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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 542/2025 C.C.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere rel.
Ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al R.G 542/2025 tra:
(C.F: , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
DO ES (MI), Via Bruxelles n. 2b, rappresentata e difesa dall'avv. Elda Panniello presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Foggia, Piazza Marconi n.11.
RECLAMANTE
contro
:
(C.F: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
SA DO ES (MI), via Bruxelles n. 2b, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rachele
Panzeri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Milano, via Mecenate n. 105.
RECLAMATO
Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa Simonetta Bellaviti.
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis. n.24 c.1 c.p.c avverso l'ordinanza n. 3423/2025 emessa il
28.01.2025 dal Tribunale Ordinario di Milano e comunicata alle parti il 14.02.2025 nel procedimento avente R.G. 41217/2023.
Il Collegio, osservato che:
1. e contraevano matrimonio in data 14.06.2014 e dalla loro unione Parte_1 Controparte_1 nasceva il 16.06.2016 la figlia . Per_1
2. In data 22.11.2023 la sig.ra ha proposto ricorso al Tribunale di Milano per Parte_1 ottenere la separazione giudiziale con addebito della stessa al sig. , chiedendo di Controparte_1 disporre: l'affido esclusivo della minore alla madre, regolamentare il diritto di visita padre- figlia in modalità protetta presso uno spazio neutro;
l'assegnazione a lei della casa coniugale;
il contributo al
1 mantenimento della minore da parte del padre pari a € 900,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. In data 06.03.2024 si è costituito chiedendo di pronunciare in via principale: Controparte_1 la separazione personale dei coniugi rigettando la domanda di addebito;
disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre con collocamento presso lo stesso, assegnazione a lui della casa coniugale;
individuazione sia dei tempi e dei modi delle frequentazioni di con la madre. In via Per_1 subordinata: disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario e alternato su base settimanale della bambina, assegnazione della casa coniugale al padre o alla madre secondo quanto ritenuto equo;
prevedere un onere a carico della madre di contribuire al mantenimento della minore con la somma ritenuta idonea;
nel caso di accoglimento della domanda di affido condiviso della minore, chiede di disporre il mantenimento diretto della stessa oltre il 50% delle spese straordinarie.
4. Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2025, con ordinanza del 28.01.2025, pubblicata il 14.02.2025, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “Dispone che i Servizi sociali di SA DO ES procedano al cambiamento del collocamento della minore dalla madre al padre, secondo le modalità ed i tempi ritenuti più rispondenti all'interesse della minore, previa interlocuzione con il Curatore speciale, mantenendo fermo il supporto psicologico per la minore;
dispone che i Servizi procedano successivamente ad attivare incontri in spazio neutro madre/figlia; dispone che i servizi inviino tempestivamente una relazione in cui sia dato atto del cambio di collocamento;
invita le parti ad intraprendere un percorso di supporto psicologico individuale e di supporto alla genitorialità con finalità mediativa;
rinvia la causa all'udienza del 22 maggio 2025 ore 10, assegnando termine ai
Servizi fino al 10 maggio 2025 per depositare relazione sulla attuazione del cambio del collocamento della minore;
dispone il deposito cartaceo del provvedimento profilandosi profili ostativi da parte della madre.”
5. ha interposto reclamo ex. art. 473bis.24, primo comma, c.p.c., censurando Parte_1
l'ordinanza impugnata e chiedendo di: “dichiarare la nullità della suindicata ordinanza per tutte le motivazioni esposte in premessa;
rimettere la decisione al giudice di I grado”.
In via preliminare la reclamante ha eccepito l'omessa comunicazione e/o notificazione del provvedimento impugnato, con violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità dell'atto e “delle attività successive e degli atti successivi del processo” (pag. 3 del reclamo). La reclamante lamenta la violazione del diritto di difesa giacchè la sig.ra in data Pt_1
13.02.2025 ha lamentato di essere stata chiamata dei Servizi Sociali che le comunicavano il cambio di collocamento della minore e la possibilità per la madre di vedere la figlia in spazio neutro,
2 apprendendo così in quell'occasione il contenuto del provvedimento impugnato le comunicavano e contattando il proprio difensore per chiedere spiegazioni.
