Articolo 45 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 44Articolo 46
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 45.
(Accessi alle strade extraurbane)
1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ((...)) ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purche' realizzati a distanza non inferiore ((, di norma,)) a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi ((...)) ((per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada puo' derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga puo' essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densita' di insediamenti di attivita' o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocita' e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.)) 4. Le strade extraurbane principali ((...)) di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la piu' ampia visibilita' della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo ((, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.)) 6. L'ente proprietario della strada puo' negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidita' della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonche' ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilita' per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo puo' negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
(( 9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprieta' privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalita' fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. )) (( 10. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. ))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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