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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 19.6.'25, all'ora di rito sono comparsi, mediante collegamento da remoto alla stanza virtuale del giudice:
• per parte ricorrente l'avvocato ZAMBRANO ANDREA;
• per parte resistente l'avvocato Luisi in sostituzione dell'avv. PESSI ROBERTO;
L'avvocato ZAMBRANO ANDREA conclude come da ricorso introduttivo. Si ricollega all'orientamento consolidato della Cassazione e della giurisprudenza di merito. Insiste per la precisazione del credito come fatta all'ultima udienza.
L'avvocato Luisi conclude come da memoria di costituzione. E' noto l'orientamento, ma si insiste per le ragioni della inerenti all'equilibrio finanziario di lungo termine. La somma precisa per il dr. Pt_1
sarebbe terminante con 24.828,55=. Per_1
L'avvocato Zambrano concorda con quest'ultimo conteggio. Insiste per il resto come in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 1353/2023 promossa da
• (C.F. ) Parte_2 C.F._1
• (C.F. Parte_3 C.F._2
avv. Andrea Zambrano del Foro di Milano ricorrente contro
• A FAVORE Controparte_1 [...]
Controparte_2 con l'avv. PESSI ROBERTO
resistente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
A) Accertare e dichiarare l'illegittimità, sia dell'art. 22 del Regolamento istitutivo del CP_3 contributo di solidarietà e della relativa delibera n.3/13, sia dell'art. 29 del Regolamento Unitario approvato con Decreto Interministeriale del 14.07.2004, che della relativa deliberazione CP_3 dell'Assemblea dei Delegati della n. 10/17/AdD del 29.11.2017 e quindi l'illegittimità della CP_3 trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata dalla sulla pensione dei ricorrenti a Pt_1 decorrere dal 1.10.2017 e, per l'effetto;
B) Condannare la alla restituzione: CP_3
- 2 - Tribunale di Treviso
-in favore del Dott. dell'importo di € 22.390,26 trattenuto dal 1 ottobre 2017 al 31 Parte_2 settembre 2023 sull'assegno di pensione della Cassa a titolo di contributo di solidarietà, e di quelle ulteriori trattenute successivamente al 31.9.23;
- in favore del dott. dell'importo di € 23.583,51 trattenuto dal 1 ottobre 2017 al 31 Parte_3 settembre 2023 sull'assegno di pensione dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà e di quelle ulteriori trattenute successivamente al 31.9.23;
C) Condannare la al pagamento degli interessi sulle dette somme dalle singole date del CP_3 dovuto al saldo;
D) Condannare la a cessare di operare la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà CP_3 sull'assegno mensile di pensione dei ricorrenti sino al 31.12.23;
E) Dare atto della produzione documentale con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni;
F) Con vittoria di spese ed onorari, CPA, IVA e spese generali forfettarie 15%
.
All'udienza di prima comparizione delle parti il patrocinio attoreo ha verbalizzato quanto segue:
L'avv. Zambrano precisa il credito dei ricorrenti. Le 4 rate sono:
• • per il dr le ulteriori trattenute in 4 rate sono di euro 1245,04 e il credito finale viene Per_1 precisato in complessivi euro 24.828,60.
• • per il dr. le ulteriori trattenute in 4 rate sono di euro 1181,64 (e il credito finale Parte_2 viene precisato in complessivi euro 23.571,90.
Chiede di essere autorizzato al deposito dei cedolini, si riporta per il resto agli atti.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, argomentazione ed eccezione:
Nel merito:
1) respingere il ricorso proposto dall'avversario perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
2) in via subordinata, dichiarare prescritta la richiesta dei ricorrenti di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla , per il periodo precedente al 14.12.2018; Pt_1
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti hanno dedotto:
- di essere titolari della pensione di vecchiaia anticipata erogata dalla a far data dal mese di CP_3 luglio 2004;
- che la ha applicato sulla pensione erogata in loro favore, in esecuzione dell'art. 22 del CP_3
Regolamento di disciplina del regime previdenziale, un contributo di solidarietà, applicato, per quanto interessa il caso di specie, con riferimento parziale al quinquennio 2014-2018 (la richiesta riguarda infatti il periodo successivo al 1 ottobre 2017) ed al quinquennio 2019 – 2023.
