Ordinanza collegiale 20 maggio 2022
Ordinanza collegiale 23 settembre 2022
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 12/04/2023, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 01211/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02256/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Nadia Spallitta, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Palermo, sez. lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 9 dicembre 2021 e depositato il successivo 16 dicembre, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione resistente ad eseguire la sentenza del Tribunale di Palermo, sez. lavoro, n. -OMISSIS-, confermata con sentenza della Corte d’appello di Palermo n. -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio scolastico provinciale di Palermo è stato condannato a pagare alla ricorrente gli incrementi retributivi connessi dal CCNL all’anzianità di servizio, dalla stessa maturati nel corso dei rapporti a termine dall’anno scolastico 2011/2012 sino al 31 agosto 2015, nonché le retribuzioni dovute per il periodo dal 30 giugno al 31 agosto dei predetti anni scolastici, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo effettivo.
La ricorrente ha, in particolare, chiesto la condanna del Ministero al pagamento “della somma di € 19.083,44 per stipendi ed indennità di docenza in applicazione delle tabelle previste dal CCNL vigente al 2011, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo effettivo” e “degli incrementi retributivi connessi dal CCNL all’anzianità di servizio dalla stessa maturati nel corso dei rapporti a termine dall’anno scolastico 2011/2012 sino al 31 agosto 2015 cui devono aggiungersi gli oneri contributivi ed il calcolo degli interessi come per legge” .
In data 22 dicembre 2021, si è costituito, con atto di pura forma, il Ministero dell’Istruzione.
Con ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, sono stati disposti incombenti istruttori, al fine di quantificare la somma spettante alla ricorrente, sul cui ammontare le parti non concordavano.
Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022, il Presidente ha reso avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., della questione relativa alla eventuale inammissibilità del ricorso per genericità del giudicato di cui è chiesta l’esecuzione e, sotto altro profilo, perché la sentenza in forma esecutiva non risulta notificata al Ministero dell’Istruzione; su richiesta di parte ricorrente, è stato concesso un breve rinvio della trattazione della causa per poter dedurre su entrambe le questioni.
Con memoria depositata in data 10 gennaio 2023, il Ministero ha riferito di aver dato piena esecuzione al giudicato ed ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
In replica a tale memoria, la ricorrente ha dato atto della parziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in relazione alla ricostruzione giuridica ed economica resa dal Ministero con decreto n. 1118 del 10 ottobre 2022, prodotto agli atti del presente giudizio; ha, altresì, dichiarato di accettare la somma di € 19.098,44, riconosciuta come dovuta dal Ministero; ha tuttavia rappresentato che la detta somma non era stata ancora corrisposta ed ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso, al fine di ottenere l’effettivo pagamento della somma di € 19.098,44.
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, il collegio ritiene di dover valutare l’ammissibilità del ricorso, in considerazione della natura della decisione di cui è chiesta l’ottemperanza.
In linea con l’avviso reso in udienza, nonché con i precedenti di questa sezione e della giurisprudenza amministrativa in generale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza del Tribunale di Palermo, di cui è chiesta l’esecuzione, invero, non reca una quantificazione né degli incrementi retributivi, né negli arretrati dovuti per i periodi di luglio ed agosto delle indicate annualità.
A tale lacuna non può porre rimedio il giudice dell’ottemperanza mediante l’esercizio di una attività cognitiva suppletiva, invece rimessa al Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, quale giudice del rapporto giuridico sottostante.
La sentenza di condanna generica del giudice civile costituisce titolo esecutivo se dal dispositivo e dalla motivazione possa quantificarsi il corrispettivo con un’operazione matematica. In sede di ottemperanza il giudice amministrativo incontra il limite dell’accertamento del quantum dovuto, presupponendo la relativa quantificazione un accertamento nel merito del rapporto sottostante che non può essere effettuato nell’ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto (in questo senso, C.G.A., 25 maggio 2020, n. 315).
In proposito, rammenta il collegio che solo per quanto riguarda le sentenze del giudice amministrativo il giudice dell’ottemperanza ha alcuni poteri integrativi, ovverosia può contribuire alla definizione dell’effettivo contenuto del giudicato, non limitandosi a una funzione meramente esecutiva, dando così luogo al fenomeno comunemente noto come “giudicato a formazione progressiva”. Infatti, sia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 marzo 1989, n. 7; Cassazione civile sez. un., 14 aprile 2020, n.7825; 30 giugno 1999, n. 376; cfr. anche Cons. Stato sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1784) hanno da tempo ritenuto che il giudice dell’ottemperanza, in caso di sentenze del giudice amministrativo – diversamente da quanto accade in caso di sentenze rese dal giudice di un altro ordine – ha la possibilità di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (idonei a giustificare anche l’emanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell’adeguamento della situazione al comando rimasto inevaso (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 12 dicembre 2012, n. 5104; Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409).
In tali ipotesi il giudizio di ottemperanza non è assimilabile a un mero processo esecutivo (e in particolare a quello civile) diretto all’esecuzione di un comando completamente formato nel giudicato, ma il giudice deve svolgere anche una prodromica attività di cognizione con lo scopo di definire e se del caso specificare la regola del caso concreto derivante dalla pronuncia da eseguire.
Mentre, quindi, in sede di esecuzione di sentenze amministrative il giudice dell’ottemperanza può “riempire” gli spazi vuoti lasciati dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, un analogo potere integrativo non sussiste nel caso di ottemperanza di sentenze del giudice ordinario, in quanto il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. In questa ipotesi l’azione del giudice dell’ottemperanza si deve contenere nell’ambito di un’attività meramente esecutiva del disposto del giudice ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente.
La circostanza che, nell’esecuzione del giudicato di sentenze del giudice ordinario, il giudice dell’ottemperanza sia rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza, e non possa specificarne o integrarne il contenuto, comporta l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza nel caso di sentenze di condanna generica del giudice ordinario (Cons. Stato Sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4977), ovverosia a fronte di pronunce che si limitino ad accertare l’ an della pretesa rimettendo il quantum a future determinazioni che necessitino di un accertamento cognitorio.
La determinazione di quanto dovuto, soprattutto in presenza di contestazioni sulle entità delle spettanze, risulta essere questione di merito che esula dal giudizio di ottemperanza e che deve, appunto, essere decisa dal competente giudice di cognizione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 20 marzo 2012, n. 1378; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 giugno 2009, n. 1436).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
In considerazione della peculiarità della fattispecie, il collegio ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2023, con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO