CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 31/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 620/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo
Schiano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Crispo, Controparte_1
giusta mandato allegato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per conto di
; CP_3
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento -
prescrizione.
Appello avverso la sentenza n. 1759/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l' : in riforma della sentenza impugnata, confermare la validità Pt_1
dell'avviso di addebito n. 400 2012 0004244980000 sotteso all'intimazione di pagamento, con vittoria di spese;
condannare l'appellato alla restituzione delle spese legali versate dall in esecuzione della Pt_1
2 sentenza di primo grado, oltre spese vive ed oneri accessori nonché
interessi legali.
Per l'appellato : rigettare l'appello dell' CP_1 Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/01/2022 , premesso che Controparte_1
in data 16/12/2021 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n.
100 2021 900 5488901000 relativa a contributi riportati in un CP_2
pregresso avviso di addebito (AVA n. 400 2012 000 42449 80 000 per €
1.165,48 a titolo di contributi anno 2011); che l'AVA non era stato CP_2
mai notificato;
che era maturata la prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare estinto per prescrizione il credito vantato dall'ente previdenziale.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti ( e CP_2 Parte_1
) confutavano l'opposizione e ne eccepivano l'inammissibilità
[...]
e l'infondatezza.
Con sentenza depositata in data 09/11/2022 il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, ritenendo estinto per prescrizione il credito previdenziale;
condannava l al pagamento delle spese in favore Pt_1
del (€ 1.200,00) e in favore dell (€ 800,00). CP_1 CP_2
3 Avverso tale pronunzia l proponeva Parte_1
appello con ricorso depositato in data 23/12/2022.
L evidenziava che l'AVA era stato regolarmente notificato al Pt_1
debitore dallo stesso . Controparte_4
Confutava l'eccezione di prescrizione, invocando il termine decennale e la sospensione dei termini disposta in ragione dell'emergenza COVID dal
08/03/2020 al 31/08/2021 (art. 68 DL n. 18/2020, che richiama l'art. 12
DLgs n. 159/2015).
Produceva altresì l'atto interruttivo, cioè l'intimazione di pagamento n.
100 2017 9007872403000 notificata al debitore in data 07/03/2018.
Chiedeva quindi di dichiarare valido l'AVA sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
L censurava altresì la statuizione sulle spese adottata dal Pt_1
Tribunale: deduceva che l'importo liquidato per tale titolo in favore del
(€ 1.200,00) era eccessivo rispetto al valore della controversia;
CP_1
eccepiva che l in prime cure non aveva chiesto la condanna CP_2
dell'agente della riscossione alle spese processuali.
4 Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
21/06/2024, confutava il gravame dell e ne Controparte_1 Pt_1
chiedeva il rigetto.
L non si costituiva, malgrado la notifica dell'appello al difensore che CP_2
lo rappresentava in prime cure (notifica eseguita con pec del 29/12/2022, e integrata dal successivo avviso, tramite la Cancelleria, delle modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc).
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'appellato ha ricevuto la notifica CP_2
dell'appello e del decreto di fissazione di udienza tramite pec inoltrata al difensore che lo patrocinava in Tribunale (avv. Serrelli) in data
29/12/2022. Successivamente è stato notificato, a cura della Cancelleria,
anche il provvedimento che disponeva la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Non essendosi costituito in questo grado, l va dichiarato contumace. CP_2
Ciò posto, si rammenta che con il ricorso introduttivo il ha CP_1
impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2021 900 5488901000
5 (notificatagli in data 16/12/2021) con riferimento al solo AVA n. 400 2012
000 42449 80 000; con il predetto AVA l' chiedeva al il CP_2 CP_1
pagamento di € 1.165,48 a titolo di contributi per l'anno 2011. CP_2
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione i crediti riportati in detto AVA.
Avverso la decisione di primo grado l Parte_1
ha proposto l'appello, deducendo il mancato verificarsi del fatto estintivo per applicabilità del termine decennale di prescrizione.
Ha inoltre invocato l'applicazione della sospensione dei termini disposta in ragione dell'emergenza COVID dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (art. 68 DL
n. 18/2020, che richiama l'art. 12 DLgs n. 159/2015).
Ha prodotto in questa sede l'atto interruttivo della prescrizione, cioè la precedente intimazione di pagamento n. 100 2017 9007872403000
notificata al in data 07/03/2018. CP_1
L'appellato, nella memoria difensiva di secondo grado del 21/06/2024, ha eccepito la tardività della predetta produzione, trattandosi di documento non allegato tempestivamente dall'Agenzia davanti al Tribunale.
Non ha invece dedotto la irregolarità della notifica di tale atto interruttivo,
né ha negato di esserne venuto a conoscenza, né ha smentito il relativo
6 contenuto o ha confutato l'efficacia interruttiva dell'atto, limitandosi ad invocare solo il divieto di deposito di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 345 cpc.
Tale eccezione non può essere accolta.
Secondo l'insegnamento della S.C., l'indispensabilità dei documenti in appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c. consente l'esercizio dei poteri istruttori officiosi (Cass. n. 19305/2016); in tale quadro l'acquisizione d'ufficio è
permessa ed anzi, nel ricorrere dei relativi presupposti, è doverosa (Cass.
n. 25374/2017) al fine di consentire il raggiungimento della verità
materiale (Cass. n. 21006/2015, n. 12902/2015; n. 26034/2018).
L'eccezione di interruzione della prescrizione inoltre è un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile di ufficio sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 25213/2009, n.
16542/2010, n. 2420/2013).
Nel giudizio di opposizione alla pretesa esecutiva è pertanto possibile integrare in appello la documentazione già allegata in primo grado, al fine di corroborare le difese già esposte in prime cure.
"Nel rito del lavoro l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto
di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente
7 a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione, che può
essere superata solo per effetto dell'esercizio, in presenza di condizioni
idonee a giustificarlo, del potere istruttorio officioso previsto dagli artt.
421 e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che pongono un
contemperamento al principio dispositivo, ispirato all'esigenza della
ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (cfr. Cass.
23.6.2015, n.12902, e tra le altre, Cass. 28.8.2013, n. 19810, Cass.
6.3.2012, n. 3506, Cass. 29.7.2011, n. 16781” (Cass. ord. n. 10095/2016).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal in primo grado, la produzione in appello ad opera dell'Agenzia CP_1
dell'atto interruttivo appare giustificata dalla necessità di contrastare detta eccezione e si configura come eccezione in senso lato – proponibile in secondo grado dalla parte e rilevabile anche di ufficio – nonché come elemento indispensabile ai fini della decisione sul punto.
La produzione della intimazione di pagamento n. 100 2017
9007872403000 risulta dunque ammissibile.
Tale atto, che richiama espressamente l'AVA n. 400 2012 000424498000
oggetto di lite, è stato notificato al in data 07/03/2018 (v. CP_1
ricevuta della raccomandata del 07/03/2018, in cui il destinatario risulta
8 “sconosciuto” all'indirizzo, con conseguente deposito del plico presso il
Comune e affissione all'albo; v. attestazione di affissione n. 786/2018 del
Reg. Pubblicazioni del Comune di Nocera Superiore).
Il regolare recapito della predetta intimazione di pagamento in data
07/03/2018 tramite le citate formalità, del resto, non è stato contestato o negato dal debitore nel presente giudizio.
Ne consegue che:
-dopo la notifica dell'AVA n. 400 2012 000 42449 80 000, pacificamente avvenuta in data 15/10/2012, il non ha impugnato detto avviso di CP_1
addebito, onde non poteva più eccepire la prescrizione maturata prima di tale notifica;
-dopo la notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 100 2017
9007872403000 avvenuta in data 07/03/2018, parimenti il debitore non ha proposto opposizione avverso la stessa per far valere la prescrizione già
maturata;
-la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 100 2021 900
5488901000 oggetto del presente giudizio è intervenuta pacificamente in data 16/12/2021, e dunque entro il quinquennio interrotto a partire dal
07/03/2018.