Tanto premesso, hanno allegato l'illegittimità di tale contributo, per contrasto con il principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, e hanno chiesto la restituzione delle somme prelevate dalla a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione dei medesimi a partire dal 1° ottobre CP_3
2017.
- 3 - Tribunale di Treviso
La resistente, costituitasi in giudizio, ha resistito alle pretese dei ricorrenti per le ragioni tutte illustrate nella memoria costitutiva al cui contenuto si rinvia.
*
Nel presente procedimento si controverte della legittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla odierna resistente con l'art. 22 del Regolamento di disciplina della medesima (oggi Pt_1 Pt_1 riprodotto nell'art. 29 del Regolamento Unitario), reiterato, per gli anni 2019-2023, con delibera n. 10 del 29.11.2017 ed applicato sulle pensioni di anzianità dei ricorrenti, maturate anteriormente all'1.1.2007.
In materia si è ormai formato un consolidato orientamento, di questo e di altri Tribunali del circondario, confermato dalla Corte d'Appello di Venezia e anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte. In ragione di tale orientamento, deve essere data continuità al principio secondo il quale in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non possono adottare, pur se Controparte_4 in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili.
Tali atti sono, invero, incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, esula dai poteri riconosciuti dall'ordinamento la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto lo stesso, al di là della sua denominazione letterale, non è riconducibile a un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce una forma di prelievo di prestazione patrimoniale annoverabile tra quelli che solo il legislatore è titolato ad imporre attraverso un provvedimento ad hoc.
Non può dunque che essere riaffermata l'illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, e la in Controparte_5 persona del suo Presidente e comunque del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (CAP
00198), Via Mantova, 1, c.f. , va condannata al rimborso: P.IVA_1
• in favore del dott. , della complessiva somma di € 23.571,90=, per le trattenute Parte_2 operate a titolo di contributo di solidarietà nel periodo complessivo supra specificato, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al rimborso effettivo, giusta il disposto dell'art.16, comma VI, della Legge N.412/1991;
• in favore del dott. , della complessiva somma di € 24.828,55=, per le trattenute operate a Per_1 titolo di contributo di solidarietà nel periodo complessivo supra specificato, oltre interessi
- 4 - Tribunale di Treviso
legali dalla data di ciascun prelievo al rimborso effettivo, giusta il disposto dell'art.16, comma
VI, della Legge N.412/1991.
Quanto alla decorrenza degli interessi, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui “essendo il credito de quo previdenziale, ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e quindi gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito…” (cfr.
SSUU n.6928/2018; e, con specifico riferimento alla CNPADC, Cass. n.16813 e 16814/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza ed esclusa la fase istruttoria che non vi è stata.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) dichiara illegittime le trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente dalla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, a titolo di “contributo di solidarietà”, nel Controparte_1 quinquennio 2019-2023 (Delibera N.10/2017 e art.29 del Regolamento Unitario);
b) per l'effetto, condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore a Pt_1 restituire: al dott. la complessiva somma di € 23.571,90=, trattenuta a titolo di contributo di Parte_2 solidarietà sulle mensilità pensionistiche maturate nel quinquennio di cui in narrativa (comprese tredicesime mensilità), oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
al dott. la complessiva somma di € 24.828,55=, trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sulle Per_1 mensilità pensionistiche maturate nel quinquennio di cui in narrativa (comprese tredicesime mensilità), oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
c) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere ai Pt_1 ricorrenti in solido le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000,00=, oltre accessori di legge.
