza del pregiudizio che l'indennità in questione è destinata a ristorare,
posto che tale indennità è prevista quale conseguenza automatica e predeterminata del recesso con
effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa” (cfr. Cass. 29.11.2017,
n. 28524).
In secondo luogo, nel contratto di agenzia in atti l'art.
6.1 prevede che “Ciascuna delle parti potrà
recedere dal presente contratto con lettera raccomandata a.r. da comunicare almeno 60 giorni
prima”, tale per cui era tenuta a osservare il detto termine pattuito. Controparte_3
La preponente, però, non ha osservato nessun termine di preavviso, sicché è obbligata a corrispondere all'agente un'indennità sostitutiva del preavviso come calcolata dall'agente e, quindi,
pari a 2/12 delle provvigioni di competenza dell'anno 2018, pari a Euro 2.280,80.
Conclusivamente, in accoglimento delle domande di parte attrice per i motivi e nei limiti predetti,
spettano alla Euro 9.747,84 a titolo di provvigioni relative alle stagioni P/E 2018 e A/I Parte_1
2018 - 2019 con relativo FIRR di Euro 389,13; Euro 2.000,00, a titolo di provvigioni relative alla stagione P/E 2019 sugli ordini raccolti sino al 31.03.2019; Euro 2.280,00 a titolo di indennità
sostitutiva di preavviso;
Euro 1.273,10 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, nei valori medi, tenuto conto della complessità della controversia, delle difese delle parti in causa e delle attività espletate nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
− condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_3
in favore della dell'importo di euro 15.690,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
e sino al soddisfo;
− Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_3
che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso Parte_1
spese generali spese generali (15%) come per legge.
Nola, 8.4.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3403 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “contratto di agenzia”
T R A
5 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Andrea Porceddu e Luca Lastri, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Domenico
Ruocco sito in Nola alla via Anfiteatro Laterizio, 222;
ATTRICE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Boccia, presso il quale elettivamente domiciliata in San
Giuseppe Vesuviano alla via Cesare Battisti, 12;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 l'attrice si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento di Euro Controparte_3
9.747,84 a titolo di provvigioni con relativo FIRR di Euro 389,13, di Euro 13.864,81 a titolo di risarcimento del danno o, in subordine, al pagamento di Euro 2.280,00 quale indennità sostitutiva di preavviso contrattualmente prevista, oltre a Euro 1.273,10 a titolo di indennità suppletiva di clientela, ed alle provvigioni sugli ordini raccolti nella zona assegnata in esclusiva sino al
31.03.2019. Vinte le spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese la ha dedotto di essere stata agente della Parte_1 [...]
a far data dal 01.11.2016 e sino al 01.05.2017 per il marchio “H2O Italia” Controparte_3
commercializzato dalla preponente, per la zona di esclusiva competenza della Calabria, (con una percentuale provvisionale del 12%), alla scadenza del quale il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, sino a quando il 10.05.2018 è stato sottoscritto un nuovo contratto a termine sino al
10.04.2020. Tuttavia, nel 2019 , senza alcuna comunicazione, non ha inviato il Controparte_3
campionario P/E 2019 da mostrare alla clientela, risolvendo di fatto il rapporto e incaricando, altra agenzia di rappresentanza.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità, Controparte_3
l'improcedibilità, ed in ogni caso, l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto di ogni avversa domanda.
La convenuta ha sostenuto di aver legittimamente deciso di non dare esecuzione agli ordini per cui è
causa, sia perché rientrava nella sua facoltà, così come previsto dagli articoli 3 e 3.1 del contratto d'agenzia, sia per il mancato pagamento di forniture da parte di alcuni clienti. Ha poi eccepito la violazione del rapporto fiduciario da parte dell'agente, il quale avrebbe procacciato clienti rivelatisi insolventi, ingenerando per l'odierna comparente un consistente danno economico, quantificato nella misura di Euro 2.412,12. Ha, altresì, contestato i conteggi di controparte, perché relativi a ordini non accettati e ad affari di cui controparte non avrebbe provato la regolare conclusione ed esecuzione. Sulla scorta delle predette difese da chiesto il rigetto di tutte le domande attoree e, nella denegata ipotesi di accoglimento di queste ultime, di disporre la compensazione tra gli insoluti subiti (Euro 2.412,12) e l'eventuale credito della 5Points. Vinte le spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei seguenti limiti.
