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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6826 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 4602/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa IArosaria TT Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa NN IA RE RE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, vertente tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Parte_1 avv.ti Roberto Cosma ed Elisabetta Diorio
APPELLANTE
E
Controparte_1
– quale incorporante per fusione la
[...] [...] giusta atto di fusione di data Controparte_2 29.12.2016 rep. n. 39.813 e racc. n. 21.034 Notaio - in persona Per_1 del legale rappresentante pro -tempore, rapp.ta e difesa dall'avv.to Gavino
Spiga
APPELLATA
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_3 difeso dall'avv.to Gianluigi Iannetti
APPELLATA
Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 9880/2019 pubblicata il 11.5.2019.
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 conveniva in giudizio la ed Controparte_2
lamentando condotte contrarie a buona fede Controparte_3 con le quali e la avrebbero ostacolato CP_3 Controparte_1
e rifiutato la proposta di - utilizzatrice e debitrice - non più in Parte_1 grado di pagare il canone di locazione finanziaria ed i debiti verso la banca, di cessione del contratto di leasing alla società ET OU , la quale avrebbe voluto poi a mezzo di un mutuo erogato dalla CP_2
riscattare anticipatamente il bene ed estinguere la posizione
[...] debitoria di sia nei confronti della concedente che della banca. Parte_1
Deduceva quindi l'attore, a carico dei convenuti, comportamenti contrari a correttezza, buona fede, abuso del diritto e di posizione dominante e chiedendo il risarcimento dei danni, contrattuali ed extracontrattuali subiti nonché l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. Al3021081040 originariamente concluso, in data
18.12.2002 con la società Controparte_4 a con atto del 1.06.2006 , per grave inadempimento
[...] Controparte_5 di . CP_3
In particolare l'appellante indicava i seguenti fatti: che in data 18/12/2002 la società Controparte_6 aveva stipulato il contratto di locazione finanziaria n.
[...]
AL3021081040 con la (oggi denominata Controparte_7 [...]
, avente ad oggetto un immobile in via di lottizzazione Controparte_3 da destinare a magazzino artigianale con uffici sito in Jesolo (VE), il corrispettivo della suddetta locazione finanziaria veniva pattuito, con tasso di interesse variabile, in € 380.277= oltre IVA, suddiviso in n. 120 canoni mensili, dei quali il primo di € 31.250= oltre IVA che veniva versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e i restanti dell'importo di € 2.933= oltre IVA ciascuno, nei primi mesi dell'anno 2006 aveva chiesto ad , ai CP_6 CP_7 sensi dell'art. 20 del contratto, il consenso/autorizzazione alla cessione del suddetto contratto di leasing in favore di altra società, e precisamente in favore di Parte_1
ricevuta la documentazione richiesta e l'atto di cessione stipulato in data 1/6/2006 tra le parti , autorizzava la cessione del contratto CP_7 richiesta da E.T.A. e pertanto l'originario contratto di leasing proseguiva regolarmente tra e la cessionaria CP_7 Parte_1
il corrispettivo della cessione del contratto, calcolato tenendo conto dei
26 canoni sino a quel momento versati da veniva pattuito in €. CP_6
187.340 + IVA 20% e così complessivamente €. 224.808=, importo corrisposto da ad mediante vari bonifici . Parte_1 CP_6
Oltre 4 anni dopo, in ragione delle difficoltà a continuare a sostenere il versamento di un canone elevato, di poco inferiore a €.
4.000 mensili in data 22/12/2010, a mezzo raccomandata a/r , chiedeva ad Parte_1
, il consenso/autorizzazione alla cessione del contratto di Controparte_7 leasing n° AL 3021081040 del 10/12/2002 ad altra società, e precisamente a ET OU Srl. In alternativa all'autorizzazione alla cessione del contratto di leasing, Pt_1
chiedeva ad il conteggio del residuo importo dovuto fino
[...] CP_7 alla scadenza del contratto al fine di procedere, se del caso, all'estinzione anticipata dello stesso finalizzata alla vendita dell'immobile a terzi.
Le richieste rimanevano infruttuose.
Nel marzo 2011, dopo innumerevoli tentativi, di sua iniziativa Parte_1 riusciva finalmente ad avere un contatto telefonico con il funzionario di zona di sede di dott. , il quale riferiva che CP_7 CP_1 Per_2
l'accoglimento della richiesta di cessione del contratto era subordinata al formale preventivo consenso di BA DE IA CA .
Nel corso di un incontro richiesto per avere chiarimenti in merito, l'attore veniva a sapere che la suddetta banca si era a suo tempo costituita fideiussore verso per garantire il puntuale adempimento delle CP_7 obbligazioni originate dal contratto di leasing, di conseguenza il mancato pagamento delle rate di leasing da parte di avrebbe obbligato Parte_1 la a far fronte al debito in qualità di garante, motivo Controparte_2 per cui ogni mutamento del soggetto contraente, doveva necessariamente venire preventivamente autorizzato dalla banca.
La banca considerava la questione del rientro della propria esposizione come pregiudiziale al fine di poter concedere l'assenso alla cessione del contratto ovvero alla sua anticipata risoluzione.
Detta vicenda costituiva, a parere dell'attore, abuso del diritto.
Quindi la parte attrice, attuale appellante, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “…In principalità: Quanto a (già Controparte_3
):
1.Accertarsi e dichiararsi la violazione da parte di Controparte_7
degli obblighi di correttezza e buona fede Controparte_3
…nell'esecuzione del rapporto contrattuale afferente il contratto di locazione finanziaria n. AL302 1081040, nonché l'abuso di diritto e/o di posizione dominante e/o di dipendenza economica posto in essere da
nei confronti di ... 2. Per l'effetto Controparte_3 Parte_1 dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 per grave inadempimento di Controparte_8 agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto….
3. Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1526 cod. civ. condannarsi alla restituzione in Controparte_3 favore di dell'importo corrispondente alle n° 84 rate mensili del Parte_1 canone di leasing riscosse fino ad aprile 2011, importo comprensivo delle
26 rate versate da dalla data della stipula sino alla cessione del CP_6 contrato in favore di e delle 58 rate successivamente versate Parte_1 da , o di quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, Parte_1 dal quale andrà ridotto l'equo compenso in favore della concedente così come quantificato dal Giudice, oltre ad interessi moratori dalla domanda al saldo.
4. Accertata l'illegittimità e contrarietà a buona fede del diniego alla cessione a terzi ed al riscatto anticipato del contratto di leasing opposto e l'illegittimità e contrarietà a buona fede del comportamento omissivo serbato da in ordine alle richieste Controparte_3 alternative di di autorizzazione alla vendita a terzi Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto di leasing o di prolungamento del contratto stesso con conseguente riduzione del canone, e rilevato che il mancato perfezionamento della vendita dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 a terzi è esclusivamente imputabile all'inerzia di , Controparte_3 condannarsi quest'ultima al risarcimento in favore di di tutti Parte_1
i danni da questa subiti nella misura che risulterà in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre ad interessi moratori dalla domanda al saldo.
Quanto a Controparte_2
Accertarsi e dichiararsi l'abuso del diritto posto in essere
[...] da nell'essersi costituita fideiussore verso Controparte_2 [...]
, precostituendosi così uno strumento per procurarsi Controparte_7 illegittimamente una garanzia reale per il rientro dell'esposizione debitoria di esposizione maturata nell'ambito di rapporti contrattuali Parte_1 diversi e distinti dal contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040. Accertarsi, e dichiararsi in capo alla la violazione Controparte_2 dell'art. 1337 cod. civ. e dei principi di correttezza e buona fede nel corso delle trattative condotte con finalizzate alla cessione del Parte_1 contratto di leasing ovvero alla cessione dell'immobile oggetto del contratto, e per aver falsamente ingenerato in un ragionevole Parte_1 affidamento sulla positiva conclusione delle trattative stesse, e per aver subordinato la concessione dell'autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al preventivo rientro dell'esposizione debitoria di Parte_1 esposizione maturata nell'ambito di rapporti contrattuali diversi e distinti dal contratto di leasing. Conseguentemente condannarsi
[...] al risarcimento in favore di Controparte_2 Pt_1 di tutti i danni da questa subiti nella misura che risulterà in corso Pt_1 di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa.
… In via alternativa ovvero subordinata Quanto a Controparte_3
(già ): Accertarsi e dichiararsi la violazione da parte
[...] Controparte_7 di degli obblighi di correttezza e buona fede Controparte_3 quali principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dagli art. 1175
e 1375 cod. civ. nell'esecuzione del rapporto contrattuale afferente il contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040, nonché l'abuso di diritto e/o di posizione dominante e/o di dipendenza economica posto in essere da nei confronti di per le Controparte_3 Parte_1 ragioni esposte in narrativa. Per l'effetto dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 per grave inadempimento di agli obblighi Controparte_3 contrattuali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ... Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 cod. civ. condannarsi alla restituzione in favore di Controparte_3 Pt_1
dell'importo corrispondente alle n° 84 rate mensili del canone di
[...] leasing riscosse fino ad aprile 2011, importo comprensivo delle 26 rate versate da dalla data della stipula sino alla cessione del contrato CP_6 in favore di e delle 58 rate successivamente versate da Parte_1 [...]
, o di quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, dal quale Pt_1 andrà ridotto l'equo compenso in favore della concedente così come quantificato dal Giudice, oltre ad interessi moratori dalla domanda al saldo. Quanto a (già ) e a Controparte_3 Controparte_7 [...]
( ) in Controparte_2 Controparte_2 solido tra loro ovvero pro quota: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di e Controparte_3 CP_2
per avere, di concerto tra loro, la prima tenuto un
[...] comportamento omissivo e aver subordinato l'autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al consenso di , e la seconda Controparte_7 per aver subordinato la concessione dell'autorizzazione alla cessione del contrato di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al preventivo rientro dell'esposizione debitoria maturata da nell'ambito di rapporti contrattuali diversi e distinti dal Parte_1 contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040, perseguendo così un interesse comune fondato sul rapporto di partecipazione societaria della
in , ai danni di Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
Conseguentemente condannarsi e Controparte_3 [...] in solido tra loro o pro quota Controparte_2 nella percentuale che verrà ritenuta di giustizia, a risarcire ex art. 2043 tutti i danni subiti da , ivi inclusi quelli conseguenti alla mancata Parte_1 possibilità di vendere a terzi l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 e, in alternativa, quelli conseguenti alla mancata autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria
n. AL3021081040 ovvero al prolungamento del contratto stesso con conseguente riduzione del canone, danni da quantificarsi nel corso del giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre ad interessi moratori dalla domanda al saldo. Spese e competenze professionali rifuse”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 ccependo - in via preliminare - l'incompetenza per territorio
[...]
del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Venezia, previa eventuale separazione delle domande proposte da nei propri Parte_1 confronti ex art.103 c.p.c.; la litispendenza delle domande proposte da ovvero, previa eventuale separazione delle domande Parte_1 proposte da nei propri confronti ex art. 103 c.p.c., la Parte_1 continenza tra tali domande e quelle già proposte dalla stessa attrice nei confronti di nei procedimenti promossi innanzi al Controparte_9
Tribunale di Venezia R.G. n. 411/2012 e R.G: n. 412/2012; in via ulteriormente subordinata chiedeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa, ovvero, previa eventuale separazione delle domande proposte da nei propri confronti ex art. 103 c.p.c., la sospensione del Parte_1 giudizio su tali domande in attesa della definizione di quelle già proposte dall'attrice nei confronti di nei procedimenti promossi Contr CP_2 innanzi al Tribunale di Venezia sopra menzionati;
nel merito chiedeva respingere le domande tutte proposte dalla società perché Parte_1 infondate.
Si costituiva in data 18.10.2013 per chiedere CP_3 Controparte_3
– in via principale - il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata condizionata per accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa per inadempimento della società al pagamento dei canoni di locazione Parte_1 finanziaria;
per determinare, nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto applicabile l'art. 1526 c.c., l'equo compenso a sé spettante.
Veniva disposta la riunione a questo giudizio della causa N.R.G. 66086/2013, introdotto dalla concedente , per sentire accertare CP_3
l'avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing a causa del mancato pagamento dei canoni a decorrere dall'aprile 2011 sino al gennaio 2013, in virtù della clausola risolutiva espressa con la quale CP_3 aveva intimato la risoluzione del contratto con racc. a/r del 28.01.2013, e condannare l'utilizzatrice alla restituzione del bene e dei canoni non pagati.
Il procedimento di primo grado si concludeva con la sentenza appellata, che rigettava la domanda attorea sul presupposto che “La parte attrice, su cui gravava l'onere, non ha provato le condotte ascritte, in particolare che il rifiuto di porre in essere la proposta per il ripianamento della propria posizione debitoria sia espressione di comportamenti contrari a buona fede ovvero di abuso del diritto, né che e la abbiano di CP_3 CP_2 concerto impedito alla società di superare le proprie difficoltà mediante la complessa operazione proposta.” Ed ancora che “La circostanza che e la all'epoca dei fatti Controparte_3 Controparte_2 facessero capo al medesimo gruppo societario non consente di desumere che le scelte di e della fossero coordinate o assunte di CP_3 CP_2 concerto, essendo le società centri autonomi di imputazione dei rapporti giuridici ed operando in ambiti diversi.”
Il Giudice di prime cure invece accoglieva la domanda di e CP_3 dichiarava la risoluzione del contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. AL 3021081040 del 18.12.2002 e successive modifiche per inadempimento della al pagamento dei canoni di locazione Parte_1 finanziaria e condannava all'immediato rilascio ad Parte_1 [...] del bene immobile sito nel Comune di Iesolo (VE) Controparte_8 oggetto di locazione finanziaria.
2. Il procedimento di Appello
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato la società Parte_1 impugnava la citata sentenza convenendo avanti la Corte di Appello
[...] di Roma la Controparte_10
(quale incorporante per fusione la
[...] [...]
e al Controparte_2 Controparte_3 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: • sospendersi, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ricorrendo i gravi e fondati motivi, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o l'eventuale esecuzione della stessa;
NEL MERITO: in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa IA Luparelli, n. 9880/2019 pubblicata il 11.5.2019 – r.g. 28174/2013 – rep. 10144/2019 del
11.05.2019 – notificata in data 04.06.2019, a seguito di appello come sopra proposto: In principalità (…) • Quanto alle questioni poste con l'atto di citazione del 08.03.2013 nel proc. R.G. 28174/2013: (…) Quanto a
[...]
) Controparte_2 Controparte_2
5. Accertarsi e dichiararsi l'abuso del diritto posto in essere da CP_2
nell'essersi costituita fideiussore verso ,
[...] Controparte_7 precostituendosi così uno strumento per procurarsi illegittimamente una garanzia reale per il rientro dell'esposizione debitoria di Parte_1 esposizione maturata nell'ambito di rapporti contrattuali diversi e distinti dal contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040. 6. Accertarsi e dichiararsi in capo a la violazione dell'art. 1337 cod. Controparte_2 civ. e dei principi di correttezza e buona fede nel corso delle trattative condotte con finalizzate alla cessione del contratto di leasing Parte_1 ovvero alla cessione dell'immobile oggetto del contratto, e per aver falsamente ingenerato in un ragionevole affidamento sulla Parte_1 positiva conclusione delle trattative stesse e per aver subordinato la concessione dell'autorizzazione alla cessione del contratto di leasing n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al preventivo rientro dell'esposizione debitoria di esposizione maturata Parte_1 nell'ambito di rapporti contrattuali diversi e distinti dal contratto di leasing.
7. Conseguentemente condannare Controparte_2 al risarcimento in favore di di tutti
[...] Parte_1
i danni da questa subiti nella misura che risulterà in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa. Spese e competenze professionali rifuse In via alternativa ovvero subordinata In totale riforma della sentenza impugnata (…) Quanto a (già ) Controparte_3 Controparte_7
e a ( Controparte_2 CP_2
) in solido tra loro ovvero pro quota 11. Accertarsi e dichiararsi
[...] la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di
[...]
e per aver, di concerto tra loro, la Controparte_3 Controparte_2 prima tenuto un comportamento omissivo e aver subordinato l'autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al consenso di
, e la seconda per aver subordinato la concessione Controparte_7 dell'autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al preventivo rientro dell'esposizione debitoria maturata da nell'ambito di Parte_1 rapporti contrattuali diversi e distinti dal contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040, perseguendo così un interesse comune fondato sul rapporto di partecipazione societaria della in Controparte_2 [...]
, ai danni di 12. Conseguentemente CP_3 Parte_1 condannarsi e Controparte_3 Controparte_2 in solido tra loro o pro quota nella percentuale che
[...] verrà ritenuta di giustizia, a risarcire ex art. 2043 tutti i danni subiti da
, ivi inclusi quelli conseguenti alla mancata possibilità di vendere Parte_1
a terzi l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 e, in alternativa, quelli conseguenti alla mancata autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero al prolungamento del contratto stesso con conseguente riduzione del canone, danni da quantificarsi nel corso del giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre ad interessi moratori dalla domanda al saldo. Spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio integralmente rifuse.” (Oltre domande istruttorie).
In particolare l'atto di appello indiava i seguenti punti di impugnazione:
1. Errata statuizione sulla mancanza di prova di parte attrice delle condotte ascritte/mancata escussione dei testi. Violazione degli artt. 115
– 116 c.p.c.;
2. Errata valutazione degli obblighi di comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto/sussistenza della contrarietà a buona fede di . Violazione degli artt. 115 – 116 c.p.c. ; CP_3
3. Errata valutazione di una circostanza di fatto – Modalità di acquisto della garanzia reale sul bene. Violazione degli artt. 115 – 116 c.p.c.
4. Errata collocazione temporale dei fatti – Conoscenza della situazione debitoria in corso di trattative;
5. Contraddizione tra motivazione e dispositivo/Impossibilità di esecuzione della sentenza così come indicato nel dispositivo perché il capannone non è più nello stato di grezzo avanzato, in corso di costruzione;
6. Necessaria applicazione della nuova disciplina in materia di leasing – Modalità di determinazione delle somme dovute all'utilizzatore ex l. 124/2017; Si costituiva in giudizio la Controparte_10 la quale eccepiva,
[...] preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, deduceva l'infondatezza fattuale e giuridica del gravame, con conseguente richiesta di declaratoria di rigetto dell'appello ed integrale conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva altresì la società Controparte_11
in qualità di mandataria con rappresentanza in nome
[...]
e per conto di la quale eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto dalla società
chiedendone nel merito il rigetto, con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza di primo grado.
3.La decisione della Corte di Appello
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
Come correttamente dedotto dal giudice di prime cure non sussiste alcuna prova che la mancata approvazione del piano finanziario proposto dall'attrice sia riconducibile a male fede ed abuso del diritto.
In particolare risulta incontrovertibile, per averlo indicato la stessa appellante , che quest'ultima aveva una consistente esposizione Parte_1 con la e non riusciva a far fronte al pagamento della Controparte_2 rata mensile del leasing convenuto con la e della rata del mutuo CP_3 stipulato con la ed aveva perciò chiesto Controparte_2
l'approvazione del seguente piano:
- Cessione del contratto di leasing da a Eta OU Srl;
Parte_1
- Contestuale erogazione dal parte della di un mutuo Controparte_2 ipotecario in favore di ET OU Srl finalizzato a consentire a questa di riscattare anticipatamente l'immobile da e garantito da ipoteca Parte_1 di primo grado sull'immobile in favore della;
Controparte_2 - Versamento del prezzo della cessione del contratto da ET OU a Pt_1
comprensivo delle rate di leasing fino a quel momento pagate da
[...] questa ad;
CP_7
- Estinzione, utilizzando il ricavato della cessione del contratto, della posizione debitoria di con la nonché Parte_1 Controparte_2 estinzione della posizione debitoria personale del Sig. CP_12 con la stessa. CP_2
Il fatto che il “piano di risanamento” proposto dalla non sia Parte_1 andato a buon fine appare conforme ad una azione di tutela del credito da parte della banca, poiché comportava una ulteriore esposizione debitoria in favore del cessionario , del quale l'appellante non indica né prova la Cont sussistenza di idonea garanzia.
Deve dedursi in merito che il piano di rientro non deve essere obbligatoriamente accettato dalla banca creditrice, che, al contrario, deve vagliare l'oggettiva sostenibilità delle proposte.
Va altresì evidenziato che la non ha mai contestato il proprio Parte_1 inadempimento contrattuale e quindi di aver interrotto il pagamento dei canoni di locazione finanziaria alle scadenze pattuite contrattualmente.
L'interruzione dei pagamenti è avvenuta in violazione dell'art. 8 del contratto, cosi' ponendo in essere i presupposti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto. Quest'ultima articolo prevede in particolare l'operatività della risoluzione e restituzione dell'immobile oggetto del leasing finanziario alla semplice comunicazione della banca, che risulta avvenuta in data 9 gennaio 2013, nella quale vengono indicati mancati pagamenti da parte della società appellante, a decorrere dal 1 aprile 2011, fino a quasi due anni di inadempimenti.
