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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione lavoro
Il Tribunale di Perugia, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile n. 455/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Fiorucci Roberto e Di Milia Donato) Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.5.2021, - dipendente della società Parte_1
con la qualifica di impiegato di 1° livello CCNL “Commercio, Controparte_1
Terziario, Distribuzione e Servizi” dal 1 gennaio 2009 - si è rivolto all'intestato Tribunale affinchè, previo accertamento del proprio diritto al riconoscimento del livello di Quadro
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi fino al marzo 2016 (data di cessazione del rapporto per effetto delle dimissioni rassegnate), la società convenuta venisse condannata a corrispondergli:
- a titolo di differenze retributive ed “importo della pensione perduta”, come da conteggio allegato, la complessiva somma di € 69.911,36 oltre rivalutazione
1 monetaria e interessi legali sulle somme così rivalutate dalle singole maturazioni all'effettivo saldo;
- a titolo di complessivo danno non patrimoniale, ulteriore importo di €32.057,00 ovvero diversa somma, maggiore o minore da accertare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dovuto al saldo effettivo.
Il ricorrente - assunto dalla società convenuta in data 22 novembre 2005 con contratto a tempo determinato, con qualifica di operaio ed inquadramento al terzo livello, trasformato, prima, in contratto a tempo indeterminato e qualifica di impiegato di 3° livello, poi, impiegato di 2° livello, e infine, dal 1° gennaio 2009, impiegato di 1° livello, fino alle dimissioni volontarie presentate il 26 febbraio 2016 – a fondamento dell'azione ha dedotto in fatto:
- di aver svolto, dalla data di assunzione fino a maggio 2007, la mansione di capo negozio, poi, dal giugno 2007 all'ottobre 2008, la mansione di Ispettore con il compito di gestire e controllare diversi negozi in Umbria per essere in seguito adibito, dal novembre 2008 fino al mese di agosto 2014, al ruolo di Capo Area, con la mansione di “coordinatore di Area della Regione Umbria” e da ultimo, dal mese di settembre 2014 al marzo 2016, al ruolo di Capo Area per le Marche e l'Emilia-
OM;
- con riferimento al contesto operativo, di aver prestato servizio come Capo Area per holding operante su tre aree (Toscana, Umbria, Marche- Controparte_2
AS OM): dal 2008 al 2014 per la Regione Umbria - composta da 43 punti vendita - e dal settembre 2014 al marzo 2016, in considerazione delle capacità dimostrate, per l'Area Marche-AS OM, comprendente 52 punti vendita;
- che la qualifica di Capo-Area richiedeva molteplici capacità (di impiegare, valutare e sviluppare la professionalità dei collaboratori, affrontare e risolvere i problemi, programmare, coordinare e controllare il piano operativo e i singoli Capi-Settore)
e il rispetto di altrettanti obbiettivi (raggiungimento dei vari budget fissati,
2 mantenimento del livello del delta inventariale totale dell'area di competenza, corretta programmazione delle ferie, gestione dei punti vendita, nonché controllo e contenimento della percentuale di infedeltà dei punti vendita);
- di aver avuto, in ragione delle mansioni e dei compiti disimpegnati, un rapporto diretto sia con la Direzione Vendite (attraverso la partecipazione alle riunione periodiche, in cui venivano affrontati diversi temi tra cui: analisi delle vendite, costi del personale, piani ferie, variazione organico, problematiche gestionali interne, promozioni commerciali, sicurezza e pulizie), sia con il Presidente Parte_2
, senza bisogno di intermediazione alcuna, nonché di aver coordinato tutti
[...]
