Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 5 marzo 2025, iscritta al n. 556 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Acquapendente (VT), alla Via A. Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Paggetti che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 5 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 17 aprile 2004 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acquapendente (VT), parte
II, serie A, n. 4); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo Persona_1
il 24 novembre 2006, e a Viterbo il 10 settembre 2010; che la pro- Persona_2
secuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti econo- mici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale sita Acquapendente, Via Vallefossata n. 5, rimarrà asse- gnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli Parte_1 Per_3
. Il sig si è già trasferito in un'altra abitazione portando con
[...] Per_2 Pt_2
sé tutti i propri effetti personali. I coniugi, di comune accordo, hanno deciso di vendere l'unità immobiliare e, detratte le spese propedeutiche alla vendita, di divi- dere il ricavato nella misura del 50% ciascuno. Non appena formalizzata la vendita, la sig.r si trasferirà in altra abitazione unitamente ai figl e Parte_1 Per_1
; Per_2
3) ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente, per- tanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
4) i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento e all'istruzione di entrambi i figli. Il figlio minor viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
con collocazione presso la madre. Per quanto riguarda l'organizzazione del tempo da trascorrere con il figli durante la settimana, in considerazione del fatto Per_2
che lo stesso compirà quest' anno quindici anni, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio organizzandosi direttamente con lui, tenendo presente i desideri e gli impegni del figlio. Per tutte le festività e per le vacane estive, i genitori si pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
accorderanno di volta in volta in base ai desideri d nel pieno rispetto delle Per_2
esigenze di entrambi;
5) il padre contribuirà al mantenimento d maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente, , corrispondendo alla sig.r la somma mensile di Per_2 Pt_1
340,00 (€ 170,00 per ciascun figlio), rivalutata ogni anno in base agli indici Istat, entro il giorno 23 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.r Detta somma viene concordata in virtù del fatto che l'assegno Parte_1
unico, attualmente in fase di aggiornamento in quanto il figlio ha com- Per_1
piuto diciotto anni, continuerà ad essere accreditato sul c/c cointestato tra i coniugi e sarà utilizzato esclusivamente per provvedere alle esigenze e ai bisogni figli. Le detrazioni fiscali spettanti per i figli a carico, dal 2025 verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
6) entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti i figli, spese che dovranno essere concordate – ove possibile – e docu- mentate;
per individuare le spese di carattere straordinario e per la loro gestione si fa riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo che entrambi i ricor- renti dichiarano di aver visionato e accettato integralmente;
7) i coniugi, in costanza di matrimonio, hanno contratto un finanziamento per il quale corrispondono mensilmente la somma di € 332,00 mediante addebito sul c/c cointestato. Gli stessi convengono che, fino all' estinzione del finanziamento, en- trambi parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle rate;
8) le autovetture acquistate in costanza di matrimonio, vengono assegnate nel se- guente modo: l'autovettura Fiat Panda, targata FM520NL, viene assegnata in uso esclusivo alla sig.r mentre l'autovettura Meriva, targata ES195AM, Parte_1
viene assegnata in uso esclusivo al sig i ricorrenti si impegnano, se Parte_2
necessario, a firmare eventuali atti di trasferimento a richiesta del coniuge che lo richiederà;
9) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o docu- menti equipollenti;
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
10) i coniugi dichiarano fin da ora di rinunciare all'appello”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni av- verso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente tra- smessa al comune di Acquapendente (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
chi alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4