Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 453/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. BEATRICE DONATI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Roma, n. 7
e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. BEATRICE DONATI Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Roma, n. 7
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1.Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti per la definizione di tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali ancora pendenti tra loro e della dichiarazione che il suo contenuto e quello di tutti gli atti connessi e/o conseguenti di attuazione del medesimo, ed in particolare il trasferimento immobiliare da in favore di costituiscono elementi Parte_1 Parte_2
funzionali, necessari ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
2.Voglia accogliere la modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio N. 350/2018 del 29.03.2018, riguardante il punto tre dell'accordo divorzile ivi recepito, da sostituire integralmente con quanto segue: nata a [...] il [...] c.f. , cittadina Parte_1 C.F._1
italiana, residente a [...] si impegna e si obbliga a trasferire, a titolo gratuito ma non donativo, a nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
residente in [...], cittadino C.F._2
italiano, che si obbliga ad acquistare ogni suo diritto sull'immobile in comproprietà indivisa nella misura di ½, già adibito a casa coniugale ed attualmente detenuto da avendolo Parte_2
acquistato in regime di comunione dei beni, oggi sciolta per effetto della separazione;
-l' immobile è costituito da porzione di fabbricato in condominio, sito in Foiano della Chiana V.le della Repubblica
n. 26, costituito da un appartamento al piano secondo composto di ingresso, cucina, soggiorno pranzo, disimpegno, tre camere, due bagni, ripostiglio e due terrazze;
con annessi: garage e cantina al piano primo seminterrato;
a confini: scala condominiale, affaccio sul resede condominiale da due lati, salvo se altri;
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Foiano della Chiana al foglio Pt_3
24, particella 465, subalterno 5, piani S1-2 cat A/2, Cl 2, vani 7,5, rendita catastale € 600,38; subalterno 9 piano S1 categoria C/6 classe 4, metri quadrati 12, rendita catastale € 53,30; - la casa coniugale, come sopra identificata e descritta è pervenuta a e a con atto di Parte_1 Parte_2
compravendita a rogito notaio in in data 14 dicembre 2009, Persona_1 CP_1
repertorio N. 56686, Raccolta N. 15597, registrato a NT (SI) il 15 dicembre 2009, n.
4189 Serie 1T e trascritto ad Arezzo in data 17 dicembre 2009, Registro Generale n. 21992 e Registro
Particolare n. 14316, come da contratto di acquisto, cui riferirsi per ogni ulteriore dato occorrente
(doc. 5). E' fatta salva ogni diversa ed ulteriore indicazione e precisazione nell'atto notarile di trasferimento allo scopo di rendere il trasferimento attuale, essendo conosciuta ed accettata dalle parti la consistenza e le caratteristiche del compendio immobiliare, delle finiture e degli impianti, di cui ha la comproprietà indivisa e il godimento sull'intero. Ogni diritto sul compendio Parte_2 immobiliare sarà trasferito dalla cedente al cessionario nello stato di fatto e di diritto in atto, con ogni accessorio e pertinenza, mobili ed arredi e suppellettili nel medesimo esistenti, il tutto ben noto a e a che conoscono, il primo, lo stato d'uso e di possesso del compendio, e Parte_2 Parte_1
la seconda il suo contenuto. In sede di atto di trasferimento entrambe le parti garantiranno la conformità urbanistica e, ove dovessero risultare difformità, al momento non conosciute, adempimenti e spese per la regolarizzazione, queste saranno in carico a La quota di Parte_2
comproprietà sarà trasferita da a libera da trascrizioni ed iscrizioni Parte_1 Parte_2
pregiudizievoli, privilegi di ogni specie e da diritti di terzi per qualsiasi titolo, eccezion fatta dell'ipoteca concessa da e da sull'intero immobile, in favore della banca MPS Parte_1 Parte_2
SpA, per € 224.000,00 iscritta all'Agenzia del Territorio di Arezzo - Servizio di Pubblicità
Immobiliare il 17 dicembre 2009 Registro particolare n. 4162; conferma quanto Parte_2 dichiarato da . -Dare atto che: in conseguenza dell'accollo liberatorio di nei Parte_1 Parte_2
confronti di recepito ex art 1273 co. II C.c. da banca di MPS Spa, come da comunicazione Parte_1
a del 09.01.2025, il mutuo ipotecario acceso dai ricorrenti presso banca Monte dei Paschi Parte_1
di Siena il 14 dicembre 2009, giusto contratto ai rogiti del Notaio in Persona_1
, Repertorio n. 56687, Raccolta 15598, registrato a NT (SI) il 15.12.2009 al n. CP_1
4190 serie IT per l'acquisto della casa familiare, sarà interamente a carico di e Parte_2 Pt_1
è liberata da banca MPS Spa da ogni obbligazione dalla medesima assunta con il contratto di
[...] mutuo sopra citato, avendo la banca dichiarato di non aver null'altro da pretendere nei confronti di in relazione al contratto di mutuo o comunque al rapporto di fatto intercorso per Parte_1
qualsivoglia titolo ragione o causa dallo stesso derivanti, riconoscendo come unico debitore Pt_2
- resta unico obbligato verso banca MPS e si accolla il mutuo in modo esclusivo
[...] Parte_2
e per intero obbligandosi a pagare integralmente mediante rate mensili l'importo residuo dell'originario mutuo di € 112.000,00 (per quota capitale), oltre interessi maturati e maturandi e tutte le inerenti obbligazioni derivanti dal contratto, fino alla totale estinzione del mutuo, senza nulla chiedere a a titolo di rimborso e/o restituzione in qualsiasi sede formulata, sia di quanto Parte_1
fino ad ora corrisposto, sia di quanto verrà corrisposto a banca MPS Spa per il mutuo in questione.
- si impegna e si obbliga, in ogni caso, a tenere indenne da ogni eventuale Parte_2 Parte_1
pretesa della banca mutuataria derivante dal contratto di mutuo oggi in essere e/o di qualsiasi altro soggetto;
- riguardo all'immobile adibito a casa coniugale nulla ha da pretendere e Parte_2
nulla pretende da a titolo di spese condominiali, di ordinaria e straordinaria manutenzione Parte_1
delle parti condominiali, sia pregresse che future, eseguite e /o programmate e/o deliberate dall'assemblea condominiale anche prima del trasferimento della proprietà, anche sopravvenute a titolo di conguagli, ovvero a titolo di rimborso di tasse, imposte, spese ed oneri che sono e saranno interamente a suo carico ove sopravvenute e/o esistenti. - Disposizioni fiscali: per tutte le disposizioni economico-patrimoniali contenute in questo accordo e per gli atti ad esso connessi e consequenziali, presenti e futuri, da stipularsi per la perfetta attuazione di questo accordo, tutti funzionali alla definizione del conflitto coniugale, le parti espressamente chiedono l'esenzione da ogni tassa ed imposizione fiscale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni, patti tutti, come detto, diretti alla complessiva definizione del conflitto coniugale. -Le spese legali del presente procedimento, quelle di trasferimento dei diritti di proprietà
e di accollo del mutuo, sono poste interamente a carico di Immutate le altre disposizioni Parte_2
della sentenza divorzile.”
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, in conformità alla domanda congiuntamente proposta dalle parti, si dispongono le stesse a carico di Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 14.02.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- dispone le spese di lite a carico di Parte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni