Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4185/2019 promossa da:
CF in proprio e quale erede della sig.ra Parte_1 C.F._1
, entrambi quali eredi di CF Persona_1 Persona_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Mallamaci ed elett.te C.F._2
dom.to presso il suo studio a Roma in Largo Vercelli 10 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
Avv. CF elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_3
in Napoli, Via dei Mille 59, presso lo studio dell'avv. Paola Spena che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: distanze legali
CONCLUSIONI
In esito alla trattazione ex art. 127 ter cpc dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 settembre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
1
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della finestra e della gronda aggettante realizzati dal sig. nella sua proprietà di Vicolo Caporavi 4 a CP_1
Campodimele, poiché costruite in violazione delle distanze di legge, e per l'effetto condannare quest'ultimo alla remissione in pristino, mediante demolizione delle anzidette opere;
2. condannare il sig. al pagamento della somma di € 25.000,00, ovvero CP_1
di quella minor somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ovvero in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra per aver realizzato nel mese di maggio 2009 e mantenuto a tutt'oggi, Per_2
le sopra citate opere edilizie in violazione delle distanze legali;
3. con vittoria di spese, spese forfetarie, competenze ed onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva di essere proprietaria dell'immobile sito in Campodimele (LT), con ingresso da Via Roma civico 20 – angolo Vicolo Caporavi, adiacente a quello di proprietà di , avente autonomo accesso dal civico Controparte_1
4 di detto Vicolo Caporavi, costituendo i due immobili un medesimo corpo di fabbrica;
si esponeva in narrativa che il convenuto con D.I.A. del 12.03.2008) avviava dei lavori di manutenzione straordinaria del proprio immobile e che tra le opere realizzate, vi era anche l'apertura di una nuova finestra sulla muratura perimetrale, adiacente la proprietà della sig.ra Parte attrice inoltre esponeva che in corso d'opera il sig. Per_2 CP_1
realizzava anche un cornicione aggettante, completo di canala di gronda, proprio sul tetto di proprietà della sig.ra precisava parte attrice che il muro divisorio tra le due Per_2
proprietà era originariamente privo di luci e/o vedute, come pure non esisteva alcun cornicione aggettante, non previsto nel progetto presentato e che inoltre in sezione CP_2
la finestra era priva dell'altezza sia del parapetto che della finestra stessa.
Secondo quanto esposto da parte attrice, nel corso del 2016, il sig. aveva inoltre CP_1
sostituito la finestra a vasistas originariamente installata, con una finestra a due ante completa di persiane. Si assumeva pertanto che tali opere erano state effettuate in violazione degli artt. 901 e seg. cod. civ. e delle distanze minime di legge ed inoltre che la finestra in questione si apriva direttamente sul lucernario esistente in una delle camere dell'immobile della sig.ra permettendo altresì uno sguardo diretto sul terrazzo Per_2
della stessa, con evidente lesione del diritto alla riservatezza mentre la finestra essendo a breve distanza dal tetto favoriva la discesa su di esso, minando la sicurezza all'interno
2 dell'immobile dell'attrice con quanto conseguente anche in termini di enorme stress.
Veniva pertanto richiesta la rimozione delle opere realizzate in violazione delle distanze e Con del progetto allegato alla nonché il risarcimento del danno derivante.
Si costituiva in giudizio l'Avv. , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attrice e rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Accertare, dichiarare infondate e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da con atto di citazione Persona_2
notificato a mezzo pec il 22 Luglio 2019; 2. Dichiarare infondata e, per l'effetto, rigettare, la domanda di rimessione in pristino stato mediante demolizione della finestra e della gronda aggettante realizzati da nella sua proprietà (di cui alla riferita Controparte_1
pratica urbanistica);
3. Conseguentemente, dichiarare infondata e rigettare la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali;
4. In via del tutto subordinata, nelle denegata ipotesi di ravvisate violazioni delle distanze di legge, di cui agli artt. 889
e 905 c.c., disporre l'adozione di idonei accorgimenti per evitare il contestato esercizio introspettivo della veduta, limitando e quantificando l'eventuale risarcimento danni ai sensi dell'art. 1226 c.c. in base ai paramenti di redditività dell'immobile, limitatamente al vano compromesso nel pieno godimento.