9 Non appare pertanto maturata la prescrizione per i contributi oggetto del presente contenzioso.
I Giudici di legittimità hanno invero affermato che “Un'intimazione di
pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non
impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi
suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento
presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018)”;
“pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì
l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della
cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto
essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella”;
“in mancanza di detta impugnazione, la notifica delle cartelle è da
ritenere che abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sono pertanto
iniziati nuovamente a decorrere dalla data della loro notifica e sono stati
ulteriormente interrotti dalla data di notifica dell'intimazione di
pagamento” (Cass. n. 3743/2020).
“Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'intimazione di
pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per
mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo,
10 con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art.
19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non
per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne
consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente
non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la
notificazione dell'intimazione predetta” (Cass. n. 23046/2016).
Nel caso di specie il ha ricevuto la notifica dell'AVA e della CP_1
prima intimazione di pagamento e non li ha impugnati illo tempore.
Egli quindi non poteva più far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore a tali notifiche.
Né il termine quinquennale, come sopra già esposto, risulta decorso fra la notifica dell'atto interruttivo (07/03/2018) e la notifica della intimazione qui opposta (16/12/2021).
La sentenza impugnata va quindi riformata, dovendosi rigettare la domanda avanzata dal con il ricorso introduttivo. CP_1
Le spese del doppio grado vanno necessariamente ridefinite per effetto della riforma della decisione del Tribunale, e vengono poste a carico del soccombente . CP_1
11 Resta di conseguenza assorbito il motivo di gravame dell inerente Pt_1
le spese del primo grado.
Infine, poiché l si è costituito in primo grado ma non in appello, CP_2
non vi è luogo a provvedere per le spese nei suoi confronti per il secondo grado.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 620/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e , avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2 CP_3
1759/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello dell' e, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
con il ricorso di primo grado;
[...]
2)condanna alla rifusione, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.312,00 Parte_1
12 per il primo grado e in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)condanna alla rifusione, in favore dell' , delle Controparte_1 CP_2
spese del primo grado, liquidate in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
4)nulla per le spese per quanto riguarda l per il secondo grado. CP_2
Salerno, 31/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 31/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 620/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo
Schiano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
1 APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Crispo, Controparte_1
giusta mandato allegato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per conto di
; CP_3
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento -
prescrizione.
Appello avverso la sentenza n. 1759/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l' : in riforma della sentenza impugnata, confermare la validità Pt_1
dell'avviso di addebito n. 400 2012 0004244980000 sotteso all'intimazione di pagamento, con vittoria di spese;
condannare l'appellato alla restituzione delle spese legali versate dall in esecuzione della Pt_1
2 sentenza di primo grado, oltre spese vive ed oneri accessori nonché
interessi legali.
Per l'appellato : rigettare l'appello dell' CP_1 Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/01/2022 , premesso che Controparte_1
in data 16/12/2021 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n.
100 2021 900 5488901000 relativa a contributi riportati in un CP_2
pregresso avviso di addebito (AVA n. 400 2012 000 42449 80 000 per €
1.165,48 a titolo di contributi anno 2011); che l'AVA non era stato CP_2
mai notificato;
che era maturata la prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare estinto per prescrizione il credito vantato dall'ente previdenziale.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti ( e CP_2 Parte_1
) confutavano l'opposizione e ne eccepivano l'inammissibilità
[...]
e l'infondatezza.
Con sentenza depositata in data 09/11/2022 il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione, ritenendo estinto per prescrizione il credito previdenziale;
condannava l al pagamento delle spese in favore Pt_1
del (€ 1.200,00) e in favore dell (€ 800,00). CP_1 CP_2
3 Avverso tale pronunzia l proponeva Parte_1
appello con ricorso depositato in data 23/12/2022.
L evidenziava che l'AVA era stato regolarmente notificato al Pt_1
debitore dallo stesso . Controparte_4
Confutava l'eccezione di prescrizione, invocando il termine decennale e la sospensione dei termini disposta in ragione dell'emergenza COVID dal
08/03/2020 al 31/08/2021 (art. 68 DL n. 18/2020, che richiama l'art. 12
DLgs n. 159/2015).
Produceva altresì l'atto interruttivo, cioè l'intimazione di pagamento n.
