CA
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai SIg.: R. Gen. N. 1031/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1031/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 30
ottobre 2024
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 con il patrocinio dell'avv. Alfredo Bazoli Controparte_2
bancario, cassetta di APPELLANTE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario) quale incorporante di , Controparte_3 Controparte_4
CODICE: con il patrocinio dell'avv. Francesca Bazoli
140041 APPELLANTE INCDENTALE
n o n c h è c o n t r o
con il patrocinio P_ Controparte_6
dell'avv. Matteo Marini e dell'avv. Monica Pagano
1 APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 23 agosto 2021,
n. 2163/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, accogliere, per le motivazioni di fatto e di diritto
esposte in Atti, l'impugnazione e, per l'effetto, riformare la Sentenza n.
2163/2021 pubblicata dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, Dott.ssa Alessia
Busato, il 23.08.2021a definizione del procedimento RG n. 2475/2017,
notificata telematicamente in pari data, accogliendo le domande già spiegate
dalla e dunque, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 1582: CP_2
-in via preliminare: dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa,
l'inammissibilità di tutte le domande formulate dalla e dalla P_
SI.ra ; Parte_1
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla
e dalla SI.ra , in quanto P_ Controparte_6
inammissibili, infondate ovvero con ogni migliore e differente formula e
condannare le Controparti alla ripetizione degli importi già corrisposti dalla
in ragione della Sentenza;
Controparte_2
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande avversarie, dichiarare la prescrizione di tutte
le rimesse solutorie annotate sul conto corrente n. 1582 ante 13.02.2007;
-nel merito, ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di
2 accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla P_
e dalla SI.ra , nei confronti della Controparte_6 CP_2
in punto di usura, ricondurre il tasso applicato dall'Istituto di
[...]
credito al TSU vigente ratione temporis;
-nel merito, ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla P_
e dalla SI.ra , riconoscere alla CA gli importi, Controparte_6
da determinarsi giudizialmente anche secondo equità, comunque dovuti per
i servizi bancari forniti alla Società;
-in via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico d'ufficio
del procedimento RG n. 2475/2017 dell'Ill.mo Tribunale di Brescia e
l'ammissione della documentazione già versata in giudizio;
-in ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite
con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio”.
Dell'appellante incidentale
“voglia … contrariis reiectis, accogliere, per le motivazioni di fatto e di
diritto sopra esposte, la presente impugnazione e, per l'effetto, riformare la
Sentenza n. 2163/2021 pubblicata dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, Dott.ssa
Alessia Busato, il 23.08.2021 a definizione del procedimento RG n.
2475/2017, notificata telematicamente in pari data, accogliendo le domande
già spiegate dalla CA, e dunque, con riferimento al rapporto di conto
corrente n. 1582:
- in via preliminare: dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa,
3 l'inammissibilità di tutte le domande formulate dalla e dalla P_
SI.ra ; Parte_1
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla
e dalla SI.ra , in quanto P_ Controparte_6
inammissibili, infondate ovvero con ogni migliore e differente formula e
condannare le Controparti alla ripetizione degli importi già corrisposti dalla
in ragione della Sentenza;
CP_2
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande avversarie, dichiarare la prescrizione di tutte
le rimesse solutorie annotate sul conto corrente n. 1582 ante 13.02.2007;
- nel merito, ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla P_
e dalla SI.ra , nei confronti della , Controparte_6 CP_2
in punto di usura, ricondurre il tasso applicato dall'Istituto di credito al TSU
vigente ratione temporis;
- nel merito, ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla società P_
e dalla SI.ra , nei confronti della società
[...] Controparte_6
riconoscere a quest'ultima gli importi, da determinarsi Controparte_4
giudizialmente anche secondo equità, comunque dovuti all'Istituto di credito
per i servizi bancari forniti alla Società”.
Delle appellate
4 “…contrariis reiectis In via preliminare:
previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in ordine alla carenza dei
requisiti previsti dall'art.342 primo comma cpc, dichiararsi l'appello
proposto dalla inammissibile;
CP_2
In via preliminare e subordinata:
previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'appello
proposto dalla inammissibile ai sensi dell'art.348 bis cpc per CP_2
essere privo di una ragionevole probabilità di essere accolto;
In via preliminare:
verificare la legittimazione passiva e l'interesse della chiamata CP
, anch'essa difesa dall'avvocato della;
[...] CP_2
In via principale:
rigettare l'appello avversario e tutti i motivi impugnazione, in quanto del
tutto infondati in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e
per l'effetto confermare la sentenza impugnata emessa dal tribunale di
Brescia;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio,
da attribuire ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e , quest'ultima quale fideiussore P_ Controparte_6
della società, premettendo che aveva stipulato con il P_ CP_4
contratto di conto corrente n. 1582, il contratto di finanziamento n. 4814 e
5 varie aperture di credito, esponevano che la banca aveva prima ridotto e poi sospeso le linee di credito dopo l'instaurazione del procedimento di mediazione, violando il principio di buona fede e correttezza, effettuando altresì illegittime segnalazioni alla Centrale rischi della CA d'Italia.
Allegavano una serie di vizi del c/c: l'usurarietà del tasso annuo effettivo in assenza o oltre il fido (14,19%) e della c.m.s. (1%) a fronte del tasso soglia vigente pari al 14,70%, con conseguente non debenza degli interessi;
l'usura sopravvenuta in alcuni specifici trimestri;
l'usura soggettiva dovuta all'applicazione di un TEG inferiore al tasso soglia, ma superiore al TEGM
in alcuni trimestri a fronte di uno stato di difficoltà economico finanziario della società; la mancata pattuizione del tasso debitore intra fido, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB;
la mancata specifica approvazione della clausola anatocistica e l'illegittimità dell'anatocismo successivo all'entrata in vigore della L. n. 147/2013.
Lamentavano, poi, la nullità del contratto di finanziamento in quanto stipulato allo scopo di ripianare lo scoperto di c/c determinato dall'applicazione di interessi usurari, l'errata indicazione in esso del TAEG,
con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB, e l'applicazione di interessi usurari con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.
1.1. costituendosi, esponeva che la prima apertura di Controparte_4
credito era stata stipulata nel 2012 per € 30.000,00, la cui riduzione a €
15.000,00 era stata liberamente pattuita e “accompagnata” da una linea
“anticipi di PTF commerciale presentato al SBF” per € 15.000,00 e da una
6 linea “anticipazione immediata della provvista versata in c/c di assegni di
terzi girati per l'incasso” per € 15.000,00, e che tali linee di credito erano state sospese in esito al procedimento di mediazione, in ragione della difficile condizione economica della società.
Eccepiva l'inammissibilità delle domande di ripetizione riferite al c/c, oltre che delle domande di accertamento e dichiarative, essendo il rapporto ancora in essere e non avendo quindi le attrici a ciò interesse;
eccepiva, la prescrizione di tutte le pretese restitutorie relative ad importi corrisposti prima del 13 febbraio 2007, costituenti pagamenti aventi natura solutoria;
contestava, altresì, le doglianze in tema di usura e anatocismo e deduceva il legittimo esercizio dello ius variandi.
Rappresentava la liceità del finanziamento stipulato per ripianare una
Par preesistente esposizione debitoria, oltre che la corretta indicazione dell'
e contestava l'applicazione di interessi usurari e l'inclusione della penale per estinzione anticipata nel calcolo del TEG, avendo essa natura di multa penitenziale eventuale ed essendo alternativa al pagamento degli interessi.
1.3. A seguito all'espletamento della CTU, è intervenuta in giudizio
[...]
in qualità di cessionaria del ramo d'azienda di CP_2 Controparte_4
chiedendone l'estromissione e facendo proprie le difese della cedente.
1.4. Con sentenza n. 2163/2021 pubblicata in data 23 agosto 2021, il
Tribunale di Bergamo, con riferimento al contratto di c/c n. 1582, ha:
accertato la pattuizione di interessi usurari nel secondo trimestre del 2013 e,
per l'effetto, ne ha dichiarato la non debenza con riferimento a tale periodo;
7 accertato la mancata pattuizione del tasso di interesse “entro fido” per il periodo precedente la conclusione del contratto di apertura di credito del 21
agosto 2012, e, di conseguenza, applicato il tasso di interesse sostitutivo ex
art. 117 TUB;
accertato la mancata pattuizione della CDF in data precedente il predetto contratto di apertura di credito, nonché la mancata pattuizione della CIV in data precedente il contratto di apertura di credito del 28 aprile
2016, con conseguente non debenza di somme a tali titoli per le date precedenti la conclusione dei detti contratti;
rideterminato il saldo del c/c in
€ 37.719,31 alla data del 30 giugno 2017.
1.5. Anzitutto, il Tribunale non ha disposto l'estromissione di CP_4
sula base del rilievo che essa non ha prestato a ciò consenso.
[...]
Ha, poi, dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle domande relative al contratto di c/c, perché, pur essendo il rapporto ancora in essere, sussiste in capo alle attrici l'interesse all'accertamento di eventuali profili di nullità delle clausole contrattuali.
Ha, inoltre, precisato che la domanda di rettifica del saldo, a fronte di eventuali nullità riscontrate, non costituisce domanda restitutoria e che la domanda di accertamento del saldo del c/c ad una determinata data, anche in assenza di domanda di ripetizione, rende ammissibile l'eccezione di prescrizione volta ad individuare un fatto estintivo incidente sul saldo.
L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta, però, infondata, avendo il CTU
accertato che tutte le annotazioni sono comprese entro dieci anni dalla data di instaurazione del giudizio.
8 In tema di usura, avendo la banca evidenziato la mancata produzione in giudizio dei D.M. di rilevazione dei tassi, il Tribunale ha osservato che la perizia di parte prodotta dalle attrici recava l'indicazione dei tassi soglia per i trimestri oggetto di contestazione.
Ha richiamato le argomentazioni esposte nella consulenza per escludere la sussistenza di usura contrattuale il quanto in merito all'usura sopravvenuta,
il CTU ha riscontrato il superamento del tasso soglia nel secondo trimestre del 2013 a fronte dell'esercizio dello ius variandi, e nel primo trimestre del
2014, a fronte della diminuzione del tasso soglia rispetto al trimestre precedente. Il Giudice, quindi, alla luce della violazione riscontrata nel secondo trimestre del 2013, ha rettificato il saldo escludendo l'applicazione di interessi limitatamente a tale periodo.
In merito all'usura soggettiva, ha ritenuto non argomentata la condizione di
“difficoltà economica e finanziaria” dedotta dalle attrici, oltre che non provata dalla mera diminuzione del reddito.
In materia di anatocismo, ha osservato che il contratto, stipulato nel 2006,
prevede la pari capitalizzazione di interessi attivi e passivi e che, in ogni caso,
non ha trovato in specie applicazione l'art. 7 co, 3 della delibera CICR del 9
febbraio 2000, in quanto norma transitoria volta a disciplinare le modifiche di contratti stipulati prima della sua entrata in vigore
Riguardo alla capitalizzazione operata nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 ed il 30 settembre 2016, ha richiamato quanto disposto dall'art. 120 co.
9 adozione della delibera CICR, cui è demandata la determinazione delle modalità concrete e dei criteri per rendere operativo il principio ispiratore della norma, non rende immediata la operatività del divieto.
Il Tribunale ha riscontrato in contratto di conto corrente le previsioni relative all'apertura di credito, con previsione del tasso di interesse ultra fido e della c.m.s., ed ha ritenuto fondata la deduzione di mancata pattuizione del tasso di interesse “entro fido” per il periodo precedente la stipulazione dell'apertura di credito del 21 agosto 2012, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
ha evidenziato che il CTU, attraverso l'esame degli scalari, ha riscontrato, oltre a quelli stipulati il 21 agosto 2012
e il 27 aprile 2016, la presenza di altri affidamenti dal primo trimestre del
2007 fino al quarto trimestre del 2007 per € 50.000,00 e dal primo trimestre del 2008 al secondo trimestre del 2012 per € 80.000,00.
Ha, invece, ritenuto infondata la dedotta nullità della c.m.s. in quanto la clausola è sufficientemente determinata, mediante indicazione sia della percentuale applicata per gli utilizzi avvenuti oltre i limiti del fido di cassa concesso sia della base sulla quale tale percentuale va applicata.
Ha, poi, riscontrato l'applicazione della CDF dal 30 settembre 2009, in assenza di pattuizione prima del 21 agosto 2012 e ne ha, quindi, ritenuto la corretta applicazione a partire da tale data.
Del pari, ha riscontrato l'applicazione della CIV nel quarto trimestre del 2012
e nel secondo trimestre del 2016, in assenza di pattuizione prima del 28 aprile
10 Ha poi ritenuto di non esaminare, perché generiche, le contestazioni relative alla violazione dell'art. 118 TUB.
In esito ai risultati della consulenza, ha rideterminato il saldo del c/c alla data del 30 giugno 2017 in € 37.719,31 a favore della correntista;
a fronte delle contestazioni mosse in comparsa conclusionale dalla banca circa la possibilità di procedere alla rettifica del saldo, non avendo parte attrice prodotto la serie integrale degli estratti conto, ha fatto applicazione del principio di diritto richiamato della Suprema Corte (n. 20621/2021, n.
5887/2021 e n. 29190/2020) per cui la mancata produzione integrale degli estratti conto non impedisce simile accertamento, potendo il saldo essere provato anche con altri mezzi e potendo la domanda essere limitata anche solo ad un periodo circoscritto.
Inoltre, ha respinto, perché supportata da fatti contraddittori, la domanda attorea relativa alla revoca “brutale” degli affidamenti a fronte dell'instaurazione del procedimento di mediazione e non essendo stata provata l'unilaterale decisione della banca di ridurre le linee di credito.
Del pari, ha respinto le doglianze relative alla segnalazione alla Centrale
rischi, non avendo le attrici indicato quale fosse la segnalazione da correggere né in che termini dovesse essere rettificata, oltre che le domande risarcitorie,
per mancata allegazione e prova dell'an e del quantum del danno da risarcire.
Il Tribunale ha poi ritenuto lecito che il contratto di finanziamento fosse stato stipulato per sanare o ripianare i debiti pregressi verso la banca mutuante, a patto che la somma sia stata effettivamente erogata e conseguita dal
11 mutuatario, anche mediante accredito sul c/c con saldo passivo (si veda Cass.
n. 1517/2021).
Ha, inoltre, respinto la domanda di nullità del finanziamento, perché fondato
“su un'esposizione di conto corrente di per sé usuraria”, rilevando che il collegamento tra finanziamento e c/c non era oggetto di contestazione e che,
in ogni caso, il contratto di c/c non è nullo, in quanto l'invalidità di alcune sue clausole non può comportarne l'invalidità, impedendo quindi di ritenere invalido anche il contratto di finanziamento.
Il Tribunale ha osservato, in merito all'asserita errata indicazione del TAEG
o ISC, che esso svolge solamente una funzione informativa e quindi una sua eventuale errata indicazione non inciderebbe sull'onerosità del contratto e non potrebbe essere sanzionata da nullità ex art. 117 TUB.
1.16.In merito all'usura, ha escluso che per accertarla fosse necessario computare gli interessi moratori nel TEG da raffrontare al tasso soglia;
inoltre, ha evidenziato che le stesse attrici hanno indicato che il contratto prevede un tasso contrattuale del 6,303% ed un tasso mora dell'8,303%,
mentre il tasso soglia era del 19,425%, sicché anche il computo del tasso mora nel TEG non ne avrebbe potuto determinare il superamento.
Ha ritenuto non condivisibile le argomentazioni sottese al computo nel TEG
della commissione di estinzione anticipata, ipotizzando l'estinzione anticipata del contratto dopo 29 giorni di utilizzo, non essendo tale commissione legata all'erogazione del credito in quanto essa prevista a carico del cliente in caso di eventuale estinzione anticipata del contratto, viene
12 calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è volta a interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, pertanto è illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative.
Infine, il Tribunale ha ritenuto le ulteriori domande proposte prive di autonomia, perché relative a meri accertamenti preliminari rispetto alle domande analizzate in sentenza.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Controparte_2
scorta di cinque motivi.
3. Si sono costituite in giudizio e , P_ Controparte_6
chiedendo il rigetto del gravame.
4. Si è costituita in giudizio proponendo appello Controparte_3
incidentale.
5. All'udienza del 26 gennaio 2022, la Corte, rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 30 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre anzitutto dare atto dell'ultimo motivo d'appello incidentale proposto da in quanto avente ad oggetto una questione Controparte_3
13 preliminare.
Essa, dopo aver fatto propri i motivi proposti dall'appellante principale, ha specificamente rappresentato di aderire al motivo formulato da CP_2
in cui si legge che “in ragione dello spiegato intervento, peraltro,
[...]
l'appellante chiese l'estromissione della E_
, richiesta erroneamente non accolta dall'Ill.mo Tribunale di
[...]
Brescia “non avendo questa…, a dire del Giudicante, prestato il proprio
consenso”. deduce di essere successore a titolo Controparte_3
universale di di aver tenuto una condotta E_
inequivocabilmente volta ad aderire all'istanza formulata da e di aver CP_2
formalmente ed espressamente aderito nei propri scritti conclusivi alla richiesta di estromissione formulata da quest'ultima, con le seguenti parole:
“preso atto dell'intervento spiegato ex art. 111 cod. proc. civ. e della
richiesta di estromissione ivi formulata dalla , dichiara Controparte_2
di aderire alla stessa, chiedendo … una pronuncia in detti termini”.
Evidenzia che anche le odierne appellate avrebbero aderito alla richiesta di estromissione, come si ricava dal verbale di udienza del 28 aprile 2021 (“per
parte attrice… non si oppone all'estromissione”), e dagli scritti conclusivi,
in cui viene indicata la sola . CP_2
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso si pone in contraddizione con l'adesione e quindi la riproposizione da parte di dei motivi oggetto dell'appello principale, non Controparte_3
essendo essi stati proposti in maniera condizionata ed inerente alla richiesta di estromissione formulata né ad un suo eventuale accoglimento.
14 Con essi l'appellante incidentale svolge censure in merito al contenuto della sentenza di cui chiede la riforma nelle conclusioni, così manifestando tutt'altra volontà rispetto a quella di essere estromessa dal giudizio.
2. Avendo l'appellante incidentale fatto propri i motivi esposti dall'appellante principale, l'esame dei gravami verrà svolto congiuntamente.
3. Con il primo motivo d'appello viene dedotta la mancata formulazione in primo grado da parte di e della sua garante di un'autonoma P_
domanda di rideterminazione del saldo e, dunque, l'erroneità della sentenza impugnata per non aver dichiarato l'inammissibilità della domanda di rettifica da esse avanzata, qualificata come accertativa e volta alla rideterminazione del saldo di c/c. Espone che, in realtà, tale domanda mirava all'ottenimento degli effetti di una pronuncia di ripetizione ed il Tribunale,
dichiarandola inammissibile, avrebbe dovuto far da ciò discendere l'inammissibilità di tutte le ulteriori domande accertative e dichiarative formulate, in quanto volte all'accoglimento della domanda di condanna della banca alla rettifica del saldo del c/c.
