TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4767 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del
Giudice dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1920 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA VILLA SPERLINGA N.
13 presso lo studio dell'avv. VISCONTI DARIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrice -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA DANTE N. 55 presso lo studio dell'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO che la rappresenta e difende come da procura in atti;
– convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 425/2024,
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile provvisoriamente esecutivo ed emesso in data 29.01.2024, con il quale il
Tribunale di Palermo le aveva ingiunto il pagamento in favore della
[...]
dell'importo di euro 103.132,28, oltre interessi e spese di CP_1
procedimento, cioè la somma che la stessa aveva versato in CP_1
esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1247/2020 poi riformata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 1244/2023.
La chiedeva che venisse revocato il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto rilevando la violazione del ne bis in idem in cui sarebbe incorsa controparte avendo formulato con l'odierno ricorso la medesima domanda di condanna al pagamento già rigettata dalla Corte di Appello di Palermo
con la sentenza n. 1244/2023 ove si legge: “La richiesta dell'appellante
( n.d.r.) di condannare l'appellata alla restituzione di Controparte_1
quanto quest'ultima avrebbe “eventualmente” riscosso in esecuzione della
sentenza di primo grado va disattesa nella misura in cui non è stato
comprovato alcun effettivo pagamento”, e disponendo espressamente il rigetto della domanda nel dispositivo, laddove si legge “rigetta ogni altra
ulteriore domanda delle parti” .
Deduceva che la suddetta sentenza era ormai divenuta definitiva in data 04.09.2023 per il decorso del termine utile a ricorrere per Cassazione,
essendo stata la stessa notificata dalla medesima opposta in data
03.07.2023.
Riteneva pertanto che la domanda di restituzione azionata in via monitoria da fosse già stata formulata per le medesime causali CP_1
nel giudizio di appello, e che la Corte di Appello di Palermo aveva già
statuito sulla stessa, rigettandola per difetto di prova, sicché la medesima
- 2 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
domanda non poteva essere più riproposta stante il giudicato formatosi sul punto.
Chiedeva quindi:
- “previamente, ex art. 649 c.p.c., eventualmente anche a seguito
dell'apposita ulteriore istanza che, se necessario, verrà depositata, essendo
la presente opposizione fondata su prova scritta, sospendere la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 425/2024, emesso dal
Tribunale di Palermo in data 29 gennaio 2024, sia per la sussistenza
evidente dei “gravi motivi di cui alla norma richiamata, sia in quanto, per le
ragioni appena esposte, la provvisoria esecutorietà risulta ingiustamente ed
immotivatamente accordata alla ai sensi dell'art. 642, Controparte_1
secondo comma, c.p.c., per la totale assenza del requisito del periculum
all'uopo richiesto da detta norma. (Ma per di più, nel caso di specie, difetta
anche il fumus boni iuris);
- revocare altresì in toto il decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo n. 425/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 29
gennaio 2024, e notificato all'odierna opponente, a mezzo P.E.C., unitamente
al ricorso monitorio, in data 29 gennaio 2024, in quanto avente ad oggetto
la medesima domanda di restituzione di somme già formulata in
altro giudizio e rigettata, e dunque coperta dal giudicato formatosi,
segnatamente, in relazione al giudizio di appello iscritto al n. 564/2020 R.G.
della Corte di Appello di Palermo, concluso con la sentenza n. 1244/2023
del 22/30 giugno 2023, notificata dall'opposta all'odierna opponente in data
03.07.2023, e divenuta quindi definitiva, perché passata in giudicato
alla data del successivo 04.09.2023.
- 3 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
- condannare altresì la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire ad le somme che la Parte_1
stessa fosse costretta a versare durante il presente giudizio di opposizione
in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
425/2024 (9529/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di Palermo in data 29
gennaio 2024, che saranno via via documentate”. Con favore delle spese di lite e compensi di giudizio.
Si costituiva la contestando l'opposizione e chiedendone CP_1
il rigetto.
Nello specifico, parte opposta riconosceva che la domanda di riduzione in pristino era stata proposta dalla nel contesto CP_1
dell'atto di appello del giudizio portante R.G. 564/2020, specificando che tale richiesta era stata formulata per mera economia processuale, solo in via eventuale nell'ipotesi di rigetto dell'istanza inibitoria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dunque di dovuta esecuzione provvisoria, nelle more della decisione sull'appello, della medesima sentenza impugnata.
