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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 24.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2501 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ,
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Vulcano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Dei Bizantini, in virtù di procure alle liti allegate all'atto di citazione in opposizione;
ATTORI - OPPONENTI
E
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola M. Sculco,
Andrea M. Sculco e Franca Di Mare ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Castrovillari, alla via Gorizia n. 2, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 623/2020 del 28.09.2020 (R.G. n.
2036/2020), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essi opponenti, il pagamento, in favore di , dell'importo di € 14.601,94, oltre interessi e spese del CP_1 monitorio, in virtù dell'omesso rimborso del finanziamento concesso da che ha CP_2 successivamente ceduto il credito all'odierna opposta.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano la mancata notifica e accettazione della cessione del credito e la conseguente violazione dell'art. 1264 c.c., dell'art. 17 del contratto di finanziamento e dell'art. 5 del contratto di cessione.
inoltre, disconosceva le sottoscrizioni apposte a proprio nome sul Parte_2 contratto di finanziamento.
2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il CP_1 rigetto dell'opposizione.
3. Con ordinanza del 25.02.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , veniva rigettata la richiesta di Parte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_2
e veniva assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione
[...]
obbligatoria.
La causa veniva istruita documentalmente e attraverso CTU grafologica e all'udienza del
24.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 5 4. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
pagina 3 di 5 A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che, relativamente a , Parte_1
parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di finanziamento, nonché l'estratto conto;
inoltre, circostanza pacifica risulta l'erogazione del credito.
L'opponente non ha contestato l'inadempimento, ma si è limitato a eccepire l'omessa comunicazione della cessione del credito.
Ebbene a tal proposito, si rileva che parte opposta ha prodotto la comunicazione, inviata all'odierno opponente, con cui lo stesso veniva informato della cessione del contratto per cui è causa (cfr. doc. 5 e doc. 6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Per tale ragione, va rigettata l'opposizione proposta da . Parte_1
6. Per quanto riguarda si rileva che parte opposta non è riuscita a provare Parte_2
la fonte del proprio diritto, in quanto il contratto di finanziamento, posto alla base della pretesa creditoria, non risulta sottoscritto da detta opponente.
Invero, l'elaborato peritale - di cui si condividono le risultanze, poiché diffusamente motivate, fondate su letteratura scientifica, scevre da vizi logici e raggiunte attraverso strumentazione tecnica - ha accertato che le sottoscrizione apposte sul contratto di finanziamento per cui è causa non appartengano a in quanto tra le firme in verifica e le firme comparative Parte_2
autografe non sussistono costanti grafiche ed elementi qualificanti concordanti.
Detta consulenza, inoltre, non è stata contestate delle parti, non avendo le stesse neanche presentato osservazioni.
Per tale ragione, va accolta l'opposizione proposta da Parte_2
pagina 4 di 5 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte attrice per quanto riguarda le spese liquidate in favore di Parte_2
Le spese di CTU vengono poste interamente in capo all'opposta, atteso che la CTU ha accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento da parte di Parte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei Parte_1 suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 623/2020 del 28.09.2020 (R.G. n. 2036/2020), emesso dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_2
decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
3) condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite che si liquidano € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase di istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
4) condanna alla refusione, in favore di delle CP_1 Parte_2
spese di lite che si liquidano € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase studio;
,€ 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
5) pone le spese di CTU definitivamente in capo ad CP_1
Castrovillari, 07.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 24.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2501 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ,
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Vulcano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Dei Bizantini, in virtù di procure alle liti allegate all'atto di citazione in opposizione;
ATTORI - OPPONENTI
E
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola M. Sculco,
Andrea M. Sculco e Franca Di Mare ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Castrovillari, alla via Gorizia n. 2, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 623/2020 del 28.09.2020 (R.G. n.
2036/2020), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essi opponenti, il pagamento, in favore di , dell'importo di € 14.601,94, oltre interessi e spese del CP_1 monitorio, in virtù dell'omesso rimborso del finanziamento concesso da che ha CP_2 successivamente ceduto il credito all'odierna opposta.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano la mancata notifica e accettazione della cessione del credito e la conseguente violazione dell'art. 1264 c.c., dell'art. 17 del contratto di finanziamento e dell'art. 5 del contratto di cessione.
inoltre, disconosceva le sottoscrizioni apposte a proprio nome sul Parte_2 contratto di finanziamento.
2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il CP_1 rigetto dell'opposizione.
3. Con ordinanza del 25.02.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , veniva rigettata la richiesta di Parte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_2
e veniva assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione
[...]
obbligatoria.
La causa veniva istruita documentalmente e attraverso CTU grafologica e all'udienza del
24.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 5 4. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
pagina 3 di 5 A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che, relativamente a , Parte_1
parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di finanziamento, nonché l'estratto conto;
inoltre, circostanza pacifica risulta l'erogazione del credito.
L'opponente non ha contestato l'inadempimento, ma si è limitato a eccepire l'omessa comunicazione della cessione del credito.
Ebbene a tal proposito, si rileva che parte opposta ha prodotto la comunicazione, inviata all'odierno opponente, con cui lo stesso veniva informato della cessione del contratto per cui è causa (cfr. doc. 5 e doc. 6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Per tale ragione, va rigettata l'opposizione proposta da . Parte_1
6. Per quanto riguarda si rileva che parte opposta non è riuscita a provare Parte_2
la fonte del proprio diritto, in quanto il contratto di finanziamento, posto alla base della pretesa creditoria, non risulta sottoscritto da detta opponente.
Invero, l'elaborato peritale - di cui si condividono le risultanze, poiché diffusamente motivate, fondate su letteratura scientifica, scevre da vizi logici e raggiunte attraverso strumentazione tecnica - ha accertato che le sottoscrizione apposte sul contratto di finanziamento per cui è causa non appartengano a in quanto tra le firme in verifica e le firme comparative Parte_2
autografe non sussistono costanti grafiche ed elementi qualificanti concordanti.
Detta consulenza, inoltre, non è stata contestate delle parti, non avendo le stesse neanche presentato osservazioni.
Per tale ragione, va accolta l'opposizione proposta da Parte_2
pagina 4 di 5 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte attrice per quanto riguarda le spese liquidate in favore di Parte_2
Le spese di CTU vengono poste interamente in capo all'opposta, atteso che la CTU ha accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento da parte di Parte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei Parte_1 suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 623/2020 del 28.09.2020 (R.G. n. 2036/2020), emesso dall'intestato Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_2
decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
3) condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite che si liquidano € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase di istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
4) condanna alla refusione, in favore di delle CP_1 Parte_2
spese di lite che si liquidano € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase studio;
,€ 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
5) pone le spese di CTU definitivamente in capo ad CP_1
Castrovillari, 07.05.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5