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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1416/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1416 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] addì 11/09/56 rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Giacomo Ganeri , in virtù di mandato allegato all'atto di citazione, presso il cui studio elett. domiciliata, p.e.c. ATTRICE Email_1
CONTRO
domic. in Torre del Greco via Lazio n.3 Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni : come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 18/4/2025
MOTIVAZIONI
1 La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.132 c.p.c., così come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17, della Legge 18.06.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida
(cfr. Cass. S.U. n.9936/2014; Cass. n.17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato, a mani proprie, in data 22 febbraio
2023, la sig.ra evocava in giudizio il germano Parte_1 Controparte_1
premettendo che, in virtù di sentenza n.2037/2016 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, passata in giudicato, era debitrice nei confronti del proprio germano delle seguenti somme euro 6.037,25, quale sorta capitale a titolo di Controparte_1
conguaglio della divisione ereditaria, ed euro 122,99 quali interessi per valutazione sulla sorta. Tutti gli altri conguagli tra i comunisti erano stati regolati con atto per notar del 30 ottobre 2017 al quale rimase estraneo il solo . Per_1 CP_2
L'istante deduceva di aver ripetutamente offerto la somma dovuta in virtù della suddetta sentenza ma il creditore, immotivatamente, aveva sempre rifiutato di accettarla. Per l'adempimento, la sig.ra eseguiva, quindi, istanza Parte_1
d'offerta reale tramite presso il Tribunale di Torre Annunziata. Il Parte_2
funzionario incaricato procedeva all'offerta solenne delle somme ma il signor
, come da verbale redatto nell'occasione, così dichiarava: ”non accetto Controparte_1
la somma offerta in quanto non condivido la sentenza”. Successivamente, come formalmente preavvisato, in data 25 agosto 2020 veniva depositata la somma di euro
6200,00, già offerta solennemente, presso la banca San Paolo s.p.a. sul conto di credito numero 66143/ 1000 /700069 come da verbale redatto dal funzionario Pt_2
Successivamente, l'attrice instaurava il giudizio teso alla verifica della regolarità dell'offerta reale, che veniva deciso dalla dottoressa in data 26 gennaio 2022. Per_2
Con tale atto il Tribunale così provvedeva: ”accoglie la domanda proposta da 2 e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1210, II Parte_1
comma c.c., dichiara la validità del deposito della somma di euro 6200,00 effettuato dall'attrice in data 25 agosto 2020 presso l'Istituto di Credito San Paolo spa Agenzia numero 1 di Torre del Greco, con conseguente estinzione del suo debito nei confronti del convenuto e liberazione della debitrice dalla sua obbligazione”.
Tutto ciò premesso parte attrice concludeva e chiedeva procedersi onde sentir ordinare, con sentenza, al Conservatore competente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale ex art.2884 C.C., perché estinta, avendo estinto ogni debito, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore costituito.
Instaurato regolarmente il giudizio, nessuno si costituiva per il sig. . Controparte_1
Essendo la causa documentalmente provata, rese le conclusioni , il giudizio veniva riservato a sentenza dallo scrivente giudice.
La domanda come proposta è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, sotto l'aspetto procedurale, la domanda deve considerarsi ritualmente proposta e va dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_1
giammai comparsa in giudizio.
Rituali e pertinenti sono, altresì, le legittimazioni attive e passive delle parti in causa, come da copiosa documentazione in atti.
Egualmente chiaro è l'interesse ad agire da parte dell'istante, proprietaria dei beni ereditari su cui grava l'ipoteca giudiziale iscritta il 22/11/2017.
Sul punto di cui alla domanda bisogna evidenziare che dall'esame degli atti depositati emerge, senza alcun dubbio, l'estinzione del debito da parte della sig.ra nei confronti del fratello . Il verbale dell'Ufficiale Parte_1 CP_1
Giudiziario e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.169/22 sanciscono l'adempimento dell'obbligazione sorta in virtù della sentenza n.2037/2016 che disponeva circa lo scioglimento della comunione ereditaria fra i fratelli . CP_1
3 Essendo stata estinta in toto l'obbligazione che ha dato origine all'iscrizione ipotecaria è venuto meno il pericolo di qualsiasi inadempimento con la conseguente necessità di ordinare la cancellazione dell'ipoteca sugli immobili di proprietà della
. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice onorario avv. Maria
Arcella, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) accoglie la domanda di e, per l'effetto, ordina al Parte_1
Conservatore competente territorialmente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 22/11/2017- registro particolare 6736, registro generale
50595, pubblico ufficiale Tribunale di Torre Annunziata, repertorio
2786/2016-sui beni immobili della comunione e di sua proprietà in ragion della sentenza n.2037/2016.
3) condanna al pagamento delle spese processuali che liquida. ex Controparte_1
lege, in €.2540,00 per compensi ed €.250,00 per spese vive (compreso c.u.), oltre I.V.A. e C.P.A. ed oneri accessori come dovuti, con attribuzione al procuratore costituito per anticipazione fattane.