gli ispettori dell'Area di competenza, esercitando un controllo e una direzione sull'attività complessiva e individuale dei suoi diretti sottoposti, dei quali stabiliva in autonomia il piano ferie;
- rispetto ai rapporti con i negozi affiliati e con i gestori dei reparti freschi, di essersi occupato della loro gestione a livello organizzativo e merceologico, rapportandosi con gli ispettori e con i dipendenti , dedicando particolare attenzione al CP_1
coordinamento tra negozi diretti e affiliati, verificando il rispetto del contratto che stipulava con imprenditori esterni e intervenendo in caso di ritardo nei CP_1
pagamenti, esercitando anche un incisivo potere di organizzazione nei confronti dei vari reparti freschi dei negozi di sua competenza;
- di essersi altresì occupato della gestione delle risorse umane (costo del personale, orario di lavoro, piani ferie, variazioni dell'organico, esercizio dell'azione disciplinare, problematiche interne quali vertenze sindacali e situazioni di conflittualità interne tra i dipendenti) e di aver svolto anche mansioni aventi ad oggetto l'analisi delle vendite, la gestione delle merci, dei punti vendita e delle campagne commerciali, nonché la pulizia e la sicurezza dei negozi, secondo obblighi ed iter procedurale previsto dalla disciplina di settore in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali ( D.lgs. 81/2008);
3 - di essersi occupato del delta inventariale (la differenza tra la situazione contabile e l'effettiva giacenza/presenza dei prodotti in negozio o magazzino) verificando e mettendo in atto interventi idonei a permettere che questo rimanesse contenuto entro limiti determinati;
- di essere stato assegnato, nel mese di settembre 2014, senza preavviso, al ruolo di Capo Area per l'Emilia OM e le Marche, subendo un peggioramento delle sue condizioni lavorative (causato anche dal notevole incremento dell'orario di lavoro, non più dalle 7:30 alle 20:00, ma dalle 7:30 alle 22:30, dalla necessaria maggiore durata del tempo trascorso al volante, dalla carenza di ogni tipo di rapporto con il nuovo territorio di cui si doveva occupare e dalla perdita della possibilità di godere di affetti e momenti ricreativi necessari con la famiglia e, in particolare, con la figlia piccola) e conseguente insorgenza di patologie di natura psichica e gastrointestinale correlate allo stress lavorativo, in gran parte terminate con le dimissioni.
La società convenuta, ritualmente evocata in giudizio - mediante notifica dell'atto introduttivo effettuata in data 6 luglio 2021 - non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante audizione di quattro testi di parte ricorrente ( Tes_1
, , e ).
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
All'esito dell'istruttoria, ad udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nella misura e per le considerazioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente, in ragione delle mansioni in concreto espletate a favore di
[...]
domanda l'inquadramento al livello Quadro CCNL “Commercio, Controparte_1
Terziario, Distribuzione e Servizi” e per l'effetto, deducendo di avere svolto - dal novembre 2007 al marzo 2016 - mansioni riconducibili al superiore livello rivendicato, chiede il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo descritto, anche
4 con riferimento al TFR ed al futuro trattamento di pensione, secondo conteggi prodotti sub doc. 61 allegato al ricorso.
All'esito della prova testimoniale deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il ricorrente ha offerto idonea dimostrazione dei fatti costitutivi dei diritti vantati.
A riguardo va premesso che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (v., ex multis, Cass. civ. sez. lav. n. 18/2020) e che “in caso di contestazione sulla corrispondenza tra retribuzione percepita dal lavoratore e retribuzione contrattualmente prevista per le mansioni svolte, l'onere della prova spetta a chi sostiene lo svolgimento delle cosiddette
"mansioni superiori” (Cass. civ. sez. lav. n. 5740/2024).
Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto introduttivo e dalle complessive risultanze processuali è dato evincere adeguati elementi di identificazione della fattispecie riconducibile all'art. 2103 c.c. ed allegazioni e risultanze istruttorie tali da consentire a questo Giudice, nell'evidenziato giudizio trifasico, adeguata comparazione tra il livello di inquadramento posseduto, livello superiore rivendicato, mansioni concretamente svolte ed il relativo livello differenziale tra i due profili professionali.
Risulta invero per tabulas che il ricorrente è stato inquadrato, dal 1° gennaio 2009, come impiegato 1° livello del CCNL per il settore commercio-terziario-distribuzione-servizi
(doc. n. 9 fasc. parte ric.te).
A tale livello appartengono - secondo l'art. 100 del CCNL applicato - “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa ed autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e
5 cioè: 1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
2) gestore o gerente di negozio, di filiale o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico…;”.
Il ricorrente rivendica le mansioni superiori del livello quadro cui appartengono (ex art. 107 CCNL Applicato) “i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata
e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
ovvero - siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.”.
Dalla lettura delle declaratorie sopra riportate, emerge come la differenza tra i due livelli in comparazione consista nel fatto che i lavoratori appartenenti al livello superiore, in maniera non sporadica, ma continuativa, svolgono funzioni direttive di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obbiettivi di impresa, fornendo in modo autonomo originale e creativo apporto nel perseguimento dell'interesse aziendale, organizzando e supervisionando le risorse loro affidate e, infine, gestendo i rapporti con terzi.
L'istruttoria orale ha avuto a oggetto le mansioni svolte in concreto dal ricorrente, consentendo conferma della ricostruzione dei fatti da costui operata nell'atto introduttivo in termini di autonomia e di responsabilità nello svolgimento delle mansioni
6 e dei compiti affidati, operando quale referente dell'azienda su tutta l'area di CP_1
competenza (per lungo tempo coincidente con la regione Umbria e dal settembre 2014 con area Marche e AS OM”) ed intermediario tra i gestori dei singoli punti vendita – sia diretti (vale a dire gestiti al 100% da che affiliati Controparte_1
(gestiti da imprenditori esterni) – ed i vertici della società (Presidenza e Direzione).
