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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente rel.
Francesca Coccoli Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 231/2025 R.G.A.C., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Giangiacomo, Parte_1
APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marisa Berardinucci;
Controparte_1
APPELLATA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE EX LEGE
per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto n. 26/2025 pubblicata in data 03 febbraio 2025 nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 557/2023 R.G. All'udienza tenutasi il 24 giugno 2025 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come da Provvedimento del Presidente di Sezione, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. ha deciso la causa in camera di consiglio.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha depositato note scritte con le conclusioni in atti, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 26/2025 pubblicata in data 3 febbraio 2025, il Tribunale di Vasto decideva nel giudizio di cessazione effetti civili del matrimonio e provvedimenti conseguenti iscritto al n. 557/2023 R.G. instaurato da nei confronti Parte_1 di . Controparte_1
1.2) Adduceva il ricorrente che ricorrevano le condizioni per dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento congiunto del figlio ancora minore nato in data [...] con regolamentazione dei rapporti con i genitori Per_1 come da piano genitoriale prodotto e diritti di visita del padre meglio specificati. Si chiedeva inoltre, quanto alle condizioni economiche, che venisse stabilito un assegno di Per_ mantenimento per i due figli, e maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, a carico del padre per la somma complessiva di euro Parte_1
350,00 mensili, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%, mentre assegno unico percepito interamente dalla madre, avendo il padre rinunciato.
Si costituiva la chiedendo l'affido congiunto del minore con Controparte_1 collocamento presso la madre e la determinazione di un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre per la somma di euro 550,00 mensili, da innalzare ad euro
750,00 al raggiungimento della maggiore età di Per_1
2) La sentenza impugnata. Con la sentenza impugnata il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i due e stabiliva l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e diritto di visita Per_1 tenendo conto del rifiuto del minore a incontrare il padre, quindi visite previo accordo con il ragazzo. pag. 2/5 Per_ In ordine al contributo per la figlia ed il figlio il primo giudice teneva Per_1 conto dello stato di disoccupazione della , a fronte del reddito CP_1 dell'Autunno che poteva contare su uno stipendio mensile di circa euro 1.400,00, oltre ad un assegno di invalidità mensile di circa € 774,00, con spese complessive di €
910,08, anche se composte anche da € 261,00 per finanziamento in scadenza al marzo
2025.
Pertanto fissava a carico di un assegno di mantenimento in favore di entrambi i Pt_1 figli della somma complessiva di € 550,00 mensili, € 275,00 per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, con percezione integrale in favore della CP_1 dell'assegno unico, anche in considerazione del fatto che i figli, stante il rifiuto di vedere il padre, rimanevano sempre in casa con la madre, la quale risultava quindi maggiormente gravata del loro sostentamento quotidiano.
Le spese di lite venivano poste a carico del ricorrente per il principio della soccombenza.
3) Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello . Parte_1
Rilevava l'appellante l'erroneità della decisione impugnata in ordine alla determinazione del contributo posto a proprio carico ed in favore dei figli.
Rilevava l'appellante l'erroneità della decisione di primo grado nella mancata considerazione della cassa integrazione nella quale si trovava e che aveva Pt_1 ridotto l'importo mensile percepito in modo durevole nel tempo, così come l'erroneità nel non aver considerato che raggiunta la maggiore età aveva trovato lavoro ed Per_1 era pertanto autonomo economicamente, così da aver perso il diritto ad un mantenimento da parte del genitore non collocatario.
Inoltre si rilevava anche la erroneità della condanna alle spese di primo grado, stante la parziale soccombenza anche della . CP_1
Pertanto si chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento alla somma di € 175,00 Per_ mensili da porre solo in favore della figlia e la compensazione totale o parziale delle spese di lite di primo grado.
Con vittoria di spese del grado di appello.
Si costituiva la controparte resistendo alle avverse difese e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e vittoria di spese. pag. 3/5 4)Motivi della decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve osservarsi come in ordine alla situazione reddituale delle parti, permanga il notevole squilibrio tra la , disoccupata, e l'Autunno, che pur trovandosi in CP_1 cassa integrazione, con una contrazione del reddito mensile di circa € 200,00, oltre a mantenere comunque la percezione dell'assegno di invalidità di oltre € 700,00 mensili, deve aver ormai visto diminuire le spese, dovendosi considerare esaurito il debito per finanziamento scaduto nel marzo 2025, con aumento reddituale di € 260,00, cosicchè la situazione reddituale ricostruita dal primo giudice deve considerarsi corretta ed inalterata sostanzialmente anche allo stato attuale.
Quanto alla situazione del figlio divenuto ormai maggiorenne, la Corte osserva Per_1 che il lavoro dallo stesso iniziato da pochi mesi e documentato è un lavoro a tempo determinato, non certo tale da poter rendere il ragazzo autonomo economicamente, né da poter diminuire le esigenze quotidiane dello stesso, sempre crescenti, con il crescere dell'età ed il raggiungimento della maggiore età.
Né vi sono motivi tali da diminuire l'entità del contributo già fissato in primo grado in Per_ favore sia della figlia che del figlio dovendosi confermare l'assegno a Per_1 carico del Autunno già determinato nella cifra di euro 550,00 mensili complessivi per i due figli.
Quanto alle spese di primo grado, per il principio della soccombenza e della causalità, avendo iniziato la causa con richieste non accolte dal primo giudice, Parte_1 deve confermarsi anche sul punto la decisione di primo grado di condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore di controparte.
L'appello deve pertanto essere interamente rigettato.
Secondo il criterio della soccombenza, anche le spese di appello vanno poste a carico dell' e liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito Parte_1 patrocinio della secondo liquidazione indicata in dispositivo, Controparte_1 con applicazione dei minimi in considerazione della agevole definizione delle questioni poste, secondo lo scaglione di valore indeterminabile e fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in appello.
P.Q.M.
pag. 4/5 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , contro Parte_1 la sentenza n. 26/2025 pubblicata in data 3 febbraio 2025 dal Tribunale di Vasto nel giudizio di cessazione effetti civili del matrimonio iscritto al n. 557/2023 R.G., nei confronti di , con l'intervento del PUBBLICO Controparte_1
MINISTERO, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rimborsare le spese di lite in favore dell'Erario, Parte_1 liquidate nella somma di € 3.473,00, oltre Iva, Cap e spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 24 giugno 2025 su relazione della
Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente Est.
Barbara Del Bono
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