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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/10/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5665/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PIEROBON REGINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CASAGRANDE ERICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano e non presentino profili di illegittimità,
il Collegio si pronuncia come di seguito, visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 06/12/1980 e trascritto al n. 29, Parte 2, Serie A, Anno 1980 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PEDEROBBA alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto
2) La sig.ra resterà a vivere nell'abitazione familiare sita in Valdobbiadene in Via Fosse Pt_1
n. 1/D catastalmente identificata al Catasto Fabbricati Fg. 23 – part. 1417 – Sub. 3 -
Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6,0 in forza degli accordi presi dai coniugi in questa sede;
3) Il sig. ontribuirà al mantenimento ordinario della moglie versando, entro il giorno Pt_2
10 di ogni mese, la somma di € 100,00, a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà
soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
4) Si dà atto che ai fini della regolamentazione e del pareggio dei rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio, tenuto conto dei rispettivi contributi apportati alla vita familiare e aziendale, i coniugi, sempre nell'ottica degli accordi negoziali raggiunti, al fine di comporre consensualmente il loro assetto economico e patrimoniale, concordano quanto segue:
il sig. quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi Pt_2
coniugale e della definizione dei rapporti economici tra i coniugi ponendo la sua firma in calce, si impegna a trasferire alla sig.ra senza alcun corrispettivo in denaro, ma senza Pt_1
spirito di liberalità rientrando nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a titolo di mantenimento una tantum, la piena proprietà degli immobili catastalmente censiti presso il Catasto dei Fabbricati e Terreni del:
• Comune di VALDOBBIADENE (TV) (L565)
Foglio 23 Numero 1417 Subalterno 3
Rendita Euro 464,81
Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6,0 vani
Dal momento della sottoscrizione del presente ricorso tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale restano ad esclusivo carico della GN Parte_1
Dal momento della sottoscrizione del presente ricorso tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale restano ad esclusivo carico della GN . Parte_1
• Il sig. inoltre, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della Pt_2
risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei rapporti economici tra i coniugi, -
ponendo la sua firma in calce si impegna a cedere, senza alcun corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità rientrando nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a titolo di mantenimento una tantum, la propria quota di nuda proprietà, mantenendo per sè il diritto di usufrutto vitalizio, relativa ai seguenti beni, censiti presso il Catasto dei Fabbricati e Terreni del:
▪ Comune di VALDOBBIADENE (TV) (L565)
Foglio 23 Numero 1417 Subalterno 2
Rendita Euro 669,95
Categoria C/2), Classe 2, Consistenza 276 m2
▪ Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) (G645)
Foglio 9 Particella 220
Redditi: dominicale Euro 21,80; agrario Euro 14,17
Superficie:
4.221 m2
Particella con qualità: Seminativo, Classe 2 (per la quota di ½)
▪ Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) (G645) Foglio 9 Particella 221
Redditi: dominicale Euro 21,75 Lire 42.110; agrario Euro 14,14 Lire 27.372
Superficie:
4.211 m2
Particella con qualità: Seminativo, Classe 2 (per la quota di ½);
▪ Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) (G645)
Foglio 9 Particella 222
Redditi: dominicale Euro 27,51 Lire 53.260; agrario Euro 17,88 Lire 34.619
Superficie:
5.326 m2
Particella con qualità: Seminativo, Classe 2 (per la quota di ½);
▪ Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) (G645)
Foglio 9 Particella 223
Redditi: dominicale Euro 26,31 Lire 50.941; agrario Euro 15,55 Lire 30.102
Superficie:
4.631 m2
Particella con qualità: Prato, Classe 2 (per la quota di ½);
▪ Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) (G645)
Foglio 9 Particella 232
Particella divisa in 2 porzioni
Redditi: dominicale Euro 8,97 agrario Euro 5,90
Superficie:
1.771 m2
Particella con qualità: Seminativo arborato, Classe 3 (per la quota di ½);
▪ Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) (G645)
Foglio 9 Particella 233
Redditi: dominicale Euro 39,55; agrario Euro 21,36
Superficie:
3.063 m2
Particella con qualità: Vigneto, Classe 1
▪ Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) (G645) Foglio 9 Particella 340
Redditi: dominicale Euro 8,96; agrario Euro 5,82
Superficie:
1.735 m2
Particella con qualità: Seminativo, Classe 2
▪ Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) (G645)
Foglio 9 Particella 484
Redditi: dominicale Euro 9,77 Lire 18.912; agrario Euro 7,33 Lire 14.184
Superficie:
2.364 m2
Particella con qualità: Seminativo arborato, Classe 3 (per la quota di ½);
▪ Comune di SAN PIETRO DI FELETTO (TV) (I103)
Foglio 3 Particella 453
Redditi: dominicale Euro 36,95; agrario Euro 19,56
Superficie:
2.806 m2
Particella con qualità: Vigneto, Classe U
▪ Comune di SAN PIETRO DI FELETTO (TV) (I103)
Foglio 4 Particella 73
Redditi: dominicale Euro 18,23; agrario Euro 9,65
Superficie:
1.384 m2
Particella con qualità: Vigneto, Classe U
▪ Comune di SAN PIETRO DI FELETTO (TV) (I103)
Foglio 4 Particella 383
Redditi: dominicale Euro 2,85 Lire 5.520; agrario Euro 1,62 Lire 3.128
Superficie: 368 m2
Particella con qualità: Prato, Classe 1
▪ Comune di SAN PIETRO DI FELETTO (TV) (I103)
Foglio 4 Particella 384 Redditi: dominicale Euro 18,00 Lire 34.859; agrario Euro 11,46 Lire 22.183
Superficie:
3.169 m2
Particella con qualità: Seminativo arborati, Classe 2
▪ Comune di SAN PIETRO DI FELETTO (TV) (I103)
Foglio 4 Particella 898
Redditi: dominicale Euro 7,04 Lire 13.640; agrario Euro 3,64 Lire 7.040
Superficie: 880 m2
Particella con qualità: Prato arborato, Classe 1
▪ Comune di SAN PIETRO DI FELETTO (TV) (I103)
Foglio 4 Particella 900
Redditi: dominicale Euro 28,23 Lire 54.666; agrario Euro 20,39 Lire 39.481
Superficie:
6.074 m2
Particella con qualità: Seminativo arborato, Classe 3
▪ Comune di SAN PIETRO DI FELETTO (TV) (I103)
Foglio 4 Particella 901
Redditi: dominicale Euro 0,19 Lire 360; agrario Euro 0,13 Lire 260
Superficie: 40 m2
Particella con qualità: Seminativo arborato, Classe 3
▪ Comune di SAN PIETRO DI FELETTO (TV) (I103)
Foglio 4 Particella 903
Redditi: dominicale Euro 8,11 Lire 15.702; agrario Euro 4,19 Lire 8.104
Superficie:
1.013 m2
Particella con qualità: Prato arborato, Classe 1
Salvo più specifica individuazione ed integrazione dei dati catastali in sede notarile.