Posto che è pacifico che la abbia operato il recesso dal contratto, Controparte_3
senza alcun preavviso, giova precisare che, in tema di agenzia, al preponente è consentito risolvere in tronco il contratto solo in presenza di una inadempienza - imputabile all'agente - che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (artt. 1751 c.c. e 2219 c.c.). Pertanto,
oggetto di valutazione giudiziale è l'accertamento del dedotto inadempimento dell'agente in relazione all'assetto di interessi previsto dal contratto in esame e, dunque, della legittimità in concreto del recesso della preponente.
In secondo luogo, va chiarito che l'art. 2119 c.c. va applicato in via analogica al contratto di agenzia, sia pur tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso (cfr. Cass. n. 22246 del 4.8.2021).
Poste tali premesse, il giudizio circa la sussistenza di una giusta causa di recesso “deve essere
compiuto tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza
dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la
sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura
considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria,
del rapporto” (cfr. Cass. n.1376 del 19.1.2018). Tanto precisato in punto di diritto e passando al caso concreto, la preponente afferma che l'agente,
non avrebbe operato secondo i canoni della diligenza ordinaria e professionale, procacciandole una percentuale di clienti insolventi.
Tale condotta, del resto, è espressamente prevista quale giusta causa di risoluzione automatica all'art. 7 del contratto individuale ai sensi del quale “il contratto s'intenderà automaticamente
risolto con contestuale perdita del diritti a qualsivoglia pretesa economica e/o indennità da parte
dell'agente qualora si verificassero inadempimenti che non consentano la regolare prosecuzione
del rapporto, quali a titolo esemplificativo, gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico,
inosservanza degli oneri economici, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede
contrattuali”.
Orbene, in disparte l'estrema genericità del tenore letterale della clausola in esame, che non descrive con precisione l'inadempimento rilevante per la risoluzione del rapporto, la convenuta non ha allegato alcun inadempimento idoneo a giustificare il recesso, tenuto conto del concreto assetto di interessi disegnato dal contratto, delle dimensioni economiche dello stesso e dell'incidenza dell'asserito inadempimento sull'equilibrio contrattuale.
Di certo, non può di per sé assumere rilievo la circostanza, di cui si dirà di qui a poco, secondo cui parte attrice, in violazione dell'obbligo contrattuale, avrebbe procurato clienti inadempienti:
circostanza, quest'ultima, che prima dell'instaurazione del presente giudizio non è stata mai contestata, così come non è stata sollevata alcuna censura afferente la violazione del rapporto fiduciario e/o la carenza di diligenza professionale.
Pertanto, nel caso di specie non sussistevano i presupposti per il recesso per giusta causa.
Ciò posto, e passando alle domande attoree, avendo specifico riguardo alla richiesta delle provvigioni, giova precisare che il contratto di agenzia soggiace alla duplice regolamentazione contenuta nel Capo X del Libro Quarto del codice civile e negli accordi economici collettivi (AEC
Commercio del 16.2.2009). Ai sensi dell'art. 1748, co. 1, c.c., “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha
diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”; l'art. 6
AEC si pone in linea con la disposizione codicistica, precisando che la provvigione spetta all'agente anche “per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente”.
La provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente, e la prova del buon fine, e cioè, in sostanza, dal pagamento del prezzo da parte del cliente, non è
necessaria per la spettanza della provvigione, salva diversa previsione.
