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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 16.03.2023 al N° di R.G.C.A. 3849/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. BALDO Caterina e dall'Avv. MECACCI Parte_1
Mirko, anche disgiuntamente tra loro
-ricorrente- contro rappresentata e difesa dall'Avv. MARCONCINI Matteo Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: Mutuo
Conclusioni
Per il ricorrente: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, accertata e dichiarata tra le parti l'esistenza di un contratto di mutuo infruttifero o di altro titolo idoneo alla restituzione della somma prestata a Controparte_1 condannare quest'ultima al pagamento nei confronti del comparente della somma di euro 32.859,79, oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (17.11.2021) al saldo effettivo, ovvero IN VIA SUBORDINATA nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste nell'ammissione dei mezzi non ammessi;
con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Per la resistente (nota di PC del 10.3.2025): Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che tra le parti è stata costituita ed esercitata da entrambe dal 2011 al 2023 (rectius 2021) una società di fatto sotto l'insegna “La
EG di MA NS e, per gli effetti, dichiarare che le posizioni creditorie dell'uno e dell'altro socio restino definitivamente imputate a ciascuno di loro secondo le norme del c.c.; con rigetto integrale delle pretese avanzate da Pt_1 con vittoria delle spese processuali.
[...] pagina 1 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Nel ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 16.3.2023, Parte_1 rappresenta di aver convissuto more uxorio con dal 20024 al 2021, quando la Controparte_1 relazione è cessata consensualmente.
In tale ambito temporale e precisamente nel 2011 manifestava a la sua CP_1 Pt_1 intenzione di avviare un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita di abbigliamento per bambini in Tavarnelle Val Di Pesa;
non avendo a disposizione i capitali necessari da investire per l'avvio dell'attività, vrebbe chiesto in prestito a la somma necessaria, assicurandolo che CP_1 Pt_1 gliela avrebbe restituita.
Accordatisi sul rimborso della somma a rate e senza interessi, consegnava a Pt_1
a somma complessiva di euro 38.409,79 concordando il rimborso della somma a mezzo di CP_1 rate mensili a decorrere dal 2013 e fino alla completa estinzione del debito che sarebbe dovuta avvenire nell'arco temporale di circa dieci/undici anni;
pertanto, le consegnava nr. 12 assegni bancari Pt_1 tratti sul proprio conto corrente n. 4021853/9, acceso presso Banca Credito Cooperativo di Cambiano, oltre ad un bonifico, in data 19.09.2018, dell'importo di euro 6.000,00.
Il ricorrente esplicita nella narrativa dell'atto anche le modalità di reimpiego1 della detta somma da parte di questa, una volta avviata l'attività commerciale, procedeva nelle date del CP_1
10.05.2013, 05.05.2015, 08.10.2015, 02.11.2015, 17.03.2016, 13.10.2016 e 02.02.17 a rimborsare parte della somma ottenuta per un totale di euro 5.450,00, interrompendo i pagamenti della somma residua di euro 32.859,79, la cui restituzione viene richiesta in questa sede, non senza aver avviato la Pt_1 procedura di negoziazione assistita, conclusa con esito negativo con verbale del 20.5.2022. ha contestato la domanda facendo presente che l'iniziativa Controparte_1 imprenditoriale venne condivisa da che, oltre ad impiegare proprie risorse finanziarie e a Pt_1 prestare fidejussione personale presso la ChiantiBanca di Tavarnelle Val di Pesa sulla linea di credito relativa all'attività, volle collaborare attivamente nella gestione dell'attività, tanto da frequentare costantemente il negozio per “stare dietro il bancone”, apporti, economici e lavorativi, che rileverebbero quale “conferimento di capitale di socio nell'azienda di famiglia costituita di fatto”, i cui utili furono destinati ad alimentare e a sostenere il nucleo familiare dei due contendenti (genitori di due figli minori), tant'è che, intervenuta la fine del rapporto, affettivo e familiare, venendo meno anche l'apporto lavorativo di la “EG di MA NS è stata chiusa nell'aprile del 2023. Parte Pt_1 convenuta precisa di aver investito nell'attività la propria liquidazione “TFR” ottenuta dopo il licenziamento da presso la quale lavorava e sostiene, definitivamente, che la costituzione di CP_2 una società di fatto – i cui requisiti distintivi ricorrerebbero nel caso di specie2 – escluda la sussistenza del diritto di credito azionato da parte ricorrente, facendo sì che le posizioni creditorie dell'uno e dell'altro socio restino definitivamente imputate a ciascuno di loro.