5) Si dà atto che l'atto notarile, che verrà redatto in esecuzione del trasferimento immobiliare sopra concordato, avrà luogo innanzi al Notaio scelto dal sig. on spese a carico di Pt_2 entrambe le parti in egual misura, entro e non oltre il termine di due mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
6) Si dà atto che a fronte dei trasferimenti di cui ai punti precedenti la GN Parte_1
rinuncia a qualsiasi altra pretesa nei confronti del signor , in forza del vincolo Parte_2
matrimoniale e/o ad altro qualsiasi titolo, salvo quanto previsto circa l'assegno di mantenimento di cui infra.
7) Si dà atto che poiché quanto qui stabilito è stato concordato dalle parti per regolamentare e pareggiare i reciproci rapporti di dare/avere sorti in occasione del matrimonio, così da comporre consensualmente il loro assetto economico e patrimoniale in occasione della loro separazione e del loro successivo divorzio, i sig.ri e hiedono che lo stipulando Pt_1 Pt_2
trasferimento, di cui ai precedenti punti, sia esente dalle imposte ipotecarie, catastali, di registro, di bollo ed ogni altra imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n.
74 come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003
ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21
giugno 2012 e dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n.
2111/2016 e n. 3011/2016
8) Si dà atto che sempre ai fini della regolamentazione e del pareggio dei rapporti economici e patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, tenuto conto dei rispettivi contributi apportati alla vita familiare e aziendale, ci coniugi, sempre nell'ottica degli accordi negoziali raggiunti,
al fine di comporre consensualmente il loro assetto economico e patrimoniale, convengono quanto segue.
Il conto corrente cointestato acceso presso Banca Generali, identificato dal codice IBAN
IT6H0307502200CC8500813727, verrà chiuso.
La sig.ra avrà diritto a ricevere dal signor a somma di € 12.500,00, pari al 50% Pt_1 Pt_2
dell'importo complessivo dei bonifici effettuati da quest'ultimo dal suddetto conto corrente verso un proprio conto personale, per un totale di € 57.000,00, eseguiti in data 04/04/2022, 17/01/2025 e 15/05/2025, decurtati i bonifici che la medesima ha già ricevuto dal marito il
10/06/2024 per € 6.000,00 e il 14/06/2024 per € 10.000,00.
Tenuto conto del valore complessivo del patrimonio comune, comprensivo del portafoglio finanziario e del conto corrente cointestati sopra indicati, che al 30.06.25 ammonta ad €
993.678,97 (doc. 24 Prospetto contratti cointestati Banca Generali al 30.06.2025), le parti convengono che alla sig.ra spetti una quota pari al 50% del predetto portafoglio Pt_1
finanziario, corrispondente a € 496.839,48.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, il sig. con la sottoscrizione del ricorso si Pt_2
impegna a corrispondere alla sig.ra la somma complessiva di € 509.339,48, somma Pt_1
che egli dovrà versare entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di deposito del ricorso.
9) Si dà atto che sempre a definizione dei rapporti economici e patrimoniali insorti in costanza di matrimonio il Signor i impegna, unitamente alla figlia, GN Pt_2 Per_1
sia in proprio quale comproprietaria dei terreni, sia in qualità di legale
[...]
rappresentante pro-tempore dell'azienda agricola Bosco di Ciglio S.S., che si è
separatamente impegnata in tal senso, a rinegoziare l'attuale contratto di affitto di fondi rustici di proprietà in parte del signor in parte della figlia , concessi Pt_2 Persona_1
in affitto alla predetta azienda agricola, di cui la GN è socia, prevedendo una durata Pt_1
contrattuale fino al 10.11.2028, con rinuncia espressa da parte del sig. lla facoltà Pt_2
di disdetta anticipata rispetto a detta ultima data.
10) Si dà atto che con l'esatto adempimento di quanto in questa sede pattuito le parti dichiarano sin d'ora di aver definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale nascente dal matrimonio e dall'azienda agricola familiare, di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa neppure in forma compensativa-
perequativa.
11) Spese di procedura compensate tra le parti. Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani