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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4922/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. LV DA Presidente
dr. ON GO Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4922/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.6.2025, e vertente
TRA
, P.IVA. Parte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. P.IVA_1 Parte_2
, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura
[...] CodiceFiscale_1
alle liti allegata all'atto introduttivo - disgiuntamente e congiuntamente -
dall'Avv. Stefano Vanorio, c.f. , e dall'Avv. Antonia CodiceFiscale_2
Sarro, c.f. , con i quali elettivamente domicilia presso CodiceFiscale_3 2
la sede dell'ente in alla via Unità Italiana n.28. I procuratori costituiti Pt_1
dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni alla PEC
od al telefax n. 0823/445104. Email_1
APPELLANTE
E
P. Controparte_1
VA , in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_2
, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale CP_1
della società, corrente in Casal di Principe (CE), al Corso Umberto I,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciato su foglio separato, dagli avv.ti Andrea
Ferraro, c.f. , PEC: CodiceFiscale_4 Email_2
Vincenzo Mirra, c.f. PEC: CodiceFiscale_5
e Paolo Galluccio, c.f. Email_3 C.F._6
, PEC: e con questi elettivamente
[...] Email_4
domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua Vetere alla via
Melorio n°21, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'11.6.2025 e, quindi, riportandosi al contenuto del proprio atto di citazione in appello, nonché alle eccezioni 3
formulate in primo grado, specificamente ed analiticamente riproposte in questa fase di impugnazione, con vittoria di spese e competenze di giudizio in proprio favore.
Per l'appellata in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'11.6.2025 e, quindi per le ragioni esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°1332/2021 del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua
Vetere, Sezione Prima, pubblicata il 27.4.2021, ponendo a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti, tenuto conto anche dell'evidente strumentalità del gravame proposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 24.11.2021 l' Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva appello
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1332 del
26.4.2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2064/2019 emesso nei propri confronti in favore della ricorrente , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore - struttura sanitaria privata,
operante in regime di accreditamento definitivo per l'erogazione di prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche ed istologiche ai sensi del D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e della L. n. 724/1994 - per l'importo di € 50.389,97, oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonché spese di procedura, quale saldo non 4
corrisposto relativo alle prestazioni sanitarie rese in favore degli assistiti della
Part predetta nell'anno 2018.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la predetta , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le motivazioni ivi meglio indicate, accogliersi le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. su tali questioni, per essere le stesse soggette alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo ed in particolare del Tar Campania - Napoli con consequenziale totale riforma della sentenza impugnata e revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
2) nel merito, annullare, revocare e/o riformare la impugnata sentenza con accertamento e declaratoria della non debenza, dell'inesistenza e comunque dell'inesigibilità del credito azionato, con ogni conseguenza di legge;
3) In ogni caso, revocare espressamente il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado, d.i. n.2064/2019 del Tribunale di
S. Maria Capua Vetere;
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio,
oltre spese generali accessori di legge ed oneri riflessi in favore dell'
[...]
. Pt_1
Con comparsa del 30.3.2022 si costituiva la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore,
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello e, comunque, contestando per le 5
ragioni ivi meglio indicate il fondamento dello stesso, chiedendo il relativo rigetto, con vittoria di spese e competenze, nonché distrazione in favore dei difensori anticipatari.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.6.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato, e va pertanto accolto nei limiti di quanto di ragione, con conseguente riforma dell'impugnata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Orbene, con il proposto gravame l' Parte_1
ha innanzitutto censurato la sentenza del Tribunale di Santa Maria
[...]
Capua Vetere per avere la stessa respinto la propria eccezione di difetto di giurisdizione.
A dire dell'appellante, infatti, essendo la domanda proposta da parte avversa relativa al pagamento di prestazioni di natura patrimoniale scaturenti tra i contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, la stessa, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti,
investiva, nella sostanza, la valutazione dell'attività amministrativa riguardante la determinazione dei tetti di spesa, involgendo un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l'Amministrazione
conservava anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria.