La sentenza sarebbe, quindi, errata, contenendo una statuizione relativa ad una domanda non espressamente sottoposta al vaglio del Tribunale.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Sin dall'atto di citazione in primo grado, la società correntista e la sua garante hanno agito chiedendo, in merito al rapporto di c/c, di “rettificare… gli
effettivi saldi del conto corrente, alla luce di quanto corrisposto in eccesso
dai correntisti, accertando il corretto “dare avere” tra le parti di causa” e con riferimento ad entrambi i rapporti “…rideterminare, alla luce delle
15 risultanze dell'espletanda istruttoria, il corretto dare/avere tra le parti,
determinando le somme indebitamente percepite dalla quali CP_2
corrispettivo dei rapporti di c/c e di finanziamento”.
In merito a tali domande ed alle contestazioni mosse dalla banca con riferimento ad esse, il Tribunale ha correttamente osservato che <
statuito dalla Suprema Corte l'assenza di rimesse solutorie, cui può
affiancarsi l'ipotesi di conto corrente ancora aperto che determina l'inammissibilità di domande restitutorie, non esclude l'interesse del correntista alle pronunce dichiarative di eventuale nullità di singole clausole contrattuali trattandosi di domande “caratterizzate da un interesse ad agire,
ex art. 100 c.p.c., autonomo e distinto rispetto a quello inerente alla domanda di ripetizione dell'indebito” (cfr. ord. 5904/21 in parte motiva). Né può
sostenersi che la rettifica del saldo del rapporto di conto corrente, alla luce delle eventuali nullità contrattuali riscontrate, costituisca domanda ripetitoria. La possibilità di chiedere l'accertamento del saldo del conto corrente ad una tale data, anche in assenza di domanda di ripetizione dell'eventuale indebito, rende parimenti ammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto volta ad individuare un fatto estintivo che ha immediata incidenza sul saldo da rettificare>>.
Ciò è confermato da una recente pronuncia della Suprema Corte per cui <
tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può
esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto,
16 eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso,
venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma
1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate>> (Cass. n. 13586/2024).
È quindi corretta l'interpretazione fornita dal Tribunale alle domande attoree sulla base della ritenuta legittimità dell'interesse della correntista e della sua garante alla corretta rideterminazione o rettifica del saldo del c/c ancora in essere tra le parti in esito all'accertamento della natura indebita degli addebiti contestati.
4. Con il secondo motivo si deduce la mancata produzione dei D.M. di rilevazione del TEGM, essendo, in base all'art. 2697 c.c., onere del correntista che agisce contestando l'applicazione di interessi usurari produrli in giudizio in quanto atti di natura amministrativa e non normativa, non potendo alla loro mancata produzione sopperire il giudice d'ufficio ovvero il
CTU con la propria attività, che avrebbe allora carattere esplorativo. Non vi sarebbero riferimenti ai D.M. negli scritti difensivi di controparte, se non tramite rinvio alla CTP e tale implicita allegazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, dovendo, piuttosto, essere contenuta nell'atto di citazione, a pena di nullità, per darne conoscenza alla controparte al fine di valutare la propria strategia difensiva sul punto. Contrariamente a quanto
17 ritenuto dal Tribunale circa la propria mancata <>
in merito all'allegazione dei tassi soglia resa con la CTP, rappresenta di aver contestato le perizie di parte oltre che la mancata produzione dei d.m.
4.1. Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dalle odierne appellate, la Corte di Cassazione
ha affermato che <<…le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito,
natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile>> (Cass. n.
29240/2021). Recentemente è stato ribadito che <
ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo,
perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla
18 stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c.>> (Cass. n. 35102/2022; cfr. n.
21427/2024 in parte motiva, secondo cui <
non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell'ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all'operatività del principio jura novit curia; da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod.
proc. civ.>>).
Nel caso di specie, peraltro, le appellate evidenziano che nella perizia di parte da esse prodotta in primo grado risultano individuati i D.M. di riferimento per i periodi oggetto di analisi, tant'è che a pagina 10 sono indicati quali documenti allegati i “Decreti attuativi della Legge 108/96, che fissano la cd.
“Soglia d'usura”; l'avvenuta allegazione dei D.M. è stata ulteriormente confermata dal CTU, il quale ne ha dato atto nell'elenco della documentazione esaminata per lo svolgimento degli accertamenti richiesti
(pag. 11: “Copia Decreti Ministeriali per la rilevazione dei tassi di interesse
effettivi globali medi ai fini della Legge sull'usura dal 31.03.2007 al
31.12.2015 (allegato n. 11C fascicolo di parte attrice)”); pur non sussistendo uno specifico onere in tal senso gravante sulla correntista e la sua garante,
esse hanno comunque provveduto alla produzione dei decreti.
19 6. Con il terzo motivo, si contesta l'accertamento dell'usura sopravvenuta dei
TEG nel secondo trimestre del 2013, ritenuta dal Tribunale frutto dell'aumento del tasso debitore nell'esercizio dello ius variandi, perché
smentita dalla documentazione contabile versata in atti.
Si evidenzia che, ai fini dell'individuazione del TEG applicato, il CTU ha elencato tutte le “spese connesse all'erogazione del credito addebitate dalla
sul c/c nel corso del rapporto” e la loro incidenza, insieme a quella CP_2
degli interessi debitori, è stata confrontata, per ciascun trimestre, con il TSU
ratione temporis vigente. Nel secondo trimestre del 2012 l'importo di €
585,00 addebitato per “oneri connessi all'erogazione del credito” su base annua è stato determinato dal CTU sommando € 300,00 per la CDF
addebitata nel terzo trimestre del 2012, € 90,00 per la CDF addebitata nel primo trimestre del 2013 ed € 90,00 per la CDF addebitata nel secondo trimestre del 2013. Tuttavia, l'importo indicato a titolo di CDF nel terzo trimestre del 2012 sarebbe errato, in quanto dagli estratti conto esso ammonterebbe ad € 236,73 e, per tale ragione, gli oneri da considerare nel calcolo del TEG per il secondo trimestre 2013 ammontano ad € 521,73 e non ad € 585,00, comportando ciò l'inesistenza dell'usura sopravvenuta.
Inoltre, si deduce che, con la proposta di modifica unilaterale del contratto del 31 ottobre 2011, è stato comunicato alla cliente, ex art. 118 TUB, che, a partire dal 15 gennaio 2012, sarebbero aumentati i tassi di interesse debitori applicati dal 10,1500% al 10,9000% e il tasso di sconfino dal 12,9000% al
13,6500%, come si evincerebbe dallo scalare del primo trimestre del 2012; a partire dal 27 febbraio 2013, quindi dal primo trimestre 2013, il tasso
20 debitore, per effetto dello ius variandi, sarebbe aumentato dal 10,9000% al
15,7500%, come da estratto scalare del 29 marzo 2013; con decorrenza dal
21.05.2014, il tasso debitore sarebbe diminuito dal 15,7500% al 9,7500%.
Dunque, nessun aumento del tasso debitore sarebbe stato disposto nel secondo trimestre del 2013 per esercizio dello ius variandi, essendo stato modificato nel corso del primo trimestre del 2013. Non sarebbe quindi ravvisabile nel trimestre individuato dal consulente d'ufficio alcun superamento del tasso soglia.
6.1. Anzitutto, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto dalle appellate, è ammessa in appello la censura della CTU espletata in primo grado e non censurata in quella sede, né per mezzo di osservazioni né in occasione della comparsa conclusionale, a fronte dell'orientamento,
confermato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 5624/2022), per cui <
contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello,
purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio>>.
Per tali ragioni, le censure avanzate nei confronti della CTU nel presente motivo sono ammissibili e devono essere esaminate.
21 6.2. La Corte osserva che il CTU, facendo applicazione delle Istruzioni di
CA d'Italia, ha calcolato i tassi medi trimestrali e li ha confrontati con i tassi soglia per ogni trimestre (pag. 31 CTU), e a pag. 38 ha affermato che
<< I TEG calcolati per ogni trimestre secondo i descritti criteri evidenziano il superamento del tasso soglia nei trimestri 2°/2013 e 1°/2014 ed il mancato superamento del tasso soglia in tutti gli altri trimestri. Si tratta allora di verificare se tali superamenti siano dipesi dall'innalzamento dei tassi d'interesse da parte della banca in esercizio dello jus variandi, posto che, in caso contrario, secondo il criterio della Suprema Corte, non può configurarsi la cd. “usura sopravvenuta”. E' stato accertato quanto segue: - nel trimestre
2°/2013 il superamento del tasso soglia è imputabile all'aumento del tasso debitore applicato dalla banca;
- nel trimestre 1°/2014 il superamento del tasso soglia è dovuto non ad un innalzamento dei tassi d'interesse da parte della banca, ma esclusivamente alla diminuzione del tasso soglia rispetto al trimestre precedente. Per tale motivo, si ritiene che possa sussistere la cd.
“usura sopravvenuta” solo nel trimestre 2°/2013>>.
Tuttavia, l'appellante, con riferimento al conteggio svolto, denuncia l'erroneità dell'importo di uno degli oneri considerati per il periodo relativo al secondo trimestre del 2013, poiché, dall'estratto conto del 31 ottobre 2012
risulta che la CDF riferita al terzo trimestre del 2012 è pari ad € 236,73 e non ad € 300,00, come indicato a pag. 34 della CTU.
Del pari, anche la contestazione sollevata in merito al momento dell'esercizio dello ius variandi che ha determinato, in base all'accertamento compiuto dal
Tribunale sulla scorta dell'esito della CTU, il superamento della soglia usura
22 impone un ulteriore approfondimento.