All'udienza del 14.7.2023 le parti, presenti personalmente, hanno liberamente dichiarato: facendo presente di aver anticipato i denari consegnati all'ex convivente per averli Parte_1 prelevati da un conto corrente cointestato sia con suo fratello, che con la nonna ER
; Persona_3
rappresentando di versare in difficili condizioni economiche, pur svolgendo due CP_1 attività di lavoro part time e provvedendo alla cura e alla crescita dei due figli della ex coppia in un'abitazione locata.
Concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies 4° co. c.p.c., la causa è stata istruita con l'assunzione delle dichiarazioni dei testimoni indotti da parte ricorrente ( legale Tes_1 rappresentante della IN Dior) e di parte convenuta CP_3 Controparte_4
. Controparte_5 Controparte_6
Il teste indicato da parte ricorrente, non è stato sentito non essendo stato ER citato dalla parte interessata.
E' stato acquisito da questo giudice (e fatto versare in PCT) un documento che la teste Tes_1 aveva in mano durante la deposizione, ovvero la stampa di una e-mail del 13.3.2024 – intercorsa tra 2
1-esercizio in comune di un'attività economica;
2-ripartizione dei guadagni e delle perdite;
3-esistenza di un fondo comune;
4-vincolo di collaborazione tra i soci;
5- affectio societatis, ovvero volontà comune di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni. pagina 3 di 8 dipendente della IN Dior e avv. Viti Marco legale di tale azienda – in cui Testimone_2 si discute dell'opportunità di andare a testimoniare intorno ad una vicenda legata a CP_1
Si tratta di un documento che, comunque all'esito dell'istruttoria, non ha alcun rilievo sulla decisione della causa.
Sono stati assegnati termini per il deposito di memorie conclusive;
la causa viene in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 9.5.2025 (le cui note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. sono state ritualmente depositate).
Ragioni della decisione
Sulla legittimazione attiva di Pt_1
La difesa di all'udienza del 14.07.2023, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva CP_1 del ricorrente in relazione “quanto meno alla metà dell'importo reclamato”.
L'eccezione si è rivelata destituita da ogni fondamento.
In primis occorre prendere atto che soltanto relativamente all'importo di euro 6.002 risulta esserci stato un bonifico dal conto corrente n. 36437 Chianti Banca cointestato tra Parte_1
e la defunta , mentre la restante parte di euro 26.857,79 risulta essere ER Persona_3 stata corrisposta a mezzo dazione di n.12 assegni bancari tratti dal conto corrente N. 4021853/9 intestato esclusivamente a presso Banca Di Credito Cooperativo di Cambiano. Parte_1
Relativamente al solo importo di euro 6.002,00, tratto dal c/c cointestato a più persone, trova applicazione l'art. 1854 c.c., a norma del quale “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”: pertanto, nel caso di cointestazione, gli intestatari del conto hanno facoltà di compiere operazioni separatamente e la solidarietà dal lato attivo comporta che il contitolare ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intero saldo, sicché l'adempimento così conseguito libera il terzo. (“Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere - sino all'estinzione del rapporto - operazioni attive e passive anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari. Deriva da quanto precede, pertanto, che il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare” (Cass.
15231/2002; Cass. 12385/2014). pagina 4 di 8 Ne consegue che ha legittimamente agito per ottenere la restituzione della Parte_1 detta somma;
peraltro, si rileva che alla morte della Signora (26.09.2022), Persona_3 cointestataria del conto corrente Chianti Banca – da cui è stato eseguito come detto il bonifico bancario di euro 6.002,00 a favore di - l'intera sua eredità, ivi compreso il saldo attivo del CP_1 conto corrente cointestato in questione, è stata devoluta, per rinuncia abdicativa dell'unico erede legittimo , figlio della defunta, ai nipoti e già cointestatari Persona_4 Parte_1 ER del conto corrente i quali sono subentrati per rappresentazione nell'eredità quali nipoti, ex filio della defunta.
In diritto
Si richiamano i seguenti principi di diritto quali criteri informatori della sentenza.
1---Nel rapporto di convivenza more uxorio i rapporti patrimoniali fra le parti sono regolati assimilandoli alle obbligazioni naturali ex art. 2034 cc a condizione che rispettino i requisiti di adeguatezza e proporzionalità. Le spese effettuate per il sostentamento della coppia o per la gestione della casa comune non sono ripetibili.