Soggiungeva che la Corte di Appello di Palermo, nella sentenza n.
1244/2023, in realtà, non aveva affatto rigettato la domanda restitutoria eventuale della ma si è unicamente limitata, in parte motiva, CP_1
a rappresentare che “… la richiesta dell'appellante di condannare
l'appellata alla restituzione di quanto quest'ultima avrebbe “eventualmente”
riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado va disattesa nella
misura in cui non è stato comprovato alcun effettivo pagamento …” – senza pronunciarsi con espresso ed esplicito rigetto della domanda.
- 4 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
A dire dell'opposta, la Corte di Appello di Palermo, nel merito di tale domanda eventuale, rilevava dunque unicamente di non potere accoglierla in quella sede di gravame – rinviando la delibazione sulla stessa al separato e autonomo giudizio creditorio conseguente alla disposta riforma della sentenza impugnata provvisoriamente eseguita – solo “… nella misura in
cui …”, appunto, in quella sede non v'era riscontro di “… alcun effettivo
pagamento …”.
Per di più, la domanda eventuale di restituzione era stata formulata dalla con l'atto di appello introduttivo del giudizio di gravame, CP_1
allorquando non vi era stato ancora alcun pagamento, così come documentato in sede di monitorio e confermato dall'opponente con l'opposizione introduttiva del presente giudizio. E infatti, l'atto di appello del procedimento R.G. n. 564/2020 della Corte di Appello di Palermo era stato notificato in data 20.04.2020 e i pagamenti richiesti in restituzione erano stati effettuati in data 29.10.2020 per la somma di euro 101.200,38
e in data 09.03.2023 per la somma di euro 1.931,90.
Concludeva sostenendo che la decisione della Corte di Appello era una pronuncia meramente interlocutoria, allo stato degli atti, insuscettibile di passare in giudicato, e non già una pronuncia di merito - del tutto assente nel caso di specie e, pertanto, chiedeva:
“- rigettare la domanda cautelare della di sospensione Parte_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto
infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
e, per l'effetto,
- confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito
- 5 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
- ritenere e dichiarare inammissibile e comunque, con qualsivoglia
statuizione, rigettare l'opposizione proposta dalla nei confronti Parte_1
della avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1
esecutivo n°425/2024 (rg 9529/2023) del 29 gennaio 2024 del Tribunale di
Palermo, in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
e,
conseguentemente,
- confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
n°425/2024 (rg 9529/2023) del 29 gennaio 2024 del Tribunale di Palermo;
e, per l'effetto,
- confermare l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo n°425/2024 (rg 9529/2023) del 29 gennaio
2024 del Tribunale di Palermo, e, comunque, con qualsivoglia statuizione,
condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a pagare alla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 103.132,28, oltre
gli interessi legali […] e spese del monitorio […] a titolo di riduzione in pristino
conseguente alla riforma integrale della sentenza impugnata n°1247/2020
(rg 9885/2014) del Tribunale di Palermo disposta con sentenza
n°1244/2023 (rg 564/2020) della Corte di Appello di Palermo, nonché quindi
a titolo di restituzione di tutte le somme di denaro a qualsiasi titolo e/o
ragione percepite dalla e corrisposte dalla in Parte_1 Controparte_1
esecuzione provvisoria della riformata sentenza n°1247/2020 (rg
9885/2014) del Tribunale di Palermo in forza della provvisoria esecutività
della stessa, oltre gli interessi legali correnti dalla data di corresponsione
alla data di effettivo soddisfo;
- 6 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
- rigettare le domande e le eccezioni tutte avanzate dalla Parte_1
in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova”. Il
tutto oltre spese di giudizio.
Preliminarmente occorre rappresentare che con istanza del
15.02.2024 la ha insistito sulla sospensione della provvisoria Parte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deducendo che la CP_1
le aveva notificato atto di precetto per le somme ingiunte e che la richiesta di sospensione era motivata dall'assenza del grave pericolo per l'opposta e del pregiudizio nel reiterato inadempimento.
Veniva quindi disposta la separata trattazione della sospensione nel procedimento R.G. n. 1920-1/2024. In tale procedimento parte opposta non si costituiva ma presenziava all'udienza dell'11.03.2024 chiedendo il rigetto dell'istanza.