Sarebbe quindi errata la conclusione del Tribunale laddove aveva 6
ritenuto che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario sul fallace presupposto che, nella specie, si controverterebbe soltanto su di un mero pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie.
Osserva tuttavia questo giudicante che la Suprema Corte (v., ex
plurimis, Cassazione civile , sez. un. , 20/10/2022 , n. 30963) ha da tempo sul punto chiarito che “In caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di
accreditamento, le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione
Part dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la
struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono
devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del
2010 , non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di
poteri autoritativi e discrezionali.”.
Non essendovi motivi per discostarsi del predetto orientamento assunto dal giudice di legittimità, la censura sul punto proposta deve quindi ritenersi infondata.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante ha poi censurato la motivazione adottata dal Tribunale, ritenendo la stessa insufficiente,
incongrua, illogica ed erronea, nella parte in cui era stata ritenuta non provata e, quindi, infondata l'eccezione da essa sollevata quanto al superamento del tetto di spesa da parte del Centro, con applicazione della regressione tariffaria unica e non liquidabilità delle somme ingiunte.
Ed invero, con l'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo la
Parte esponeva che, per l'anno 2018, nelle more degli emanandi provvedimenti regionali riguardanti i volumi le tipologie di prestazione e i correlati limiti di spesa dell'anno 2018 della specialistica ambulatoriale, al fine di garantire la 7
continuità assistenziale agli assistiti, nell'esercizio della libera scelta, le strutture private accreditate avevano erogato prestazioni di specialistica ambulatoriale in prorogatio rispetto al contratto stipulato tra le stesse ai sensi del D.C.A. n. 89/16 e della deliberazione aziendale n. 291/18; detta delibera,
regolarmente notificata al centro opposto, recava in allegato il prospetto per la singola branca ed i limiti di spesa trimestrale.
Successivamente la con D.C.A. n. 84 del Controparte_2
31.10.2018, all'allegata Sez. III, aveva confermato per l'anno 2018 i limiti di spesa e i contratti di cui al precedente D.C.A. n. 89/16; la normativa di riferimento, ovvero i decreti regionali sopra citati ed il contratto sottoscritto tra le parti, avevano consentito l'utilizzo di eventuali economie di trimestre a copertura di sforamenti in altre trimestri, nel rispetto del budget annuale (art. 5, punto 7, del contratto).
Il tetto di spesa per la complessiva branca di patologia clinica era stato quindi fissato in € 14.746.075,00, di cui € 290.568,00 per i residenti fuori regioni ripartito tre vari trimestri;
pertanto, per l'anno 2018 erano state corrisposte alle strutture accreditate a conti mensili per un totale pari al 90%
delle mensilità (€ 14.362.009,50), come meglio indicato nell'atto introduttivo.
Dai dati indicati poteva evincersi quindi che l'importo erogato in acconto per il primo trimestre corrispondeva al prefissato tetto trimestrale,
mentre per il secondo e terzo trimestre gli acconti risultavano essere superiori al budget trimestrale;
la liquidazione dei relativi saldi veniva quindi rinviata in sede di consuntivo per l'anno 2018, e ciò in considerazione della possibilità
di ridurre gli sforamenti registrati utilizzando eventuali economie dai trimestri successivi. 8
Infatti, con la successiva determina n. 4192/19 ed allegata nota metodologica, regolarmente notificata all'opposto centro, era stato specificato nel dettaglio l'utilizzo delle accertate economie a copertura degli sforamenti di budget; in conseguenza al era stata corrisposta in Controparte_3
acconto la somma di € 188.976,71, a fronte del fatturato complessivo di €
239.589,77, residuando un credito di € 41.356,93, tenuto conto del mancato riconoscimento di complessivi € 9.156,15, come da allegata nota del
22.10.2019, in atti allegata, per le causali ivi menzionate.
L'opponente deduceva quindi che al non spettava Controparte_4
alcun credito, per avere esso tenuto un comportamento contrario e violativo del contratto sottoscritto, ingenerando la necessaria sospensione del relativo pagamento del saldo dell'anno 2018.
In ogni caso, nulla spettava al in questione per avere lo stesso CP_4
violato i limiti di spesa fissati dalla competente Amministrazione, che aveva disposto la regressione tariffaria unica.
Nel costituirsi, l'opposta contestava l'avvenuto superamento dei prefissati limiti di spesa, contestando in particolare il contenuto della menzionata determinazione dirigenziale n. 4192 del 29.5.2019, resa a consuntivo dell'anno 2018, attraverso la quale erano stati arbitrariamente decurtati gli importi ad esso dovuti ed indicati in comparsa.
Peraltro, la produzione in atti del solo monitoraggio gennaio – aprile
Parte 2018 escludeva che la avesse correttamente operato, non risultando assolto il proprio onere di porre la struttura nelle condizioni di conoscere lo stato di avanzamento mensile delle percentuali di consumo;
in buona sostanza,
Parte la non aveva provveduto a fornire alcuna evidenza circa le dovute 9
comunicazioni dei monitoraggi mensili in relazione ai livelli di consumo dei limiti di spesa, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 6 del contratto tra le parti sottoscritto.
Ciò posto, il Tribunale rilevava che l'opponente non aveva in alcun modo dimostrato in giudizio - come sarebbe stato suo preciso onere processuale - di aver comunicato, secondo le modalità pattuite, il superamento dei tetti di spesa alla società opposta, né aveva provato di aver instaurato le procedure contrattualmente previste, da ritenersi prodromiche all'applicazione delle decurtazioni in esame.
A ciò aggiungeva che “……… che la mancata regolare comunicazione
del superamento dei tetti di spesa, a prescindere dalla sussistenza di uno
specifico impegno contrattualmente assunto, rientra nell'ambito degli
obblighi di buona fede sottesi ad ogni rapporto contrattuale.
Infatti, la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa
in assenza di preventiva regolare comunicazione costituisce modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente.
Ciò è idoneo a rendere illegittima la condotta dell'opponente, sotto il
profilo in esame”.
L'appellante, a sostegno del proprio gravame, deduceva invece che del tutto illegittimamente, con motivazione non condivisibile, il Tribunale aveva
Parte ritenuto che la documentazione prodotta dall' non fosse idonea a comprovare la decurtazione per la RTU, pur avendo la documentazione
Parte contabile interna all' valenza di prova, trattandosi di un atto pubblico -
ricognitivo del superamento del tetto di spesa - tale da determinare l'applicazione della regressione tariffaria. 10
Sutto altro profilo, l'appellante deduceva che, in realtà, contrariamente
Parte a quanto affermato dal primo giudice, la sin dalla propria seconda memoria ex art.183, comma sesto, c.p.c. aveva prodotto i monitoraggi con
nota prot.117478 del 16/5/18; ne derivava che, essendo state effettuate le prescritte comunicazioni in epoca anteriore alla data di presunta fine del tetto
Parte di spesa, nessuna obiezione poteva essere mossa all'operato dell'
essendosi la procedura svolta in maniera del tutto corretta.
In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il monitoraggio non poteva assurgere a requisito di validità, legittimità o efficacia del procedimento di determinazione della regressione tariffaria, che essendo stretta esecuzione alle determinazioni commissariali a monte, di matrice regionale, rappresentava un'attività vincolata, in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica.
Orbene, osserva innanzitutto la Corte sul punto che, in realtà, la
comunicazione n. 117478 inviata al Centro e indicata come "monitoraggio
gennaio -aprile 2018", il cui ricevimento in data 16.5.2018 non è stato contestato, contiene anche la previsione di raggiungimento del tetto di spesa del 2° trimestre alla data dell'8.6.2018 - poi differita in sede di conguaglio al
19.6.2019 -essendo quindi stato correttamente disposto il mancato pagamento delle prestazioni successive relative al secondo trimestre, per un ammontare di € 7.566,16.