Né sussiste il dedotto inadempimento della banca, poiché con il contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. AL 3021081040 del 18.12.2002, la ha richiesto all' Controparte_6 [...]
di acquistare, per poi cederle in utilizzo, il bene immobile CP_3 sito nel Comune di Iesolo (VE), nonché di far ultimare l'immobile suddetto da destinare a magazzino artigianale, obbligazioni puntualmente adempiute dalla banca.
Ne consegue che l'appellata risulta aver adempiuto alle obbligazioni CP_3 tipiche nascenti dal contratto di locazione finanziaria ed in particolare, ha acquistato il bene e lo ha consegnato all'utilizzatore, e nessun obbligo – neppure fondato sulla buona fede - può ravvisarsi rispetto alla accettazione del piano di rientro sopra citato.
Analoghe considerazioni valgono con specifico riferimento alla posizione di che, a parere dell'appellante, avrebbe in malafede Controparte_2 frapposto il proprio veto alla cessione, tesi difensiva smentita oggettivamente dalla circostanza che l'autorizzazione a cedere il contratto di leasing poteva provenire solo da . CP_3
Risulta invece inadempiente l'appellante, alla luce del fatto che il citato contratto di locazione finanziaria è stato ceduto dalla
[...] alla con sede in Iesolo Controparte_6 Parte_1
(VE), con atto di cessione del 1.06.2006 autorizzato dalla;
in data CP_2
30.10.2009 la ha richiesto una modifica del contratto di Parte_1 locazione finanziaria in esame, che è stata accettata dalla in data CP_2
27.11.09; a seguito del quale il corrispettivo della locazione finanziaria è stato ridefinito e pattuito in Euro 438.850,39 oltre imposte e spese contrattuali a decorrere dal canone con scadenza in data 1.11.2009 .
Con il citato contratto di locazione finanziaria immobiliare le parti hanno convenuto, tra l'altro la clausola risolutiva espressa per i gravi inadempimenti nell'accordo espressamente menzionati, con obbligo di immediata restituzione del bene concesso in locazione finanziaria e di pagamento della morosità maturata con aggravio di oneri e spese;
la riserva dell'ulteriore risarcimento dei danni con le modalità previste contrattualmente.
L'appellante non ha adempiuto l'obbligo di rimborso dei Parte_1 canoni di locazione finanziaria mensili, alle scadenze previste contrattualmente, in particolare sono risultati inevasi i canoni scaduti per complessivi Euro 100.234,18. Inoltre l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali con cui avrebbe provato i dedotti comportamenti contrari a buona fede e l'abuso del diritto da parte delle convenute odierne appellata dedotte in giudizio a fondamento della domanda e che non sono stati ritenuti provati dal giudice di prime cure.
Deve in merito rilevarsi che la motivazione addotta dal giudice di prime cure non può essere superata da alcuna prova testimoniale né dalla conferma dei capitoli. Infatti il primo Giudice ha in merito rilevato come non avesse alcun obbligo di autorizzare la cessione del contratto CP_3 che è, invece, ipotesi vietata contrattualmente, ed era la sola banca che aveva titolo per emettere l'autorizzazione in questione.
Ne consegue che a fronte di un divieto contrattuale non si può addurre la mancanza di buona fede sul punto.
Il secondo motivo di appello, che inerisce la pretesa errata valutazione degli obblighi di comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto
/ sussistenza della contrarietà a buona fede di , e la violazione degli CP_3 artt. 115-116 c.p.c., va ritenuto assorbito nel punto che precede.
Il terzo motivo di appello ( asserita errata valutazione di una circostanza di fatto – modalità di acquisto della garanzia reale sul Bene- Violazione degli artt. 115-116 c.p.c.) concerne il preteso presunto “illegittimo” comportamento della che non è stato ritenuto Controparte_2 provato nel primo grado di giudizio.
In merito non può non rilevarsi, come evidenziato dal giudice di prime cure, che non è indicato in che modo la in virtù della garanzia CP_2 prestata con il patto di riacquisto – poi mutata in fideiussione semplice- avrebbe potuto acquisire un diritto reale di garanzia sul bene condotto da in leasing. La nel costituirsi fideiussore Parte_1 Controparte_2 di non ha affatto conseguito l'effetto di ottenere una garanzia Parte_1 reale sul bene oggetto di leasing, né di potere agire esecutivamente sul bene immobile. Né, si ribadisce, risulta provata alcuna interferenza tra il e la appellata sulla vicenda in esame. Controparte_2 CP_2 IV motivo di appello: asserita errata collocazione temporale dei fatti – conoscenza della situazione debitoria in corso di trattative.
Va in merito evidenziato che la decisione del Giudice di prime cure ricalca il giudicato delle sentenze Tribunale di Venezia n. 3717/2015 di data
16.11.2015 e n. 3848/2015 di data 23.11.2015 sui medesimi crediti derivanti dai contratti in questione. Ciò posto, il fatto che l'allora
[...]
avesse avuto contezza già dal mese di luglio 2011 CP_2 dell'esposizione debitoria di - (circostanza che a parere Parte_1 dell'appellante sarebbe confermato dal preteso presunto colloquio tra il signor ed il signor ) , risulta comunque CP_13 CP_12 documentalmente confutato dal fatto che – a quella data – non era stato deliberato alcun affidamento dal CDA, pertanto le trattative volte al conseguimento del finanziamento non erano maturate al punto tale da ingenerare il legittimo (e tutelabile) affidamento di nel Parte_1 buon esito dell'intera operazione.
V motivo di appello: asserita contraddizione tra motivazione e dispositivo/impossibilità di esecuzione della sentenza così come indicato nel dispositivo perché il capannone non è più nello stato di grezzo avanzato, in corso di costruzione.
Il punto di ricorso è destituito di fondamento, poiché la riconsegna del
Bene oggetto del Leasing all'esito della risoluzione consegue al contratto, né in merito alla restituzione dell'immobile rileva lo stato grezzo o meno dello stesso. Va in merito evidenziato che le parti hanno altresì stipulato un contratto di mandato senza rappresentanza, in virtù del quale sono stati eseguiti i lavori di costruzione dell'immobile.
VI Motivo di appello: necessaria applicazione della nuova disciplina in materia di leasing – modalità di determinazione delle somme dovute all'utilizzatore ex L. 124/2017.
Va in merito evidenziato che si tratta di domanda nuova, e quindi inammissibile, poiché non era oggetto del giudizio di primo grado il quantum dovuto all'esito della risoluzione del contratto bensì la domanda di ripetizione dei canoni versati in corso di rapporto ai sensi dell'art. 1526, comma 1.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in misura inferiore ai valori medi tabellari stante la modesta complessità della controversia e della limitata attività difensiva svolta;
altresì, con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolte.
Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025.