Torre Annunziata, 21/05/2025 Il giudice onorario avv. Maria Arcella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1416 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] addì 11/09/56 rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Giacomo Ganeri , in virtù di mandato allegato all'atto di citazione, presso il cui studio elett. domiciliata, p.e.c. ATTRICE Email_1
CONTRO
domic. in Torre del Greco via Lazio n.3 Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni : come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 18/4/2025
MOTIVAZIONI
1 La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.132 c.p.c., così come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17, della Legge 18.06.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida
(cfr. Cass. S.U. n.9936/2014; Cass. n.17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato, a mani proprie, in data 22 febbraio
2023, la sig.ra evocava in giudizio il germano Parte_1 Controparte_1
premettendo che, in virtù di sentenza n.2037/2016 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, passata in giudicato, era debitrice nei confronti del proprio germano delle seguenti somme euro 6.037,25, quale sorta capitale a titolo di Controparte_1
conguaglio della divisione ereditaria, ed euro 122,99 quali interessi per valutazione sulla sorta. Tutti gli altri conguagli tra i comunisti erano stati regolati con atto per notar del 30 ottobre 2017 al quale rimase estraneo il solo . Per_1 CP_2
L'istante deduceva di aver ripetutamente offerto la somma dovuta in virtù della suddetta sentenza ma il creditore, immotivatamente, aveva sempre rifiutato di accettarla. Per l'adempimento, la sig.ra eseguiva, quindi, istanza Parte_1
d'offerta reale tramite presso il Tribunale di Torre Annunziata. Il Parte_2
funzionario incaricato procedeva all'offerta solenne delle somme ma il signor
, come da verbale redatto nell'occasione, così dichiarava: ”non accetto Controparte_1
la somma offerta in quanto non condivido la sentenza”. Successivamente, come formalmente preavvisato, in data 25 agosto 2020 veniva depositata la somma di euro
6200,00, già offerta solennemente, presso la banca San Paolo s.p.a. sul conto di credito numero 66143/ 1000 /700069 come da verbale redatto dal funzionario Pt_2
Successivamente, l'attrice instaurava il giudizio teso alla verifica della regolarità dell'offerta reale, che veniva deciso dalla dottoressa in data 26 gennaio 2022. Per_2
Con tale atto il Tribunale così provvedeva: ”accoglie la domanda proposta da 2 e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1210, II Parte_1
comma c.c., dichiara la validità del deposito della somma di euro 6200,00 effettuato dall'attrice in data 25 agosto 2020 presso l'Istituto di Credito San Paolo spa Agenzia numero 1 di Torre del Greco, con conseguente estinzione del suo debito nei confronti del convenuto e liberazione della debitrice dalla sua obbligazione”.
Tutto ciò premesso parte attrice concludeva e chiedeva procedersi onde sentir ordinare, con sentenza, al Conservatore competente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale ex art.2884 C.C., perché estinta, avendo estinto ogni debito, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore costituito.
Instaurato regolarmente il giudizio, nessuno si costituiva per il sig. . Controparte_1
Essendo la causa documentalmente provata, rese le conclusioni , il giudizio veniva riservato a sentenza dallo scrivente giudice.
La domanda come proposta è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, sotto l'aspetto procedurale, la domanda deve considerarsi ritualmente proposta e va dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_1
giammai comparsa in giudizio.
Rituali e pertinenti sono, altresì, le legittimazioni attive e passive delle parti in causa, come da copiosa documentazione in atti.
Egualmente chiaro è l'interesse ad agire da parte dell'istante, proprietaria dei beni ereditari su cui grava l'ipoteca giudiziale iscritta il 22/11/2017.
Sul punto di cui alla domanda bisogna evidenziare che dall'esame degli atti depositati emerge, senza alcun dubbio, l'estinzione del debito da parte della sig.ra nei confronti del fratello . Il verbale dell'Ufficiale Parte_1 CP_1
Giudiziario e la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.169/22 sanciscono l'adempimento dell'obbligazione sorta in virtù della sentenza n.2037/2016 che disponeva circa lo scioglimento della comunione ereditaria fra i fratelli . CP_1
3 Essendo stata estinta in toto l'obbligazione che ha dato origine all'iscrizione ipotecaria è venuto meno il pericolo di qualsiasi inadempimento con la conseguente necessità di ordinare la cancellazione dell'ipoteca sugli immobili di proprietà della
. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice onorario avv. Maria
Arcella, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) accoglie la domanda di e, per l'effetto, ordina al Parte_1
Conservatore competente territorialmente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 22/11/2017- registro particolare 6736, registro generale
50595, pubblico ufficiale Tribunale di Torre Annunziata, repertorio
2786/2016-sui beni immobili della comunione e di sua proprietà in ragion della sentenza n.2037/2016.
3) condanna al pagamento delle spese processuali che liquida. ex Controparte_1
lege, in €.2540,00 per compensi ed €.250,00 per spese vive (compreso c.u.), oltre I.V.A. e C.P.A. ed oneri accessori come dovuti, con attribuzione al procuratore costituito per anticipazione fattane.
Torre Annunziata, 21/05/2025 Il giudice onorario avv. Maria Arcella
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