2--L'art. 1813 c.c. definisce il mutuo come il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il contratto soddisfa l'interesse del mutuatario a fruire di un bene fungibile o del denaro e quello del mutuante di ricevere una somma quale corrispettivo del prestito, trattandosi di contratto, di regola, oneroso. La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e/o la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.
Nel merito
Occorre premettere che la teste indotta da parte ricorrente non ha fornito alcuna ulteriore utile informazione sulla vicenda, atteso che ha potuto confermare solo che gli importi portati dagli assegni firmati da (per euro 1885,61, euro 1041,64, euro 1284,54) sono stati corrisposti, a titolo di Pt_1 pagamento di merce acquistata da presso la società IN DIOR s.p.a., circostanza già CP_1 ammessa implicitamente da e che quest'ultima era una cliente abituale dell'azienda con filiale CP_1
pagina 5 di 8 all'ingrosso di Osmannoro.
Altrettanto può dirsi intorno alle deposizioni dei testi indotti da parte convenuta – alcuno dei quali avente interessi personali e concreti tali da segnare in negativo la loro attendibilità – le quali hanno meramente confermato, nelle occasioni mensili o bimensili di frequentazione del negozio di abbigliamento per bambini, che il ricorrente era un addetto alle vendite nei tardi pomeriggi dei giorni di apertura del negozio in cui non era presente e che provvedeva ad incassare i prezzi della merce CP_1 venduta, dunque non fornendo la prova né della costante presenza del ricorrente nel negozio né della diretta gestione dell'attività commerciale da parte di (ad es. alcun teste ha riferito che, laddove Pt_1
l'articolo di abbigliamento richiesto non era disponibile, si incaricava direttamente di Pt_1 provvedere al suo reperimento, recandosi presso il fornitore o ordinandolo al telefono), ponendo piuttosto in rilievo la circostanza che la presenza di nel negozio era più che altro un fatto Pt_1 occasionale dipendente dalle momentanee indisponibilità della titolare senza alcun vincolo CP_1 di collaborazione tra di loro (ad es. non è emersa una chiara ed evidente turnazione nelle presenze, salvo il fatto che preferibilmente e compatibilmente ai propri orari di lavoro, Pt_1 mano> nei tardi pomeriggi, ma mai di sabato ad es.).
Inoltre – e tale prova avrebbe dovuto essere fornita dalla convenuta avendo eccepito il fatto estintivo della pretesa di parte ricorrente – non era intestatario del conto corrente della ditta Pt_1 individuale “la EG di MA NS, non poteva emettere assegni né aveva delega ad operare sul c/c, con ciò significando dell'assenza di poteri gestori effettivi della asserita società di fatto in capo a
Pt_1
Inoltre, la ditta di Bazzani è rimasta attiva fino al mese di febbraio 2024, ovvero ha continuato ad operare anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio avvenuta nel 2020/2021 e Pt_1 quando è stata formalizzata la chiusura della ditta, non ha rivendicato alcun credito verso questa, come invece un effettivo partecipante all'azienda familiare o ad una società di fatto avrebbe dovuto fare
(specie considerando che alla data del 17.11.2021 aveva chiesto a a restituzione Pt_1 CP_1 del mutuo (v. doc nr. 4).
Difatti, anche secondo la Corte Costituzionale (sentenza nr. 148 del 2024), laddove ha affermato che anche il convivente di fatto è un familiare ed è impresa familiare quella con cui collabora, presuppone che il convivente abbia dato prova di una prestazione di lavoro non occasionale in favore della stessa e che abbia avanzato richieste economiche proprio a causa di quest'attività. pagina 6 di 8 Peraltro, se davvero avesse partecipato all'azienda coniugale non gestita CP_1 Pt_1 ufficialmente in forma societaria – avrebbe dovuto attribuire il reddito o la perdita del reddito al convivente lavorante nella misura pari al 50% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare o alla diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 C.c..
Non risultano altresì fornite le prove in ordine alla costituzione di un fondo comune da utilizzare soltanto per sopperire alle esigenze della società di fatto e, soprattutto, della compartecipazione agli utili e alle perdite c. d. affectio societatis; in particolare la resistente non ha dimostrato documentalmente “...che gli utili si riversavano interamente nelle casse familiari”.