Nel merito, la sig.ra ha evidenziato che non sussistevano idonee motivazioni a fondamento Pt_1 della decisione del primo Giudice in quanto la reclamante è sempre stata attenta ai bisogni della bambina e il principale punto di riferimento della stessa. Inoltre, relativamente agli incontri in spazio neutro, la reclamante ha rappresentato che questi vengono attivati in presenza di procedimenti penali in atto, condanne per maltrattamenti o rifiuto del minore di incontrare il genitore, circostanze che non sono presenti nel caso di specie.
6. In data 21.03.2025 si è costituito chiedendo di: “In via principale: dichiarare Controparte_1 inammissibile e/o improcedibile il reclamo proposto dalla Dott.ssa avverso l'ordinanza Pt_1 pronunciata dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Delegato Dott.ssa Susanna Terni in data
28 gennaio 2025, depositata in cancelleria in pari data in forma cartacea e comunicata alle parti in data 14 febbraio 2025 in quanto tardiva e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento;
nel merito: per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere il reclamo proposto dalla
Dott.ssa in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente Pt_1
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Delegato Dott.ssa Susanna
Terni in data 28 gennaio 2025, depositata in cancelleria in pari data in forma cartacea e comunicata alle parti in data 14 febbraio 2025; in ogni caso: con condanna della Dott.ssa al pagamento Pt_1 delle spese di lite nella misura che verrà ritenuta di giustizia.”
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del reclamo in quanto tardivo. Parte Controparte_1 reclamata ha rappresentato che l'ordinanza era stata comunicata alla difesa della reclamante in data
14.02.2025 ed è pertanto da tale dies a quo che deve computarsi il termine perentorio di dieci giorni per proporre il reclamo. Assume il reclamato che il reclamo è stato depositato dinanzi alla Corte
d'Appello solo il 25.02.2025, dunque sarebbe tardivo e come tale inammissibile.
Nel merito, il reclamato ha esposto che l'assunto della sig.ra secondo cui l'ordinanza reclamata Pt_1 sarebbe affetta da nullità per aver omesso la cancelleria di provvedere alla sua comunicazione è del tutto infondato, infatti l'omessa comunicazione non rende il provvedimento nullo ma comporta solo l'assenza di un dies a quo a decorrere dal quale si calcola il termine per proporre reclamo. Il sig. ha sostenuto inoltre che l'ordinanza impugnata fosse basata su valide motivazioni in quanto CP_1 la reclamante non permette alla bambina di vivere serenamente la relazione con il padre a causa della sua sofferenza generata da una separazione che non ha mai accettato. Pertanto, il cambio di collocamento della minore risulta essere l'unica soluzione per salvaguardarla dalla conflittualità genitoriale in corso.
3 7. Con decreto presidenziale del 04.03.2025 è stata riservata la decisione nella Camera di Consiglio del 02.04.2025.
8. Con parere depositato in data 28.03.2025 il PG ha chiesto la conferma dell'impugnata ordinanza.
9. All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 02.04.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
10. La Corte in via preliminare ed assorbente ritiene di dovere accogliere l'eccezione sollevata da parte reclamata di tardività del reclamo, in quanto depositato dopo la scadenza del termine perentorio di dieci giorni, ossia il 25.02.2025 quando il termine ultimo per il deposito era lunedì 24.02.2025.
Ed invero, parte reclamata ha fornito prova documentale del fatto che il provvedimento reclamato è stato comunicato alle parti ad opera della Cancelleria del Tribunale di Milano in data 14.02.2025: è agli atti prova della accettazione e della avvenuta consegna della PEC avente ad oggetto
“comunicazione 41217/2023/CC”, proveniente dall'indirizzo del Tribunale di Milano ed indirizzato all'indirizzo PEC del difensore di corrispondente a quello risultante dalla Parte_1 consultazione del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia: tale indirizzo PEC Parte corrisponde peraltro a quello che risulta pubblicato nel sito del e in quello dell'albo professionale di appartenenza, non risultandone altri.
E' inoltre agli atti attestazione che in data 25.02.2025 alle ore 13.14.14, è stato depositato dall'Avv.
Panniello Elda il reclamo ex art. 473bis.24 c.p.c. nell'interesse di Parte_1
Ed invero, dalla consultazione degli atti del fascicolo del primo grado in Consolle risulta che in data
14.02.2025 la Cancelleria del Tribunale ha comunicato alle parti il documento “biglietto di cancelleria” contenente il provvedimento in esame e che il sistema ha ottenuto ricevuta della avvenuta comunicazione all'avvocato Panniello.
Osserva la Corte che considerando la data del 25.02.2025 come data del deposito del reclamo, esso risulta pertanto tardivo.
Ciò premesso, ricorda la Corte che per giurisprudenza costante l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile. Ad ogni modo essa è anche rilevabile d'ufficio (Cfr. ex multis Cass. 5/06/2015, n. 11666).
Si legge in motivazione: “…Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa
Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti
a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio.” (Cass. sez. un.,
5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).
4 Non soggiace al divieto ex art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione.
Come è noto, “La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato
e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della
CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, n.7356).
Ed invero la allegazione della reclamante in ordine alla omessa comunicazione del decreto è smentita dalla produzione documentale della reclamata e dalle risultanze probatorie;
la parte reclamante mai ha d'altra parte formulato istanza di rimessione nei termini nè ha compiutamente giustificato la tardività del deposito del reclamo producendo prova di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile.
Ad ogni modo la stessa parte reclamante riferisce che la signora aveva appreso del contenuto Pt_1 del decreto dai Servizi Sociali in data 13.02.2025 e di avere immediatamente contattato il proprio difensore: ed invero, il Tribunale nel provvedimento impugnato aveva ritenuto necessario depositare in modalità cartacea (il deposito in Cancelleria è del 28.01.2025) l'ordinanza in parola da comunicare ai Servizi affidatari e al Curatore speciale, potendo la comunicazione pregiudicare l'attuazione effettiva del provvedimento, profilandosi la possibilità di comportamenti ostativi della madre.
Pertanto, in considerazione dei principi sopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
11. Quanto al regime delle spese che in applicazione dell'art. 91 c.p.c. si provvede come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, decidendo sul reclamo in oggetto proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1
3423/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 28.01.2025 e comunicata alle parti in data 14.02.2025 nel procedimento avente R.G n. 41217/2023, così provvede: dichiara l'inammissibilità del reclamo;
condanna a corrispondere ad l'importo di € 1.200,00 oltre Parte_1 Controparte_1 accessori a titolo di spese di lite.
5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Federico Botta Paola Tanara
6
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere rel.
Ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al R.G 542/2025 tra:
(C.F: , nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
DO ES (MI), Via Bruxelles n. 2b, rappresentata e difesa dall'avv. Elda Panniello presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Foggia, Piazza Marconi n.11.
RECLAMANTE
contro
:
(C.F: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
SA DO ES (MI), via Bruxelles n. 2b, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rachele
Panzeri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Milano, via Mecenate n. 105.
RECLAMATO
Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa Simonetta Bellaviti.
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis. n.24 c.1 c.p.c avverso l'ordinanza n. 3423/2025 emessa il
28.01.2025 dal Tribunale Ordinario di Milano e comunicata alle parti il 14.02.2025 nel procedimento avente R.G. 41217/2023.
Il Collegio, osservato che:
1. e contraevano matrimonio in data 14.06.2014 e dalla loro unione Parte_1 Controparte_1 nasceva il 16.06.2016 la figlia . Per_1
2. In data 22.11.2023 la sig.ra ha proposto ricorso al Tribunale di Milano per Parte_1 ottenere la separazione giudiziale con addebito della stessa al sig. , chiedendo di Controparte_1 disporre: l'affido esclusivo della minore alla madre, regolamentare il diritto di visita padre- figlia in modalità protetta presso uno spazio neutro;
l'assegnazione a lei della casa coniugale;
il contributo al
1 mantenimento della minore da parte del padre pari a € 900,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. In data 06.03.2024 si è costituito chiedendo di pronunciare in via principale: Controparte_1 la separazione personale dei coniugi rigettando la domanda di addebito;
disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre con collocamento presso lo stesso, assegnazione a lui della casa coniugale;
individuazione sia dei tempi e dei modi delle frequentazioni di con la madre. In via Per_1 subordinata: disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario e alternato su base settimanale della bambina, assegnazione della casa coniugale al padre o alla madre secondo quanto ritenuto equo;
prevedere un onere a carico della madre di contribuire al mantenimento della minore con la somma ritenuta idonea;
nel caso di accoglimento della domanda di affido condiviso della minore, chiede di disporre il mantenimento diretto della stessa oltre il 50% delle spese straordinarie.
4. Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.01.2025, con ordinanza del 28.01.2025, pubblicata il 14.02.2025, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “Dispone che i Servizi sociali di SA DO ES procedano al cambiamento del collocamento della minore dalla madre al padre, secondo le modalità ed i tempi ritenuti più rispondenti all'interesse della minore, previa interlocuzione con il Curatore speciale, mantenendo fermo il supporto psicologico per la minore;
dispone che i Servizi procedano successivamente ad attivare incontri in spazio neutro madre/figlia; dispone che i servizi inviino tempestivamente una relazione in cui sia dato atto del cambio di collocamento;
invita le parti ad intraprendere un percorso di supporto psicologico individuale e di supporto alla genitorialità con finalità mediativa;
rinvia la causa all'udienza del 22 maggio 2025 ore 10, assegnando termine ai
Servizi fino al 10 maggio 2025 per depositare relazione sulla attuazione del cambio del collocamento della minore;
dispone il deposito cartaceo del provvedimento profilandosi profili ostativi da parte della madre.”
5. ha interposto reclamo ex. art. 473bis.24, primo comma, c.p.c., censurando Parte_1
l'ordinanza impugnata e chiedendo di: “dichiarare la nullità della suindicata ordinanza per tutte le motivazioni esposte in premessa;
rimettere la decisione al giudice di I grado”.
In via preliminare la reclamante ha eccepito l'omessa comunicazione e/o notificazione del provvedimento impugnato, con violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità dell'atto e “delle attività successive e degli atti successivi del processo” (pag. 3 del reclamo). La reclamante lamenta la violazione del diritto di difesa giacchè la sig.ra in data Pt_1
13.02.2025 ha lamentato di essere stata chiamata dei Servizi Sociali che le comunicavano il cambio di collocamento della minore e la possibilità per la madre di vedere la figlia in spazio neutro,
2 apprendendo così in quell'occasione il contenuto del provvedimento impugnato le comunicavano e contattando il proprio difensore per chiedere spiegazioni.
Nel merito, la sig.ra ha evidenziato che non sussistevano idonee motivazioni a fondamento Pt_1 della decisione del primo Giudice in quanto la reclamante è sempre stata attenta ai bisogni della bambina e il principale punto di riferimento della stessa. Inoltre, relativamente agli incontri in spazio neutro, la reclamante ha rappresentato che questi vengono attivati in presenza di procedimenti penali in atto, condanne per maltrattamenti o rifiuto del minore di incontrare il genitore, circostanze che non sono presenti nel caso di specie.
6. In data 21.03.2025 si è costituito chiedendo di: “In via principale: dichiarare Controparte_1 inammissibile e/o improcedibile il reclamo proposto dalla Dott.ssa avverso l'ordinanza Pt_1 pronunciata dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Delegato Dott.ssa Susanna Terni in data
28 gennaio 2025, depositata in cancelleria in pari data in forma cartacea e comunicata alle parti in data 14 febbraio 2025 in quanto tardiva e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento;
nel merito: per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere il reclamo proposto dalla
Dott.ssa in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente Pt_1
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Delegato Dott.ssa Susanna
Terni in data 28 gennaio 2025, depositata in cancelleria in pari data in forma cartacea e comunicata alle parti in data 14 febbraio 2025; in ogni caso: con condanna della Dott.ssa al pagamento Pt_1 delle spese di lite nella misura che verrà ritenuta di giustizia.”
preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del reclamo in quanto tardivo. Parte Controparte_1 reclamata ha rappresentato che l'ordinanza era stata comunicata alla difesa della reclamante in data
14.02.2025 ed è pertanto da tale dies a quo che deve computarsi il termine perentorio di dieci giorni per proporre il reclamo. Assume il reclamato che il reclamo è stato depositato dinanzi alla Corte
d'Appello solo il 25.02.2025, dunque sarebbe tardivo e come tale inammissibile.
Nel merito, il reclamato ha esposto che l'assunto della sig.ra secondo cui l'ordinanza reclamata Pt_1 sarebbe affetta da nullità per aver omesso la cancelleria di provvedere alla sua comunicazione è del tutto infondato, infatti l'omessa comunicazione non rende il provvedimento nullo ma comporta solo l'assenza di un dies a quo a decorrere dal quale si calcola il termine per proporre reclamo. Il sig. ha sostenuto inoltre che l'ordinanza impugnata fosse basata su valide motivazioni in quanto CP_1 la reclamante non permette alla bambina di vivere serenamente la relazione con il padre a causa della sua sofferenza generata da una separazione che non ha mai accettato. Pertanto, il cambio di collocamento della minore risulta essere l'unica soluzione per salvaguardarla dalla conflittualità genitoriale in corso.