5. Condannare alle Persona_2 spese e compensi di causa, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali di studio”
Nell'interesse del convenuto si deduceva la conformità degli interventi realizzati alle disposizioni normative ed edilizie vigenti, come asseverato dal Comune di Campodimele che aveva prestato assenso all'esecuzione delle opere descritte nella relazione tecnica corredata dagli allegati grafici sullo stato di fatto e di progetto in ottemperanza alle prescrizioni urbanistiche, regolamentari ed antisismiche vigenti ed anche accertato nella relazione della Polizia Municipale del 4.06.2009 nella quale gli agenti rilevatori, congiuntamente al tecnico comunale, all'esito del sopralluogo, non avevano ravvisato interventi in contrasto con le norme urbanistiche di cui al Piano Regolatore generale del né difformità rispetto agli elaborati progettuali. CP_3
Veniva inoltre negata la violazione della normativa sulle distanze di cui all'art. 905 cc nonché l'insussistenza degli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cod. civ. , risultando necessario oltre al requisito della "inspectio” anche quello della "prospectio" sul fondo del vicino;
quanto c.d. “gronda aggettante” la stessa assentita con la citata DIA
e pienamente corrispondente alla normativa urbanistico-regolamentare, consisteva in un elemento ornamentale con sporgenza di 27 cm. ca., di natura non solo puramente estetica ma anche tecnica – e di oggettiva utilità - in quanto si era reso necessario applicare una scossalina sul tetto nel confine con la proprietà per proteggere la parte superiore Per_2
3 di muratura al fine di evitare infiltrazioni nella muratura stessa, infiltrazioni che potevano danneggiare anche la proprietà attrice;
pertanto si deduceva che detta gronda in quanto rientrante nella categoria degli sporti, non risultava computabile ai fini delle distanze.
In esito al decesso dell'attrice, si costituivano gli eredi e Parte_1 Persona_1
ed a seguito del decesso di quest'ultima, si costituiva anche quale erede Parte_1
della defunta.
Espletate le prove orali ammesse alle parti nonché CTU, la causa veniva assunta in decisione all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc della udienza di precisazione delle conclusioni del 17 settembre 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nell'interesse della defunta e per essa dell'erede Persona_2 Parte_1
è stata dedotta in giudizio la violazione della normativa sulle distanze derivante dalla realizzazione nel 2008 da parte del convenuto di una finestra sul muro perimetrale, poi modificata nel 2016 con apposizione di due ante in luogo di apertura a vasistas tale da determinare inspectio e prospectio sulla proprietà attrice e della apposizione di un cornicione aggettante sulla medesima proprietà.
La CTU espletata in giudizio dall'Arch. ha accertato che oggetto del Persona_3
contenzioso sono un vano finestra con infisso a due ante a vetro protetto da persiane alla romana, e una gronda aggettante di copertura, a servizio dell'appartamento di proprietà del convenuto e che in particolare la finestra e la gronda aggettante di causa, risultano poste rispettivamente nel muro portante e sul tetto di copertura della proprietà del convenuto sig. , a confine con la proprietà attorea. Si è verificato che Controparte_1
detti manufatti sono stati realizzati in forza di Denuncia Inizio Attività prot. n. 953 del
12/03/2008 e, per lievi difformità realizzate rispetto a detto titolo, con SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 380/01, prot. n. 1771 del 10/05/2021. Secondo quanto accertato dal CTU lo stato dei luoghi rilevato risulta conforme ai detti titoli edilizi evidenziando che la Polizia Municipale in seguito a sopralluogo del 30/05/2009, prendeva atto delle opere di ristrutturazione realizzate in forza della detta DIA del 2008, tra cui il vano finestra
(all'epoca con sola apertura di tipo vasistas) e la gronda aggettante sulla proprietà attorea in oggetto senza formulare alcun rilievo. Secondo quanto accertato dal CTU, il vano finestra, con infisso a due ante a vetro protetto da due persiane alla romana aggettanti sulla proprietà attorea, risulta essere largo 1,00 mt ed alto 0,80 mt, e posto ad una altezza dalla