100 2017 9007872403000 notificata al debitore in data 07/03/2018.
Chiedeva quindi di dichiarare valido l'AVA sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
L censurava altresì la statuizione sulle spese adottata dal Pt_1
Tribunale: deduceva che l'importo liquidato per tale titolo in favore del
(€ 1.200,00) era eccessivo rispetto al valore della controversia;
CP_1
eccepiva che l in prime cure non aveva chiesto la condanna CP_2
dell'agente della riscossione alle spese processuali.
4 Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
21/06/2024, confutava il gravame dell e ne Controparte_1 Pt_1
chiedeva il rigetto.
L non si costituiva, malgrado la notifica dell'appello al difensore che CP_2
lo rappresentava in prime cure (notifica eseguita con pec del 29/12/2022, e integrata dal successivo avviso, tramite la Cancelleria, delle modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc).
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'appellato ha ricevuto la notifica CP_2
dell'appello e del decreto di fissazione di udienza tramite pec inoltrata al difensore che lo patrocinava in Tribunale (avv. Serrelli) in data
29/12/2022. Successivamente è stato notificato, a cura della Cancelleria,
anche il provvedimento che disponeva la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Non essendosi costituito in questo grado, l va dichiarato contumace. CP_2
Ciò posto, si rammenta che con il ricorso introduttivo il ha CP_1
impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2021 900 5488901000
5 (notificatagli in data 16/12/2021) con riferimento al solo AVA n. 400 2012
000 42449 80 000; con il predetto AVA l' chiedeva al il CP_2 CP_1
pagamento di € 1.165,48 a titolo di contributi per l'anno 2011. CP_2
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo estinti per prescrizione i crediti riportati in detto AVA.
Avverso la decisione di primo grado l Parte_1
ha proposto l'appello, deducendo il mancato verificarsi del fatto estintivo per applicabilità del termine decennale di prescrizione.
Ha inoltre invocato l'applicazione della sospensione dei termini disposta in ragione dell'emergenza COVID dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (art. 68 DL
n. 18/2020, che richiama l'art. 12 DLgs n. 159/2015).
Ha prodotto in questa sede l'atto interruttivo della prescrizione, cioè la precedente intimazione di pagamento n. 100 2017 9007872403000
notificata al in data 07/03/2018. CP_1
L'appellato, nella memoria difensiva di secondo grado del 21/06/2024, ha eccepito la tardività della predetta produzione, trattandosi di documento non allegato tempestivamente dall'Agenzia davanti al Tribunale.
Non ha invece dedotto la irregolarità della notifica di tale atto interruttivo,
né ha negato di esserne venuto a conoscenza, né ha smentito il relativo
6 contenuto o ha confutato l'efficacia interruttiva dell'atto, limitandosi ad invocare solo il divieto di deposito di nuovi documenti in appello ai sensi dell'art. 345 cpc.
Tale eccezione non può essere accolta.
Secondo l'insegnamento della S.C., l'indispensabilità dei documenti in appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c. consente l'esercizio dei poteri istruttori officiosi (Cass. n. 19305/2016); in tale quadro l'acquisizione d'ufficio è
permessa ed anzi, nel ricorrere dei relativi presupposti, è doverosa (Cass.
n. 25374/2017) al fine di consentire il raggiungimento della verità
materiale (Cass. n. 21006/2015, n. 12902/2015; n. 26034/2018).
L'eccezione di interruzione della prescrizione inoltre è un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile di ufficio sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 25213/2009, n.
16542/2010, n. 2420/2013).
Nel giudizio di opposizione alla pretesa esecutiva è pertanto possibile integrare in appello la documentazione già allegata in primo grado, al fine di corroborare le difese già esposte in prime cure.
"Nel rito del lavoro l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto
di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente
7 a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione, che può
essere superata solo per effetto dell'esercizio, in presenza di condizioni
idonee a giustificarlo, del potere istruttorio officioso previsto dagli artt.
421 e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che pongono un
contemperamento al principio dispositivo, ispirato all'esigenza della
ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (cfr. Cass.