Ultima, ma non per importanza, è l'avvenuta restituzione di alcune somme da parte di in favore di il ricorrente ha prodotto, infatti, copia di n. 9 ricevute, firmate e CP_1 Pt_1 sottoscritte da che non l'ha disconosciuta, afferenti la restituzione concordata del prestito CP_1 rispettivamente del 10.05.2013, del 05.05.2015, del 08.10.2015, del 02.11.2015, del 17.03.2016, del
13.10.2016 e del 02.02.17 per un totale di euro 5.450,00; dalla visione di alcune di queste ricevute sottoscritte da si legge, come causale, “restituzione prestito a favore di , CP_1 Pt_1 rivelatrici del pregresso prestito erogato da le ricevute acquistano un particolare valore Pt_1 decisorio, perché contengono il chiaro ed inequivocabile impegno di restituzione dell'unico prestito ricevuto da con indicazione del relativo importo restituito. Pt_1
Tali documenti sono idonei a provare che i era riconosciuta debitrice nei riguardi CP_1 di per il prestito originariamente ottenuto, non avendo, peraltro, la resistente provato un Pt_1 diverso titolo che giustifichi la redazione di tali ricevute e non potendo essere fornita una diversa interpretazione, dovendo fare riferimento ai criteri ermeneutici applicabili agli atti unilaterali;
del resto secondo un univoco orientamento giurisprudenziale, “la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore e senza altro scopo se non quest'ultimo " (Cass. Sez.
3, sent. 21 luglio 2016, n. 14993, Rv. 641448-01); sarebbe spettato, infine, a provare CP_1
"l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale".
Per l'effetto di tutto quanto sopra, viene condannata al pagamento in favore di CP_1 della somma mutuata di euro 32.859,79, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi legali Pt_1 dalla costituzione in mora del 17.11.2021 al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono determinate nel minimo dello pagina 7 di 8 scaglione di riferimento, secondo quanto disposto dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
32.859,79, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 17.11.2021 al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre le spese vive, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Firenze, 6 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto all'importo di euro 25.700 – distribuito in nr. 8 assegni - veniva impiegato per l'avvio dell'attività commerciale di vendita di abbigliamento per bambini mediante apertura dell'esercizio commerciale/negozio denominato “La EG di MA Poppins di Bazzani Samanta”, in Tavarnelle Val di Pesa (FI) Piazza Domenico Cresti n. 4; quanto a quello di euro 4.209,79 – distribuito in n. 3 assegni – venivano acquistati vari articoli di abbigliamento presso la società “IN Distribuzione spa” con sede legale in Pescia e sede operativa in Altopascio (LU); quanto a quello di euro 2500 – in nr. 1 assegno – operava un rimborso in favore di CP_1
madre, che aveva anticipato per l'acquisto di artic mento presso la società IN ON ; infine, quanto ad euro 6.000, lo utilizzava per chiudere il proprio conto corrente CP_1 temporaneo presso la Banca Chianti Banca esti il fido bancario personale per chiedere altro fido nell'interesse della ditta individuale “La EG di MA NS pagina 2 di 8
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 16.03.2023 al N° di R.G.C.A. 3849/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. BALDO Caterina e dall'Avv. MECACCI Parte_1
Mirko, anche disgiuntamente tra loro
-ricorrente- contro rappresentata e difesa dall'Avv. MARCONCINI Matteo Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: Mutuo
Conclusioni
Per il ricorrente: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, accertata e dichiarata tra le parti l'esistenza di un contratto di mutuo infruttifero o di altro titolo idoneo alla restituzione della somma prestata a Controparte_1 condannare quest'ultima al pagamento nei confronti del comparente della somma di euro 32.859,79, oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora (17.11.2021) al saldo effettivo, ovvero IN VIA SUBORDINATA nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste nell'ammissione dei mezzi non ammessi;
con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Per la resistente (nota di PC del 10.3.2025): Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che tra le parti è stata costituita ed esercitata da entrambe dal 2011 al 2023 (rectius 2021) una società di fatto sotto l'insegna “La
EG di MA NS e, per gli effetti, dichiarare che le posizioni creditorie dell'uno e dell'altro socio restino definitivamente imputate a ciascuno di loro secondo le norme del c.c.; con rigetto integrale delle pretese avanzate da Pt_1 con vittoria delle spese processuali.
[...] pagina 1 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Nel ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 16.3.2023, Parte_1 rappresenta di aver convissuto more uxorio con dal 20024 al 2021, quando la Controparte_1 relazione è cessata consensualmente.
In tale ambito temporale e precisamente nel 2011 manifestava a la sua CP_1 Pt_1 intenzione di avviare un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita di abbigliamento per bambini in Tavarnelle Val Di Pesa;
non avendo a disposizione i capitali necessari da investire per l'avvio dell'attività, vrebbe chiesto in prestito a la somma necessaria, assicurandolo che CP_1 Pt_1 gliela avrebbe restituita.
Accordatisi sul rimborso della somma a rate e senza interessi, consegnava a Pt_1
a somma complessiva di euro 38.409,79 concordando il rimborso della somma a mezzo di CP_1 rate mensili a decorrere dal 2013 e fino alla completa estinzione del debito che sarebbe dovuta avvenire nell'arco temporale di circa dieci/undici anni;
pertanto, le consegnava nr. 12 assegni bancari Pt_1 tratti sul proprio conto corrente n. 4021853/9, acceso presso Banca Credito Cooperativo di Cambiano, oltre ad un bonifico, in data 19.09.2018, dell'importo di euro 6.000,00.
Il ricorrente esplicita nella narrativa dell'atto anche le modalità di reimpiego1 della detta somma da parte di questa, una volta avviata l'attività commerciale, procedeva nelle date del CP_1
10.05.2013, 05.05.2015, 08.10.2015, 02.11.2015, 17.03.2016, 13.10.2016 e 02.02.17 a rimborsare parte della somma ottenuta per un totale di euro 5.450,00, interrompendo i pagamenti della somma residua di euro 32.859,79, la cui restituzione viene richiesta in questa sede, non senza aver avviato la Pt_1 procedura di negoziazione assistita, conclusa con esito negativo con verbale del 20.5.2022. ha contestato la domanda facendo presente che l'iniziativa Controparte_1 imprenditoriale venne condivisa da che, oltre ad impiegare proprie risorse finanziarie e a Pt_1 prestare fidejussione personale presso la ChiantiBanca di Tavarnelle Val di Pesa sulla linea di credito relativa all'attività, volle collaborare attivamente nella gestione dell'attività, tanto da frequentare costantemente il negozio per “stare dietro il bancone”, apporti, economici e lavorativi, che rileverebbero quale “conferimento di capitale di socio nell'azienda di famiglia costituita di fatto”, i cui utili furono destinati ad alimentare e a sostenere il nucleo familiare dei due contendenti (genitori di due figli minori), tant'è che, intervenuta la fine del rapporto, affettivo e familiare, venendo meno anche l'apporto lavorativo di la “EG di MA NS è stata chiusa nell'aprile del 2023. Parte Pt_1 convenuta precisa di aver investito nell'attività la propria liquidazione “TFR” ottenuta dopo il licenziamento da presso la quale lavorava e sostiene, definitivamente, che la costituzione di CP_2 una società di fatto – i cui requisiti distintivi ricorrerebbero nel caso di specie2 – escluda la sussistenza del diritto di credito azionato da parte ricorrente, facendo sì che le posizioni creditorie dell'uno e dell'altro socio restino definitivamente imputate a ciascuno di loro.
All'udienza del 14.7.2023 le parti, presenti personalmente, hanno liberamente dichiarato: facendo presente di aver anticipato i denari consegnati all'ex convivente per averli Parte_1 prelevati da un conto corrente cointestato sia con suo fratello, che con la nonna ER
; Persona_3
rappresentando di versare in difficili condizioni economiche, pur svolgendo due CP_1 attività di lavoro part time e provvedendo alla cura e alla crescita dei due figli della ex coppia in un'abitazione locata.
Concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies 4° co. c.p.c., la causa è stata istruita con l'assunzione delle dichiarazioni dei testimoni indotti da parte ricorrente ( legale Tes_1 rappresentante della IN Dior) e di parte convenuta CP_3 Controparte_4
. Controparte_5 Controparte_6
Il teste indicato da parte ricorrente, non è stato sentito non essendo stato ER citato dalla parte interessata.
E' stato acquisito da questo giudice (e fatto versare in PCT) un documento che la teste Tes_1 aveva in mano durante la deposizione, ovvero la stampa di una e-mail del 13.3.2024 – intercorsa tra 2
1-esercizio in comune di un'attività economica;
2-ripartizione dei guadagni e delle perdite;
3-esistenza di un fondo comune;
4-vincolo di collaborazione tra i soci;
5- affectio societatis, ovvero volontà comune di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni. pagina 3 di 8 dipendente della IN Dior e avv. Viti Marco legale di tale azienda – in cui Testimone_2 si discute dell'opportunità di andare a testimoniare intorno ad una vicenda legata a CP_1
Si tratta di un documento che, comunque all'esito dell'istruttoria, non ha alcun rilievo sulla decisione della causa.