4 quota di calpestio interno pari a circa 0,90 mt. Il vano finestra in oggetto è a servizio di una stanza da letto di superfice pari a circa 12 mq ad altezze variabili, che è già provvista di lucernario di dimensioni pari a 0,80 x 0,60 mt. Quanto alla gronda aggettante si è accertato che la stessa ha dimensioni di base pari a circa 0,17 mt, ed aggetta ovvero sporge oltre il muro portante di confine per complessivi 0,35 mt circa e che la pendenza della falda di copertura di proprietà convenuta, è tale che l'acqua piovana penda e sia convogliata nella gronda lato strada e relativo discendente posto a distanza maggiore di
1,00 mt dal confine attoreo mentre la gronda aggettante contestata sul confine attoreo, raccoglie le sole acque di gocciolamento dello spigolo della copertura di parte convenuta e le acque piovane che cadono sul canale stesso. Pertanto, l'intero sporto contestato di 0,35 mt complessivi, secondo il CTU risulta a protezione delle acque piovane di dilavamento sul muro di confine su cui è anche giuntata la copertura attorea sottostante. Per il CTU, sia la finestra che la gronda aggettante oggetto di causa, per caratteristiche tecniche architettoniche e dimensionali, non risultano essere in contrasto con la normativa urbanistica edilizia in vigore, atteso anche l'assentimento dei titoli edilizi sopra citati.
Tuttavia, evidenzia l'Arch. la finestra a servizio della stanza da letto in proprietà Per_3
convenuta aperta sul muro di confine lato Ovest del mappale 45 sub 3, permette come effettivamente rilevato in loco alla presenza delle parti e rispettivi consulenti, e da rilievi fotografici allegati all'elaborato, l'affaccio (prospectio) sulla copertura in proprietà attorea mappale 44 e inoltre di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente (inspectio) sulla stessa, e per tanto si configura come veduta (art. 900 e successivi). Detta veduta in favore della proprietà convenuta, sulla sottostante copertura del fabbricato attoreo, non è consentita ai sensi dell'art. 905 del codice civile. Precisa il CTU che detto vano finestra poteva essere aperto sul fondo attoreo ai sensi dell'art. 901 del codice civile, con il lato inferiore (soglia) ad un'altezza non minore di 2,00 mt dal proprio calpestio, e dotata di opportuna inferriata fissa.
In ordine al quesito se sussista dalla finestra in questione la possibilità di inspicere e prospicere sulla proprietà attrice, il CTU ha espressamente dalla finestra in questione a servizio della stanza da letto di proprietà convenuta, aperta sul muro portante di confine,
è possibile affacciarsi (prospectio) sulla proprietà attorea mappale 44 e inoltre di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente (inspectio) sulla stessa.
Riguardo la gronda aggettante a coronamento della copertura della proprietà convenuta, come rilevato in loco dal CTU, essa sporge di complessivi 0,35 mt sulla sottostante proprietà attorea e pertanto non rispetta la distanza minima di 1,00 mt dai confini come
5 disposto dall'art. 889 secondo comma del codice civile. Tuttavia, si è evidenziato che detta gronda aggettante, oltre a non comportare apprezzabile diminuzione della colonna d'aria e luce alla sottostante proprietà attorea, protegge la stessa nel punto di giunzione della propria falda di copertura con il muro portante di confine e che detta giunzione è stata già oggetto di intervento manutentivo con materiale impermeabilizzante di colore grigio, steso sia sulla falda attorea che sul verticale di confine. Pertanto detta gronda aggettante, sporgente di complessivi 0,35 mt, raccoglie le sole acque di gocciolamento dello spigolo della copertura di parte convenuta e le acque piovane che cadono direttamente nel canale stesso e protegge la sottostante copertura in proprietà attorea, alla giunzione con il muro portante di confine, che diversamente sarebbe sprovvista dell'attuale minima protezione, e soggetta alle acque piovane di dilavamento sul muro stesso. In risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice il CTU ha convenuto circa la non necessità di avere uno sporto di 0,35 mt oltre il confine, non rispettando così la distanza minima di 1,00 mt dal confine stesso, di cui all'art. 889 secondo comma c.c. per convogliare ai sensi dell'art. 908 c.c. le acque piovane della copertura convenuta, potendo sodisfare tale requisito di legge anche con la gronda posta sullo spigolo stesso della detta copertura convenuta, ovvero senza aggetto oltre il confine con la proprietà attorea nel rispetto della distanza minima dell'art. 889.
In risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU ha evidenziato che la gronda sporge oltre il muro portante di confine sulla proprietà attorea, per complessivi
0,35 mt, quindi per consistenza architettonica è uno sporto e non già una scossalina, e che all'attualità assolve alla funzione di raccogliere le sole acque di gocciolamento dello spigolo della copertura di parte convenuta e le acque piovane che cadono direttamente nel canale stesso soddisfacendo i requisiti dell'art. 908 del codice civile e che in contrasto alla distanza minima dal confine pari a 1,00 mt di cui all'art. 889 secondo comma del codice civile, la gronda sporge di 0,35 mt sulla proprietà attorea, assolvendo in tal caso anche alla ulteriore funzione, non richiesta, di protezione minima della detta sottostante copertura attorea alla giunzione con il muro portante di confine. Ribadisce il CTU che tuttavia detta ulteriore protezione non è necessaria, essendo già assolto il requisito di cui all'art. 908 codice civile allo spigolo della copertura convenuta e non oltre di esso.
Pertanto, nel rispetto delle distanze di cui all'art. 889 e del corretto convogliamento delle acque piovane di cui all'art. 908 codice civile, non è necessario che la gronda di causa sporga oltre il confine di 0,35 mt sulla proprietà attorea.
6 Le conclusioni della CTU devono condividersi in quanto frutto di accertamento congruo ed esaustivo correttamente motivato e consentono di superare il contrasto tra le deposizioni testimoniali indotti dalle parti in ordine alla possibilità di inspicere e prospicere sulla proprietà attrice dalla finestra in contestazione.
Ne deriva che la domanda di parte attrice debba essere accolta in ragione della accertata violazione della normativa sulle distanze sia per quanto riguarda la finestra che la gronda aggettante.
Pacifica e condivisa giurisprudenza afferma che in materia di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della violazione di distanze (Cass. 6 giugno 2022, n. 18021).
Rispetto a quanto oggetto di accertamento da parte del CTU, deve ribadirsi il principio generale secondo cui in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 873 c.c., i provvedimenti amministrativi concessori o di sanatoria edilizia, esplicando i loro effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non hanno incidenza nei rapporti tra privati, non valgono a mutare la normativa in concreto applicabile e non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme urbanistiche edilizie, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici e il diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o l'arretramento dell'opera illegittima.
Secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte, infatti, “La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra
P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate» (Cass., sent. n. 29166/2021).
7 Alla luce di quanto emerso nella fase istruttoria, deve pertanto ritenersi fondata la domanda attrice relativa al mancato rispetto della distanza legale di veduta;
l'art. 905 c.c. salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati e dispone al secondo comma che non si possono costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Per giurisprudenza pacifica ( da ultimo Cass. 12 dicembre 2022 n. 36147), per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le c.d. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (Cass. n. 3043 del 10/02/2020).
Si afferma che il diritto di veduta sancito dall'art. 907 c.c. intende assicurare, attraverso l'esercizio della inspectio e della prospectio, la piena e completa visione del fondo servente in ogni direzione, sia in orizzontale, che in verticale, che, eventualmente, in maniera obliqua, ed impone, pertanto, che la distanza della nuova costruzione dalla preesistente veduta sia misurata in maniera radiale, non rilevando in senso contrario che la conformazione fisica dei luoghi impedisca la veduta cd. "in appiombo" (Cass. n. 15244 del 20/06/2017). Sulla scorta di tali coordinate, la veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata o simili (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio), che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno, va qualificata come luce (Cass. n. 3924 del 29/02/2016). Quindi, affinché sussista una veduta ex art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale.
