CASS
Sentenza 9 aprile 1980
Sentenza 9 aprile 1980
Massime • 2
Il ricorrente, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver questa deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica ignorando le critiche sollevate, ha l'Onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendone ammissibile l'esposizione per relationem, mediante riferimento ad un atto del pregresso giudizio di merito.*
L'intervento coatto del terzo, previsto dall'art 107 cod proc civ, non puo essere disposto per mere finalita istruttorie.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/1980, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1980 |
Testo completo
L'intervento coatto del terzo, previsto dall'art 107 cod proc civ, non puo essere disposto per mere finalita istruttorie.*