La Consigliera est. La Presidente
NN IA RE RE IArosaria TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa IArosaria TT Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa NN IA RE RE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, vertente tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Parte_1 avv.ti Roberto Cosma ed Elisabetta Diorio
APPELLANTE
E
Controparte_1
– quale incorporante per fusione la
[...] [...] giusta atto di fusione di data Controparte_2 29.12.2016 rep. n. 39.813 e racc. n. 21.034 Notaio - in persona Per_1 del legale rappresentante pro -tempore, rapp.ta e difesa dall'avv.to Gavino
Spiga
APPELLATA
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_3 difeso dall'avv.to Gianluigi Iannetti
APPELLATA
Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 9880/2019 pubblicata il 11.5.2019.
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 conveniva in giudizio la ed Controparte_2
lamentando condotte contrarie a buona fede Controparte_3 con le quali e la avrebbero ostacolato CP_3 Controparte_1
e rifiutato la proposta di - utilizzatrice e debitrice - non più in Parte_1 grado di pagare il canone di locazione finanziaria ed i debiti verso la banca, di cessione del contratto di leasing alla società ET OU , la quale avrebbe voluto poi a mezzo di un mutuo erogato dalla CP_2
riscattare anticipatamente il bene ed estinguere la posizione
[...] debitoria di sia nei confronti della concedente che della banca. Parte_1
Deduceva quindi l'attore, a carico dei convenuti, comportamenti contrari a correttezza, buona fede, abuso del diritto e di posizione dominante e chiedendo il risarcimento dei danni, contrattuali ed extracontrattuali subiti nonché l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. Al3021081040 originariamente concluso, in data
18.12.2002 con la società Controparte_4 a con atto del 1.06.2006 , per grave inadempimento
[...] Controparte_5 di . CP_3
In particolare l'appellante indicava i seguenti fatti: che in data 18/12/2002 la società Controparte_6 aveva stipulato il contratto di locazione finanziaria n.
[...]
AL3021081040 con la (oggi denominata Controparte_7 [...]
, avente ad oggetto un immobile in via di lottizzazione Controparte_3 da destinare a magazzino artigianale con uffici sito in Jesolo (VE), il corrispettivo della suddetta locazione finanziaria veniva pattuito, con tasso di interesse variabile, in € 380.277= oltre IVA, suddiviso in n. 120 canoni mensili, dei quali il primo di € 31.250= oltre IVA che veniva versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e i restanti dell'importo di € 2.933= oltre IVA ciascuno, nei primi mesi dell'anno 2006 aveva chiesto ad , ai CP_6 CP_7 sensi dell'art. 20 del contratto, il consenso/autorizzazione alla cessione del suddetto contratto di leasing in favore di altra società, e precisamente in favore di Parte_1
ricevuta la documentazione richiesta e l'atto di cessione stipulato in data 1/6/2006 tra le parti , autorizzava la cessione del contratto CP_7 richiesta da E.T.A. e pertanto l'originario contratto di leasing proseguiva regolarmente tra e la cessionaria CP_7 Parte_1
il corrispettivo della cessione del contratto, calcolato tenendo conto dei
26 canoni sino a quel momento versati da veniva pattuito in €. CP_6
187.340 + IVA 20% e così complessivamente €. 224.808=, importo corrisposto da ad mediante vari bonifici . Parte_1 CP_6
Oltre 4 anni dopo, in ragione delle difficoltà a continuare a sostenere il versamento di un canone elevato, di poco inferiore a €.
4.000 mensili in data 22/12/2010, a mezzo raccomandata a/r , chiedeva ad Parte_1
, il consenso/autorizzazione alla cessione del contratto di Controparte_7 leasing n° AL 3021081040 del 10/12/2002 ad altra società, e precisamente a ET OU Srl. In alternativa all'autorizzazione alla cessione del contratto di leasing, Pt_1
chiedeva ad il conteggio del residuo importo dovuto fino
[...] CP_7 alla scadenza del contratto al fine di procedere, se del caso, all'estinzione anticipata dello stesso finalizzata alla vendita dell'immobile a terzi.
Le richieste rimanevano infruttuose.
Nel marzo 2011, dopo innumerevoli tentativi, di sua iniziativa Parte_1 riusciva finalmente ad avere un contatto telefonico con il funzionario di zona di sede di dott. , il quale riferiva che CP_7 CP_1 Per_2
l'accoglimento della richiesta di cessione del contratto era subordinata al formale preventivo consenso di BA DE IA CA .
Nel corso di un incontro richiesto per avere chiarimenti in merito, l'attore veniva a sapere che la suddetta banca si era a suo tempo costituita fideiussore verso per garantire il puntuale adempimento delle CP_7 obbligazioni originate dal contratto di leasing, di conseguenza il mancato pagamento delle rate di leasing da parte di avrebbe obbligato Parte_1 la a far fronte al debito in qualità di garante, motivo Controparte_2 per cui ogni mutamento del soggetto contraente, doveva necessariamente venire preventivamente autorizzato dalla banca.
La banca considerava la questione del rientro della propria esposizione come pregiudiziale al fine di poter concedere l'assenso alla cessione del contratto ovvero alla sua anticipata risoluzione.
Detta vicenda costituiva, a parere dell'attore, abuso del diritto.
Quindi la parte attrice, attuale appellante, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “…In principalità: Quanto a (già Controparte_3
):
1.Accertarsi e dichiararsi la violazione da parte di Controparte_7
degli obblighi di correttezza e buona fede Controparte_3
…nell'esecuzione del rapporto contrattuale afferente il contratto di locazione finanziaria n. AL302 1081040, nonché l'abuso di diritto e/o di posizione dominante e/o di dipendenza economica posto in essere da
nei confronti di ... 2. Per l'effetto Controparte_3 Parte_1 dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 per grave inadempimento di Controparte_8 agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto….
3. Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1526 cod. civ. condannarsi alla restituzione in Controparte_3 favore di dell'importo corrispondente alle n° 84 rate mensili del Parte_1 canone di leasing riscosse fino ad aprile 2011, importo comprensivo delle
26 rate versate da dalla data della stipula sino alla cessione del CP_6 contrato in favore di e delle 58 rate successivamente versate Parte_1 da , o di quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, Parte_1 dal quale andrà ridotto l'equo compenso in favore della concedente così come quantificato dal Giudice, oltre ad interessi moratori dalla domanda al saldo.
4. Accertata l'illegittimità e contrarietà a buona fede del diniego alla cessione a terzi ed al riscatto anticipato del contratto di leasing opposto e l'illegittimità e contrarietà a buona fede del comportamento omissivo serbato da in ordine alle richieste Controparte_3 alternative di di autorizzazione alla vendita a terzi Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto di leasing o di prolungamento del contratto stesso con conseguente riduzione del canone, e rilevato che il mancato perfezionamento della vendita dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 a terzi è esclusivamente imputabile all'inerzia di , Controparte_3 condannarsi quest'ultima al risarcimento in favore di di tutti Parte_1
i danni da questa subiti nella misura che risulterà in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre ad interessi moratori dalla domanda al saldo.
Quanto a Controparte_2
Accertarsi e dichiararsi l'abuso del diritto posto in essere
[...] da nell'essersi costituita fideiussore verso Controparte_2 [...]