Parimenti deve ritenersi fondata la domanda relativa alla violazione della normativa sulle distanze per quanto riguarda la “ gronda aggettante”.
Secondo la giurisprudenza, i canali di gronda ed i loro sostegni rientrano nella categoria tecnico-giuridica degli sporti, per cui, ai sensi dell'art. 873 c.c., non si tiene conto di essi nella misurazione della distanza tra fabbricati. Qualora invece si controverta della
8 violazione della distanza tra un canale di gronda e la linea di confine (e non di distanza tra costruzioni) trova applicazione l'art. 889 comma secondo c.c. secondo il quale per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine, sulla base di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria ed è irrilevante la posizione parallela, perpendicolare, convergente etc. che il tubo possa assumere rispetto alla linea di confine con il fondo vicino, ovvero che il confine si trovi al di sotto del tubo del canale di gronda, anziché lateralmente.
Nel caso di specie, la violazione delle distanze per quanto riguarda anche la cd. “ gronda aggettante” è stata accertata dal CTU.
Ne deriva la fondatezza della domanda attrice atteso che in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria.
Ne consegue che debba ordinarsi la rimessione in pristino dello stato di fatto mediante demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze di legge come ritenuta.
Per quanto riguarda il diritto al risarcimento del danno conseguente a tale violazione, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di violazione delle norme sulle distanze, non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito, potendosi considerare il danno da risarcire come necessariamente compreso nella perpetrata violazione della prescrizione sulla distanza
(cfr. ex multis Cass. 9 novembre 2020, n. 25082, Cass. n. 21501 del 31/08/2018), potendosi intendere l'affermazione talvolta presente in giurisprudenza secondo cui si tratterebbe di un danno in re ipsa, nel senso che in presenza di un pregiudizio derivante dalla violazione delle distanze legali ed attesa la natura del bene giuridico leso, deve di norma presumersi esistente il pregiudizio al diritto di proprietà, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che per le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il pregiudizio invece debba essere escluso. Sul punto, come recentemente affermato ( Cass. 14 luglio 2022 n. 22277), “il danno derivante dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni è in "re ipsa", sicché, una volta dimostrato il fatto obiettivo della violazione, non occorre un'autonoma e specifica prova del pregiudizio sofferto, che può essere valutato dal giudice equitativamente a norma dell'art. 1226 cod. civ., ove risulti la difficoltà di una sua precisa determinazione in relazione alla peculiarità
9 del fatto dannoso” posto che la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta ( Cass. 2 settembre 2022 n. 25935;Cass.
n. 12630 del 13/05/2019).
Sulla base pertanto di una valutazione in via equitativa anche per mezzo di presunzioni degli elementi acquisiti in giudizio, della entità della violazione, del fatto che la medesima influisce non solo in termini di lesione del diritto reale di proprietà ma anche in termini di lesione del diritto alla privacy, in considerazione della introspezione e prospezione, attraverso la finestra realizzata nel 2008 con la sostituzione dell'infisso a vasistas con infisso a due ante apribile dal 2016, sulla proprietà attrice, tenuto conto comunque della utilità della gronda aggettante anche per la proprietà attrice, può riconoscersi in favore di parte attrice un risarcimento del danno pari a € 10.000,00 al valore attuale della moneta oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di natura non complessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda di parte attrice e dichiara la violazione delle distanze di legge rispetto alla proprietà attrice della finestra e della gronda aggettante realizzate da parte del convenuto nella proprietà sita in Controparte_1
Campodimele via Vicolo Caporavi n. 4 e per l'effetto ordina la rimessione in pristino stato con demolizione delle opere non conformi secondo quanto accertato dal CTU;
b) Condanna al risarcimento del danno per tale violazione in Controparte_1
favore dell'attore ed al pagamento in favore dello stesso a tale Parte_1
titolo della somma di € 10.000,00 al valore attuale della moneta oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
10 c) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, Controparte_1
liquidate, in favore dell'attore nella somma di € 264,00 per Parte_1
spese ed € 3.809,00 per compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA;
d) Pone a carico del convenuto le spese di CTU come liquidate. Controparte_1
Così deciso in Latina, il 21 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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