23.6.2015, n.12902, e tra le altre, Cass. 28.8.2013, n. 19810, Cass.
6.3.2012, n. 3506, Cass. 29.7.2011, n. 16781” (Cass. ord. n. 10095/2016).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal in primo grado, la produzione in appello ad opera dell'Agenzia CP_1
dell'atto interruttivo appare giustificata dalla necessità di contrastare detta eccezione e si configura come eccezione in senso lato – proponibile in secondo grado dalla parte e rilevabile anche di ufficio – nonché come elemento indispensabile ai fini della decisione sul punto.
La produzione della intimazione di pagamento n. 100 2017
9007872403000 risulta dunque ammissibile.
Tale atto, che richiama espressamente l'AVA n. 400 2012 000424498000
oggetto di lite, è stato notificato al in data 07/03/2018 (v. CP_1
ricevuta della raccomandata del 07/03/2018, in cui il destinatario risulta
8 “sconosciuto” all'indirizzo, con conseguente deposito del plico presso il
Comune e affissione all'albo; v. attestazione di affissione n. 786/2018 del
Reg. Pubblicazioni del Comune di Nocera Superiore).
Il regolare recapito della predetta intimazione di pagamento in data
07/03/2018 tramite le citate formalità, del resto, non è stato contestato o negato dal debitore nel presente giudizio.
Ne consegue che:
-dopo la notifica dell'AVA n. 400 2012 000 42449 80 000, pacificamente avvenuta in data 15/10/2012, il non ha impugnato detto avviso di CP_1
addebito, onde non poteva più eccepire la prescrizione maturata prima di tale notifica;
-dopo la notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 100 2017
9007872403000 avvenuta in data 07/03/2018, parimenti il debitore non ha proposto opposizione avverso la stessa per far valere la prescrizione già
maturata;
-la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 100 2021 900
5488901000 oggetto del presente giudizio è intervenuta pacificamente in data 16/12/2021, e dunque entro il quinquennio interrotto a partire dal
07/03/2018.
9 Non appare pertanto maturata la prescrizione per i contributi oggetto del presente contenzioso.
I Giudici di legittimità hanno invero affermato che “Un'intimazione di
pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non
impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi
suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento
presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018)”;
“pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì
l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della
cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto
essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella”;
“in mancanza di detta impugnazione, la notifica delle cartelle è da
ritenere che abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sono pertanto
iniziati nuovamente a decorrere dalla data della loro notifica e sono stati
ulteriormente interrotti dalla data di notifica dell'intimazione di
pagamento” (Cass. n. 3743/2020).
“Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'intimazione di
pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per
mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo,
10 con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art.
19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non
per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne
consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente
non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la
notificazione dell'intimazione predetta” (Cass. n. 23046/2016).
Nel caso di specie il ha ricevuto la notifica dell'AVA e della CP_1
prima intimazione di pagamento e non li ha impugnati illo tempore.
Egli quindi non poteva più far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore a tali notifiche.
Né il termine quinquennale, come sopra già esposto, risulta decorso fra la notifica dell'atto interruttivo (07/03/2018) e la notifica della intimazione qui opposta (16/12/2021).
La sentenza impugnata va quindi riformata, dovendosi rigettare la domanda avanzata dal con il ricorso introduttivo. CP_1
Le spese del doppio grado vanno necessariamente ridefinite per effetto della riforma della decisione del Tribunale, e vengono poste a carico del soccombente . CP_1
11 Resta di conseguenza assorbito il motivo di gravame dell inerente Pt_1
le spese del primo grado.
Infine, poiché l si è costituito in primo grado ma non in appello, CP_2
non vi è luogo a provvedere per le spese nei suoi confronti per il secondo grado.
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 620/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e , avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2 CP_3
1759/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello dell' e, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
con il ricorso di primo grado;
[...]
2)condanna alla rifusione, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.312,00 Parte_1
12 per il primo grado e in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
3)condanna alla rifusione, in favore dell' , delle Controparte_1 CP_2
spese del primo grado, liquidate in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
4)nulla per le spese per quanto riguarda l per il secondo grado. CP_2
Salerno, 31/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
13