Treviso, 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 -
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 19.6.'25, all'ora di rito sono comparsi, mediante collegamento da remoto alla stanza virtuale del giudice:
• per parte ricorrente l'avvocato ZAMBRANO ANDREA;
• per parte resistente l'avvocato Luisi in sostituzione dell'avv. PESSI ROBERTO;
L'avvocato ZAMBRANO ANDREA conclude come da ricorso introduttivo. Si ricollega all'orientamento consolidato della Cassazione e della giurisprudenza di merito. Insiste per la precisazione del credito come fatta all'ultima udienza.
L'avvocato Luisi conclude come da memoria di costituzione. E' noto l'orientamento, ma si insiste per le ragioni della inerenti all'equilibrio finanziario di lungo termine. La somma precisa per il dr. Pt_1
sarebbe terminante con 24.828,55=. Per_1
L'avvocato Zambrano concorda con quest'ultimo conteggio. Insiste per il resto come in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 1353/2023 promossa da
• (C.F. ) Parte_2 C.F._1
• (C.F. Parte_3 C.F._2
avv. Andrea Zambrano del Foro di Milano ricorrente contro
• A FAVORE Controparte_1 [...]
Controparte_2 con l'avv. PESSI ROBERTO
resistente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
A) Accertare e dichiarare l'illegittimità, sia dell'art. 22 del Regolamento istitutivo del CP_3 contributo di solidarietà e della relativa delibera n.3/13, sia dell'art. 29 del Regolamento Unitario approvato con Decreto Interministeriale del 14.07.2004, che della relativa deliberazione CP_3 dell'Assemblea dei Delegati della n. 10/17/AdD del 29.11.2017 e quindi l'illegittimità della CP_3 trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata dalla sulla pensione dei ricorrenti a Pt_1 decorrere dal 1.10.2017 e, per l'effetto;
B) Condannare la alla restituzione: CP_3
- 2 - Tribunale di Treviso
-in favore del Dott. dell'importo di € 22.390,26 trattenuto dal 1 ottobre 2017 al 31 Parte_2 settembre 2023 sull'assegno di pensione della Cassa a titolo di contributo di solidarietà, e di quelle ulteriori trattenute successivamente al 31.9.23;
- in favore del dott. dell'importo di € 23.583,51 trattenuto dal 1 ottobre 2017 al 31 Parte_3 settembre 2023 sull'assegno di pensione dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà e di quelle ulteriori trattenute successivamente al 31.9.23;
C) Condannare la al pagamento degli interessi sulle dette somme dalle singole date del CP_3 dovuto al saldo;
D) Condannare la a cessare di operare la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà CP_3 sull'assegno mensile di pensione dei ricorrenti sino al 31.12.23;
E) Dare atto della produzione documentale con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni;
F) Con vittoria di spese ed onorari, CPA, IVA e spese generali forfettarie 15%
.
All'udienza di prima comparizione delle parti il patrocinio attoreo ha verbalizzato quanto segue:
L'avv. Zambrano precisa il credito dei ricorrenti. Le 4 rate sono:
• • per il dr le ulteriori trattenute in 4 rate sono di euro 1245,04 e il credito finale viene Per_1 precisato in complessivi euro 24.828,60.
• • per il dr. le ulteriori trattenute in 4 rate sono di euro 1181,64 (e il credito finale Parte_2 viene precisato in complessivi euro 23.571,90.
Chiede di essere autorizzato al deposito dei cedolini, si riporta per il resto agli atti.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, argomentazione ed eccezione:
Nel merito:
1) respingere il ricorso proposto dall'avversario perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
2) in via subordinata, dichiarare prescritta la richiesta dei ricorrenti di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla , per il periodo precedente al 14.12.2018; Pt_1
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti hanno dedotto:
- di essere titolari della pensione di vecchiaia anticipata erogata dalla a far data dal mese di CP_3 luglio 2004;
- che la ha applicato sulla pensione erogata in loro favore, in esecuzione dell'art. 22 del CP_3
Regolamento di disciplina del regime previdenziale, un contributo di solidarietà, applicato, per quanto interessa il caso di specie, con riferimento parziale al quinquennio 2014-2018 (la richiesta riguarda infatti il periodo successivo al 1 ottobre 2017) ed al quinquennio 2019 – 2023.