, precostituendosi così uno strumento per procurarsi Controparte_7 illegittimamente una garanzia reale per il rientro dell'esposizione debitoria di esposizione maturata nell'ambito di rapporti contrattuali Parte_1 diversi e distinti dal contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040. Accertarsi, e dichiararsi in capo alla la violazione Controparte_2 dell'art. 1337 cod. civ. e dei principi di correttezza e buona fede nel corso delle trattative condotte con finalizzate alla cessione del Parte_1 contratto di leasing ovvero alla cessione dell'immobile oggetto del contratto, e per aver falsamente ingenerato in un ragionevole Parte_1 affidamento sulla positiva conclusione delle trattative stesse, e per aver subordinato la concessione dell'autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al preventivo rientro dell'esposizione debitoria di Parte_1 esposizione maturata nell'ambito di rapporti contrattuali diversi e distinti dal contratto di leasing. Conseguentemente condannarsi
[...] al risarcimento in favore di Controparte_2 Pt_1 di tutti i danni da questa subiti nella misura che risulterà in corso Pt_1 di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa.
… In via alternativa ovvero subordinata Quanto a Controparte_3
(già ): Accertarsi e dichiararsi la violazione da parte
[...] Controparte_7 di degli obblighi di correttezza e buona fede Controparte_3 quali principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dagli art. 1175
e 1375 cod. civ. nell'esecuzione del rapporto contrattuale afferente il contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040, nonché l'abuso di diritto e/o di posizione dominante e/o di dipendenza economica posto in essere da nei confronti di per le Controparte_3 Parte_1 ragioni esposte in narrativa. Per l'effetto dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 per grave inadempimento di agli obblighi Controparte_3 contrattuali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ... Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 cod. civ. condannarsi alla restituzione in favore di Controparte_3 Pt_1
dell'importo corrispondente alle n° 84 rate mensili del canone di
[...] leasing riscosse fino ad aprile 2011, importo comprensivo delle 26 rate versate da dalla data della stipula sino alla cessione del contrato CP_6 in favore di e delle 58 rate successivamente versate da Parte_1 [...]
, o di quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, dal quale Pt_1 andrà ridotto l'equo compenso in favore della concedente così come quantificato dal Giudice, oltre ad interessi moratori dalla domanda al saldo. Quanto a (già ) e a Controparte_3 Controparte_7 [...]
( ) in Controparte_2 Controparte_2 solido tra loro ovvero pro quota: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di e Controparte_3 CP_2
per avere, di concerto tra loro, la prima tenuto un
[...] comportamento omissivo e aver subordinato l'autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al consenso di , e la seconda Controparte_7 per aver subordinato la concessione dell'autorizzazione alla cessione del contrato di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al preventivo rientro dell'esposizione debitoria maturata da nell'ambito di rapporti contrattuali diversi e distinti dal Parte_1 contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040, perseguendo così un interesse comune fondato sul rapporto di partecipazione societaria della
in , ai danni di Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
Conseguentemente condannarsi e Controparte_3 [...] in solido tra loro o pro quota Controparte_2 nella percentuale che verrà ritenuta di giustizia, a risarcire ex art. 2043 tutti i danni subiti da , ivi inclusi quelli conseguenti alla mancata Parte_1 possibilità di vendere a terzi l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 e, in alternativa, quelli conseguenti alla mancata autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria
n. AL3021081040 ovvero al prolungamento del contratto stesso con conseguente riduzione del canone, danni da quantificarsi nel corso del giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre ad interessi moratori dalla domanda al saldo. Spese e competenze professionali rifuse”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 ccependo - in via preliminare - l'incompetenza per territorio
[...]
del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Venezia, previa eventuale separazione delle domande proposte da nei propri Parte_1 confronti ex art.103 c.p.c.; la litispendenza delle domande proposte da ovvero, previa eventuale separazione delle domande Parte_1 proposte da nei propri confronti ex art. 103 c.p.c., la Parte_1 continenza tra tali domande e quelle già proposte dalla stessa attrice nei confronti di nei procedimenti promossi innanzi al Controparte_9
Tribunale di Venezia R.G. n. 411/2012 e R.G: n. 412/2012; in via ulteriormente subordinata chiedeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa, ovvero, previa eventuale separazione delle domande proposte da nei propri confronti ex art. 103 c.p.c., la sospensione del Parte_1 giudizio su tali domande in attesa della definizione di quelle già proposte dall'attrice nei confronti di nei procedimenti promossi Contr CP_2 innanzi al Tribunale di Venezia sopra menzionati;
nel merito chiedeva respingere le domande tutte proposte dalla società perché Parte_1 infondate.
Si costituiva in data 18.10.2013 per chiedere CP_3 Controparte_3
– in via principale - il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata condizionata per accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa per inadempimento della società al pagamento dei canoni di locazione Parte_1 finanziaria;
per determinare, nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto applicabile l'art. 1526 c.c., l'equo compenso a sé spettante.
Veniva disposta la riunione a questo giudizio della causa N.R.G. 66086/2013, introdotto dalla concedente , per sentire accertare CP_3
l'avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di leasing a causa del mancato pagamento dei canoni a decorrere dall'aprile 2011 sino al gennaio 2013, in virtù della clausola risolutiva espressa con la quale CP_3 aveva intimato la risoluzione del contratto con racc. a/r del 28.01.2013, e condannare l'utilizzatrice alla restituzione del bene e dei canoni non pagati.
Il procedimento di primo grado si concludeva con la sentenza appellata, che rigettava la domanda attorea sul presupposto che “La parte attrice, su cui gravava l'onere, non ha provato le condotte ascritte, in particolare che il rifiuto di porre in essere la proposta per il ripianamento della propria posizione debitoria sia espressione di comportamenti contrari a buona fede ovvero di abuso del diritto, né che e la abbiano di CP_3 CP_2 concerto impedito alla società di superare le proprie difficoltà mediante la complessa operazione proposta.” Ed ancora che “La circostanza che e la all'epoca dei fatti Controparte_3 Controparte_2 facessero capo al medesimo gruppo societario non consente di desumere che le scelte di e della fossero coordinate o assunte di CP_3 CP_2 concerto, essendo le società centri autonomi di imputazione dei rapporti giuridici ed operando in ambiti diversi.”
Il Giudice di prime cure invece accoglieva la domanda di e CP_3 dichiarava la risoluzione del contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. AL 3021081040 del 18.12.2002 e successive modifiche per inadempimento della al pagamento dei canoni di locazione Parte_1 finanziaria e condannava all'immediato rilascio ad Parte_1 [...] del bene immobile sito nel Comune di Iesolo (VE) Controparte_8 oggetto di locazione finanziaria.