I testi hanno confermato che , nel corso del rapporto, ha sempre svolto Parte_1
tutte le mansioni ivi indicate evidenziando, in particolare, che nell'intervallo di riferimento, fra i molteplici compiti svolti, costui ha gestito situazioni complesse e problematiche, procedendo anche ad interventi di riorganizzazione, ha curato in diverse occasioni i rapporti con i dipendenti e le organizzazioni sindacali, ha gestito le varie esigenze di sicurezza dei punti vendita e ha contenuto e gestito il delta inventariale.
Le dichiarazioni dei testi sono state dettagliate, coerenti e attendibili e possono offrire adeguato riscontro, ai sensi dell'art. 2697 c.p.c. ai fatti costitutivi del diritto al superiore inquadramento rivendicato dal ricorrente.
, ex dipendente di e Capo-area per Marche, Emilia-OM e Tes_1 CP_1
Toscana, ha dettagliatamente descritto i compiti e le mansioni disimpegnate dal ricorrente, sovrapponibili alle proprie per identità di ruolo operativo e di responsabilità affidate, riferendo, nel dettaglio che : “il come me, doveva autorizzare i Pt_1
pernottamenti degli Ispettori, se residenti al di fuori del luogo di ispezione e comunque gestire le situazioni problematiche o complesse” e “che noi , quando ci veniva Pt_3
comunicato che dei punti vendita erano in crisi finanziaria o di liquidità, per alleggerire o per aiutare il socio – affiliato, prendevamo la decisione di trasferire la merce in altri negozi”.
Il teste ha anche fornito dettaglio sulle specifiche condizioni operative ed Tes_1
organizzative dei punti vendita di cui il ricorrente, nell'area di competenza affidata, era responsabile, specificando che: “… Poteva anche capitare che, nei negozi diretti, vi fosse una situazione di over stock, per errata valutazione dei capo negozi sulle quantità
7 necessarie. In tali occasioni, noi capo area decidevamo di trasferire la merce ad altri negozi di vendita diretta, per riequilibrare la situazione, anche considerata la necessità di evitare il deterioramento e lo spreco di merce di natura alimentare. …. “Nei negozi diretti gestiti e di proprietà di , i reparti macelleria, salumeria e pescheria erano affidati CP_1
a imprenditori esterni. In questi casi, dunque, avendo – titolare del marchio - CP_1
responsabilità all'esterno per la vendita di prodotti in questione carni, pesce, freschi, il
Capo Area aveva ruolo peculiare di controllo del rispetto di tutte le direttive del titolare del marchio: presenza del prodotto nel volantino delle offerte;
prezzi corrispondenti;
qualità della merce e, in caso di problemi di liquidità finanziaria, interventi volti ad evitare rischio di comportamenti scorretti, da parte dell'imprenditore, per uscire dalla situazione di difficoltà […] Nella gestione di tutte le problematiche relative ai reparti macelleria, pescheria e freschi, noi Capo Area potevamo anche decidere interventi di riorganizzazione vari fino a consentire collaborazione di ulteriore personale dipendente
qualificato …. : “Quando si verificavano problematiche di natura sindacale, noi CP_1
Capo Area avevamo un confronto diretto con il dipendente iscritto alla sigla e, se la situazione non si risolveva, tramite nostro Capo Area, veniva svolta e convocata una riunione ove era prevista presenza del rappresentante sindacale, del responsabile Ufficio personale e del capo Area coinvolto nonché, anche se non sempre, il dipendente”).
Dall'escussione del teste ha trovato riscontro positivo anche la circostanza secondo Tes_1
cui il in qualità di Capo-area, si occupava di sicurezza dei punti vendita, sempre Pt_1
in condizioni di autonomia decisionale (“Quanto ai profili relativi alla vigilanza, posso dire che noi, ad esito di sollecito, ci occupavamo di gestire, su segnalazione degli Ispettori, le esigenze di sicurezza in caso di furto, scasso o simili. In tali casi allertavamo l'Istituto di vigilanza e riferivamo al Direttore Vendite. Nell'ordinario, per quanto so, il Pt_1
seguiva anche la fase iniziale di scelta delle società di vigilanza, la mia zona era più tranquilla;
noi Capo Area stabilivamo quali e quante presenze dovessero fare gli addetti alla vigilanza nel punto vendita;
poi il contratto veniva firmato dalla casa madre
8 compatibilmente con il budget deciso dai vertici”) e del contenimento e la gestione del delta inventariale (Noi Capoarea - e certamente anche il per l'Umbria - Pt_1
avevamo il compito di contenere e gestire il delta inventariale ove confermato: se si verificavano problemi dovevamo capirne i motivi e, dunque, adottare i rimedi necessari
a seconda delle cause: errata gestione da parte del Capo negozio delle giacenze di magazzino, ordini sbagliati o mancata rotazione della merce;
oppure se c'erano dei furti di dipendenti o esterni e, magari in tal caso, anche decidendo di inserire o meno un servizio di vigilanza nel punto vendita ove il delta inventariale, esclusi gli errori di gestione interna, rimaneva significativo”).
