Ordinanza presidenziale 2 marzo 2020
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 00682/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2009, proposto da
Aspiag Service s.r.l. e Cos.Met. di R. BO & C. s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Guido Zago, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria G. Berchet 8;
contro
Comune di Albignasego, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola e Luciana Palaro, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
nei confronti
LL Sartori, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento comunale 17.11.2008 n. 208 di demolizione opere edili e ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Albignasego;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Aspiag Service s.r.l. gestisce nel Comune di Albignasego e sotto le insegne “ Interspar ” un’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari. Il punto vendita è ubicato in un’area ricadente in Z.T.O. “ 02 Commerciale- Direzionale ”. Per ridurre le emissioni rumorose provenienti dalle operazioni di carico e scarico della merce, la ricorrente ha presentato al Comune resistente una D.I.A. per l’installazione di pannelli fonoisolanti motorizzati, affidando l'esecuzione alla ditta COS.MET di AU BO & C. s.n.c.
Ritenendo che l’intervento fosse da qualificare come nuova costruzione, assoggettata a permesso di costruire, il Comune notificò alle società Aspiag Service s.r.l. e COS.MET. di R. BO & C s.n.c., rispettivamente il 25.11.2008 ed il 02.12.2008, l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate impugnata con il ricorso in trattazione. Il provvedimento dava, altresì, conto dell’insanabilità delle opere in quanto: “ l) sono state realizzate a distanza inferiore a quelle previste dagli art. 13.3.2, 13.3.4 e 13.3.5 delle N.T.A. del P.R.G. (min. m 5.00 dal confine, m 10.00 dai fabbricati e m. 5.00 con i limiti di zona). 2) La superficie coperta realizzata non rispetta il planivolumetrico del Piano di Recupero “Area ex fornace Valbrenta” vigente il quale esclude tali ampliamenti” .
Con il ricorso all’esame, le parti ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione articolando i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 3, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria, violazione dell'art. 12.4 del Regolamento Edilizio del Comune di Albignasego.
2) Violazione degli artt. 19, 21- quinquies e 21- nonies della Legge 7 agosto 1990, eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.
3) Violazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001, nonché dell'art. 44 del Regolamento edilizio del Comune di Albignasego, violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione del principio di
proporzionalità e di gradualità dell'azione amministrativa.
Con Ordinanza di questa Sezione, n. 228/2009, la domanda cautelare formulata in seno al ricorso è stata respinta.
Dopo aver proposto appello avverso la suddetta ordinanza, le ricorrenti hanno provveduto alla rimozione dei manufatti e rinunciato al gravame.
Con ordinanza n. 957/2011 del 1/03/2011, il Consiglio di Stato ha dato atto dell'intervenuta rinuncia e compensato le spese di lite.
All’udienza del 4 aprile 2023 la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso a spese compensate.
Il Comune ha aderito alle richieste della controparte.
Il Collegio, sulla base della rappresentazione dei fatti offerta dalle parti, ritiene che non sussistano i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 2687) nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando il provvedimento impugnato sia annullato o riformato in senso conforme all'interesse della parte ricorrente, mentre può essere dichiarata la sopravvenuta carenza d'interesse quando si verifichi una situazione di fatto nuova, rispetto a quella esistente al momento della domanda giudiziale, che rende inutile la decisione di merito.
Nel caso di specie, l’interesse azionato con il ricorso in trattazione era costituito dal mantenimento delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 208 del 17 novembre 2008, che, invece, le parti ricorrenti, in corso di causa, hanno rimosso, prestando così acquiescenza al provvedimento impugnato.
L’interesse sostanziale che sosteneva originariamente il ricorso, dunque, non può ritenersi soddisfatto. Al contrario, per effetto della spontanea esecuzione dell’ordine di demolizione si è venuta a determinare una situazione in fatto ed in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione dell’impugnazione e tale da escludere che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, non essendo il provvedimento impugnato più in grado di produrre alcun effetto lesivo stante la spontanea demolizione delle opere abusive (in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1028).
Il ricorso, dunque, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sull’accordo delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Fenicia, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Nicola Fenicia |
IL SEGRETARIO