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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668/2019 del R.G., promossa in questo grado
DA in persona del l.r.p.t. Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO VOUCH (pec P.IVA_1
Email_1
appellante
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
appellato contumace
CONTRO
Controparte_2
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. FRANCESCO LEONE, SIMONA P.IVA_3
FELL e PIERLUIGI FAUZIA
Pec e Email_2 Email_3 Email_4
appellata e appellante incidentale
E
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. FABIO VALGUARNERA,
pec Email_5
appellata
1 Conclusioni per l'appellante principale:
in totale riforma e/o annullamento della sentenza n. 4932/2018 resa inter partes dal
Tribunale di Palermo – Sezione V Civile, nel procedimento R.G. n. 17959/14 (cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 18518/14), …, il 10.06.2018, pubblicata in data 15.11.2018 e non notificata NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, - accertata, per tutte le ragioni dedotte,
l'infondatezza, in fatto e in diritto, della pretesa creditoria azionata in via ingiuntiva dal
, dichiarare nulla, inefficace o comunque revocare e/o disapplicare Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa in data 24.11.2014 dal predetto ente comunale ex art. 2
R.D. n. 639/1910 e s.m.i., mandando assolta la Compagnia assicuratrice appellante da ogni avversaria pretesa;
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse fondata la pretesa ingiuntiva azionata dal e confermasse, pertanto, sul punto, la decisione Controparte_1
impugnata, accertato il diritto della Compagnia assicuratrice appellante alla rivalsa nei confronti delle contraenti di polizza, dichiarare tenute e condannare, in via solidale o alternativa fra di loro, ed Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_4
a rimborsare alla Compagnia assicuratrice appellante tutte le somme che dovessero essere versate all'ente territoriale in adempimento della predetta ingiunzione di pagamento e della sentenza di primo grado, ivi comprese le spese legali liquidate;
con il favore delle spese del grado”.
Conclusioni per l'appellante incidentale:
- respingere poiché infondata, inammissibile ed improcedibile la domanda di regresso spiegata dalla nell'atto di appello principale nei confronti della Parte_1
per le ragioni sopra spiegate;
Controparte_2
-accogliere il presente appello incidentale ed in totale riforma e/o annullamento della sentenza n. 4932/2018 resa inter partes dal Tribunale di Palermo – Sezione V Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Claudia Turco, il 10.06.2018, pubblicata in data
15.11.2018 e non notificata, così provvedere: - previa disapplicazione dei seguenti atti: - verbale n. 3 del 6 agosto 2014 con cui la società ricorrente veniva esclusa, per i motivi di seguito riportati, dalla procedura di appalto concorso per l'affidamento di servizi residenziali per donne vittime di violenza (Azione 23 del Piano di Zona 2010-2012) CIG 5595046A03; -
2 nota prot. n. 730538 dell'11 settembre 2014 emessa dal Comune di Palermo, Ufficio
Segreteria Generale Contratti, con cui tale Ufficio ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria stipulata a garanzia dell'offerta presentata dall' per l'importo di € Pt_2
26.678,20; - nota prot. n. 854022 del 21 ottobre 2014 emessa dal medesimo Ufficio, con cui
l'Amministrazione ha diffidato la Società garante al pagamento della somma garantita;
- accertare e dichiarare l'inefficacia (ovvero l'obbligo negativo) e comunque l'inesistenza del diritto e l'illegittimità della richiesta di escussione della polizza fidejussoria per tutte le ragioni sopra spiegate, - con vittorie di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata soc. coop.
In via principale, accogliere il primo motivo d'appello proposto dalla
[...]
dichiarando che il Parte_3 Controparte_1 non ha diritto di procedere all'incameramento della cauzione. in via subordinata, rigettare la domanda di regresso proposta dalla Compagnia Assicuratrice
[...]
nei confronti della per i motivi esposti. in Parte_3 Controparte_5
via ulteriormente gravata, ritenere e dichiarare che la ha diritto Controparte_5
di essere garantita e manlevata dall' e per l'effetto Controparte_6 condannare quest'ultima a pagare alla ogni e qualsiasi somma Controparte_5
che dovesse esborsata in ragione del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 4932/2018, resa il 15 novembre 2018, il Tribunale di Palermo - riuniti i proc. n. 18518/2014 del R.G. intrapreso da e n. Parte_1
17959/2014 del R.G. intrapreso dalla Parte_4
, n.q. di mandataria dell' – ha rigettato
[...] Parte_5
le domande con le quali le parti attrici avevano rispettivamente chiesto la revoca dell'ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910, del 24 novembre 2014, con la quale l'ente civico aveva ingiunto alla compagnia di assicurazione il pagamento di € 26.678,20
(importo di cui alla polizza fideiussoria n. 2014/50/2299848) e l'accertamento negativo Parte dell'obbligo di escussione della fideiussione prestata dall' per mezzo della suddetta polizza, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'appalto dei servizi residenziali per donne vittime di violenza, bandito dal . Controparte_1
3 2. Il Tribunale, affermata la giurisdizione del G.O., ha invero ritenuto infondate le domande, atteso che la fideiussione provvisoria era stata escussa dalla stazione appaltante dopo aver escluso dalla procedura ad evidenza pubblica l'ATI che, in occasione dei controlli preliminari a campione, non aveva fornito regolare prova del possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di partecipazione. Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto che correttamente la stazione appaltante avesse prima escluso dalla partecipazione alla gara l'ATI, atteso che ai sensi dell'art. 19 lett. F) del bando, lex specialis, “la mancata conferma del possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione dalla procedura di gara” e poi escusso la polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n.
163/2008.
3. Avverso la predetta decisione ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, che con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il successivo 25 marzo 2019, ne ha chiesto la riforma lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale ritenuto applicabile all'appalto l'art. 48 D.Lgs. n. 163 cit. e per aver omesso di pronunciare sia sulla eccepita invalidità del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione azionato dalla stazione appaltante, sia sulla domanda di regresso nei confronti delle imprese contraenti.
4. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata il 3 maggio 2019, si costituiva la Parte_4 che con appello incidentale chiedeva accertarsi l'illegittimità della richiesta di escussione della polizza fidejussoria.
5. Con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 9 luglio 2019, si costituiva il ed infine, con memoria del 17 luglio 2019, di costituiva anche la coop. Controparte_1
soc. concludendo come in epigrafe. Controparte_5
6.Dichiarata l'interruzione ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c., a seguito del collocamento in quiescenza del procuratore dell'ente civico, il giudizio veniva ritualmente riassunto dalla società di assicurazioni appellante.
Si costituivano l'appellata soc. coop. e la mentre Controparte_5 Parte_4
il non depositava nuova memoria di costituzione né partecipava Controparte_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni, rimanendo così contumace.
4 6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per il giorno 16 ottobre 2024, le parti depositavano note telematiche e questa Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo di quello incidentale, da trattarsi congiuntamente in quanto analoghi, sono fondati.
8. Giova innanzi tutto premettere, in punto di fatto, che nel caso di specie, il CP_1
ha indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto
[...]
l'affidamento di servizi residenziali per donne vittime di violenza, alla quale ha partecipato l'ATI “ unitamente alla Associazione Controparte_3 [...]
. Controparte_2
In riscontro alla disposta verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati nella domanda di partecipazione, l'ATI, in data 25 luglio 2014, ha trasmesso la documentazione attestante i servizi espletati nei propri settori di competenza e tuttavia la stazione appaltante, il successivo 7 agosto 2014, ha comunicato l'esclusione della dalla procedura di gara, ritenendo incompleta la documentazione suddetta per CP_4
la mancanza della certificazione attestante la buona esecuzione e/o la valutazione positiva o saldo di chiusura dei lavori.
Con nota prot. n. 730538 del 11 settembre 2014, l' ha, infine, Parte_6
invitato l'ATI a provvedere al pagamento della somma garantita e successivamente, con nota del 21 ottobre 2014, ha chiesto l'escussione della polizza fideiussoria n.2014/502299848, rilasciata dalla Società Reale Mutua di assicurazioni S.p.A., Agenzia di Termini Imerese in favore della costituenda ATI.
Infine, l'ente civico emanava, nei confronti della società di assicurazioni in parola, ordinanza di ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910, recante l'intimazione al pagamento della complessiva somma di € 26.678,20, di cui alla polizza fideiussioria n. 2014/50/2299848 cit.
9. Tanto chiarito in punto di fatto, deve ora rilevarsi che, come correttamente evidenziato dalle appellanti, l'appalto bandito dall'ente civico, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi residenziali per donne vittime di violenza, per come pacifico in atti, rientra nella cat. 25 di cui all'allegato II B del d. lgs. n. 163/06 (c.d. settori esclusi).
5 Ai sensi degli artt. 20 e 27 DLgs n. 163 cit. la disciplina applicabile agli appalti rientranti nei c.d. settori esclusi è rappresentata unicamente dagli artt. 65, 68 e 225 dello stesso Codice, oltre che, come ovvio, dai principi generali in materia di affidamento di appalti pubblici desumibili dalla normativa nazionale e comunitaria, ai quali il bando, costituente lex specialis, deve necessariamente uniformarsi.
10. Nel caso di specie, il bando di gara, circostanza questa parimenti pacifica tra le parti, all'art. art. 19, lett. F), prevedeva che la “mancata conferma del possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione dalla procedura di gara”, senza nulla aggiungere in merito alla eventuale escussione della polizza prestata a titolo di cauzione provvisoria.
11. Non può trovare quindi applicazione al caso di specie la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 48 del Codice degli Appalti, a mente del quale alla suddetta mancata conferma segue anche l'escussione della polizza.
Ed invero, la norma in parola è dettata per gli appalti di lavori sopra soglia e non è richiamata tra quelle applicabili ai settori esclusi ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 163.
Trattandosi di una norma di carattere sanzionatorio inoltre deve escludersi che la stessa possa ritenersi espressione di un principio generale di rilevanza comunitaria né può ipotizzarsi una sua applicazione in via analogica agli appalti di servizi, ai sensi dell'art. 14 dis. prel. c.c.
(Cons. di Stato n. 5280 del 19.11.2015; n. 2853 del 25.02.2014; n. 3137/2017: “ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi indicati nell'elenco allegato II B … è materia disciplinata esclusivamente dai successivi artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura) e 225 (avviso sugli appalti aggiudicati), il che rende illegittimi sia il bando di gara …nella parte in cui richiama l'art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 163 del 2006 e i poteri di controllo che questo attribuisce alle stazioni appaltanti, sia il provvedimento della stazione appaltante che ha escluso dalla gara l'aggiudicataria provvisoria per non aver presentato, nel prescritto termine,
i richiesti documenti attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica, siccome richiesto dal cit. art. 48, in tal modo procedendo ad una esclusione non prevista dalla normativa regolante la specifica materia e violando il principio di tassatività delle cause di esclusione”).
11. In riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento delle domande della soc. di
Assicurazioni e dell'ATI deve dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di pagamento della cauzione provvisoria prestata con polizza fideiussoria n. 2014/50/2299848 del giorno 11
6 settembre 2014 e la conseguente illegittimità della ingiunzione di pagamento emessa ex art. 2 R.D. n. 639/1910 dal in data 24 novembre 2014. Controparte_1
12. Visto l'art. 91 c.p.c. le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dell'ente civico e liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando contrariis rejectis, nella contumacia del , in riforma della sentenza n. 4932/2018, resa dal Controparte_1
Tribunale di Palermo il 15 novembre 2018, appellata in via principale da
[...]
e in via incidentale dalla Parte_1 [...]
nei confronti del e Controparte_2 Controparte_1
della coop. sociale “ , dichiara non dovuto il pagamento Controparte_5 dell'importo della cauzione provvisoria, pari a € 26.678,20, di cui alla polizza fideiussoria n.
2014/502299848 e annulla l'ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910 del 24 novembre
2014.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 2.910,00 per il primo grado ed in € 3.500,00 per l'appello, oltre spese generali,
IVA e CPA, in favore di ciascun appellato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Consigliere est.
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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