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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2507/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Verbale di udienza da remoto
Oggi 15 aprile 2025 ore innanzi alla giudice Elda Geraci è comparso: per , l'avv.to SARTORI MAURIZIO sostituito dall'avv. Mattia Parte_1
Cavaleri per nessuno è comparso Controparte_1
La giudice prende atto della dichiarazione di identità della parte collegata da remoto.
Il ricorrente chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso, con esclusione della domanda n.2 già rinunciata all'udienza del 13 marzo 2025
La giudice all'esito della discussione orale pronuncia sentenza, dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Il Tribunale, nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
con l'avv.to SARTORI MAURIZIO Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto dinanzi a questo Tribunale per proporre le Parte_1 Controparte_1
seguenti domande:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso ante tempus comunicato al signor Pt_1
con lettera del 29.01.2024 e, conseguentemente, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al signor
[...] Pt_1
pagina1 di 4 , anche a titolo di risarcimento del danno, la somma di €2.285,10 o la diversa Parte_1
somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
2. Accertare e dichiarare il diritto del signor al pagamento della somma di €2.963,53, Pt_1
o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, a titolo di differenze retributive per indennità di trasferta non pagata e per la dovuta maggiorazione retributiva per le ore di lavoro straordinario svolte e riconosciute, il tutto con incidenza sugli istituti di fine rapporto, e conseguentemente, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di €2.963,53 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo
Il ricorrente ha esposto che: ha lavorato alle dipendenze di in forza di un contratto a tempo determinato, la Controparte_1
cui durata era stata contrattualmente stabilita dal 29.8.2023 al 29.2.2024, con mansioni di autotrasportatore merci inquadrato nel livello G1 del CCNL di categoria applicato al rapporto di lavoro, con sede di lavoro presso lo stabilimento di Brescia, Via Fura;
consistendo l'attività lavorativa nella consegna di auto-ricambi presso concessionarie ed officine, gli è stato richiesto di raggiungere, ogni mattina, il capannone in via Jean Monnet (Zona industriale)
a Verona, dove, dopo aver caricato il proprio furgone, partiva per la giornata di consegne;
con lettera 29.1.2024 gli è stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo, con effetto immediato, senza alcuna preventiva contestazione disciplinare;
il licenziamento è stato tempestivamente impugnato.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del recesso anticipato del rapporto di lavoro a termine e ha rivendicato il diritto al pagamento delle differenze retributive per trasferte non pagate e per le ore di lavoro straordinario svolte.
All'udienza del 13 marzo 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla seconda domanda proposta ed è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
La domanda indicata in precedenza al n.1 è meritevole di accoglimento.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato tra le parti con scadenza al 29.2.2024 è comprovato dal contratto di lavoro a tempo determinato prodotto sub doc.1.
Come risulta dal doc. 2, ha comunicato al ricorrente il recesso dal rapporto di Controparte_1
lavoro, con effetto immediato, a far data dal 29.1.2024 per giustificato motivo soggettivo.
Il recesso è illegittimo in quanto è consentito il recesso anticipato rispetto alla data del termine contrattuale da un contratto a tempo determinato solo quando sussista una giusta causa e cioè una condotta talmente grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
pagina2 di 4 E' invece escluso che il rapporto a termine possa cessare in anticipo per giustificato motivo oggettivo (se non nei casi espressamente previsti dalla legge) e per giustificato motivo soggettivo.
Nella fattispecie in esame il ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo soggettivo e non per giusta causa e pertanto il recesso è illegittimo.
Ed inoltre il recesso è illegittimo anche in quanto, nonostante l'intimazione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo e, quindi, disciplinare, non è stata rispettata la procedura dell'art.7
Stat. Lav., non essendo stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare.
La mancanza di giusta causa nel recesso comminato dal datore di lavoro fa sorgere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore.
Il danno si individua e quantifica nell'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso sino alla naturale scadenza del termine apposto al contratto di lavoro.
Ed infatti secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto.” (Cass.
Civ. 17423/2021, conf. Cass. 12092/2004; 16849/2003; 2822/1997).
Ritenuto corretto il conteggio prodotto dal ricorrente, il risarcimento del danno per recesso ante tempus del rapporto di lavoro, commisurato alle retribuzioni dovute per il periodo sino alla naturale scadenza del contratto, ammonta ad €2.285,10.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) condanna a corrispondere a la somma di €2.285,10 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €1.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario
La giudice
Elda Geraci
pagina3 di 4 Verbale redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre
2012 n. 209..
