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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG 1392/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10.12.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1392/2025 tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi;
--ricorrente
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato ex legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il , e ha Controparte_1 chiesto, “per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente. Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di CP_1 parte ricorrente della somma di euro 160,74 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivaluta-zione come per legge.”.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto di essere docente di scuola secondaria, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “I.C. 2^ FROSINONE” in Frosinone (FR) e di aver svolto servizio non di ruolo dal 5.10.2020 al 25.6.2021 con contratto a tempo determinato, svolgendo le stesse mansioni dei suoi colleghi (di ruolo e non di ruolo), in servizio presso le istituzioni scolastiche in cui ha lavorato.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docente”, che viene invece regolarmente corrisposta non solo al personale di ruolo, ma anche ai supplenti annuali, ha lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio contrario a quanto disposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'.accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Il , l Controparte_1 Controparte_2
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato
[...] contumace.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 10.12.25, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché il pagamento delle differenze retributive arretrate per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio per il convenuto con contratti a tempo determinato CP_1
(a.s.2020/2021).
Orbene, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del Co. della scuola che ha istituito la “Retribuzione Professionale Docente” prevede al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3 che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La retribuzione professionale docente è un “emolumento che ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (cfr. sul punto Cass. n. 24724/2014; Cass. n. 17773/2017 e Cass. n. 10145/2018). Partendo dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego” la Suprema Corte, con percorso argomentativo condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Secondo l'orientamento espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudicante intende adeguarsi, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «.al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «.modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. civ., sent. n. 20015/2018).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi di diritto, è evidente che la prospettazione attorea ne venga integralmente confermata, dovendosi effettivamente ritenere che parte ricorrente, nella qualità di supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in mancanza peraltro di alcuna specifica contraria allegazione e/o dimostrazione da parte del . CP_1
Ritenendosi i predetti principi recentemente affermati dalla Corte di Cassazione applicabili al caso concreto va, quindi, affermato il diritto della parte ricorrente a percepire per ciascun periodo di assunzione con contratto a tempo determinato la “Retribuzione Professionale Docente”, con conseguente condanna del
[...]
al pagamento delle differenze retributive a tale Controparte_1 titolo maturate, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
I conteggi analitici allegati al ricorso possono senza dubbio essere posti a fondamento della decisione, apparendo privi di vizi logici e di calcolo.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché alla concreta attività processuale svolta dalle parti nel giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_2
contro il
[...] Controparte_1
, con ricorso depositato in data 9.4.2025, disattesa ogni
[...] contraria istanza, difesa ed eccezione: a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni e per l'effetto condanna il al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente della somma di euro 160,74 con interessi e rivalutazione come per legge;
b) Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 258,00, oltre Iva, Cps e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 11.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10.12.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1392/2025 tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi;
--ricorrente
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato ex legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il , e ha Controparte_1 chiesto, “per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente. Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di CP_1 parte ricorrente della somma di euro 160,74 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivaluta-zione come per legge.”.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto di essere docente di scuola secondaria, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “I.C. 2^ FROSINONE” in Frosinone (FR) e di aver svolto servizio non di ruolo dal 5.10.2020 al 25.6.2021 con contratto a tempo determinato, svolgendo le stesse mansioni dei suoi colleghi (di ruolo e non di ruolo), in servizio presso le istituzioni scolastiche in cui ha lavorato.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docente”, che viene invece regolarmente corrisposta non solo al personale di ruolo, ma anche ai supplenti annuali, ha lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio contrario a quanto disposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'.accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Il , l Controparte_1 Controparte_2
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato
[...] contumace.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 10.12.25, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché il pagamento delle differenze retributive arretrate per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio per il convenuto con contratti a tempo determinato CP_1
(a.s.2020/2021).
Orbene, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del Co. della scuola che ha istituito la “Retribuzione Professionale Docente” prevede al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3 che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La retribuzione professionale docente è un “emolumento che ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (cfr. sul punto Cass. n. 24724/2014; Cass. n. 17773/2017 e Cass. n. 10145/2018). Partendo dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego” la Suprema Corte, con percorso argomentativo condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Secondo l'orientamento espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudicante intende adeguarsi, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «.al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «.modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. civ., sent. n. 20015/2018).
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi di diritto, è evidente che la prospettazione attorea ne venga integralmente confermata, dovendosi effettivamente ritenere che parte ricorrente, nella qualità di supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in mancanza peraltro di alcuna specifica contraria allegazione e/o dimostrazione da parte del . CP_1
Ritenendosi i predetti principi recentemente affermati dalla Corte di Cassazione applicabili al caso concreto va, quindi, affermato il diritto della parte ricorrente a percepire per ciascun periodo di assunzione con contratto a tempo determinato la “Retribuzione Professionale Docente”, con conseguente condanna del
[...]
al pagamento delle differenze retributive a tale Controparte_1 titolo maturate, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
I conteggi analitici allegati al ricorso possono senza dubbio essere posti a fondamento della decisione, apparendo privi di vizi logici e di calcolo.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché alla concreta attività processuale svolta dalle parti nel giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_2
contro il
[...] Controparte_1
, con ricorso depositato in data 9.4.2025, disattesa ogni
[...] contraria istanza, difesa ed eccezione: a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni e per l'effetto condanna il al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente della somma di euro 160,74 con interessi e rivalutazione come per legge;
b) Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 258,00, oltre Iva, Cps e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 11.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore