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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/06/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8307 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Lena Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE – ESECUTANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Palmigiano Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – ESECUTATO – OPPONENTE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.25 e atti ivi richiamati.
1
MOTIVI della DECISIONE
– esecutante nel procedimento di esecuzione per rilascio ex artt. 605 e ss. cpc Parte_1
recante RGE 63/24 – ha riassunto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc proposta dall'esecutato , definita in fase cautelare dal GE con l'accoglimento della Controparte_1
richiesta di sospensione.
L'esecutato, costituitosi, ha preliminarmente chiesto il mutamento di rito deducendo che la causa andava introdotta con il rito locatizio. Ha poi eccepito l'improcedibilità dell'azione in ragione del mancato esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, reiterato i motivi spiegati in fase cautelare, contestando la legittimazione attiva dell'esecutante, in quanto non proprietario dell'immobile.
*****
Preliminarmente rileva il Tribunale che la causa, introdotta con citazione, è stata iscritta a ruolo nel rispetto del termine di 120 giorni fisato dal Giudice della cautela per la riassunzione ex art. 618 cpc.
L'erronea individuazione del rito, dunque, risulta irrilevante ai fini della tempestività dell'azione (in relazione alla quale occorre guardare al momento del deposito dell'atto introduttivo in ragione dell'eccezione di parte convenuta).
Considerato che peraltro il contraddittorio è stato rispettato e non risultano evidenziati pregiudizi concreti discendenti dalla scelta del rito, ovviare ora al mancato mutamento dello stesso da parte del
GE, comporterebbe un inutile dispendio di tempo e risorse per le parti (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n.
14373/23 in ordine alla validità della sentenza).
Infondata è invece l'eccezione di improcedibilità basata sul mancato esperimento del tentativo di mediazione che, per espressa previsione normativa, non è obbligatorio nelle opposizioni esecutive
(art. 6 lett. e d. l.vo 28/10).
****
Nel merito l'opposizione è infondata.
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la
2 prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti…” (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 15376/22).
Nel caso di specie il titolo azionato (ordinanza di convalida di sfratto) è stato emesso il 26.6.23 contro l'opponente e in favore dell'esecutante , parte locatrice nel contratto sotteso al Parte_1
titolo.
L'opponente contesta la legittimazione attiva dell'esecutante in ragione del fatto che il predetto avrebbe perso la proprietà del bene, in forza di un provvedimento di acquisizione al patrimonio del
Comune trascritto con nota del 14.12.2027.
La circostanza è tuttavia inidonea a influire sulla titolarità attiva dell'azione esecutiva in capo al creditore menzionato nel titolo, non solo perché essendo preesistente alla formazione dello stesso andava fatta valere dinanzi al giudice della cognizione, ma anche perché l'azione di rilascio derivante dalla cessazione del rapporto di locazione, prescinde dalla titolarità della proprietà in capo al locatore (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 6430/81 secondo la quale “Il rapporto di locazione, avendo natura meramente obbligatoria, può essere validamente costituito anche da chi non è titolare di un diritto reale sull'immobile locato, purché sia in condizione di trasferire materialmente al conduttore la detenzione dell'immobile stesso. Con la conseguenza che il conduttore, convenuto in giudizio per il rilascio dell'immobile non può utilmente opporre la mancanza di proprietà o di altro titolo che autorizzi il locatore a disporre della cosa, trattandosi di eccezione de iure tertii”.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'opposizione va rigettata e l'opponente – convenuto in sede di merito – condannato ex art. 91 cpc al pagamento delle spese, liquidate ex DM 55/14 e succ. mod. – applicati i valori medi relativi ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 (in ragione del valore della morosità) con esclusione della fase di istruttoria/trattazione in ragione della natura documentale del processo e delle relative modalità di svolgimento – in complessivi € 3.661,00 (di cui € 264,00 per spese vive) oltre cpa, spese generali e
Iva come per legge.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione per rilascio intrapresa Controparte_1
da . Parte_1
Condanna al pagamento, in favore di , delle spese nella Controparte_1 Parte_1 misura di € 3.661,00 (di cui € 264,00 per spese vive), oltre cpa, spese generali e Iva come per legge.
Palermo, lì 22.6.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8307 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Lena Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE – ESECUTANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Palmigiano Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – ESECUTATO – OPPONENTE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.25 e atti ivi richiamati.
1
MOTIVI della DECISIONE
– esecutante nel procedimento di esecuzione per rilascio ex artt. 605 e ss. cpc Parte_1
recante RGE 63/24 – ha riassunto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc proposta dall'esecutato , definita in fase cautelare dal GE con l'accoglimento della Controparte_1
richiesta di sospensione.
L'esecutato, costituitosi, ha preliminarmente chiesto il mutamento di rito deducendo che la causa andava introdotta con il rito locatizio. Ha poi eccepito l'improcedibilità dell'azione in ragione del mancato esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, reiterato i motivi spiegati in fase cautelare, contestando la legittimazione attiva dell'esecutante, in quanto non proprietario dell'immobile.
*****
Preliminarmente rileva il Tribunale che la causa, introdotta con citazione, è stata iscritta a ruolo nel rispetto del termine di 120 giorni fisato dal Giudice della cautela per la riassunzione ex art. 618 cpc.
L'erronea individuazione del rito, dunque, risulta irrilevante ai fini della tempestività dell'azione (in relazione alla quale occorre guardare al momento del deposito dell'atto introduttivo in ragione dell'eccezione di parte convenuta).
Considerato che peraltro il contraddittorio è stato rispettato e non risultano evidenziati pregiudizi concreti discendenti dalla scelta del rito, ovviare ora al mancato mutamento dello stesso da parte del
GE, comporterebbe un inutile dispendio di tempo e risorse per le parti (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n.
14373/23 in ordine alla validità della sentenza).
Infondata è invece l'eccezione di improcedibilità basata sul mancato esperimento del tentativo di mediazione che, per espressa previsione normativa, non è obbligatorio nelle opposizioni esecutive
(art. 6 lett. e d. l.vo 28/10).
****
Nel merito l'opposizione è infondata.
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la
2 prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti…” (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 15376/22).
Nel caso di specie il titolo azionato (ordinanza di convalida di sfratto) è stato emesso il 26.6.23 contro l'opponente e in favore dell'esecutante , parte locatrice nel contratto sotteso al Parte_1
titolo.
L'opponente contesta la legittimazione attiva dell'esecutante in ragione del fatto che il predetto avrebbe perso la proprietà del bene, in forza di un provvedimento di acquisizione al patrimonio del
Comune trascritto con nota del 14.12.2027.
La circostanza è tuttavia inidonea a influire sulla titolarità attiva dell'azione esecutiva in capo al creditore menzionato nel titolo, non solo perché essendo preesistente alla formazione dello stesso andava fatta valere dinanzi al giudice della cognizione, ma anche perché l'azione di rilascio derivante dalla cessazione del rapporto di locazione, prescinde dalla titolarità della proprietà in capo al locatore (cfr. Cass. sez. 3^ civ. n. 6430/81 secondo la quale “Il rapporto di locazione, avendo natura meramente obbligatoria, può essere validamente costituito anche da chi non è titolare di un diritto reale sull'immobile locato, purché sia in condizione di trasferire materialmente al conduttore la detenzione dell'immobile stesso. Con la conseguenza che il conduttore, convenuto in giudizio per il rilascio dell'immobile non può utilmente opporre la mancanza di proprietà o di altro titolo che autorizzi il locatore a disporre della cosa, trattandosi di eccezione de iure tertii”.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'opposizione va rigettata e l'opponente – convenuto in sede di merito – condannato ex art. 91 cpc al pagamento delle spese, liquidate ex DM 55/14 e succ. mod. – applicati i valori medi relativi ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 (in ragione del valore della morosità) con esclusione della fase di istruttoria/trattazione in ragione della natura documentale del processo e delle relative modalità di svolgimento – in complessivi € 3.661,00 (di cui € 264,00 per spese vive) oltre cpa, spese generali e
Iva come per legge.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione per rilascio intrapresa Controparte_1
da . Parte_1
Condanna al pagamento, in favore di , delle spese nella Controparte_1 Parte_1 misura di € 3.661,00 (di cui € 264,00 per spese vive), oltre cpa, spese generali e Iva come per legge.
Palermo, lì 22.6.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
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