Quanto all'ulteriore importo di € 1.466,87 riguardante il terzo trimestre
2018, non riconosciuto a titolo di regressione tariffaria unica, quest'ultima è
stata determinata a consuntivo - con la più volte citata determina dirigenziale
n. 4192/2019, pubblicata sull'albo pretorio e non impugnata, essendo la stessa 11
divenuta incontestabile;
ne consegue che anche detta detrazione deve ritenersi legittimamente effettuata.
In conseguenza, il credito della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, va
[...]
correttamente quantificato nella residua somma di € 41.356,93, inizialmente
Parte correttamente “bloccata” dalla in attesa della emissione delle richieste note di credito, come contrattualmente previsto (v. art. 7 del contratto in atti allegato).
In conclusione in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione originariamente proposta dalla , nonché dell'appello oggetto Parte_1
del presente giudizio, in riforma della gravata decisione e previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2064/2019, quest'ultima va condannata al pagamento in favore della , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, per la causale di cui alla parte motiva,
del più limitato importo di € 41.356,93, oltre interessi al tasso legale decorrenti su detta somma dalla data della presente decisione al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche con riguardo
Parte all'iniziale natura giustificata del comportamento della relativo al mancato pagamento di detto residuo importo in mancanza della emissione delle richieste note di credito, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione tra le parti di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 24.11.2021, dalla Parte_3 [...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, nei confronti
[...]
della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1332/2021 del 26.4.2021, così provvede
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione ed in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione originariamente proposta dalla , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, previa revoca del decreto ingiuntivo n.
2064/2019, condanna quest'ultima al pagamento in favore della
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, per la causale di cui alla parte motiva,
della minor somma di € 41.356,93, oltre interessi al tasso legale decorrenti su detta somma dalla data della presente decisione al saldo;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
ON GO
IL PRESIDENTE
LV DA
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4922/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. LV DA Presidente
dr. ON GO Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4922/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.6.2025, e vertente
TRA
, P.IVA. Parte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. P.IVA_1 Parte_2
, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura
[...] CodiceFiscale_1
alle liti allegata all'atto introduttivo - disgiuntamente e congiuntamente -
dall'Avv. Stefano Vanorio, c.f. , e dall'Avv. Antonia CodiceFiscale_2
Sarro, c.f. , con i quali elettivamente domicilia presso CodiceFiscale_3 2
la sede dell'ente in alla via Unità Italiana n.28. I procuratori costituiti Pt_1
dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni alla PEC
od al telefax n. 0823/445104. Email_1
APPELLANTE
E
P. Controparte_1
VA , in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_2
, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale CP_1
della società, corrente in Casal di Principe (CE), al Corso Umberto I,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciato su foglio separato, dagli avv.ti Andrea
Ferraro, c.f. , PEC: CodiceFiscale_4 Email_2
Vincenzo Mirra, c.f. PEC: CodiceFiscale_5
e Paolo Galluccio, c.f. Email_3 C.F._6
, PEC: e con questi elettivamente
[...] Email_4
domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua Vetere alla via
Melorio n°21, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'11.6.2025 e, quindi, riportandosi al contenuto del proprio atto di citazione in appello, nonché alle eccezioni 3
formulate in primo grado, specificamente ed analiticamente riproposte in questa fase di impugnazione, con vittoria di spese e competenze di giudizio in proprio favore.
Per l'appellata in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza dell'11.6.2025 e, quindi per le ragioni esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°1332/2021 del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua
Vetere, Sezione Prima, pubblicata il 27.4.2021, ponendo a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti, tenuto conto anche dell'evidente strumentalità del gravame proposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 24.11.2021 l' Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva appello
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1332 del
26.4.2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2064/2019 emesso nei propri confronti in favore della ricorrente , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore - struttura sanitaria privata,
operante in regime di accreditamento definitivo per l'erogazione di prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche ed istologiche ai sensi del D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e della L. n. 724/1994 - per l'importo di € 50.389,97, oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonché spese di procedura, quale saldo non 4
corrisposto relativo alle prestazioni sanitarie rese in favore degli assistiti della
Part predetta nell'anno 2018.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la predetta , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le motivazioni ivi meglio indicate, accogliersi le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. su tali questioni, per essere le stesse soggette alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo ed in particolare del Tar Campania - Napoli con consequenziale totale riforma della sentenza impugnata e revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
2) nel merito, annullare, revocare e/o riformare la impugnata sentenza con accertamento e declaratoria della non debenza, dell'inesistenza e comunque dell'inesigibilità del credito azionato, con ogni conseguenza di legge;
3) In ogni caso, revocare espressamente il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel giudizio di primo grado, d.i. n.2064/2019 del Tribunale di
S. Maria Capua Vetere;
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio,
oltre spese generali accessori di legge ed oneri riflessi in favore dell'
[...]
. Pt_1
Con comparsa del 30.3.2022 si costituiva la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore,
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello e, comunque, contestando per le 5
ragioni ivi meglio indicate il fondamento dello stesso, chiedendo il relativo rigetto, con vittoria di spese e competenze, nonché distrazione in favore dei difensori anticipatari.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.6.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato, e va pertanto accolto nei limiti di quanto di ragione, con conseguente riforma dell'impugnata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Orbene, con il proposto gravame l' Parte_1
ha innanzitutto censurato la sentenza del Tribunale di Santa Maria
[...]
Capua Vetere per avere la stessa respinto la propria eccezione di difetto di giurisdizione.
A dire dell'appellante, infatti, essendo la domanda proposta da parte avversa relativa al pagamento di prestazioni di natura patrimoniale scaturenti tra i contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, la stessa, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti,
investiva, nella sostanza, la valutazione dell'attività amministrativa riguardante la determinazione dei tetti di spesa, involgendo un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l'Amministrazione
conservava anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria.
Sarebbe quindi errata la conclusione del Tribunale laddove aveva 6
ritenuto che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario sul fallace presupposto che, nella specie, si controverterebbe soltanto su di un mero pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie.
Osserva tuttavia questo giudicante che la Suprema Corte (v., ex
plurimis, Cassazione civile , sez. un. , 20/10/2022 , n. 30963) ha da tempo sul punto chiarito che “In caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di
accreditamento, le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione
Part dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la
struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono
devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del
2010 , non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di
poteri autoritativi e discrezionali.”.
Non essendovi motivi per discostarsi del predetto orientamento assunto dal giudice di legittimità, la censura sul punto proposta deve quindi ritenersi infondata.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante ha poi censurato la motivazione adottata dal Tribunale, ritenendo la stessa insufficiente,
incongrua, illogica ed erronea, nella parte in cui era stata ritenuta non provata e, quindi, infondata l'eccezione da essa sollevata quanto al superamento del tetto di spesa da parte del Centro, con applicazione della regressione tariffaria unica e non liquidabilità delle somme ingiunte.
Ed invero, con l'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo la
Parte esponeva che, per l'anno 2018, nelle more degli emanandi provvedimenti regionali riguardanti i volumi le tipologie di prestazione e i correlati limiti di spesa dell'anno 2018 della specialistica ambulatoriale, al fine di garantire la 7
continuità assistenziale agli assistiti, nell'esercizio della libera scelta, le strutture private accreditate avevano erogato prestazioni di specialistica ambulatoriale in prorogatio rispetto al contratto stipulato tra le stesse ai sensi del D.C.A. n. 89/16 e della deliberazione aziendale n. 291/18; detta delibera,
regolarmente notificata al centro opposto, recava in allegato il prospetto per la singola branca ed i limiti di spesa trimestrale.