Con provvedimento emesso fuori udienza il G.I. rigettava la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione ritenendo insussistenti sia il
fumus che il periculum, e rinviava al merito per le spese del giudizio.
Ciò detto, il presente procedimento proseguiva senza incombenti istruttori;
indi veniva rinviato per le conclusioni ex art. 189 c.p.c. previa concessione alle parti dei termini a ritroso per note, comparse conclusionali e memorie di replica e, infine, posto in riserva per la decisione.
In merito al procedimento parte opponente rileva l'erronea assegnazione dei termini che sarebbero decorsi dal 07.02.2024 con conseguente decadenza delle parti rispetto alle proprie difese.
Sul punto, tuttavia, non si concorda in quanto con provvedimento del
30.12.2024 questo G.I. rinviava “per le conclusioni all'udienza
- 7 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
dell'8.4.2025 ore 10.00 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. a
decorrere da 60 gg prima della suddetta data” (cfr. ordinanza in atti).
L'art. 189 c.p.c. dispone che: “Il giudice istruttore, quando procede a
norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti
a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e
assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il
deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che
le parti intendono sottoporre al collegio, […];
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il
deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il
deposito delle memorie di replica”.
Per il calcolo dei termini la data è quella dell'udienza collegiale del
08.04.2025. Sicché i termini concessi ai sensi dell'art. 189 c.p.c. “prima
dell'udienza” erano così determinati:
− termine del 07.02.2025 per le note di precisazione delle conclusioni;
− termine del 07.03.2025 per la comparsa conclusionale;
− termine del 24.03.2025 per la memoria di replica.
L'inciso “a decorrere da 60 gg prima della suddetta data” è da intendersi alla luce del dettato normativo che dispone la concessione di “un
termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza”, e ciò nel senso che il G.I. avrebbe potuto rimodulare i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
individuando un minor intervallo di tempo tra la data dell'udienza e quello per il deposito degli atti.
- 8 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
In conclusione, si ritiene che nessun termine poteva dirsi perento al momento del provvedimento di rinvio della causa all'udienza di rimessione al collegio ex art. 189 c.p.c.
Passando al merito della questione, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che si espongono di seguito.
Ritiene questo G.I. di dovere condividere l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte opponente in merito alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, il cui rigetto in sede di appello – con pronuncia espressa – impedisce a questo giudicante di entrare nel merito della questione.
Ed invero, di fronte del dispositivo della Corte di Appello di Palermo
di cui alla sentenza n. 1244/2023, non avrebbe potuto CP_1
riproporre la domanda di ripetizione in un autonomo giudizio. Laddove
quest'ultima avesse ritenuto l'errore di minuspetizione da parte del
Collegio, avrebbe dovuto tutt'al più proporre ricorso per Cassazione.
In sostanza, la rinuncia alla domanda dell'odierna opposta (che ha omesso d'impugnare il relativo capo della sentenza della Corte di Appello)
ha valore sostanziale e non di mero rito. Vanno quindi riviste le conclusioni dell'ordinanza di rigetto della sospensione in punto di fumus boni iuris,
confermandosi invece quelle in punto di periculum in mora; e poiché in data
25.03.2024 l'opponente ha provveduto a versare a la somma CP_1
complessiva di euro 113.829,40, come da copia della contabile depositata in atti (cfr. all. 2 alla memoria istruttoria del 13.05.2024), va CP_1
condannata a ripetere quanto ricevuto dalla in forza del Parte_1
revocando d.i.
- 9 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi tariffari, tenuto conto del valore del decisum,
dell'istruttoria condotta in via documentale e della natura delle questioni ad esso sottese. Quanto alle spese del reclamo, tenuto conto del complessivo esito del procedimento, queste vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione promossa da Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 425/2024, emesso in data
29.01.2024 dal Tribunale di Palermo;
- condanna la a ripetere la somma di euro Controparte_1
113.829,40 versata dalla oltre interessi legali dalla data Parte_1
della sentenza al saldo effettivo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite per Controparte_1
il presente giudizio che liquida in euro 7.052,00, rimborso spese vive,
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, in data 26/11/2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
- 10 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del
Giudice dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1920 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA VILLA SPERLINGA N.
13 presso lo studio dell'avv. VISCONTI DARIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrice -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA DANTE N. 55 presso lo studio dell'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO che la rappresenta e difende come da procura in atti;
– convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 425/2024,
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile provvisoriamente esecutivo ed emesso in data 29.01.2024, con il quale il
Tribunale di Palermo le aveva ingiunto il pagamento in favore della
[...]
dell'importo di euro 103.132,28, oltre interessi e spese di CP_1
procedimento, cioè la somma che la stessa aveva versato in CP_1
esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1247/2020 poi riformata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 1244/2023.
La chiedeva che venisse revocato il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto rilevando la violazione del ne bis in idem in cui sarebbe incorsa controparte avendo formulato con l'odierno ricorso la medesima domanda di condanna al pagamento già rigettata dalla Corte di Appello di Palermo
con la sentenza n. 1244/2023 ove si legge: “La richiesta dell'appellante
( n.d.r.) di condannare l'appellata alla restituzione di Controparte_1
quanto quest'ultima avrebbe “eventualmente” riscosso in esecuzione della
sentenza di primo grado va disattesa nella misura in cui non è stato
comprovato alcun effettivo pagamento”, e disponendo espressamente il rigetto della domanda nel dispositivo, laddove si legge “rigetta ogni altra
ulteriore domanda delle parti” .
Deduceva che la suddetta sentenza era ormai divenuta definitiva in data 04.09.2023 per il decorso del termine utile a ricorrere per Cassazione,
essendo stata la stessa notificata dalla medesima opposta in data
03.07.2023.
Riteneva pertanto che la domanda di restituzione azionata in via monitoria da fosse già stata formulata per le medesime causali CP_1
nel giudizio di appello, e che la Corte di Appello di Palermo aveva già
statuito sulla stessa, rigettandola per difetto di prova, sicché la medesima
- 2 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
domanda non poteva essere più riproposta stante il giudicato formatosi sul punto.
Chiedeva quindi:
- “previamente, ex art. 649 c.p.c., eventualmente anche a seguito
dell'apposita ulteriore istanza che, se necessario, verrà depositata, essendo
la presente opposizione fondata su prova scritta, sospendere la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 425/2024, emesso dal
Tribunale di Palermo in data 29 gennaio 2024, sia per la sussistenza
evidente dei “gravi motivi di cui alla norma richiamata, sia in quanto, per le
ragioni appena esposte, la provvisoria esecutorietà risulta ingiustamente ed
immotivatamente accordata alla ai sensi dell'art. 642, Controparte_1
secondo comma, c.p.c., per la totale assenza del requisito del periculum
all'uopo richiesto da detta norma. (Ma per di più, nel caso di specie, difetta
anche il fumus boni iuris);
- revocare altresì in toto il decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo n. 425/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 29
gennaio 2024, e notificato all'odierna opponente, a mezzo P.E.C., unitamente
al ricorso monitorio, in data 29 gennaio 2024, in quanto avente ad oggetto
la medesima domanda di restituzione di somme già formulata in
altro giudizio e rigettata, e dunque coperta dal giudicato formatosi,
segnatamente, in relazione al giudizio di appello iscritto al n. 564/2020 R.G.
della Corte di Appello di Palermo, concluso con la sentenza n. 1244/2023
del 22/30 giugno 2023, notificata dall'opposta all'odierna opponente in data
03.07.2023, e divenuta quindi definitiva, perché passata in giudicato
alla data del successivo 04.09.2023.
- 3 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
- condannare altresì la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire ad le somme che la Parte_1
stessa fosse costretta a versare durante il presente giudizio di opposizione
in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
425/2024 (9529/2023 R.G.) emesso dal Tribunale di Palermo in data 29
gennaio 2024, che saranno via via documentate”. Con favore delle spese di lite e compensi di giudizio.
Si costituiva la contestando l'opposizione e chiedendone CP_1
il rigetto.
Nello specifico, parte opposta riconosceva che la domanda di riduzione in pristino era stata proposta dalla nel contesto CP_1
dell'atto di appello del giudizio portante R.G. 564/2020, specificando che tale richiesta era stata formulata per mera economia processuale, solo in via eventuale nell'ipotesi di rigetto dell'istanza inibitoria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dunque di dovuta esecuzione provvisoria, nelle more della decisione sull'appello, della medesima sentenza impugnata.
Soggiungeva che la Corte di Appello di Palermo, nella sentenza n.
1244/2023, in realtà, non aveva affatto rigettato la domanda restitutoria eventuale della ma si è unicamente limitata, in parte motiva, CP_1
a rappresentare che “… la richiesta dell'appellante di condannare
l'appellata alla restituzione di quanto quest'ultima avrebbe “eventualmente”
riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado va disattesa nella
misura in cui non è stato comprovato alcun effettivo pagamento …” – senza pronunciarsi con espresso ed esplicito rigetto della domanda.
- 4 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
A dire dell'opposta, la Corte di Appello di Palermo, nel merito di tale domanda eventuale, rilevava dunque unicamente di non potere accoglierla in quella sede di gravame – rinviando la delibazione sulla stessa al separato e autonomo giudizio creditorio conseguente alla disposta riforma della sentenza impugnata provvisoriamente eseguita – solo “… nella misura in
cui …”, appunto, in quella sede non v'era riscontro di “… alcun effettivo
pagamento …”.
Per di più, la domanda eventuale di restituzione era stata formulata dalla con l'atto di appello introduttivo del giudizio di gravame, CP_1
allorquando non vi era stato ancora alcun pagamento, così come documentato in sede di monitorio e confermato dall'opponente con l'opposizione introduttiva del presente giudizio. E infatti, l'atto di appello del procedimento R.G. n. 564/2020 della Corte di Appello di Palermo era stato notificato in data 20.04.2020 e i pagamenti richiesti in restituzione erano stati effettuati in data 29.10.2020 per la somma di euro 101.200,38
e in data 09.03.2023 per la somma di euro 1.931,90.
Concludeva sostenendo che la decisione della Corte di Appello era una pronuncia meramente interlocutoria, allo stato degli atti, insuscettibile di passare in giudicato, e non già una pronuncia di merito - del tutto assente nel caso di specie e, pertanto, chiedeva:
“- rigettare la domanda cautelare della di sospensione Parte_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto
infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
e, per l'effetto,
- confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito
- 5 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
- ritenere e dichiarare inammissibile e comunque, con qualsivoglia
statuizione, rigettare l'opposizione proposta dalla nei confronti Parte_1
della avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Controparte_1
esecutivo n°425/2024 (rg 9529/2023) del 29 gennaio 2024 del Tribunale di
Palermo, in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
e,
conseguentemente,
- confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
n°425/2024 (rg 9529/2023) del 29 gennaio 2024 del Tribunale di Palermo;
e, per l'effetto,
- confermare l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo n°425/2024 (rg 9529/2023) del 29 gennaio
2024 del Tribunale di Palermo, e, comunque, con qualsivoglia statuizione,
condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a pagare alla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 103.132,28, oltre
gli interessi legali […] e spese del monitorio […] a titolo di riduzione in pristino
conseguente alla riforma integrale della sentenza impugnata n°1247/2020
(rg 9885/2014) del Tribunale di Palermo disposta con sentenza
n°1244/2023 (rg 564/2020) della Corte di Appello di Palermo, nonché quindi
a titolo di restituzione di tutte le somme di denaro a qualsiasi titolo e/o
ragione percepite dalla e corrisposte dalla in Parte_1 Controparte_1
esecuzione provvisoria della riformata sentenza n°1247/2020 (rg
9885/2014) del Tribunale di Palermo in forza della provvisoria esecutività
della stessa, oltre gli interessi legali correnti dalla data di corresponsione
alla data di effettivo soddisfo;
- 6 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
- rigettare le domande e le eccezioni tutte avanzate dalla Parte_1
in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova”. Il
tutto oltre spese di giudizio.
Preliminarmente occorre rappresentare che con istanza del
15.02.2024 la ha insistito sulla sospensione della provvisoria Parte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deducendo che la CP_1
le aveva notificato atto di precetto per le somme ingiunte e che la richiesta di sospensione era motivata dall'assenza del grave pericolo per l'opposta e del pregiudizio nel reiterato inadempimento.
Veniva quindi disposta la separata trattazione della sospensione nel procedimento R.G. n. 1920-1/2024. In tale procedimento parte opposta non si costituiva ma presenziava all'udienza dell'11.03.2024 chiedendo il rigetto dell'istanza.