Tanto premesso, hanno allegato l'illegittimità di tale contributo, per contrasto con il principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, e hanno chiesto la restituzione delle somme prelevate dalla a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione dei medesimi a partire dal 1° ottobre CP_3
2017.
- 3 - Tribunale di Treviso
La resistente, costituitasi in giudizio, ha resistito alle pretese dei ricorrenti per le ragioni tutte illustrate nella memoria costitutiva al cui contenuto si rinvia.
*
Nel presente procedimento si controverte della legittimità del contributo di solidarietà introdotto dalla odierna resistente con l'art. 22 del Regolamento di disciplina della medesima (oggi Pt_1 Pt_1 riprodotto nell'art. 29 del Regolamento Unitario), reiterato, per gli anni 2019-2023, con delibera n. 10 del 29.11.2017 ed applicato sulle pensioni di anzianità dei ricorrenti, maturate anteriormente all'1.1.2007.
In materia si è ormai formato un consolidato orientamento, di questo e di altri Tribunali del circondario, confermato dalla Corte d'Appello di Venezia e anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte. In ragione di tale orientamento, deve essere data continuità al principio secondo il quale in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non possono adottare, pur se Controparte_4 in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili.
Tali atti sono, invero, incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, esula dai poteri riconosciuti dall'ordinamento la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto lo stesso, al di là della sua denominazione letterale, non è riconducibile a un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce una forma di prelievo di prestazione patrimoniale annoverabile tra quelli che solo il legislatore è titolato ad imporre attraverso un provvedimento ad hoc.
Non può dunque che essere riaffermata l'illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, e la in Controparte_5 persona del suo Presidente e comunque del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (CAP
00198), Via Mantova, 1, c.f. , va condannata al rimborso: P.IVA_1
• in favore del dott. , della complessiva somma di € 23.571,90=, per le trattenute Parte_2 operate a titolo di contributo di solidarietà nel periodo complessivo supra specificato, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al rimborso effettivo, giusta il disposto dell'art.16, comma VI, della Legge N.412/1991;
• in favore del dott. , della complessiva somma di € 24.828,55=, per le trattenute operate a Per_1 titolo di contributo di solidarietà nel periodo complessivo supra specificato, oltre interessi
- 4 - Tribunale di Treviso
legali dalla data di ciascun prelievo al rimborso effettivo, giusta il disposto dell'art.16, comma
VI, della Legge N.412/1991.
Quanto alla decorrenza degli interessi, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui “essendo il credito de quo previdenziale, ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e quindi gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito…” (cfr.
SSUU n.6928/2018; e, con specifico riferimento alla CNPADC, Cass. n.16813 e 16814/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della vertenza ed esclusa la fase istruttoria che non vi è stata.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) dichiara illegittime le trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente dalla
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, a titolo di “contributo di solidarietà”, nel Controparte_1 quinquennio 2019-2023 (Delibera N.10/2017 e art.29 del Regolamento Unitario);
b) per l'effetto, condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore a Pt_1 restituire: al dott. la complessiva somma di € 23.571,90=, trattenuta a titolo di contributo di Parte_2 solidarietà sulle mensilità pensionistiche maturate nel quinquennio di cui in narrativa (comprese tredicesime mensilità), oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
al dott. la complessiva somma di € 24.828,55=, trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sulle Per_1 mensilità pensionistiche maturate nel quinquennio di cui in narrativa (comprese tredicesime mensilità), oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al pagamento effettivo;
c) condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere ai Pt_1 ricorrenti in solido le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000,00=, oltre accessori di legge.
Treviso, 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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