Successivamente la con D.C.A. n. 84 del Controparte_2
31.10.2018, all'allegata Sez. III, aveva confermato per l'anno 2018 i limiti di spesa e i contratti di cui al precedente D.C.A. n. 89/16; la normativa di riferimento, ovvero i decreti regionali sopra citati ed il contratto sottoscritto tra le parti, avevano consentito l'utilizzo di eventuali economie di trimestre a copertura di sforamenti in altre trimestri, nel rispetto del budget annuale (art. 5, punto 7, del contratto).
Il tetto di spesa per la complessiva branca di patologia clinica era stato quindi fissato in € 14.746.075,00, di cui € 290.568,00 per i residenti fuori regioni ripartito tre vari trimestri;
pertanto, per l'anno 2018 erano state corrisposte alle strutture accreditate a conti mensili per un totale pari al 90%
delle mensilità (€ 14.362.009,50), come meglio indicato nell'atto introduttivo.
Dai dati indicati poteva evincersi quindi che l'importo erogato in acconto per il primo trimestre corrispondeva al prefissato tetto trimestrale,
mentre per il secondo e terzo trimestre gli acconti risultavano essere superiori al budget trimestrale;
la liquidazione dei relativi saldi veniva quindi rinviata in sede di consuntivo per l'anno 2018, e ciò in considerazione della possibilità
di ridurre gli sforamenti registrati utilizzando eventuali economie dai trimestri successivi. 8
Infatti, con la successiva determina n. 4192/19 ed allegata nota metodologica, regolarmente notificata all'opposto centro, era stato specificato nel dettaglio l'utilizzo delle accertate economie a copertura degli sforamenti di budget; in conseguenza al era stata corrisposta in Controparte_3
acconto la somma di € 188.976,71, a fronte del fatturato complessivo di €
239.589,77, residuando un credito di € 41.356,93, tenuto conto del mancato riconoscimento di complessivi € 9.156,15, come da allegata nota del
22.10.2019, in atti allegata, per le causali ivi menzionate.
L'opponente deduceva quindi che al non spettava Controparte_4
alcun credito, per avere esso tenuto un comportamento contrario e violativo del contratto sottoscritto, ingenerando la necessaria sospensione del relativo pagamento del saldo dell'anno 2018.
In ogni caso, nulla spettava al in questione per avere lo stesso CP_4
violato i limiti di spesa fissati dalla competente Amministrazione, che aveva disposto la regressione tariffaria unica.
Nel costituirsi, l'opposta contestava l'avvenuto superamento dei prefissati limiti di spesa, contestando in particolare il contenuto della menzionata determinazione dirigenziale n. 4192 del 29.5.2019, resa a consuntivo dell'anno 2018, attraverso la quale erano stati arbitrariamente decurtati gli importi ad esso dovuti ed indicati in comparsa.
Peraltro, la produzione in atti del solo monitoraggio gennaio – aprile
Parte 2018 escludeva che la avesse correttamente operato, non risultando assolto il proprio onere di porre la struttura nelle condizioni di conoscere lo stato di avanzamento mensile delle percentuali di consumo;
in buona sostanza,
Parte la non aveva provveduto a fornire alcuna evidenza circa le dovute 9
comunicazioni dei monitoraggi mensili in relazione ai livelli di consumo dei limiti di spesa, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 6 del contratto tra le parti sottoscritto.
Ciò posto, il Tribunale rilevava che l'opponente non aveva in alcun modo dimostrato in giudizio - come sarebbe stato suo preciso onere processuale - di aver comunicato, secondo le modalità pattuite, il superamento dei tetti di spesa alla società opposta, né aveva provato di aver instaurato le procedure contrattualmente previste, da ritenersi prodromiche all'applicazione delle decurtazioni in esame.
A ciò aggiungeva che “……… che la mancata regolare comunicazione
del superamento dei tetti di spesa, a prescindere dalla sussistenza di uno
specifico impegno contrattualmente assunto, rientra nell'ambito degli
obblighi di buona fede sottesi ad ogni rapporto contrattuale.