Risulta, pertanto, necessario il compimento di una nuova verifica, attraverso l'analisi della documentazione già presente in atti, circa il superamento del tasso soglia usura con riferimento al terzo trimestre 2013, alla luce delle censure mosse circa il calcolo degli oneri predetti e il momento di esercizio dello ius variandi in correlazione al quale il CTU ha accertato il superamento del tasso soglia.
7. Con il quarto motivo, si contesta l'accertamento del Tribunale circa la esistenza di un'apertura di credito in relazione alla quale sarebbe stata omessa la pattuizione del tasso intra fido.
Si sostiene che il contratto di c/c non prevede ipotesi di aperture di credito in assenza delle relative condizioni economiche e, in particolare, del limite di affidamento. Il Tribunale avrebbe errato quando, dopo aver rilevato la
<
precedente la conclusione del contratto di apertura di credito del 21 agosto
2012>> non ne ha fatto discendere l'accertamento d'inesistenza dell'affidamento, accertandone, per converso, la sussistenza <
conseguente applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117
TUB>>. L'appellante principale e l'appellante incidentale lamentano che il
Tribunale non abbia considerato la previsione contrattuale di un “tasso per
scopertura in assenza di fido o utilizzi eccedenti il fido” come tasso debitore per scoperto convenuto, pattuito tra le parti in assenza, nel contratto, di altri elementi economici che depongano per la esistenza di un affidamento.
Inoltre, la mancata indicazione di un limite del fido priverebbe di significato
23 la pattuizione di un tasso debitore “per…utilizzi eccedenti il fido” e ciò in base ad una interpretazione secondo buona fede e che consenta di attribuire alla clausola effetto piuttosto che una interpretazione per cui essa di effetto non ne abbia alcuno, ai sensi degli artt. 1367 e 1366 c.c.
Infine, le appellate non avrebbero provato l'ammontare degli affidamenti ipoteticamente concessi e l'individuazione operata dal CTU, oltre a non essere condivisibile, sarebbe inammissibile, in quanto volta a colmare una lacuna di allegazione e probatoria.
6.1. Il motivo è infondato.
La Corte osserva che il difetto di forma relativo alla mancanza del limite dell'affidamento del contratto di apertura di credito non può essere invocato dalla banca a suo favore, al fine di impedire l'applicazione degli interessi legali ex art. 117 TUB in assenza di determinazioni contrattuali circa il tasso entro il fido, difetto peraltro ad essa imputabile, ed in danno del cliente,
essendo la denuncia di simile vizio riservata solamente di quest'ultimo, in quanto rientrante nel novero delle nullità di protezione poste a presidio del contraente debole, come osservato dalla Suprema Corte: <
contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della CA di ordini di pagamento
24 impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della CA d'Italia,
nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione>> (Cass. n. 2338/2024).
L'art. 117 co. 2 predetto stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. In forza della delibera del C.I.C.R. del 04 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (cfr. Cass. 27201/2019, 27836/2017, n. 9068/2017 e n. 7763/2017).
In effetti, come correttamente osservato dal Tribunale << il contratto di conto corrente prevede la possibilità di una apertura di credito pattuendo anche il tasso di interessi ultra fido e la commissione di massimo scoperto>>; le
“condizioni economiche che regolano il conto corrente” prevedono all'art. 6
che “le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere
al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni”, disciplinando le modalità di utilizzo della somma messa a disposizione, l'apertura di credito a tempo determinato, la facoltà di recesso della banca, il recesso, l'effetto di disposizioni sullo scoperto dopo la scadenza o il recesso.
25 Inoltre, nelle condizioni economiche tra i tassi debitori è previsto il “tasso
per scopertura in assenza di fido o utilizzi eccedenti fido” nella misura del
13,5000% ed è altresì prevista la “commissione max scoperto utilizzo in
assenza di fido/eccedenti fido” nella misura dell'1,0000%, espressioni che,
diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non sono indicative della inesistenza del fido facendo, invece, riferimento anche all'utilizzo eccedente il fido stesso.
Quanto al limite dell'affidamento, esso ben può quindi essere ricavato attraverso gli estratti conto o gli scalari, come avvenuto nel caso di specie,
ove il CTU, dall'esame della documentazione versata in atti dalle appellate ha ricavato la presenza di affidamenti e del loro limite negli anni 2007 e 2008
(dal primo trimestre 2007 al quarto trimestre 2007 per euro 50.000,00 e dal primo trimestre 2008 al secondo trimestre 2012 per euro 80.000,00) e che rispetto ad essi vi è stata la applicazione di interessi entro il limite dell'affidamento oggetto di unilaterale determinazione da parte dell'istituto bancario e quindi costituenti addebito illegittimo.
In particolare, il CTU ha affermato che <
concessi è stato accertato in base ai conti scalari trimestrali, in particolare alla suddivisione della base di calcolo delle c.m.s., ed in base al flusso di ritorno dell'interrogazione della Centrale Rischi presso la CA d'Italia. Sul c/c n.
1582 furono registrate, oltre alle operazioni ordinarie (bonifici, versamenti,
prelevamenti, ecc.) operazioni relative sia all'apertura di credito in c/c ("fido di cassa") che agli anticipi di effetti e/o documenti all's.b.f. concessi dalla banca. Pertanto, al fine di determinare il finanziamento accordato quale
26 limite massimo del credito concesso dalla banca sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne direttamente utilizzabile dal cliente in quanto rinveniente da un contratto perfezionato si sono considerati quali affidamenti i seguenti importi:
- a) apertura di credito in c/c (“fido di cassa”):
- € 50.000,00 dal trimestre 1°/2007 al trimestre 4°/2007 compresi;
- € 80.000,00 dal trimestre 1°/2008 al trimestre 2°/2012 compresi;
- € 30.000,00 dal trimestre 3°/2012 al trimestre 1°/2016 compresi;
- € 15.000,00 dal trimestre 2°/2016 al trimestre 2°/2017 compresi.
- b) fido per accrediti s.b.f.:
- il massimo saldo debitore nei trimestri 3°/2007 e 4°/2007 compresi;
- € 20.000,00 nel trimestre 1°/2008;
- € 38.780,00 nel trimestre 2°/2008;
- € 40.000,00 dal trimestre 3°/2008 al trimestre 1°/2012 con l'eccezione del trimestre 3°/2009;
- € 52.100,00 nel trimestre 3°/2009;
- € 15.000,00 dal trimestre 2°/2016 al trimestre 2°/2017 compresi>> (pag.
37).
Pertanto, la statuizione del Tribunale che ha ritenuto provata la conclusione dei contratti di apertura di credito anche per i periodi sopra indicati e che in assenza di specifica pattuizione scritta del tasso di interesse intra fido ha fatto applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB non merita censure.
7. Con il quinto motivo l'appellante principale e quello incidentale lamentano che il Tribunale abbia ammesso la CTU al fine di rideterminare il saldo del
27 c/c malgrado il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo alla controparte, non avendo essa versato in atti tutti gli estratti conto e gli scalari relativi al rapporto.
Deduce che solo in caso di domanda restitutoria di singole rimesse indebite l'onere della prova gravante sul correntista sarebbe assolto con la semplice produzione del contratto di c/c e di parte degli estratti conto, purché relativi allo specifico addebito contestato e comprovanti l'avvenuto pagamento, non imponendosi la necessità di rideterminare il saldo del rapporto.
Diversamente, qualora venga chiesto di rettificare gli effettivi saldi del c/c o di rideterminare il saldo del c/c, l'onere della prova sarebbe assolto unicamente in caso di integrale produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto a partire dalla sua data di apertura.
7.1. Il motivo è infondato.
La Corte di cassazione ha espresso il principio di diritto per cui <
di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta
(nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)>> (Cass. 29190/2020).
28 Principio di diritto che può operare anche quando venga richiesta la sola rideterminazione del saldo del contratto ancora in essere, come per il caso di specie, in cui il Tribunale ha correttamente disposto la consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente d'ufficio, sulla base dell'esame della documentazione prodotta,
tra cui rientrano i documenti contrattuali del c/c, delle aperture di credito del
21 agosto 2012 e del 27 aprile 2016, e, seppur parzialmente, gli estratti conto mensili e scalari, è stato in grado di svolgere gli accertamenti demandati in materia di corretta pattuizione delle condizioni contrattuali ed economiche tassi, usura, c.m.s. e commissioni sostitutive, CDF, CIV, tassi e capitalizzazione degli interessi, ricostruendo l'intero rapporto.
È, pertanto, evidente che pur in mancanza della produzione integrale degli estratti conto la documentazione prodotta ha fornito indicazioni certe e complete riguardo alla movimentazione del conto e che attraverso l'espletamento della disposta consulenza tecnica è stato ricostruito l'andamento del conto e ricostruito il saldo.
8. Pertanto i motivi di appello principale e incidentale vanno rigettati ad eccezione del terzo motivo, con riferimento al quale si impone ulteriore attività istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la fondatezza delle doglianze esposte in merito ai conteggi svolti in primo grado con riferimento agli oneri da includere nel calcolo del TEG ed all'esercizio dello ius variandi.
