Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 961/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, C.F._1
dall'avv. Federica Colletta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bagheria (PA), via Antonio Vivaldi n 7,
appellante
CONTRO
Controparte_1
c.f. n° in persona del legale rappre-
[...] P.IVA_1
sentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Giulia Bommarito ed elettivamente domiciliato nella v. Quin- tino Sella n° 18- , CP_1
appellato
Corte di Appello Palermo sez. II civile
E
, nata il [...], (c.f. CP_2 CP_1
), rappresenta e difesa, per mandato in atti, C.F._2
dall'Avv. Chiara Lo Faso ed elettivamente domiciliata presso il suo stu- dio in Bagheria (PA), alla via Antonio Vivaldi n. 7, Chiara Lo Faso, appellata – terza chiamata in primo grado
XXXX
Conclusioni delle parti: Appellante: “come in atto di appello”; Appellati: “come in
comparsa di costituzione e risposta”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 26.9.2018, Parte_2
[... propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3780/2018 del 2.7.2018 con il quale veniva al medesimo ingiunto il pagamento, in favore dell' della provincia di Paler- Controparte_1
mo (di seguito ), della complessiva somma di € 17.823,82, oltre CP_1
interessi legali e spese del procedimento, a titolo di credito vantato dall'ente pubblico per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordi- naria (deliberati in occasione dell'assemblea dell'11.1.2005), sull'immobile sito in via d'Anna n. 29 in S. Cipirello (PA).
A fondamento dell'opposizione l' , proprietario di un ap- Pt_1
partamento nel suddetto immobile in forza dell'atto di compravendita datato 11.5.1998 Rep. N. 19773 (all.5), contestò la fondatezza della pretesa creditoria deducendo la nullità del verbale assembleare
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dell'11.1.2005, per non avere avuto legale conoscenza della convoca- zione dell'assemblea condominiale né del relativo verbale nonché la violazione degli articoli 1136 e seguenti del codice civile in materia di nomina e revoca dell'amministratore di condominio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituì l'ente pubbli- co opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i.
Il Tribunale di Palermo, integrato il contradditorio nei confronti di (coniuge dell'opponente), ai sensi dell'art. 107 c.p.c. CP_2
nella qualità di comproprietaria dell'immobile, con sentenza n.
4489/2021 pubblicata in data 25.11.2021, dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta, condannando l'opponente al pagamento in favore dell' della provincia di delle spese CP_1 CP_1
del giudizio liquidate in complessivi euro 2600,00 oltre spese forfeta- rie, C.P.A. ed I.V.A come per legge e compensando fra le parti le spese di causa ai sensi dell'art. 92 c.p.c. sostenute da . CP_2
Avverso la sentenza proponeva appello chie- Parte_1
dendo l'integrale riforma di essa con condanna alle spese di lite di en- trambi i gradi del giudizio. Si costituiva in giudizio l' di CP_1 CP_1
resistendo al gravame.
Si costituiva altresì aderendo alle conclusioni CP_2
formulate dall'appellante.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, in data 11 ottobre 2024 la cau- sa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con due motivi di appello logicamente connessi tra loro, par- te appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudi- ce di prime cure ha dichiarato l'opposizione inammissibile per il supe- ramento del termine di cui all'articolo 641 c.p.c. così omettendo una valutazione nel merito della causa.
2. Con il secondo motivo, l'appellante ripropone, nel merito, tut- te le censure e le contestazioni formulate nel giudizio di primo grado contestando la debenza della somma ingiunta e, in particolare, la nulli- tà della delibera condominiale adottata in data 11.1.2025 per mancata rituale convocazione nei suoi confronti.
XXX
❖ QUESTIONI DI RITO
Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'opposizione formulata.
Dall'esame della documentazione agli atti risulta, ictu oculi, che la notifica del decreto ingiuntivo n. 3780/2018 del 2.7.2018, effettuata ai sensi dell'articolo 149 c.p.c., non si è perfezionata in data 9.7.2018 - come ritenuto erroneamente dal primo giudice il quale ha tenuto conto della data riportata nel timbro apposto in calce al decreto ingiuntivo che, però, segna solo il momento nel quale l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario per la successiva notifica – ma in data certa- mente successiva, considerato che la notifica è stata eseguita a mezzo
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servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in una località fuori dalla città di . CP_1
La fattispecie notificatoria in esame è regolata dal combinato disposto dell'articolo 149 comma 3 c.p.c., per il quale la notifica si per- feziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto e del comma 5 dell'articolo 8 della l. n.
890 del 20.11.1982 (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame), il quale specifica che la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4.
Nel caso di specie – posto che giammai le parti e tanto meno l'opposto ha sollevato alcuna eccezione di tardività nel giudizio di CP_1
primo grado – ancorché non sia stata depositata nel giudizio la cartoli- na di ritorno della notifica, da cui desumere la prova della data effetti- va di notifica dell'atto, tuttavia, dal plico depositato dall'opponente ri- sulta che alla data del 14.7.2018 l'ufficiale giudiziario, completando le operazioni di notifica, ha spedito l'avviso al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, da cui decorre il termine di
10 giorni per la compiuta giacenza previsti dal comma 5 dell'articolo 8 della l. n. 890 del 1982 con l'effetto che la notifica è da intendersi per- fezionata al più alla data del 24.7.2018.
Tuttavia, avendo parte appellante dichiarato di aver ritirato il plico prima della scadenza del termine di 10 giorni ovvero il
23.7.2018, in assenza di contestazione della controparte, è ragionevole
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ritenere che da questa data si sia perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo con l'effetto che l'opposizione notificata in data 26.9.2018, tenuto conto della sospensione feriale dei termini è da considerarsi tempestivamente proposta e, dunque, ammissibile.
XXXX
❖ MERITO
Nel merito l'appello è fondato.
Con l'unico motivo posto a fondamento dell'opposizione propo- sta, deduce la nullità della delibera assembleare, adottata Pt_1
dall'assemblea tenuta in data 11.1.2005, nel corso della quale veniva approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dall' , principale proprietario dell'edificio ove è ubicata l'unità abi- CP_1
tativa di cui è titolare l'appellante, nonché committente delle opere, a causa dell'omessa comunicazione della convocazione della suddetta assemblea nonché per l'omessa comunicazione del verbale, perché adottato in violazione della normativa codicistica sul condominio degli edifici vigente all'epoca dei fatti. Inoltre, l'appellante, lamenta la viola- zione delle norme codicistiche sulla nomina dell'amministratore di condominio evidenziando il fatto che non si sia mai proceduto alla nomina di un amministratore né allo svolgimento di un'assemblea condominiale.
Gli assunti sono fondati.
Nella specie, posto che l' non ha mai prodotto alcun avviso CP_1
di convocazione dell'assemblea preventivamente comunicato all'appellante, la presenza nell'edificio di 4 proprietari privati titolari
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di diritti sulle cose comuni postula comunque la creazione di un con- dominio in forza del consolidato principio espresso dalla giurispru- denza di legittimità a sezioni unite: “La disciplina dettata dal codice ci- vile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di con- dominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organiz- zazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di appli- care, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggiorita- rio, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, "a fortiori", con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spe- se fatte per la conservazione delle cose comuni” (Cassazione Sez. Un. Ci- vili, 31 Gennaio 2006, n. 2046).
Indi, premessa la giuridica esistenza di un condominio e ciò a prescindere di un formale atto di costituzione, l'adozione di una deli- bera che approvava i lavori straordinari i cui costi, seppur in minima parte e pro quota, gravavano anche sui singoli proprietari, doveva es- sere ovviamente preceduta dalla comunicazione dell'avviso di sua convocazione per consentire al singolo condomino di potervi parteci- pare (art. 66 att. c.c.), tanto più se la deliberazione è inclusa tra gli atti menzionati nel ricorso per decreto ingiuntivo quale fonte negoziale dell'avvio dei lavori e del sostenimento delle relative spese, di cui una parte da recuperare dai proprietari degli appartamenti.
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D'altra parte, l'assenza di comunicazione che genera un radicale vizio di invalidità dell'atto non è surrogabile dalla notifica del decreto ingiuntivo, dovendosi richiamare il principio di diritto condiviso per il quale: “La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddi- sfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbliga quest'ultimo ad attivarsi per ac- quisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiunti- vo” (Cassazione civile, sez. II, 02 Agosto 2016, n. 16081).
Ne consegue che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo che contiene la menzione della delibera, non decorre il termine di 30 giorni entro cui la stessa doveva essere impugnata giacché: “Ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel giudizio di opposizione al decreto in- giuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità desunta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annulla- bilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, con idonea domanda riconvenzionale di annullamento con- tenuta nell'atto di citazione, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione” (Cassazione civile sez. II, 20/10/2023, n.29175).
Indi, non avendo l'appellante ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea, la relativa deliberazione è annullabile, ai sensi del
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combinato disposto degli artt. 66 att. c.c. e 1137 c.c., nel testo ratione temporis vigente (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, n.24041).
Peraltro, poiché manca la fonte in forza della quale può essere fatto valere il credito da parte dell' nei confronti di , che CP_1 Pt_1
trae origine da spese condominiali dal medesimo mai approvate per- ché non messo nelle condizioni di poter partecipare all'assemblea, nessuna somma potrà essere al medesimo richiesta.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto ed in integrale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in primo grado è accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
❖ SPESE
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellato è condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante e dalla terza chiamata, del primo grado e del secondo grado del giudizio che si li- quidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, sulla base delle tariffe di cui al DM n. 147/2022, il cui pagamento è disposto a vantaggio dello Stato perché la parte è ammessa al gratuito patrocinio, giusta delibera del COA del 5.5.2022, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto ed in integrale riforma della sentenza n. 4489/2021 emessa dal Tribunale di Palermo in data
23.11.2021, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decre- Parte_1
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to ingiuntivo n. 3780/2018 emesso in data 2.7.2018; condanna l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'appellante e alla terza chiamata le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in 3450,00 per il primo grado ed € 3760,00 per il secondo grado per ciascuna parte, del giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, il cui pagamento è disposto a vantaggio dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo, in data 23.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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