Nel caso di specie le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, hanno condizionato il diritto alla provvigione al buon fine delle vendite dirette effettuate per conto della preponente, accettate e regolarmente incassate (art. 8.6), con l'ulteriore precisazione (art. 8.5) che “in qualsiasi caso di
insolvenza del cliente, non sarà riconosciuta all'agente alcuna provvigione”.
Con riferimento all'onere della prova, l'agente (art. 2697 c.c.) è tenuto a provare i fatti costitutivi del suo diritto, indicando i contratti che assume siano stati conclusi per il suo tramite, in particolare,
la conclusione degli affari da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi (cfr. Cass.
civ., sez. lav., 20 novembre 1993, n. 11465; Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1990, n. 3056; Cass. civ.,
sez. lav., 9 febbraio 1990, n. 925; Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 1987, n. 2345). La prova può essere fornita con ogni mezzo, anche facendo ricorso alle presunzioni (Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 1983,
n. 2698).
Tanto precisato, nel caso in esame, con riferimento alle provvigioni relative alle stagioni P/E 2018 e
A/I 2018 – 2019, l'attrice ha allegato e dimostrato gli specifici affari su cui si fonda la richiesta di pagamento dei compensi, in forza del deposito degli estratti provvigionali e di copia commissione riproduttivi dei singoli ordini raccolti.
Quanto all'incasso, invece, va precisato che a nulla rilevano i mastrini prodotti da Controparte_3
di provenienza unilaterale e non autenticati, e da cui, pertanto, non si traggono
[...]
elementi probatori obiettivi suscettibili di affermare la veridicità e la correttezza delle relative risultanze. Aggiungasi a tanto, che la convenuta non ha dato seguito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., e tale comportamento processuale è valutabile ex art. 116 c.p.c. quale implicita ammissione dei fatti da provare attraverso i documenti non esibiti (cfr ex multis Tribunale Napoli, sentenza 24 ottobre
2002).
È evidente pertanto che detti asseriti insoluti, la cui opponibilità nei confronti dell'agente incontra -
in ogni caso - il divieto di cui all'art. 1746 comma 3 c.c., non possono essere portati in compensazione con il credito vantato dall'agente.
Con riferimento, invece, agli ordini relativi alla stagione A/I 2018 relativi ai clienti CP_4
Kleopatra e Temptation S.a.s. giova rilevare che è incontestato che i medesimi non siano stati
[...]
evasi dalla , in ragione della presunta insolvenza degli stessi. Controparte_3
Al riguardo, viene in rilievo l'art. 1749, co. 1, c.c. ai sensi del quale “Il preponente deve inoltre
informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata
esecuzione di un affare procuratogli”.
Orbene, posto che i contratti individuali possono stabilire un termine per l'accettazione o per il rifiuto dell'affare da parte del proponente, nel caso di specie non pattuito, le proposte devono intendersi accettate, se non rifiutate, entro sessanta giorni (art. 6 AEC) dal ricevimento delle proposte stesse.
Siccome il preponente non ha dimostrato di aver rifiutato l'affare entro il predetto termine, spettano all'agente le provvigioni per gli ordini di cui sopra.
Alla luce delle predette considerazioni, è tenuta al pagamento delle Controparte_3
provvigioni in favore di nella misura complessiva di Euro 9.747,84. Parte_1
Per quanto concerne la domanda di pagamento delle provvigioni su tutti gli affari promossi sino al
28.03.2019, stante la violazione del patto di esclusiva contrattualmente previsto, circostanza, questa,
da ritenersi provata in ragione di quanto emerso nel corso dell'istruttoria (tenuto conto degli esiti della prova testimoniale e del fatto che il legale rappresentante non ha reso l'interrogatorio formale deferitogli, con quel che ne consegue ai sensi dell'art. 232 c.p.c.), l'attrice ha chiesto ordinarsi l'esibizione dei libri contabili della preponente relativi agli anni 2018 e 2019.
Al riguardo, si segnala l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'agente che,
al fine di ottenere il pagamento delle relative provvigioni, deduca la conclusione di affari diretti da
parte del preponente, in violazione del patto di esclusiva, nella zona a lui riservata, ha l'onere di
provare l'avvenuta conclusione di tali affari, e non può supplire al mancato assolvimento dello
stesso mediante richiesta di esibizione della contabilità aziendale del preponente relativa agli anni
nei quali assume essersi verificata la violazione del patto, potendo richiedere solo che siano esibiti
atti e documenti specificamente individuati e individuabili” (cfr. Cass. dell'11.11.2021, n. 33572;
Cass. del 09.07.1996, n. 6258).
Alla luce di tali principi, tenuto conto degli esiti della prova orale, nonché del fatto che la preponente non ha né contestato la violazione dell'esclusiva, né adempiuto all'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 08.07.2022, la liquidazione delle provvigioni richieste deve essere effettuata in via equitativa, avendo riguardo ai compensi percepiti nella stagione P/E nel primo trimestre dell'anno precedente (come da fattura n. 28/2018 del doc. 9, in atti, dell'importo di Euro
3.933,91): per l'effetto, il compenso viene quantificato in Euro 2.000,00.
Venendo, ora, alle domande di indennità, con specifico riferimento all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), essa (cfr. disciplina dell'AEC Commercio del 16.2.2009) va riconosciuta anche in assenza di incremento della clientela e/o del fatturato nella misura - indicata nei conteggi di parte attrice, non contestati dalla controparte – di Euro 389,13.
Spetta alla anche l'indennità suppletiva di clientela, atteso che la stessa deve Parte_1
riconoscersi laddove il contratto si sciolga ad iniziativa della preponente per fatto non imputabile all'agente (come nel caso di specie), la cui erogazione prescinde dalla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1751 c.c., per l'importo indicato in citazione, pari ad Euro 1.273,00 anch'esso non specificamente contestato dalla convenuta. Di contro, mancano elementi oggettivi a dimostrazione del danno da mancato guadagno lamentato da oggetto di mera allegazione, ma sfornito di prova, atteso che la parte istante si è Parte_1
limitata ad esporne il criterio di calcolo.
Va, invece, riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso, rispetto alla quale si segnala, in primo luogo, che, in punto di diritto, nel rapporto di agenzia “il recesso senza preavviso intimato da una
delle parti attribuisce alla parte che lo subisce il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso
indipendentemente dall'esistenza del pregiudizio che l'indennità in questione è destinata a ristorare,
posto che tale indennità è prevista quale conseguenza automatica e predeterminata del recesso con
effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa” (cfr. Cass. 29.11.2017,
n. 28524).
In secondo luogo, nel contratto di agenzia in atti l'art.
6.1 prevede che “Ciascuna delle parti potrà
recedere dal presente contratto con lettera raccomandata a.r. da comunicare almeno 60 giorni
prima”, tale per cui era tenuta a osservare il detto termine pattuito. Controparte_3
La preponente, però, non ha osservato nessun termine di preavviso, sicché è obbligata a corrispondere all'agente un'indennità sostitutiva del preavviso come calcolata dall'agente e, quindi,
pari a 2/12 delle provvigioni di competenza dell'anno 2018, pari a Euro 2.280,80.
Conclusivamente, in accoglimento delle domande di parte attrice per i motivi e nei limiti predetti,
spettano alla Euro 9.747,84 a titolo di provvigioni relative alle stagioni P/E 2018 e A/I Parte_1
2018 - 2019 con relativo FIRR di Euro 389,13; Euro 2.000,00, a titolo di provvigioni relative alla stagione P/E 2019 sugli ordini raccolti sino al 31.03.2019; Euro 2.280,00 a titolo di indennità
sostitutiva di preavviso;
Euro 1.273,10 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, nei valori medi, tenuto conto della complessità della controversia, delle difese delle parti in causa e delle attività espletate nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
− condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_3
in favore della dell'importo di euro 15.690,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
e sino al soddisfo;
− Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_3
che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso Parte_1
spese generali spese generali (15%) come per legge.
Nola, 8.4.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)