Infine, il ha confermato che i Capi-area erano soliti avere rapporti diretti con la Tes_1
Direzione, anche attraverso riunioni settimanali: “Le riunioni dei Capo Area – a volte anche alla presenza degli Ispettori o dell'ufficio tecnico e sempre alla presente della direzione Vendite/Commerciale - venivano formalizzate in una relazione/verbale pari a quella che mi viene mostrata. Erano previste, in via ordinaria, riunioni mensili ma molto spesso si rivelavano necessarie anche riunioni settimanali ulteriori, per gestire situazioni complesse o impreviste”. Adr: “A volta ricevevamo via mail copia dei verbali di tali riunioni. Riconosco in calce ai documenti che mi vengono mostrati gli indirizzi mail dei
Capo Area partecipanti e, tra questi, il mio. Vi era anche una casella mail generica, denominata accessibile a tutti i capi area. All'epoca vi Email_1
era: er la regione Umbria;
io per le Marche e OM ed altra persona per la Pt_1
Toscana, spesso sostituita, per cui noi sopperivamo in attesa di nuova assunzione”.
, ex dipendente di , Ispettore sotto la direzione del Testimone_2 CP_1 Pt_1
successivamente Capo-area in sostituzione di quest'ultimo, precisando che quando rivestiva la qualifica di Ispettore nella zona di competenza del ricorrente, a lui riferiva ogni problematica relativa al personale ovvero alla vendita ed alle condizioni operative dei negozi affidati alla sua supervisione, nel dettaglio ha affermato che: “… Era sempre il capoarea a decidere la soluzione;
noi Ispettori operavamo all'interno dei singoli negozi e
9 riferivamo al Capo Area la problematica riscontrata, sia quanto alla merce che quanto al personale poi lui adottava i rimedi necessari” e che “con riferimento ai negozi in cui il reparto macelleria, pescheria e freschi era gestito da esterni io - riferendone al Capoarea
– curavo tutti gli aspetti relativi all'osservanza, da parte dei gestori esterni, delle politiche aziendali in ordine alle modalità di pubblicizzazione dei prodotti, al prezzo di vendita, al comportamento nella vendita, alla pulizia dei banchi, al rispetto delle norme igienico sanitarie, e mi occupavo anche della verifica del libro matricola dei dipendenti assunti gai gestori esterni per verificarne competenza ed adeguatezza”.
Nelle dichiarazioni del teste si desume anche conferma che dal ricorrente era Tes_2
gestita in autonomia ogni questione relativa ai pernottamenti per esigenze lavorative nella zona di Pesaro Forlì, al pari di questioni relative al rimborso spese e simili e che, in caso di problematiche coinvolgenti i reparti di macelleria, pescheria e freschi, ogni soluzione e rimedio venivano adottati dal ricorrente, anche in termini di necessità di intervento di personale tecnico di reparto.
Ha trovato riscontro positivo nella deposizione del teste anche lo svolgimento, Tes_2
da parte del dei compiti di contenimento e gestione del delta inventariale (“In Pt_1
caso di delta inventariali, se ne verificava la causa e dunque se si trattasse di errori del capo negozio oppure di probabili furti da parte dipendenti o di terzi;
in alcune zone – es. il negozio di Rimini bersagliato da furti di esterni nel periodo estivo - il capoarea decideva il da farsi. Decideva le azioni mirate sull'inventario oppure le modalità di intervento degli addetti alla vigilanza”. Adr: “Nell'esame del delta inventariale in sintesi, l'ispettore rilevava il dato in prima persona ma, per procedere alle soluzioni del caso, era necessario
l'intervento del capo area”), al pari della gestione di procedimenti disciplinari, anche in autonomia, del layout dei punti vendita, dell'organizzazione del cronoprogramma delle varie fasi di apertura dei nuovi negozi, della relativa pubblicità e dell'allestimento della merce).
10 Anche il teste , ex dipendente di e Ispettore sottoposto al Testimone_3 CP_1
ha fornito analitico, dettagliato e coerente riscontro di quanto narrato Pt_1
nell'atto introduttivo rispetto alle mansioni realmente svolte ed ai compiti disimpegnati dal ricorrente (“ ra mio referente per tutte le problematiche relative ai gestori Pt_1
del reparto freschi (macelleria, salumeria gastronomia, pescheria … “Confermo quanto mi si chiede: il ricorrente aveva rapporto diretto con me, Ispettore, per la gestione di tutte le problematiche relative ai vari punti vendita umbri, sia di tipo operativo che relative ai rapporti con il personale”).
Il teste , quanto ai diretti rapporti con il ricorrente in ordine alle direttive aziendali Tes_3
da seguire nei vari punti vendita, ha poi riferito che: “Io e avevamo colloqui Pt_1
anche settimanali e mensili in azienda. In occasione delle riunioni mensili in azienda venivano redatte, da parte della Direzione vendite e commerciale, delle relazioni scritte.
Ne riconosco una in quella che mi viene mostrata ove io, nel caso, ero assente e mi venne trasmesso il contenuto dal sig. ia mail)”. Pt_1
Circa la necessità di autorizzazione in caso di pernottamento fuori sede per esigenze lavorative, il teste ha poi riferito autonomo ruolo decisionale del ricorrente, Tes_3
precisando nel dettaglio: “… capitava che, per inventari o per altri motivi di lavoro, avessi bisogno di pernottare fuori residenza;
in tal caso, mi riferivo – al pari degli altri ispettori
– al mio Capo Area di riferimento ( appunto) il nostro diretto responsabile per Pt_1
l'autorizzazione ed io con il ricorrente, il quale aveva il compito di procedere al vaglio della richiesta e, se positivo, concedere autorizzazione”.
Da ultimo, il teste ha riferito al ricorrente, al pari della Direzione vendite, la Tes_3
comunicazione dei risultati dell'assetto operativo dei singoli punti vendita secondo indicazioni e ricevute dal ricorrente stesso quale Capo Area, aggiungendo nel dettaglio, in risposta ai capp. da 38 a 41: “Durante la visita nei punti vendita noi Ispettori dovevamo controllare l'osservanza delle direttive commerciali e di tutte le norme igienico sanitarie da parte dei banchi del fresco. Sulla questione era stata compilata anche una c.d. check
11 list – lista di controllo – che indicava tutte le verifiche e regole cui rispetto doveva essere verificato dagli Ispettori nel singolo punto vendita. Nel momento in cui il controllo veniva chiuso i risultati venivano inviati al Capoarea, al direttore vendite ed al vertice dell'azienda”.
Anche il teste ha riferito al il compito di determinare e contenere Tes_3 Pt_1
periodicamente il c.d. delta inventariale, al fine di corretto funzionamento e adeguata operatività dei singoli punti vendita, al pari del compito di assicurare e verificare, per ognuno di questi, anche il controllo di condizioni di sicurezza, affermando nel dettaglio:
“Si organizzava l'inventario; una volta fatto, organizzato e sviluppato sotto la direzione e controllo del responsabile di inventario, nominato dall'azienda, se c'era un delta non congruo, si prendeva in esame il singolo caso e, se necessario, veniva predisposto nuovamente altro inventario”. Adr: “Il Capoarea veniva in azione quando aveva il panorama dei vari delta inventariali dei punti vendita e, se incongrui, i singoli punti vendita venivano coinvolti dal Capo Area, che ne disponeva ripetizione, in ulteriore inventario. Tale fase poteva concludersi con il riscontro di un errore di gestione oppure con la constatazione di furti di dipendenti o di esterni (mancanza di merce). Alla conferma del delta inventariale, doveva essere sempre coinvolto il Capo Area che, anche con
l'Ispettore decideva il da farsi. A quel punto il rimedio, per decisione concordata con il capoarea, era: porre la massima attenzione al riordino della merce ed alla gestione della merce (spunta merce in entrata, verifica stoccaggio ecc…); in caso di furti di clienti il
predisponeva sistema di antitaccheggio con agenzie esterne;
in caso di furti di Pt_3
dipendenti, il incaricava gli Ispettori di fare verifica interna della presenza dello Pt_3
scontrino in caso di spesa fatta dai dipendenti all'interno del punto vendita”. Adr:
“Nell'area Umbria, quando io ero Ispettore, eravamo in cinque – sei per quanto ricordo, tutti seguiti dal ricorrente”.
Da ultimo, anche dalle dichiarazioni del teste , ex dipendente , si Testimone_4 CP_1
evince idonea conferma dei fatti costitutivi del diritto evocato, avendo costui dichiarato
12 nel dettaglio, anche con riferimento ai diretti rapporti ed ai diretti contatti tra il ricorrente ed il vertice dell'azienda, ossia Direzione e Presidenza, che: “Poteva capitare, altresì, che il capoarea avesse diretto rapporto e contatto con il presidente Parte_2
senza necessità di ulteriori filtri;
ciò accadeva nell'ordinario; solo in alcuni casi il ricorrente anziché rivolgersi al Presidente si rivolgeva al Direttore Vendite o al Direttore Generale”.