9. La statuizione sulle spese va rinviata alla sentenza definitiva.
29
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Controparte_2
incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Brescia n. 2163/2021 pubblicata in data 23 agosto 2021
limitatamente al primo, secondo, quarto, quinto motivo nonché sesto motivo di appello incidentale;
2) dispone procedersi in relazione al terzo motivo riguardo al tema dell'usura sopravvenuta con riferimento al terzo trimestre del 2013 come da separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 TUB, modificato dalla L. 147/2013 ed ha affermato che la mancata
2016 e ne ha, quindi, ritenuto la corretta applicazione a partire da tale data.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai SIg.: R. Gen. N. 1031/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1031/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 30
ottobre 2024
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 con il patrocinio dell'avv. Alfredo Bazoli Controparte_2
bancario, cassetta di APPELLANTE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario) quale incorporante di , Controparte_3 Controparte_4
CODICE: con il patrocinio dell'avv. Francesca Bazoli
140041 APPELLANTE INCDENTALE
n o n c h è c o n t r o
con il patrocinio P_ Controparte_6
dell'avv. Matteo Marini e dell'avv. Monica Pagano
1 APPELLATE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 23 agosto 2021,
n. 2163/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, accogliere, per le motivazioni di fatto e di diritto
esposte in Atti, l'impugnazione e, per l'effetto, riformare la Sentenza n.
2163/2021 pubblicata dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, Dott.ssa Alessia
Busato, il 23.08.2021a definizione del procedimento RG n. 2475/2017,
notificata telematicamente in pari data, accogliendo le domande già spiegate
dalla e dunque, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 1582: CP_2
-in via preliminare: dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa,
l'inammissibilità di tutte le domande formulate dalla e dalla P_
SI.ra ; Parte_1
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla
e dalla SI.ra , in quanto P_ Controparte_6
inammissibili, infondate ovvero con ogni migliore e differente formula e
condannare le Controparti alla ripetizione degli importi già corrisposti dalla
in ragione della Sentenza;
Controparte_2
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande avversarie, dichiarare la prescrizione di tutte
le rimesse solutorie annotate sul conto corrente n. 1582 ante 13.02.2007;
-nel merito, ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di
2 accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla P_
e dalla SI.ra , nei confronti della Controparte_6 CP_2
in punto di usura, ricondurre il tasso applicato dall'Istituto di
[...]
credito al TSU vigente ratione temporis;
-nel merito, ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla P_
e dalla SI.ra , riconoscere alla CA gli importi, Controparte_6
da determinarsi giudizialmente anche secondo equità, comunque dovuti per
i servizi bancari forniti alla Società;
-in via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico d'ufficio
del procedimento RG n. 2475/2017 dell'Ill.mo Tribunale di Brescia e
l'ammissione della documentazione già versata in giudizio;
-in ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite
con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio”.
Dell'appellante incidentale
“voglia … contrariis reiectis, accogliere, per le motivazioni di fatto e di
diritto sopra esposte, la presente impugnazione e, per l'effetto, riformare la
Sentenza n. 2163/2021 pubblicata dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, Dott.ssa
Alessia Busato, il 23.08.2021 a definizione del procedimento RG n.
2475/2017, notificata telematicamente in pari data, accogliendo le domande
già spiegate dalla CA, e dunque, con riferimento al rapporto di conto
corrente n. 1582:
- in via preliminare: dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa,
3 l'inammissibilità di tutte le domande formulate dalla e dalla P_
SI.ra ; Parte_1
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla
e dalla SI.ra , in quanto P_ Controparte_6
inammissibili, infondate ovvero con ogni migliore e differente formula e
condannare le Controparti alla ripetizione degli importi già corrisposti dalla
in ragione della Sentenza;
CP_2
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande avversarie, dichiarare la prescrizione di tutte
le rimesse solutorie annotate sul conto corrente n. 1582 ante 13.02.2007;
- nel merito, ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla P_
e dalla SI.ra , nei confronti della , Controparte_6 CP_2
in punto di usura, ricondurre il tasso applicato dall'Istituto di credito al TSU
vigente ratione temporis;
- nel merito, ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla società P_
e dalla SI.ra , nei confronti della società
[...] Controparte_6
riconoscere a quest'ultima gli importi, da determinarsi Controparte_4
giudizialmente anche secondo equità, comunque dovuti all'Istituto di credito
per i servizi bancari forniti alla Società”.
Delle appellate
4 “…contrariis reiectis In via preliminare:
previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in ordine alla carenza dei
requisiti previsti dall'art.342 primo comma cpc, dichiararsi l'appello
proposto dalla inammissibile;
CP_2
In via preliminare e subordinata:
previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'appello
proposto dalla inammissibile ai sensi dell'art.348 bis cpc per CP_2
essere privo di una ragionevole probabilità di essere accolto;
In via preliminare:
verificare la legittimazione passiva e l'interesse della chiamata CP
, anch'essa difesa dall'avvocato della;
[...] CP_2
In via principale:
rigettare l'appello avversario e tutti i motivi impugnazione, in quanto del
tutto infondati in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e
per l'effetto confermare la sentenza impugnata emessa dal tribunale di
Brescia;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio,
da attribuire ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e , quest'ultima quale fideiussore P_ Controparte_6
della società, premettendo che aveva stipulato con il P_ CP_4
contratto di conto corrente n. 1582, il contratto di finanziamento n. 4814 e
5 varie aperture di credito, esponevano che la banca aveva prima ridotto e poi sospeso le linee di credito dopo l'instaurazione del procedimento di mediazione, violando il principio di buona fede e correttezza, effettuando altresì illegittime segnalazioni alla Centrale rischi della CA d'Italia.
Allegavano una serie di vizi del c/c: l'usurarietà del tasso annuo effettivo in assenza o oltre il fido (14,19%) e della c.m.s. (1%) a fronte del tasso soglia vigente pari al 14,70%, con conseguente non debenza degli interessi;
l'usura sopravvenuta in alcuni specifici trimestri;
l'usura soggettiva dovuta all'applicazione di un TEG inferiore al tasso soglia, ma superiore al TEGM
in alcuni trimestri a fronte di uno stato di difficoltà economico finanziario della società; la mancata pattuizione del tasso debitore intra fido, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB;
la mancata specifica approvazione della clausola anatocistica e l'illegittimità dell'anatocismo successivo all'entrata in vigore della L. n. 147/2013.
Lamentavano, poi, la nullità del contratto di finanziamento in quanto stipulato allo scopo di ripianare lo scoperto di c/c determinato dall'applicazione di interessi usurari, l'errata indicazione in esso del TAEG,
con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB, e l'applicazione di interessi usurari con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.
1.1. costituendosi, esponeva che la prima apertura di Controparte_4
credito era stata stipulata nel 2012 per € 30.000,00, la cui riduzione a €
15.000,00 era stata liberamente pattuita e “accompagnata” da una linea
“anticipi di PTF commerciale presentato al SBF” per € 15.000,00 e da una
6 linea “anticipazione immediata della provvista versata in c/c di assegni di
terzi girati per l'incasso” per € 15.000,00, e che tali linee di credito erano state sospese in esito al procedimento di mediazione, in ragione della difficile condizione economica della società.
Eccepiva l'inammissibilità delle domande di ripetizione riferite al c/c, oltre che delle domande di accertamento e dichiarative, essendo il rapporto ancora in essere e non avendo quindi le attrici a ciò interesse;
eccepiva, la prescrizione di tutte le pretese restitutorie relative ad importi corrisposti prima del 13 febbraio 2007, costituenti pagamenti aventi natura solutoria;
contestava, altresì, le doglianze in tema di usura e anatocismo e deduceva il legittimo esercizio dello ius variandi.
Rappresentava la liceità del finanziamento stipulato per ripianare una
Par preesistente esposizione debitoria, oltre che la corretta indicazione dell'
e contestava l'applicazione di interessi usurari e l'inclusione della penale per estinzione anticipata nel calcolo del TEG, avendo essa natura di multa penitenziale eventuale ed essendo alternativa al pagamento degli interessi.
1.3. A seguito all'espletamento della CTU, è intervenuta in giudizio
[...]
in qualità di cessionaria del ramo d'azienda di CP_2 Controparte_4
chiedendone l'estromissione e facendo proprie le difese della cedente.
1.4. Con sentenza n. 2163/2021 pubblicata in data 23 agosto 2021, il
Tribunale di Bergamo, con riferimento al contratto di c/c n. 1582, ha:
accertato la pattuizione di interessi usurari nel secondo trimestre del 2013 e,
per l'effetto, ne ha dichiarato la non debenza con riferimento a tale periodo;
7 accertato la mancata pattuizione del tasso di interesse “entro fido” per il periodo precedente la conclusione del contratto di apertura di credito del 21
agosto 2012, e, di conseguenza, applicato il tasso di interesse sostitutivo ex
art. 117 TUB;
accertato la mancata pattuizione della CDF in data precedente il predetto contratto di apertura di credito, nonché la mancata pattuizione della CIV in data precedente il contratto di apertura di credito del 28 aprile
2016, con conseguente non debenza di somme a tali titoli per le date precedenti la conclusione dei detti contratti;
rideterminato il saldo del c/c in
€ 37.719,31 alla data del 30 giugno 2017.
1.5. Anzitutto, il Tribunale non ha disposto l'estromissione di CP_4
sula base del rilievo che essa non ha prestato a ciò consenso.
[...]
Ha, poi, dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle domande relative al contratto di c/c, perché, pur essendo il rapporto ancora in essere, sussiste in capo alle attrici l'interesse all'accertamento di eventuali profili di nullità delle clausole contrattuali.
Ha, inoltre, precisato che la domanda di rettifica del saldo, a fronte di eventuali nullità riscontrate, non costituisce domanda restitutoria e che la domanda di accertamento del saldo del c/c ad una determinata data, anche in assenza di domanda di ripetizione, rende ammissibile l'eccezione di prescrizione volta ad individuare un fatto estintivo incidente sul saldo.
L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta, però, infondata, avendo il CTU
accertato che tutte le annotazioni sono comprese entro dieci anni dalla data di instaurazione del giudizio.
8 In tema di usura, avendo la banca evidenziato la mancata produzione in giudizio dei D.M. di rilevazione dei tassi, il Tribunale ha osservato che la perizia di parte prodotta dalle attrici recava l'indicazione dei tassi soglia per i trimestri oggetto di contestazione.
