Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 15159/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 15159 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BRAGA VERONICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. FANTE SILVIA , come da mandato in atti;
CP
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno;
2. La casa coniugale, sita in Terrassa OV, Via Mario Rigoni Stern nr. 4, catastalmente identificata al NCEU del predetto Comune, al fg. 4, mapp. 460, sub 1 (pT - p1, cat. A3, cl. 2, vani 5,5, rendita € 312,46), sub 5 (garage, cat. C/6, cl. 02, mq. 22, rendita 27,27), sub 3 (garage, cat. C/ 6 cl.
01, mq. 16, rendita € 19,83), al fg. 4, mapp. 462 (cat. F/1, mq. 21) verrà assegnata al marito che continuerà ad abitarvi . La sig.ra , a tacitazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si CP obbliga a cedere al sig. il 50% di proprietà della casa coniugale;
il sig. si accollerà il Pt_1 Pt_1
3. Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente fissata presso la madre. Il padre godrà di ampio diritto di visita e potrà tenere con sé a fine Per_1
settimana alternati dalle ore 18.30 del venerdì e sino al lunedì mattina, oltre alle sere del martedì
e del giovedì, indicativamente dalle ore 18.30 , comprese di pernotto, avendo cura di accompagnarlo a scuola il giorno seguente. Entrambi i genitori, inoltre, trascorreranno con il figli o due settimane anche non continuative durante il periodo estivo (i coniugi concorderanno i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 maggio di ciascun anno), nonché metà delle vacanze di Natale. In ordine alle festività ricorrenti, i genitori avranno cura di alternare tra loro il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis. Nel caso in cui la SI.ra si dovesse CP
trasferire a Galliera Veneta per motivi di lavoro, seguirà la mamma. In questo caso, il padre Per_1
potrà tenere con sé il minore per tre fine settimana al mese (con alternanza due week - end con il padre e uno con la madre) a partire dalle ore 18.30 del giovedì sera quando la SI.ra porterà CP
dal papà e sino alla domenica sera quando il SI. riaccompagnerà dalla Per_1 Pt_1 Per_1 mamma. Oltre a ciò, durante le vacanze estive trascorrerà quattro settimane anche non Per_1 consecutive con il padre (da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno), nonché metà delle vacanze di Natale. In ordine alle festività ricorrenti, i genitori avranno cura di alternare tra loro il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis.
4. A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il SI. verserà, entro il giorno 5, Pt_1
la somma di € 300,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT (rientrano in tale voce,
a titolo esemplificativo, le spese per l'alloggio, il vestiario e il vitto); oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Padova;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . CP
5. I ricorrenti si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta di identità, con iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi i genitori;
6. La SI,ra ed il SI. dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non CP Pt_1
pretendono nulla l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento personale e di aver regolato ogni questione economica pendente tra loro.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...] hanno contratto matrimonio CP il 14/05/2017 in Terrassa OV (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 1, Parte 2, Serie A, anno 2017. Dalla loro unione è nato il figlio , il 5.05.2021 a Monselice (PD). Persona_2
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Le condizioni concordate dalle parti relative al figlio minore, la cui audizione è
stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale del minore,
conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss cod. civ, nonché adeguate in relazione all'età e alle esigenze del figlio.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...] 2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo.
5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Presidente
dr.ssa Cinzia Balletti