Adr: “Intendo dire che il ricorrente poteva chiamare direttamente il Presidente senza ulteriori filtri e così capitava che si il Presidente si rivolgesse direttamente al Pt_1
senza passare per il Direttore Commerciale o alla mia persona”. Adr: “Per quanto so, il ricorrente aveva interlocuzione con il presidente in maniera importante anche perché, come Capo Area, aveva la gestione e responsabilità dei punti vendita di tutta la Regione
Umbria”. Sul cap. 28: “Tutti i Capoarea dovevano gestire – dare nulla osta – ai pernottamenti degli Ispettori se la visita al punto vendita era distante dal luogo di residenza. Nell'ordinario capitava anche che venissi informato da ramite mail Pt_1
per procedere al rimborso: riconosco la mail che mi viene mostrata come usuale nella corrispondenza con il ricorrente rispetto alla questione dei rimborsi spese”.
Il teste ha anche confermato che “con riferimento alla gestione di eventuali Tes_1
procedimenti disciplinari, il Capoarea e, dunque, il ricorrente, aveva ruolo attivo: dopo la segnalazione sul territorio (Ispettori o caponegozi dei vari punti vendita) il Capo Area procedeva al reperimento dei documenti di riscontro e, ad es., anche alla consegna materiale del provvedimento sanzionatorio nei casi di maggior gravità (ad es. in caso di licenziamento in tronco ovvero sospensiva cautelare e simili … Nel rapporto con i sindacati, veniva coinvolto il capoarea poiché doveva avere la percezione del clima reale nel territorio da lui gestito. Ero io stesso, intendo, a coinvolgere negli incontri Pt_1
con le rappresentanze sindacali, sia se si trattava di rispondere a giustificazioni di natura disciplinare sia per incontri generici, sollecitati per risolvere problematiche presenti sul territorio”. Adr: “Io e il ricorrente valutavamo le controdeduzioni alla contestazione disciplinare;
per la decisione sulla sanzione da adottare il capoarea partecipava e veniva
13 coinvolto ma, a seconda della natura della sanzione, intervenivo io, quale Responsabile del Personale, o in caso di gravità diversa, il vertice della società (se si trattava di licenziamenti o sospensive più pesanti)”.
L'istruttoria orale espletata ha dunque consentito, per quanto sopra richiamato ed esposto, di confermare la versione dei fatti offerta nell'atto introduttivo a sostegno delle pretese vantate, quanto alle mansioni ed alle attività concretamente svolte dal ricorrente, ai fini dell'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento ed alle connesse differenze retributive ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Va ribadito che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, tale accertamento costituisce la prima fase del procedimento logico – giuridico c.d.
“trifasico”, diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato che agisce in giudizio per il riconoscimento delle mansioni superiori.
La seconda fase è quella dell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria (nel caso di specie, secondo quanto analiticamente enunciato nel ricorso, agli artt. 100 e 107 del CCNL commercio, terziario, distribuzione e servizi applicato da (v. doc. n. 3 fasc. ric.te). Controparte_1
La terza fase è il raffronto tra il risultato dell'indagine di cui alla prima fase e le declaratorie della contrattazione collettiva individuate nella seconda.
Ad esito di tale giudizio valutativo/comparativo, sulla base dei risultati della prova testimoniale acquisita e delle complessive emergenze documentali, risulta dunque provato che:
− dal 2008 al 2016, , in qualità di Capoarea, ha svolto di fatto, con Parte_1
carattere continuativo, funzioni direttive finalizzate allo sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi aziendali, con poteri di organizzazione di risorse e persone e con piena e diretta responsabilità nei confronti della Presidenza e della Direzione aziendale
(Direttore vendite e Direttore generale), gestendo l'intera rete di vendita dell'area territoriale di propria competenza, costituita da decine di punti vendita: dapprima
14 Umbria (43 punti vendita al 01.10.2014), e successivamente Marche – AS OM
(52 punti vendita al 01.10.2014, cfr. doc. 13 e 14 all. al ricorso 14). Nel dettaglio è risultato provato che il ricorrente, in autonomia, ha coordinato Ispettori, è stato inserito a pieno titolo nelle procedure di selezione del personale ed in quelle sanzionatorie, si è rapportato con le rappresentanze sindacali, ha gestito i piani ferie dei dipendenti, ha gestito e coordinato i trasferimenti di personale tra i vari punti vendita, ha gestito e coordinato l'apertura di nuovi negozi e la ristrutturazione di quelli esistenti, si è occupato di garantire il corretto e costante flusso di merce da destinare alla vendita, rispondeva dell'organizzazione, pulizia e livello di servizio di tutti i punti vendita, si è occupato di garantire la sicurezza dei (e nei) punti vendita ed era, infine, responsabile del delta inventariale, da intendersi quale differenza tra la situazione contabile e l'effettiva giacenza/presenza dei prodotti in negozio/magazzino;
− le funzioni effettivamente svolte dal non corrispondono al I livello, Pt_1
contrattualmente riconosciuto da atteso che appartiene al I Controparte_1
livello il (“semplice”) “gestore o gerente di negozio, di filiale o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico”
(art. 100 CCNL cit.).