3 7. Con decreto presidenziale del 04.03.2025 è stata riservata la decisione nella Camera di Consiglio del 02.04.2025.
8. Con parere depositato in data 28.03.2025 il PG ha chiesto la conferma dell'impugnata ordinanza.
9. All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 02.04.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
10. La Corte in via preliminare ed assorbente ritiene di dovere accogliere l'eccezione sollevata da parte reclamata di tardività del reclamo, in quanto depositato dopo la scadenza del termine perentorio di dieci giorni, ossia il 25.02.2025 quando il termine ultimo per il deposito era lunedì 24.02.2025.
Ed invero, parte reclamata ha fornito prova documentale del fatto che il provvedimento reclamato è stato comunicato alle parti ad opera della Cancelleria del Tribunale di Milano in data 14.02.2025: è agli atti prova della accettazione e della avvenuta consegna della PEC avente ad oggetto
“comunicazione 41217/2023/CC”, proveniente dall'indirizzo del Tribunale di Milano ed indirizzato all'indirizzo PEC del difensore di corrispondente a quello risultante dalla Parte_1 consultazione del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia: tale indirizzo PEC Parte corrisponde peraltro a quello che risulta pubblicato nel sito del e in quello dell'albo professionale di appartenenza, non risultandone altri.
E' inoltre agli atti attestazione che in data 25.02.2025 alle ore 13.14.14, è stato depositato dall'Avv.
Panniello Elda il reclamo ex art. 473bis.24 c.p.c. nell'interesse di Parte_1
Ed invero, dalla consultazione degli atti del fascicolo del primo grado in Consolle risulta che in data
14.02.2025 la Cancelleria del Tribunale ha comunicato alle parti il documento “biglietto di cancelleria” contenente il provvedimento in esame e che il sistema ha ottenuto ricevuta della avvenuta comunicazione all'avvocato Panniello.
Osserva la Corte che considerando la data del 25.02.2025 come data del deposito del reclamo, esso risulta pertanto tardivo.
Ciò premesso, ricorda la Corte che per giurisprudenza costante l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile. Ad ogni modo essa è anche rilevabile d'ufficio (Cfr. ex multis Cass. 5/06/2015, n. 11666).
Si legge in motivazione: “…Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa
Corte, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti
a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile per effetto della costituzione della parte appellata, oltre che rilevabile d'ufficio.” (Cass. sez. un.,
5/04/2005, n. 6983; Cass. 22/06/2007, n. 14591, Cass. 5/06/2015, n. 11666).
4 Non soggiace al divieto ex art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione.
Come è noto, “La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato
e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della
CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cassazione civile sez. VI, 07/03/2022, n.7356).
Ed invero la allegazione della reclamante in ordine alla omessa comunicazione del decreto è smentita dalla produzione documentale della reclamata e dalle risultanze probatorie;
la parte reclamante mai ha d'altra parte formulato istanza di rimessione nei termini nè ha compiutamente giustificato la tardività del deposito del reclamo producendo prova di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile.
Ad ogni modo la stessa parte reclamante riferisce che la signora aveva appreso del contenuto Pt_1 del decreto dai Servizi Sociali in data 13.02.2025 e di avere immediatamente contattato il proprio difensore: ed invero, il Tribunale nel provvedimento impugnato aveva ritenuto necessario depositare in modalità cartacea (il deposito in Cancelleria è del 28.01.2025) l'ordinanza in parola da comunicare ai Servizi affidatari e al Curatore speciale, potendo la comunicazione pregiudicare l'attuazione effettiva del provvedimento, profilandosi la possibilità di comportamenti ostativi della madre.
Pertanto, in considerazione dei principi sopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
11. Quanto al regime delle spese che in applicazione dell'art. 91 c.p.c. si provvede come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, decidendo sul reclamo in oggetto proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1
3423/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 28.01.2025 e comunicata alle parti in data 14.02.2025 nel procedimento avente R.G n. 41217/2023, così provvede: dichiara l'inammissibilità del reclamo;
condanna a corrispondere ad l'importo di € 1.200,00 oltre Parte_1 Controparte_1 accessori a titolo di spese di lite.
5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 02.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Federico Botta Paola Tanara
6