Ha richiamato le argomentazioni esposte nella consulenza per escludere la sussistenza di usura contrattuale il quanto in merito all'usura sopravvenuta,
il CTU ha riscontrato il superamento del tasso soglia nel secondo trimestre del 2013 a fronte dell'esercizio dello ius variandi, e nel primo trimestre del
2014, a fronte della diminuzione del tasso soglia rispetto al trimestre precedente. Il Giudice, quindi, alla luce della violazione riscontrata nel secondo trimestre del 2013, ha rettificato il saldo escludendo l'applicazione di interessi limitatamente a tale periodo.
In merito all'usura soggettiva, ha ritenuto non argomentata la condizione di
“difficoltà economica e finanziaria” dedotta dalle attrici, oltre che non provata dalla mera diminuzione del reddito.
In materia di anatocismo, ha osservato che il contratto, stipulato nel 2006,
prevede la pari capitalizzazione di interessi attivi e passivi e che, in ogni caso,
non ha trovato in specie applicazione l'art. 7 co, 3 della delibera CICR del 9
febbraio 2000, in quanto norma transitoria volta a disciplinare le modifiche di contratti stipulati prima della sua entrata in vigore
Riguardo alla capitalizzazione operata nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 ed il 30 settembre 2016, ha richiamato quanto disposto dall'art. 120 co.
9 adozione della delibera CICR, cui è demandata la determinazione delle modalità concrete e dei criteri per rendere operativo il principio ispiratore della norma, non rende immediata la operatività del divieto.
Il Tribunale ha riscontrato in contratto di conto corrente le previsioni relative all'apertura di credito, con previsione del tasso di interesse ultra fido e della c.m.s., ed ha ritenuto fondata la deduzione di mancata pattuizione del tasso di interesse “entro fido” per il periodo precedente la stipulazione dell'apertura di credito del 21 agosto 2012, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
ha evidenziato che il CTU, attraverso l'esame degli scalari, ha riscontrato, oltre a quelli stipulati il 21 agosto 2012
e il 27 aprile 2016, la presenza di altri affidamenti dal primo trimestre del
2007 fino al quarto trimestre del 2007 per € 50.000,00 e dal primo trimestre del 2008 al secondo trimestre del 2012 per € 80.000,00.
Ha, invece, ritenuto infondata la dedotta nullità della c.m.s. in quanto la clausola è sufficientemente determinata, mediante indicazione sia della percentuale applicata per gli utilizzi avvenuti oltre i limiti del fido di cassa concesso sia della base sulla quale tale percentuale va applicata.
Ha, poi, riscontrato l'applicazione della CDF dal 30 settembre 2009, in assenza di pattuizione prima del 21 agosto 2012 e ne ha, quindi, ritenuto la corretta applicazione a partire da tale data.
Del pari, ha riscontrato l'applicazione della CIV nel quarto trimestre del 2012
e nel secondo trimestre del 2016, in assenza di pattuizione prima del 28 aprile
10 Ha poi ritenuto di non esaminare, perché generiche, le contestazioni relative alla violazione dell'art. 118 TUB.
In esito ai risultati della consulenza, ha rideterminato il saldo del c/c alla data del 30 giugno 2017 in € 37.719,31 a favore della correntista;
a fronte delle contestazioni mosse in comparsa conclusionale dalla banca circa la possibilità di procedere alla rettifica del saldo, non avendo parte attrice prodotto la serie integrale degli estratti conto, ha fatto applicazione del principio di diritto richiamato della Suprema Corte (n. 20621/2021, n.
5887/2021 e n. 29190/2020) per cui la mancata produzione integrale degli estratti conto non impedisce simile accertamento, potendo il saldo essere provato anche con altri mezzi e potendo la domanda essere limitata anche solo ad un periodo circoscritto.
Inoltre, ha respinto, perché supportata da fatti contraddittori, la domanda attorea relativa alla revoca “brutale” degli affidamenti a fronte dell'instaurazione del procedimento di mediazione e non essendo stata provata l'unilaterale decisione della banca di ridurre le linee di credito.
Del pari, ha respinto le doglianze relative alla segnalazione alla Centrale
rischi, non avendo le attrici indicato quale fosse la segnalazione da correggere né in che termini dovesse essere rettificata, oltre che le domande risarcitorie,
per mancata allegazione e prova dell'an e del quantum del danno da risarcire.
Il Tribunale ha poi ritenuto lecito che il contratto di finanziamento fosse stato stipulato per sanare o ripianare i debiti pregressi verso la banca mutuante, a patto che la somma sia stata effettivamente erogata e conseguita dal
11 mutuatario, anche mediante accredito sul c/c con saldo passivo (si veda Cass.
n. 1517/2021).
Ha, inoltre, respinto la domanda di nullità del finanziamento, perché fondato
“su un'esposizione di conto corrente di per sé usuraria”, rilevando che il collegamento tra finanziamento e c/c non era oggetto di contestazione e che,
in ogni caso, il contratto di c/c non è nullo, in quanto l'invalidità di alcune sue clausole non può comportarne l'invalidità, impedendo quindi di ritenere invalido anche il contratto di finanziamento.
Il Tribunale ha osservato, in merito all'asserita errata indicazione del TAEG
o ISC, che esso svolge solamente una funzione informativa e quindi una sua eventuale errata indicazione non inciderebbe sull'onerosità del contratto e non potrebbe essere sanzionata da nullità ex art. 117 TUB.
1.16.In merito all'usura, ha escluso che per accertarla fosse necessario computare gli interessi moratori nel TEG da raffrontare al tasso soglia;
inoltre, ha evidenziato che le stesse attrici hanno indicato che il contratto prevede un tasso contrattuale del 6,303% ed un tasso mora dell'8,303%,
mentre il tasso soglia era del 19,425%, sicché anche il computo del tasso mora nel TEG non ne avrebbe potuto determinare il superamento.
Ha ritenuto non condivisibile le argomentazioni sottese al computo nel TEG
della commissione di estinzione anticipata, ipotizzando l'estinzione anticipata del contratto dopo 29 giorni di utilizzo, non essendo tale commissione legata all'erogazione del credito in quanto essa prevista a carico del cliente in caso di eventuale estinzione anticipata del contratto, viene
12 calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è volta a interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, pertanto è illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative.
Infine, il Tribunale ha ritenuto le ulteriori domande proposte prive di autonomia, perché relative a meri accertamenti preliminari rispetto alle domande analizzate in sentenza.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Controparte_2
scorta di cinque motivi.
3. Si sono costituite in giudizio e , P_ Controparte_6
chiedendo il rigetto del gravame.
4. Si è costituita in giudizio proponendo appello Controparte_3
incidentale.
5. All'udienza del 26 gennaio 2022, la Corte, rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 30 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre anzitutto dare atto dell'ultimo motivo d'appello incidentale proposto da in quanto avente ad oggetto una questione Controparte_3
13 preliminare.
Essa, dopo aver fatto propri i motivi proposti dall'appellante principale, ha specificamente rappresentato di aderire al motivo formulato da CP_2
in cui si legge che “in ragione dello spiegato intervento, peraltro,
[...]
l'appellante chiese l'estromissione della E_
, richiesta erroneamente non accolta dall'Ill.mo Tribunale di
[...]
Brescia “non avendo questa…, a dire del Giudicante, prestato il proprio
consenso”. deduce di essere successore a titolo Controparte_3
universale di di aver tenuto una condotta E_
inequivocabilmente volta ad aderire all'istanza formulata da e di aver CP_2
formalmente ed espressamente aderito nei propri scritti conclusivi alla richiesta di estromissione formulata da quest'ultima, con le seguenti parole:
“preso atto dell'intervento spiegato ex art. 111 cod. proc. civ. e della
richiesta di estromissione ivi formulata dalla , dichiara Controparte_2
di aderire alla stessa, chiedendo … una pronuncia in detti termini”.
Evidenzia che anche le odierne appellate avrebbero aderito alla richiesta di estromissione, come si ricava dal verbale di udienza del 28 aprile 2021 (“per
parte attrice… non si oppone all'estromissione”), e dagli scritti conclusivi,
in cui viene indicata la sola . CP_2
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso si pone in contraddizione con l'adesione e quindi la riproposizione da parte di dei motivi oggetto dell'appello principale, non Controparte_3
essendo essi stati proposti in maniera condizionata ed inerente alla richiesta di estromissione formulata né ad un suo eventuale accoglimento.
14 Con essi l'appellante incidentale svolge censure in merito al contenuto della sentenza di cui chiede la riforma nelle conclusioni, così manifestando tutt'altra volontà rispetto a quella di essere estromessa dal giudizio.
2. Avendo l'appellante incidentale fatto propri i motivi esposti dall'appellante principale, l'esame dei gravami verrà svolto congiuntamente.
3. Con il primo motivo d'appello viene dedotta la mancata formulazione in primo grado da parte di e della sua garante di un'autonoma P_
domanda di rideterminazione del saldo e, dunque, l'erroneità della sentenza impugnata per non aver dichiarato l'inammissibilità della domanda di rettifica da esse avanzata, qualificata come accertativa e volta alla rideterminazione del saldo di c/c. Espone che, in realtà, tale domanda mirava all'ottenimento degli effetti di una pronuncia di ripetizione ed il Tribunale,
dichiarandola inammissibile, avrebbe dovuto far da ciò discendere l'inammissibilità di tutte le ulteriori domande accertative e dichiarative formulate, in quanto volte all'accoglimento della domanda di condanna della banca alla rettifica del saldo del c/c.
La sentenza sarebbe, quindi, errata, contenendo una statuizione relativa ad una domanda non espressamente sottoposta al vaglio del Tribunale.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Sin dall'atto di citazione in primo grado, la società correntista e la sua garante hanno agito chiedendo, in merito al rapporto di c/c, di “rettificare… gli
effettivi saldi del conto corrente, alla luce di quanto corrisposto in eccesso
dai correntisti, accertando il corretto “dare avere” tra le parti di causa” e con riferimento ad entrambi i rapporti “…rideterminare, alla luce delle
15 risultanze dell'espletanda istruttoria, il corretto dare/avere tra le parti,
determinando le somme indebitamente percepite dalla quali CP_2
corrispettivo dei rapporti di c/c e di finanziamento”.
In merito a tali domande ed alle contestazioni mosse dalla banca con riferimento ad esse, il Tribunale ha correttamente osservato che <
statuito dalla Suprema Corte l'assenza di rimesse solutorie, cui può
affiancarsi l'ipotesi di conto corrente ancora aperto che determina l'inammissibilità di domande restitutorie, non esclude l'interesse del correntista alle pronunce dichiarative di eventuale nullità di singole clausole contrattuali trattandosi di domande “caratterizzate da un interesse ad agire,
ex art. 100 c.p.c., autonomo e distinto rispetto a quello inerente alla domanda di ripetizione dell'indebito” (cfr. ord. 5904/21 in parte motiva). Né può
sostenersi che la rettifica del saldo del rapporto di conto corrente, alla luce delle eventuali nullità contrattuali riscontrate, costituisca domanda ripetitoria. La possibilità di chiedere l'accertamento del saldo del conto corrente ad una tale data, anche in assenza di domanda di ripetizione dell'eventuale indebito, rende parimenti ammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto volta ad individuare un fatto estintivo che ha immediata incidenza sul saldo da rettificare>>.
Ciò è confermato da una recente pronuncia della Suprema Corte per cui <
tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può
esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto,
16 eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché
l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso,
venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma
1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate>> (Cass. n. 13586/2024).
È quindi corretta l'interpretazione fornita dal Tribunale alle domande attoree sulla base della ritenuta legittimità dell'interesse della correntista e della sua garante alla corretta rideterminazione o rettifica del saldo del c/c ancora in essere tra le parti in esito all'accertamento della natura indebita degli addebiti contestati.
4. Con il secondo motivo si deduce la mancata produzione dei D.M. di rilevazione del TEGM, essendo, in base all'art. 2697 c.c., onere del correntista che agisce contestando l'applicazione di interessi usurari produrli in giudizio in quanto atti di natura amministrativa e non normativa, non potendo alla loro mancata produzione sopperire il giudice d'ufficio ovvero il
CTU con la propria attività, che avrebbe allora carattere esplorativo. Non vi sarebbero riferimenti ai D.M. negli scritti difensivi di controparte, se non tramite rinvio alla CTP e tale implicita allegazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, dovendo, piuttosto, essere contenuta nell'atto di citazione, a pena di nullità, per darne conoscenza alla controparte al fine di valutare la propria strategia difensiva sul punto. Contrariamente a quanto
17 ritenuto dal Tribunale circa la propria mancata <>
in merito all'allegazione dei tassi soglia resa con la CTP, rappresenta di aver contestato le perizie di parte oltre che la mancata produzione dei d.m.
4.1. Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dalle odierne appellate, la Corte di Cassazione
ha affermato che <<…le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito,
natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile>> (Cass. n.
29240/2021). Recentemente è stato ribadito che <
ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo,
perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla
18 stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c.>> (Cass. n. 35102/2022; cfr. n.
21427/2024 in parte motiva, secondo cui <
non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell'ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all'operatività del principio jura novit curia; da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod.
proc. civ.>>).
Nel caso di specie, peraltro, le appellate evidenziano che nella perizia di parte da esse prodotta in primo grado risultano individuati i D.M. di riferimento per i periodi oggetto di analisi, tant'è che a pagina 10 sono indicati quali documenti allegati i “Decreti attuativi della Legge 108/96, che fissano la cd.
“Soglia d'usura”; l'avvenuta allegazione dei D.M. è stata ulteriormente confermata dal CTU, il quale ne ha dato atto nell'elenco della documentazione esaminata per lo svolgimento degli accertamenti richiesti
(pag. 11: “Copia Decreti Ministeriali per la rilevazione dei tassi di interesse
effettivi globali medi ai fini della Legge sull'usura dal 31.03.2007 al
31.12.2015 (allegato n. 11C fascicolo di parte attrice)”); pur non sussistendo uno specifico onere in tal senso gravante sulla correntista e la sua garante,
esse hanno comunque provveduto alla produzione dei decreti.
19 6. Con il terzo motivo, si contesta l'accertamento dell'usura sopravvenuta dei
TEG nel secondo trimestre del 2013, ritenuta dal Tribunale frutto dell'aumento del tasso debitore nell'esercizio dello ius variandi, perché
smentita dalla documentazione contabile versata in atti.
Si evidenzia che, ai fini dell'individuazione del TEG applicato, il CTU ha elencato tutte le “spese connesse all'erogazione del credito addebitate dalla
sul c/c nel corso del rapporto” e la loro incidenza, insieme a quella CP_2
degli interessi debitori, è stata confrontata, per ciascun trimestre, con il TSU
ratione temporis vigente. Nel secondo trimestre del 2012 l'importo di €
585,00 addebitato per “oneri connessi all'erogazione del credito” su base annua è stato determinato dal CTU sommando € 300,00 per la CDF
addebitata nel terzo trimestre del 2012, € 90,00 per la CDF addebitata nel primo trimestre del 2013 ed € 90,00 per la CDF addebitata nel secondo trimestre del 2013. Tuttavia, l'importo indicato a titolo di CDF nel terzo trimestre del 2012 sarebbe errato, in quanto dagli estratti conto esso ammonterebbe ad € 236,73 e, per tale ragione, gli oneri da considerare nel calcolo del TEG per il secondo trimestre 2013 ammontano ad € 521,73 e non ad € 585,00, comportando ciò l'inesistenza dell'usura sopravvenuta.
Inoltre, si deduce che, con la proposta di modifica unilaterale del contratto del 31 ottobre 2011, è stato comunicato alla cliente, ex art. 118 TUB, che, a partire dal 15 gennaio 2012, sarebbero aumentati i tassi di interesse debitori applicati dal 10,1500% al 10,9000% e il tasso di sconfino dal 12,9000% al
13,6500%, come si evincerebbe dallo scalare del primo trimestre del 2012; a partire dal 27 febbraio 2013, quindi dal primo trimestre 2013, il tasso
20 debitore, per effetto dello ius variandi, sarebbe aumentato dal 10,9000% al
15,7500%, come da estratto scalare del 29 marzo 2013; con decorrenza dal
21.05.2014, il tasso debitore sarebbe diminuito dal 15,7500% al 9,7500%.
Dunque, nessun aumento del tasso debitore sarebbe stato disposto nel secondo trimestre del 2013 per esercizio dello ius variandi, essendo stato modificato nel corso del primo trimestre del 2013. Non sarebbe quindi ravvisabile nel trimestre individuato dal consulente d'ufficio alcun superamento del tasso soglia.
6.1. Anzitutto, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto dalle appellate, è ammessa in appello la censura della CTU espletata in primo grado e non censurata in quella sede, né per mezzo di osservazioni né in occasione della comparsa conclusionale, a fronte dell'orientamento,
confermato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 5624/2022), per cui <
contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello,
purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio>>.
Per tali ragioni, le censure avanzate nei confronti della CTU nel presente motivo sono ammissibili e devono essere esaminate.
21 6.2. La Corte osserva che il CTU, facendo applicazione delle Istruzioni di
CA d'Italia, ha calcolato i tassi medi trimestrali e li ha confrontati con i tassi soglia per ogni trimestre (pag. 31 CTU), e a pag. 38 ha affermato che
<< I TEG calcolati per ogni trimestre secondo i descritti criteri evidenziano il superamento del tasso soglia nei trimestri 2°/2013 e 1°/2014 ed il mancato superamento del tasso soglia in tutti gli altri trimestri. Si tratta allora di verificare se tali superamenti siano dipesi dall'innalzamento dei tassi d'interesse da parte della banca in esercizio dello jus variandi, posto che, in caso contrario, secondo il criterio della Suprema Corte, non può configurarsi la cd. “usura sopravvenuta”. E' stato accertato quanto segue: - nel trimestre
2°/2013 il superamento del tasso soglia è imputabile all'aumento del tasso debitore applicato dalla banca;
- nel trimestre 1°/2014 il superamento del tasso soglia è dovuto non ad un innalzamento dei tassi d'interesse da parte della banca, ma esclusivamente alla diminuzione del tasso soglia rispetto al trimestre precedente. Per tale motivo, si ritiene che possa sussistere la cd.
“usura sopravvenuta” solo nel trimestre 2°/2013>>.
Tuttavia, l'appellante, con riferimento al conteggio svolto, denuncia l'erroneità dell'importo di uno degli oneri considerati per il periodo relativo al secondo trimestre del 2013, poiché, dall'estratto conto del 31 ottobre 2012
risulta che la CDF riferita al terzo trimestre del 2012 è pari ad € 236,73 e non ad € 300,00, come indicato a pag. 34 della CTU.
Del pari, anche la contestazione sollevata in merito al momento dell'esercizio dello ius variandi che ha determinato, in base all'accertamento compiuto dal
Tribunale sulla scorta dell'esito della CTU, il superamento della soglia usura
22 impone un ulteriore approfondimento.
Risulta, pertanto, necessario il compimento di una nuova verifica, attraverso l'analisi della documentazione già presente in atti, circa il superamento del tasso soglia usura con riferimento al terzo trimestre 2013, alla luce delle censure mosse circa il calcolo degli oneri predetti e il momento di esercizio dello ius variandi in correlazione al quale il CTU ha accertato il superamento del tasso soglia.
7. Con il quarto motivo, si contesta l'accertamento del Tribunale circa la esistenza di un'apertura di credito in relazione alla quale sarebbe stata omessa la pattuizione del tasso intra fido.
Si sostiene che il contratto di c/c non prevede ipotesi di aperture di credito in assenza delle relative condizioni economiche e, in particolare, del limite di affidamento. Il Tribunale avrebbe errato quando, dopo aver rilevato la
<
precedente la conclusione del contratto di apertura di credito del 21 agosto
2012>> non ne ha fatto discendere l'accertamento d'inesistenza dell'affidamento, accertandone, per converso, la sussistenza <
conseguente applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui all'art. 117
TUB>>. L'appellante principale e l'appellante incidentale lamentano che il
Tribunale non abbia considerato la previsione contrattuale di un “tasso per
scopertura in assenza di fido o utilizzi eccedenti il fido” come tasso debitore per scoperto convenuto, pattuito tra le parti in assenza, nel contratto, di altri elementi economici che depongano per la esistenza di un affidamento.
Inoltre, la mancata indicazione di un limite del fido priverebbe di significato
23 la pattuizione di un tasso debitore “per…utilizzi eccedenti il fido” e ciò in base ad una interpretazione secondo buona fede e che consenta di attribuire alla clausola effetto piuttosto che una interpretazione per cui essa di effetto non ne abbia alcuno, ai sensi degli artt. 1367 e 1366 c.c.
Infine, le appellate non avrebbero provato l'ammontare degli affidamenti ipoteticamente concessi e l'individuazione operata dal CTU, oltre a non essere condivisibile, sarebbe inammissibile, in quanto volta a colmare una lacuna di allegazione e probatoria.
6.1. Il motivo è infondato.
La Corte osserva che il difetto di forma relativo alla mancanza del limite dell'affidamento del contratto di apertura di credito non può essere invocato dalla banca a suo favore, al fine di impedire l'applicazione degli interessi legali ex art. 117 TUB in assenza di determinazioni contrattuali circa il tasso entro il fido, difetto peraltro ad essa imputabile, ed in danno del cliente,
essendo la denuncia di simile vizio riservata solamente di quest'ultimo, in quanto rientrante nel novero delle nullità di protezione poste a presidio del contraente debole, come osservato dalla Suprema Corte: <
contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della CA di ordini di pagamento
24 impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della CA d'Italia,
nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione>> (Cass. n. 2338/2024).
L'art. 117 co. 2 predetto stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. In forza della delibera del C.I.C.R. del 04 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (cfr. Cass. 27201/2019, 27836/2017, n. 9068/2017 e n. 7763/2017).
In effetti, come correttamente osservato dal Tribunale << il contratto di conto corrente prevede la possibilità di una apertura di credito pattuendo anche il tasso di interessi ultra fido e la commissione di massimo scoperto>>; le
“condizioni economiche che regolano il conto corrente” prevedono all'art. 6
che “le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere
al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni”, disciplinando le modalità di utilizzo della somma messa a disposizione, l'apertura di credito a tempo determinato, la facoltà di recesso della banca, il recesso, l'effetto di disposizioni sullo scoperto dopo la scadenza o il recesso.
25 Inoltre, nelle condizioni economiche tra i tassi debitori è previsto il “tasso
per scopertura in assenza di fido o utilizzi eccedenti fido” nella misura del
13,5000% ed è altresì prevista la “commissione max scoperto utilizzo in
assenza di fido/eccedenti fido” nella misura dell'1,0000%, espressioni che,
diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non sono indicative della inesistenza del fido facendo, invece, riferimento anche all'utilizzo eccedente il fido stesso.
Quanto al limite dell'affidamento, esso ben può quindi essere ricavato attraverso gli estratti conto o gli scalari, come avvenuto nel caso di specie,
ove il CTU, dall'esame della documentazione versata in atti dalle appellate ha ricavato la presenza di affidamenti e del loro limite negli anni 2007 e 2008
(dal primo trimestre 2007 al quarto trimestre 2007 per euro 50.000,00 e dal primo trimestre 2008 al secondo trimestre 2012 per euro 80.000,00) e che rispetto ad essi vi è stata la applicazione di interessi entro il limite dell'affidamento oggetto di unilaterale determinazione da parte dell'istituto bancario e quindi costituenti addebito illegittimo.
In particolare, il CTU ha affermato che <
concessi è stato accertato in base ai conti scalari trimestrali, in particolare alla suddivisione della base di calcolo delle c.m.s., ed in base al flusso di ritorno dell'interrogazione della Centrale Rischi presso la CA d'Italia. Sul c/c n.
1582 furono registrate, oltre alle operazioni ordinarie (bonifici, versamenti,
prelevamenti, ecc.) operazioni relative sia all'apertura di credito in c/c ("fido di cassa") che agli anticipi di effetti e/o documenti all's.b.f. concessi dalla banca. Pertanto, al fine di determinare il finanziamento accordato quale
26 limite massimo del credito concesso dalla banca sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne direttamente utilizzabile dal cliente in quanto rinveniente da un contratto perfezionato si sono considerati quali affidamenti i seguenti importi:
- a) apertura di credito in c/c (“fido di cassa”):
- € 50.000,00 dal trimestre 1°/2007 al trimestre 4°/2007 compresi;
- € 80.000,00 dal trimestre 1°/2008 al trimestre 2°/2012 compresi;
- € 30.000,00 dal trimestre 3°/2012 al trimestre 1°/2016 compresi;
- € 15.000,00 dal trimestre 2°/2016 al trimestre 2°/2017 compresi.
- b) fido per accrediti s.b.f.:
- il massimo saldo debitore nei trimestri 3°/2007 e 4°/2007 compresi;
- € 20.000,00 nel trimestre 1°/2008;
- € 38.780,00 nel trimestre 2°/2008;
- € 40.000,00 dal trimestre 3°/2008 al trimestre 1°/2012 con l'eccezione del trimestre 3°/2009;
- € 52.100,00 nel trimestre 3°/2009;
- € 15.000,00 dal trimestre 2°/2016 al trimestre 2°/2017 compresi>> (pag.
37).
Pertanto, la statuizione del Tribunale che ha ritenuto provata la conclusione dei contratti di apertura di credito anche per i periodi sopra indicati e che in assenza di specifica pattuizione scritta del tasso di interesse intra fido ha fatto applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB non merita censure.
7. Con il quinto motivo l'appellante principale e quello incidentale lamentano che il Tribunale abbia ammesso la CTU al fine di rideterminare il saldo del
27 c/c malgrado il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo alla controparte, non avendo essa versato in atti tutti gli estratti conto e gli scalari relativi al rapporto.
Deduce che solo in caso di domanda restitutoria di singole rimesse indebite l'onere della prova gravante sul correntista sarebbe assolto con la semplice produzione del contratto di c/c e di parte degli estratti conto, purché relativi allo specifico addebito contestato e comprovanti l'avvenuto pagamento, non imponendosi la necessità di rideterminare il saldo del rapporto.
Diversamente, qualora venga chiesto di rettificare gli effettivi saldi del c/c o di rideterminare il saldo del c/c, l'onere della prova sarebbe assolto unicamente in caso di integrale produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto a partire dalla sua data di apertura.
7.1. Il motivo è infondato.
La Corte di cassazione ha espresso il principio di diritto per cui <
di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta
(nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)>> (Cass. 29190/2020).
28 Principio di diritto che può operare anche quando venga richiesta la sola rideterminazione del saldo del contratto ancora in essere, come per il caso di specie, in cui il Tribunale ha correttamente disposto la consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente d'ufficio, sulla base dell'esame della documentazione prodotta,
tra cui rientrano i documenti contrattuali del c/c, delle aperture di credito del
21 agosto 2012 e del 27 aprile 2016, e, seppur parzialmente, gli estratti conto mensili e scalari, è stato in grado di svolgere gli accertamenti demandati in materia di corretta pattuizione delle condizioni contrattuali ed economiche tassi, usura, c.m.s. e commissioni sostitutive, CDF, CIV, tassi e capitalizzazione degli interessi, ricostruendo l'intero rapporto.
È, pertanto, evidente che pur in mancanza della produzione integrale degli estratti conto la documentazione prodotta ha fornito indicazioni certe e complete riguardo alla movimentazione del conto e che attraverso l'espletamento della disposta consulenza tecnica è stato ricostruito l'andamento del conto e ricostruito il saldo.
8. Pertanto i motivi di appello principale e incidentale vanno rigettati ad eccezione del terzo motivo, con riferimento al quale si impone ulteriore attività istruttoria mediante consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la fondatezza delle doglianze esposte in merito ai conteggi svolti in primo grado con riferimento agli oneri da includere nel calcolo del TEG ed all'esercizio dello ius variandi.
9. La statuizione sulle spese va rinviata alla sentenza definitiva.
29
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Controparte_2
incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Brescia n. 2163/2021 pubblicata in data 23 agosto 2021
limitatamente al primo, secondo, quarto, quinto motivo nonché sesto motivo di appello incidentale;
2) dispone procedersi in relazione al terzo motivo riguardo al tema dell'usura sopravvenuta con riferimento al terzo trimestre del 2013 come da separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
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2 TUB, modificato dalla L. 147/2013 ed ha affermato che la mancata
2016 e ne ha, quindi, ritenuto la corretta applicazione a partire da tale data.