− le mansioni a cui è stato adibito il ricorrente, a far data dal novembre 2008 alla cessazione del rapporto (nel marzo 2016), risultano sovrapponibili a quelle enunciate nella superiore declaratoria contrattuale rivendicata. Risulta invero provato dall'istruttoria svolta e dalle complessive risultanze processuali che il ricorrente, in qualità di Capoarea e coerentemente con la previsione contenuta nell'art. 107 del
CCNL Ccommercio, Terziario, Distribuzione e servizi cit., abbia svolto, con carattere continuativo, funzioni direttive e di responsabilità di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi di nell'ambito di Controparte_1
strategie e programmi aziendali definiti dalla Presidenza e dalla Dirigenza e con
15 riferimento ad un'organizzazione commerciale di rilevantissima dimensione, con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa aziendale.
In sintesi, ritiene questo Giudice che, nel contesto probatorio evidenziato,
l'inquadramento delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nella rivendicata declaratoria di cui all'art. 107 CCNL, deriva dall'accertata capacità di costui di organizzare, integrare e sovraintendere, in situazione di autonomia e riconosciuta discrezionalità, le risorse affidate nonché dalla riscontrata attitudine di gestire per conto dell'azienda anche rapporti dotati di rilevanza esterna.
Ulteriore riscontro documentale alla tipologia di mansioni e di compiti disimpegnati ed al relativo grado di autonomia e di responsabilità riconosciuti al ricorrente si desume dai cc.dd. MBO (Management By Objectives), a firma del Presidente di Controparte_1
(doc. 16 fasc. cit.), che evidenziano gli obiettivi costantemente
[...] Parte_2
raggiunti dal ricorrente quale Capoarea, delineando mansioni e responsabilità tipiche di un Quadro (budget; corretta programmazione delle ferie nei punti vendita di competenza in modo da non creare disservizi nell'operatività del negozio ed extra costi;
gestione dei punti vendita: stato manutentivo e relativi costi, pulizia interna ed esterna e rispetto degli ambienti di lavoro ai sensi dei Decreti Legislativi n. 155/97 e n. 81/08, con dotazione delle protezioni antinfortunistiche al personale addetto;
controllo e contenimento della percentuale di infedeltà dei punti vendita affiliati tramite la verifica dei prodotti alla vendita non da assortimento;
rispetto delle politiche CP_1
commerciali, verifica della tenuta generale dei punti vendita, compreso il decoro ed il livello di servizio offerto del personale addetto).
In linea di continuità con la rilevanza probatoria del documento evidenziato si pone, da ultimo, la “RELAZIONE RIUNIONE COMMERCIALE Capiarea del 7 Ottobre 2013” - redatta dal Direttore Vendite - ove si legge che “I negozi nella propria interezza Testimone_5
16 sono di competenza assoluta dei capiarea a livello organizzativo e merceologico” (doc.
17, pag. 23), anche considerate le notevoli dimensioni dell'area di competenza, (per punti vendita, personale e fatturato), in Area Umbria pari a 43 punti vendita al
01.10.2014 e in Area Marche – OM pari a 52 punti vendita al 01.10.2014 (doc. 14 fasc. cit.), con un numero di dipendenti in area Marche – OM nel 2015 di 410 persone ed un Fatturato in Area Marche - OM nel 2015 di € 253.114.315,00 (doc.
15 fasc. cit.): rilevanza per dimensione di area e carico di responsabilità anche confermata dalle dichiarazioni dei testi e si da doversi escludere Tes_1 Tes_4
l'attribuzione al ricorrente di inquadramento corrispondente al gestore/responsabile/capo negozio, essendo invece risultato, nella veste di Capo Area importante punto di raccordo tra la dirigenza (Presidenza e Direzione aziendale) e gestori dei singoli punti vendita.
Alla luce di quanto esposto, risulta dunque accertato, nell'an, il diritto del ricorrente al superiore inquadramento rivendicato e, per l'effetto, alle connesse differenze retributive tra il Livello 1° di impiegato - di formale inquadramento - ed il Livello Quadri rivendicato - corrispondente alle superiori mansioni concretamente espletate: credito retributivo quantificato, secondo conteggi allegati al ricorso introduttivo, dal gennaio
2008 al mese di marzo 2016 (di cessazione del rapporto per dimissioni), nel complessivo importo di €58.643,09 (di cui € 51.994,35 lordi, a titolo di differenze retributive, oltre ad
€ 6.648,74 lordi, a titolo di trattamento di fine rapporto) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
2.2. Risulta invece inammissibile la domanda volta ad ottenere la condanna della società convenuta a titolo di “pensione perduta” a causa del mancato corretto inquadramento contrattuale atteso che, con riferimento ad obbligazioni contributive non prescritte, il ricorrente risulta privo di legittimazione attiva, essendo unico titolare sostanziale e processuale dell'azione e di eventuali attività di recupero l'Istituto previdenziale mentre, con riferimento ad eventuali crediti contributivi non prescritti, non consentono
17 apprezzamento alcuno della pretesa (nemmeno ai sensi dell'art. 2116 comma 2° c.c. quale c.d. danno differenziale previdenziale) le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, di contenuto del tutto generico, e il difetto di attuale interesse (art. 100
c.p.c.) ad azioni risarcitorie, dato il lungo intervallo cronologico fino al raggiungimento, da parte del ricorrente, dei requisiti anagrafici e contributivi tali da consentire individuazione del pregiudizio in ipotesi sofferto dalla condotta datoriale in termini di fruizione di adeguato e corrispondente trattamento pensionistico.
Analoga valutazione di infondatezza va poi riservata alle pretese risarcitorie aventi ad oggetto il danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente ed eziologicamente connesso al trasferimento, nel mese di settembre 2014, ad area di maggiori dimensioni
(Umbria, Marche ed Emilia OM).
Risultano incompatibili - già a livello assertivo – con il pregiudizio lamentato e con la pretesa risarcitoria vantata sia la descrizione del tutto genericamente riferita alle difficoltà di gestione dell'equilibrio familiare sia i riflessi personali descritti considerato che:
- all'ampliamento di competenze può attribuirsi verosimile giustificazione e rilevanza in termini di gratificazione professionale e riconosciuta capacità lavorativa del ricorrente (l'area in questione viene definita nell'atto introduttivo
“la più grande delle tre aree in cui era articolato il territorio gestito da
[...]
”, pag. 5 ricorso cit.); Controparte_1
- le patologie riscontrate – sia di tipo psichico che di tipo gastrointestinale ovvero di ipertensione - risultano notoriamente avere genesi multifattoriale, sicchè la ricostruzione dei fatti offerta e la valutazione di natura medico legale allegata al ricorso, implicante unilaterale descrizione della rilevanza delle vicende lavorative per cui è causa, risultano tali da non consentire – nell'an – apprezzamento alcuno della censura (altresì valutato, quanto alla violazione di eventuali obblighi di protezione da parte datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., che il ricorrente non
18 risulta aver allegato ovvero dimostrato di aver prospettato ai vertici aziendali, per tutto il periodo – di non breve durata trattandosi di oltre due anni - soluzioni alternative alla situazione ritenuta stressante e foriera di danni alla salute ovvero di aver formulato rilievi e contestazioni volti ad offrire rimedio alla situazione lavorativa patita, oggetto di censura nell'ultimo periodo soltanto dopo la cessazione del rapporto);
- ferme restando le carenze assertive e probatorie con riferimento all'an della pretesa risarcitoria vantata, neppure risulta consentita, con riferimento al quantum, ricorso alcuno al rimedio equitativo previsto dall'art. 1227 c.c.
2.3. Stante l'esito della lite ed il parziale riconoscimento dei diritti oggetto di azione, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della metà.
La residua metà di tali spese segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. Giustizia 55/2014 come modificato da DM
147/2022, tenendo altresì conto dell'entità degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia (che non ha comportato espletamento di istruttoria testimoniale), nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in L. 27/2012 consente di attribuire ai riferiti parametri valore meramente orientativo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che , in ragione delle mansioni e funzioni Parte_1
affidate ed espletate nell'ambito del proprio rapporto lavorativo con la società
ha diritto ad essere inquadrato e retribuito al livello Controparte_1
Quadri CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, dalla società applicato nella generalità e in particolare al rapporto di lavoro inter partes, con decorrenza dal mese di gennaio 2008;
19 - per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, al predetto titolo, il complessivo importo di € 58.643,39 lordi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al saldo effettivo;
- respinge ogni diversa domanda proposta (di condanna al risarcimento della
“pensione perduta” ovvero del danno non patrimoniale lamentato);
- compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà e condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della controparte, della restante metà di tali spese, liquidate pro quota in complessivi €3.400,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, ai sensi dell'art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP come per legge.
Perugia 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Antonella Colaiacovo
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