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Verbale di udienza da remoto
Oggi 15 aprile 2025 ore innanzi alla giudice Elda Geraci è comparso: per , l'avv.to SARTORI MAURIZIO sostituito dall'avv. Mattia Parte_1
Cavaleri per nessuno è comparso Controparte_1
La giudice prende atto della dichiarazione di identità della parte collegata da remoto.
Il ricorrente chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso, con esclusione della domanda n.2 già rinunciata all'udienza del 13 marzo 2025
La giudice all'esito della discussione orale pronuncia sentenza, dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Il Tribunale, nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
con l'avv.to SARTORI MAURIZIO Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto dinanzi a questo Tribunale per proporre le Parte_1 Controparte_1
seguenti domande:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso ante tempus comunicato al signor Pt_1
con lettera del 29.01.2024 e, conseguentemente, condannare la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al signor
[...] Pt_1
pagina1 di 4 , anche a titolo di risarcimento del danno, la somma di €2.285,10 o la diversa Parte_1
somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
2. Accertare e dichiarare il diritto del signor al pagamento della somma di €2.963,53, Pt_1
o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, a titolo di differenze retributive per indennità di trasferta non pagata e per la dovuta maggiorazione retributiva per le ore di lavoro straordinario svolte e riconosciute, il tutto con incidenza sugli istituti di fine rapporto, e conseguentemente, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di €2.963,53 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo
Il ricorrente ha esposto che: ha lavorato alle dipendenze di in forza di un contratto a tempo determinato, la Controparte_1
cui durata era stata contrattualmente stabilita dal 29.8.2023 al 29.2.2024, con mansioni di autotrasportatore merci inquadrato nel livello G1 del CCNL di categoria applicato al rapporto di lavoro, con sede di lavoro presso lo stabilimento di Brescia, Via Fura;
consistendo l'attività lavorativa nella consegna di auto-ricambi presso concessionarie ed officine, gli è stato richiesto di raggiungere, ogni mattina, il capannone in via Jean Monnet (Zona industriale)
a Verona, dove, dopo aver caricato il proprio furgone, partiva per la giornata di consegne;
con lettera 29.1.2024 gli è stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo, con effetto immediato, senza alcuna preventiva contestazione disciplinare;
il licenziamento è stato tempestivamente impugnato.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del recesso anticipato del rapporto di lavoro a termine e ha rivendicato il diritto al pagamento delle differenze retributive per trasferte non pagate e per le ore di lavoro straordinario svolte.
All'udienza del 13 marzo 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla seconda domanda proposta ed è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta.
La domanda indicata in precedenza al n.1 è meritevole di accoglimento.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato tra le parti con scadenza al 29.2.2024 è comprovato dal contratto di lavoro a tempo determinato prodotto sub doc.1.
Come risulta dal doc. 2, ha comunicato al ricorrente il recesso dal rapporto di Controparte_1
lavoro, con effetto immediato, a far data dal 29.1.2024 per giustificato motivo soggettivo.
Il recesso è illegittimo in quanto è consentito il recesso anticipato rispetto alla data del termine contrattuale da un contratto a tempo determinato solo quando sussista una giusta causa e cioè una condotta talmente grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
pagina2 di 4 E' invece escluso che il rapporto a termine possa cessare in anticipo per giustificato motivo oggettivo (se non nei casi espressamente previsti dalla legge) e per giustificato motivo soggettivo.
Nella fattispecie in esame il ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo soggettivo e non per giusta causa e pertanto il recesso è illegittimo.
Ed inoltre il recesso è illegittimo anche in quanto, nonostante l'intimazione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo e, quindi, disciplinare, non è stata rispettata la procedura dell'art.7
Stat. Lav., non essendo stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare.
La mancanza di giusta causa nel recesso comminato dal datore di lavoro fa sorgere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore.
Il danno si individua e quantifica nell'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso sino alla naturale scadenza del termine apposto al contratto di lavoro.
Ed infatti secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto.” (Cass.
Civ. 17423/2021, conf. Cass. 12092/2004; 16849/2003; 2822/1997).
Ritenuto corretto il conteggio prodotto dal ricorrente, il risarcimento del danno per recesso ante tempus del rapporto di lavoro, commisurato alle retribuzioni dovute per il periodo sino alla naturale scadenza del contratto, ammonta ad €2.285,10.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
1) condanna a corrispondere a la somma di €2.285,10 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €1.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario
La giudice
Elda Geraci
pagina3 di 4 Verbale redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre
2012 n. 209..
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