Con provvedimento emesso fuori udienza il G.I. rigettava la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione ritenendo insussistenti sia il
fumus che il periculum, e rinviava al merito per le spese del giudizio.
Ciò detto, il presente procedimento proseguiva senza incombenti istruttori;
indi veniva rinviato per le conclusioni ex art. 189 c.p.c. previa concessione alle parti dei termini a ritroso per note, comparse conclusionali e memorie di replica e, infine, posto in riserva per la decisione.
In merito al procedimento parte opponente rileva l'erronea assegnazione dei termini che sarebbero decorsi dal 07.02.2024 con conseguente decadenza delle parti rispetto alle proprie difese.
Sul punto, tuttavia, non si concorda in quanto con provvedimento del
30.12.2024 questo G.I. rinviava “per le conclusioni all'udienza
- 7 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
dell'8.4.2025 ore 10.00 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. a
decorrere da 60 gg prima della suddetta data” (cfr. ordinanza in atti).
L'art. 189 c.p.c. dispone che: “Il giudice istruttore, quando procede a
norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti
a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e
assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il
deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che
le parti intendono sottoporre al collegio, […];
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il
deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il
deposito delle memorie di replica”.
Per il calcolo dei termini la data è quella dell'udienza collegiale del
08.04.2025. Sicché i termini concessi ai sensi dell'art. 189 c.p.c. “prima
dell'udienza” erano così determinati:
− termine del 07.02.2025 per le note di precisazione delle conclusioni;
− termine del 07.03.2025 per la comparsa conclusionale;
− termine del 24.03.2025 per la memoria di replica.
L'inciso “a decorrere da 60 gg prima della suddetta data” è da intendersi alla luce del dettato normativo che dispone la concessione di “un
termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza”, e ciò nel senso che il G.I. avrebbe potuto rimodulare i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
individuando un minor intervallo di tempo tra la data dell'udienza e quello per il deposito degli atti.
- 8 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
In conclusione, si ritiene che nessun termine poteva dirsi perento al momento del provvedimento di rinvio della causa all'udienza di rimessione al collegio ex art. 189 c.p.c.
Passando al merito della questione, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che si espongono di seguito.
Ritiene questo G.I. di dovere condividere l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte opponente in merito alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, il cui rigetto in sede di appello – con pronuncia espressa – impedisce a questo giudicante di entrare nel merito della questione.
Ed invero, di fronte del dispositivo della Corte di Appello di Palermo
di cui alla sentenza n. 1244/2023, non avrebbe potuto CP_1
riproporre la domanda di ripetizione in un autonomo giudizio. Laddove
quest'ultima avesse ritenuto l'errore di minuspetizione da parte del
Collegio, avrebbe dovuto tutt'al più proporre ricorso per Cassazione.
In sostanza, la rinuncia alla domanda dell'odierna opposta (che ha omesso d'impugnare il relativo capo della sentenza della Corte di Appello)
ha valore sostanziale e non di mero rito. Vanno quindi riviste le conclusioni dell'ordinanza di rigetto della sospensione in punto di fumus boni iuris,
confermandosi invece quelle in punto di periculum in mora; e poiché in data
25.03.2024 l'opponente ha provveduto a versare a la somma CP_1
complessiva di euro 113.829,40, come da copia della contabile depositata in atti (cfr. all. 2 alla memoria istruttoria del 13.05.2024), va CP_1
condannata a ripetere quanto ricevuto dalla in forza del Parte_1
revocando d.i.
- 9 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi tariffari, tenuto conto del valore del decisum,
dell'istruttoria condotta in via documentale e della natura delle questioni ad esso sottese. Quanto alle spese del reclamo, tenuto conto del complessivo esito del procedimento, queste vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione promossa da Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 425/2024, emesso in data
29.01.2024 dal Tribunale di Palermo;
- condanna la a ripetere la somma di euro Controparte_1
113.829,40 versata dalla oltre interessi legali dalla data Parte_1
della sentenza al saldo effettivo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite per Controparte_1
il presente giudizio che liquida in euro 7.052,00, rimborso spese vive,
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, in data 26/11/2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
- 10 -
Tribunale di Palermo
Sezione III Civile