Infatti, la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa
in assenza di preventiva regolare comunicazione costituisce modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente.
Ciò è idoneo a rendere illegittima la condotta dell'opponente, sotto il
profilo in esame”.
L'appellante, a sostegno del proprio gravame, deduceva invece che del tutto illegittimamente, con motivazione non condivisibile, il Tribunale aveva
Parte ritenuto che la documentazione prodotta dall' non fosse idonea a comprovare la decurtazione per la RTU, pur avendo la documentazione
Parte contabile interna all' valenza di prova, trattandosi di un atto pubblico -
ricognitivo del superamento del tetto di spesa - tale da determinare l'applicazione della regressione tariffaria. 10
Sutto altro profilo, l'appellante deduceva che, in realtà, contrariamente
Parte a quanto affermato dal primo giudice, la sin dalla propria seconda memoria ex art.183, comma sesto, c.p.c. aveva prodotto i monitoraggi con
nota prot.117478 del 16/5/18; ne derivava che, essendo state effettuate le prescritte comunicazioni in epoca anteriore alla data di presunta fine del tetto
Parte di spesa, nessuna obiezione poteva essere mossa all'operato dell'
essendosi la procedura svolta in maniera del tutto corretta.
In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il monitoraggio non poteva assurgere a requisito di validità, legittimità o efficacia del procedimento di determinazione della regressione tariffaria, che essendo stretta esecuzione alle determinazioni commissariali a monte, di matrice regionale, rappresentava un'attività vincolata, in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica.
Orbene, osserva innanzitutto la Corte sul punto che, in realtà, la
comunicazione n. 117478 inviata al Centro e indicata come "monitoraggio
gennaio -aprile 2018", il cui ricevimento in data 16.5.2018 non è stato contestato, contiene anche la previsione di raggiungimento del tetto di spesa del 2° trimestre alla data dell'8.6.2018 - poi differita in sede di conguaglio al
19.6.2019 -essendo quindi stato correttamente disposto il mancato pagamento delle prestazioni successive relative al secondo trimestre, per un ammontare di € 7.566,16.
Quanto all'ulteriore importo di € 1.466,87 riguardante il terzo trimestre
2018, non riconosciuto a titolo di regressione tariffaria unica, quest'ultima è
stata determinata a consuntivo - con la più volte citata determina dirigenziale
n. 4192/2019, pubblicata sull'albo pretorio e non impugnata, essendo la stessa 11
divenuta incontestabile;
ne consegue che anche detta detrazione deve ritenersi legittimamente effettuata.
In conseguenza, il credito della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, va
[...]
correttamente quantificato nella residua somma di € 41.356,93, inizialmente
Parte correttamente “bloccata” dalla in attesa della emissione delle richieste note di credito, come contrattualmente previsto (v. art. 7 del contratto in atti allegato).
In conclusione in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione originariamente proposta dalla , nonché dell'appello oggetto Parte_1
del presente giudizio, in riforma della gravata decisione e previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2064/2019, quest'ultima va condannata al pagamento in favore della , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro – tempore, per la causale di cui alla parte motiva,
del più limitato importo di € 41.356,93, oltre interessi al tasso legale decorrenti su detta somma dalla data della presente decisione al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche con riguardo
Parte all'iniziale natura giustificata del comportamento della relativo al mancato pagamento di detto residuo importo in mancanza della emissione delle richieste note di credito, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione tra le parti di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 24.11.2021, dalla Parte_3 [...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, nei confronti
[...]
della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1332/2021 del 26.4.2021, così provvede
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione ed in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione originariamente proposta dalla , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, previa revoca del decreto ingiuntivo n.
2064/2019, condanna quest'ultima al pagamento in favore della
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, per la causale di cui alla parte motiva,
della minor somma di € 41.356,93, oltre interessi al tasso legale decorrenti su detta somma dalla data della presente decisione al saldo;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
ON GO
IL PRESIDENTE
LV DA