Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4277 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VARRONE TOMMASO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 27/12/2024 i coniugi Pt_3
[...]
[...] Parte_2
il 17/02/1963, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/07/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 471, parte 2, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1335/2024 pubbl. il 22/05/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) Circa le statuizioni economiche e di assegni divorzile. - che i ricorrenti concordano altresì di rinunciare reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra e viceversa all'assegno divorzile B) Per ogni alta statuizione confermano quanto indicato in punto di separazione ivi riportato: “-- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crede, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
-- che il Sig. potrà mantenere la residenza e il Parte_2
domicilio, presso attuale casa familiare entro e non oltre 12 mesi a far data dalla separazione, poi dovrà trasferire sia il domicilio che la residenza;
-- i coniugi rinunciano l'una nei confronti dell'altro e viceversa all'assegno di mantenimento;
--che le parti dichiarano di aver già regolato ogni altro aspetto
2 economico della separazione e l'uno nei confronti dell'altra e viceversa non ha nulla da recriminare”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 gennaio 2025.
All'udienza del 02/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1335/2024 pubbl. il 22/05/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
3 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 25/07/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 471, parte 2, serie A, tra , nata a Parte_1
Messina il 07/01/1963, e , nato a [...] il [...], Parte_2
alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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