2. Il procedimento di Appello
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato la società Parte_1 impugnava la citata sentenza convenendo avanti la Corte di Appello
[...] di Roma la Controparte_10
(quale incorporante per fusione la
[...] [...]
e al Controparte_2 Controparte_3 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: • sospendersi, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ricorrendo i gravi e fondati motivi, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o l'eventuale esecuzione della stessa;
NEL MERITO: in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa IA Luparelli, n. 9880/2019 pubblicata il 11.5.2019 – r.g. 28174/2013 – rep. 10144/2019 del
11.05.2019 – notificata in data 04.06.2019, a seguito di appello come sopra proposto: In principalità (…) • Quanto alle questioni poste con l'atto di citazione del 08.03.2013 nel proc. R.G. 28174/2013: (…) Quanto a
[...]
) Controparte_2 Controparte_2
5. Accertarsi e dichiararsi l'abuso del diritto posto in essere da CP_2
nell'essersi costituita fideiussore verso ,
[...] Controparte_7 precostituendosi così uno strumento per procurarsi illegittimamente una garanzia reale per il rientro dell'esposizione debitoria di Parte_1 esposizione maturata nell'ambito di rapporti contrattuali diversi e distinti dal contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040. 6. Accertarsi e dichiararsi in capo a la violazione dell'art. 1337 cod. Controparte_2 civ. e dei principi di correttezza e buona fede nel corso delle trattative condotte con finalizzate alla cessione del contratto di leasing Parte_1 ovvero alla cessione dell'immobile oggetto del contratto, e per aver falsamente ingenerato in un ragionevole affidamento sulla Parte_1 positiva conclusione delle trattative stesse e per aver subordinato la concessione dell'autorizzazione alla cessione del contratto di leasing n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al preventivo rientro dell'esposizione debitoria di esposizione maturata Parte_1 nell'ambito di rapporti contrattuali diversi e distinti dal contratto di leasing.
7. Conseguentemente condannare Controparte_2 al risarcimento in favore di di tutti
[...] Parte_1
i danni da questa subiti nella misura che risulterà in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa. Spese e competenze professionali rifuse In via alternativa ovvero subordinata In totale riforma della sentenza impugnata (…) Quanto a (già ) Controparte_3 Controparte_7
e a ( Controparte_2 CP_2
) in solido tra loro ovvero pro quota 11. Accertarsi e dichiararsi
[...] la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di
[...]
e per aver, di concerto tra loro, la Controparte_3 Controparte_2 prima tenuto un comportamento omissivo e aver subordinato l'autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al consenso di
, e la seconda per aver subordinato la concessione Controparte_7 dell'autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero alla cessione del bene immobile al preventivo rientro dell'esposizione debitoria maturata da nell'ambito di Parte_1 rapporti contrattuali diversi e distinti dal contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040, perseguendo così un interesse comune fondato sul rapporto di partecipazione societaria della in Controparte_2 [...]
, ai danni di 12. Conseguentemente CP_3 Parte_1 condannarsi e Controparte_3 Controparte_2 in solido tra loro o pro quota nella percentuale che
[...] verrà ritenuta di giustizia, a risarcire ex art. 2043 tutti i danni subiti da
, ivi inclusi quelli conseguenti alla mancata possibilità di vendere Parte_1
a terzi l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 e, in alternativa, quelli conseguenti alla mancata autorizzazione alla cessione del contratto di locazione finanziaria n. AL3021081040 ovvero al prolungamento del contratto stesso con conseguente riduzione del canone, danni da quantificarsi nel corso del giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre ad interessi moratori dalla domanda al saldo. Spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio integralmente rifuse.” (Oltre domande istruttorie).
In particolare l'atto di appello indiava i seguenti punti di impugnazione:
1. Errata statuizione sulla mancanza di prova di parte attrice delle condotte ascritte/mancata escussione dei testi. Violazione degli artt. 115
– 116 c.p.c.;
2. Errata valutazione degli obblighi di comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto/sussistenza della contrarietà a buona fede di . Violazione degli artt. 115 – 116 c.p.c. ; CP_3
3. Errata valutazione di una circostanza di fatto – Modalità di acquisto della garanzia reale sul bene. Violazione degli artt. 115 – 116 c.p.c.
4. Errata collocazione temporale dei fatti – Conoscenza della situazione debitoria in corso di trattative;
5. Contraddizione tra motivazione e dispositivo/Impossibilità di esecuzione della sentenza così come indicato nel dispositivo perché il capannone non è più nello stato di grezzo avanzato, in corso di costruzione;
6. Necessaria applicazione della nuova disciplina in materia di leasing – Modalità di determinazione delle somme dovute all'utilizzatore ex l. 124/2017; Si costituiva in giudizio la Controparte_10 la quale eccepiva,
[...] preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, deduceva l'infondatezza fattuale e giuridica del gravame, con conseguente richiesta di declaratoria di rigetto dell'appello ed integrale conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva altresì la società Controparte_11
in qualità di mandataria con rappresentanza in nome
[...]
e per conto di la quale eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto dalla società
chiedendone nel merito il rigetto, con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza di primo grado.
3.La decisione della Corte di Appello
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
Come correttamente dedotto dal giudice di prime cure non sussiste alcuna prova che la mancata approvazione del piano finanziario proposto dall'attrice sia riconducibile a male fede ed abuso del diritto.
In particolare risulta incontrovertibile, per averlo indicato la stessa appellante , che quest'ultima aveva una consistente esposizione Parte_1 con la e non riusciva a far fronte al pagamento della Controparte_2 rata mensile del leasing convenuto con la e della rata del mutuo CP_3 stipulato con la ed aveva perciò chiesto Controparte_2
l'approvazione del seguente piano:
- Cessione del contratto di leasing da a Eta OU Srl;
Parte_1
- Contestuale erogazione dal parte della di un mutuo Controparte_2 ipotecario in favore di ET OU Srl finalizzato a consentire a questa di riscattare anticipatamente l'immobile da e garantito da ipoteca Parte_1 di primo grado sull'immobile in favore della;
Controparte_2 - Versamento del prezzo della cessione del contratto da ET OU a Pt_1
comprensivo delle rate di leasing fino a quel momento pagate da
[...] questa ad;
CP_7
- Estinzione, utilizzando il ricavato della cessione del contratto, della posizione debitoria di con la nonché Parte_1 Controparte_2 estinzione della posizione debitoria personale del Sig. CP_12 con la stessa. CP_2
Il fatto che il “piano di risanamento” proposto dalla non sia Parte_1 andato a buon fine appare conforme ad una azione di tutela del credito da parte della banca, poiché comportava una ulteriore esposizione debitoria in favore del cessionario , del quale l'appellante non indica né prova la Cont sussistenza di idonea garanzia.
Deve dedursi in merito che il piano di rientro non deve essere obbligatoriamente accettato dalla banca creditrice, che, al contrario, deve vagliare l'oggettiva sostenibilità delle proposte.
Va altresì evidenziato che la non ha mai contestato il proprio Parte_1 inadempimento contrattuale e quindi di aver interrotto il pagamento dei canoni di locazione finanziaria alle scadenze pattuite contrattualmente.
L'interruzione dei pagamenti è avvenuta in violazione dell'art. 8 del contratto, cosi' ponendo in essere i presupposti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto. Quest'ultima articolo prevede in particolare l'operatività della risoluzione e restituzione dell'immobile oggetto del leasing finanziario alla semplice comunicazione della banca, che risulta avvenuta in data 9 gennaio 2013, nella quale vengono indicati mancati pagamenti da parte della società appellante, a decorrere dal 1 aprile 2011, fino a quasi due anni di inadempimenti.
Né sussiste il dedotto inadempimento della banca, poiché con il contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. AL 3021081040 del 18.12.2002, la ha richiesto all' Controparte_6 [...]
di acquistare, per poi cederle in utilizzo, il bene immobile CP_3 sito nel Comune di Iesolo (VE), nonché di far ultimare l'immobile suddetto da destinare a magazzino artigianale, obbligazioni puntualmente adempiute dalla banca.
Ne consegue che l'appellata risulta aver adempiuto alle obbligazioni CP_3 tipiche nascenti dal contratto di locazione finanziaria ed in particolare, ha acquistato il bene e lo ha consegnato all'utilizzatore, e nessun obbligo – neppure fondato sulla buona fede - può ravvisarsi rispetto alla accettazione del piano di rientro sopra citato.
Analoghe considerazioni valgono con specifico riferimento alla posizione di che, a parere dell'appellante, avrebbe in malafede Controparte_2 frapposto il proprio veto alla cessione, tesi difensiva smentita oggettivamente dalla circostanza che l'autorizzazione a cedere il contratto di leasing poteva provenire solo da . CP_3
Risulta invece inadempiente l'appellante, alla luce del fatto che il citato contratto di locazione finanziaria è stato ceduto dalla
[...] alla con sede in Iesolo Controparte_6 Parte_1
(VE), con atto di cessione del 1.06.2006 autorizzato dalla;
in data CP_2
30.10.2009 la ha richiesto una modifica del contratto di Parte_1 locazione finanziaria in esame, che è stata accettata dalla in data CP_2
27.11.09; a seguito del quale il corrispettivo della locazione finanziaria è stato ridefinito e pattuito in Euro 438.850,39 oltre imposte e spese contrattuali a decorrere dal canone con scadenza in data 1.11.2009 .
Con il citato contratto di locazione finanziaria immobiliare le parti hanno convenuto, tra l'altro la clausola risolutiva espressa per i gravi inadempimenti nell'accordo espressamente menzionati, con obbligo di immediata restituzione del bene concesso in locazione finanziaria e di pagamento della morosità maturata con aggravio di oneri e spese;
la riserva dell'ulteriore risarcimento dei danni con le modalità previste contrattualmente.
L'appellante non ha adempiuto l'obbligo di rimborso dei Parte_1 canoni di locazione finanziaria mensili, alle scadenze previste contrattualmente, in particolare sono risultati inevasi i canoni scaduti per complessivi Euro 100.234,18. Inoltre l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali con cui avrebbe provato i dedotti comportamenti contrari a buona fede e l'abuso del diritto da parte delle convenute odierne appellata dedotte in giudizio a fondamento della domanda e che non sono stati ritenuti provati dal giudice di prime cure.
Deve in merito rilevarsi che la motivazione addotta dal giudice di prime cure non può essere superata da alcuna prova testimoniale né dalla conferma dei capitoli. Infatti il primo Giudice ha in merito rilevato come non avesse alcun obbligo di autorizzare la cessione del contratto CP_3 che è, invece, ipotesi vietata contrattualmente, ed era la sola banca che aveva titolo per emettere l'autorizzazione in questione.
Ne consegue che a fronte di un divieto contrattuale non si può addurre la mancanza di buona fede sul punto.
Il secondo motivo di appello, che inerisce la pretesa errata valutazione degli obblighi di comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto
/ sussistenza della contrarietà a buona fede di , e la violazione degli CP_3 artt. 115-116 c.p.c., va ritenuto assorbito nel punto che precede.
Il terzo motivo di appello ( asserita errata valutazione di una circostanza di fatto – modalità di acquisto della garanzia reale sul Bene- Violazione degli artt. 115-116 c.p.c.) concerne il preteso presunto “illegittimo” comportamento della che non è stato ritenuto Controparte_2 provato nel primo grado di giudizio.
In merito non può non rilevarsi, come evidenziato dal giudice di prime cure, che non è indicato in che modo la in virtù della garanzia CP_2 prestata con il patto di riacquisto – poi mutata in fideiussione semplice- avrebbe potuto acquisire un diritto reale di garanzia sul bene condotto da in leasing. La nel costituirsi fideiussore Parte_1 Controparte_2 di non ha affatto conseguito l'effetto di ottenere una garanzia Parte_1 reale sul bene oggetto di leasing, né di potere agire esecutivamente sul bene immobile. Né, si ribadisce, risulta provata alcuna interferenza tra il e la appellata sulla vicenda in esame. Controparte_2 CP_2 IV motivo di appello: asserita errata collocazione temporale dei fatti – conoscenza della situazione debitoria in corso di trattative.
Va in merito evidenziato che la decisione del Giudice di prime cure ricalca il giudicato delle sentenze Tribunale di Venezia n. 3717/2015 di data
16.11.2015 e n. 3848/2015 di data 23.11.2015 sui medesimi crediti derivanti dai contratti in questione. Ciò posto, il fatto che l'allora
[...]
avesse avuto contezza già dal mese di luglio 2011 CP_2 dell'esposizione debitoria di - (circostanza che a parere Parte_1 dell'appellante sarebbe confermato dal preteso presunto colloquio tra il signor ed il signor ) , risulta comunque CP_13 CP_12 documentalmente confutato dal fatto che – a quella data – non era stato deliberato alcun affidamento dal CDA, pertanto le trattative volte al conseguimento del finanziamento non erano maturate al punto tale da ingenerare il legittimo (e tutelabile) affidamento di nel Parte_1 buon esito dell'intera operazione.
V motivo di appello: asserita contraddizione tra motivazione e dispositivo/impossibilità di esecuzione della sentenza così come indicato nel dispositivo perché il capannone non è più nello stato di grezzo avanzato, in corso di costruzione.
Il punto di ricorso è destituito di fondamento, poiché la riconsegna del
Bene oggetto del Leasing all'esito della risoluzione consegue al contratto, né in merito alla restituzione dell'immobile rileva lo stato grezzo o meno dello stesso. Va in merito evidenziato che le parti hanno altresì stipulato un contratto di mandato senza rappresentanza, in virtù del quale sono stati eseguiti i lavori di costruzione dell'immobile.
VI Motivo di appello: necessaria applicazione della nuova disciplina in materia di leasing – modalità di determinazione delle somme dovute all'utilizzatore ex L. 124/2017.
Va in merito evidenziato che si tratta di domanda nuova, e quindi inammissibile, poiché non era oggetto del giudizio di primo grado il quantum dovuto all'esito della risoluzione del contratto bensì la domanda di ripetizione dei canoni versati in corso di rapporto ai sensi dell'art. 1526, comma 1.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in misura inferiore ai valori medi tabellari stante la modesta complessità della controversia e della limitata attività difensiva svolta;
altresì, con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolte.
Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.11.2025.
La Consigliera est. La Presidente
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