Sono stati assegnati termini per il deposito di memorie conclusive;
la causa viene in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 9.5.2025 (le cui note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. sono state ritualmente depositate).
Ragioni della decisione
Sulla legittimazione attiva di Pt_1
La difesa di all'udienza del 14.07.2023, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva CP_1 del ricorrente in relazione “quanto meno alla metà dell'importo reclamato”.
L'eccezione si è rivelata destituita da ogni fondamento.
In primis occorre prendere atto che soltanto relativamente all'importo di euro 6.002 risulta esserci stato un bonifico dal conto corrente n. 36437 Chianti Banca cointestato tra Parte_1
e la defunta , mentre la restante parte di euro 26.857,79 risulta essere ER Persona_3 stata corrisposta a mezzo dazione di n.12 assegni bancari tratti dal conto corrente N. 4021853/9 intestato esclusivamente a presso Banca Di Credito Cooperativo di Cambiano. Parte_1
Relativamente al solo importo di euro 6.002,00, tratto dal c/c cointestato a più persone, trova applicazione l'art. 1854 c.c., a norma del quale “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”: pertanto, nel caso di cointestazione, gli intestatari del conto hanno facoltà di compiere operazioni separatamente e la solidarietà dal lato attivo comporta che il contitolare ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intero saldo, sicché l'adempimento così conseguito libera il terzo. (“Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere - sino all'estinzione del rapporto - operazioni attive e passive anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari. Deriva da quanto precede, pertanto, che il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare” (Cass.
15231/2002; Cass. 12385/2014). pagina 4 di 8 Ne consegue che ha legittimamente agito per ottenere la restituzione della Parte_1 detta somma;
peraltro, si rileva che alla morte della Signora (26.09.2022), Persona_3 cointestataria del conto corrente Chianti Banca – da cui è stato eseguito come detto il bonifico bancario di euro 6.002,00 a favore di - l'intera sua eredità, ivi compreso il saldo attivo del CP_1 conto corrente cointestato in questione, è stata devoluta, per rinuncia abdicativa dell'unico erede legittimo , figlio della defunta, ai nipoti e già cointestatari Persona_4 Parte_1 ER del conto corrente i quali sono subentrati per rappresentazione nell'eredità quali nipoti, ex filio della defunta.
In diritto
Si richiamano i seguenti principi di diritto quali criteri informatori della sentenza.
1---Nel rapporto di convivenza more uxorio i rapporti patrimoniali fra le parti sono regolati assimilandoli alle obbligazioni naturali ex art. 2034 cc a condizione che rispettino i requisiti di adeguatezza e proporzionalità. Le spese effettuate per il sostentamento della coppia o per la gestione della casa comune non sono ripetibili.
2--L'art. 1813 c.c. definisce il mutuo come il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il contratto soddisfa l'interesse del mutuatario a fruire di un bene fungibile o del denaro e quello del mutuante di ricevere una somma quale corrispettivo del prestito, trattandosi di contratto, di regola, oneroso. La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e/o la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.
Nel merito
Occorre premettere che la teste indotta da parte ricorrente non ha fornito alcuna ulteriore utile informazione sulla vicenda, atteso che ha potuto confermare solo che gli importi portati dagli assegni firmati da (per euro 1885,61, euro 1041,64, euro 1284,54) sono stati corrisposti, a titolo di Pt_1 pagamento di merce acquistata da presso la società IN DIOR s.p.a., circostanza già CP_1 ammessa implicitamente da e che quest'ultima era una cliente abituale dell'azienda con filiale CP_1
pagina 5 di 8 all'ingrosso di Osmannoro.
Altrettanto può dirsi intorno alle deposizioni dei testi indotti da parte convenuta – alcuno dei quali avente interessi personali e concreti tali da segnare in negativo la loro attendibilità – le quali hanno meramente confermato, nelle occasioni mensili o bimensili di frequentazione del negozio di abbigliamento per bambini, che il ricorrente era un addetto alle vendite nei tardi pomeriggi dei giorni di apertura del negozio in cui non era presente e che provvedeva ad incassare i prezzi della merce CP_1 venduta, dunque non fornendo la prova né della costante presenza del ricorrente nel negozio né della diretta gestione dell'attività commerciale da parte di (ad es. alcun teste ha riferito che, laddove Pt_1
l'articolo di abbigliamento richiesto non era disponibile, si incaricava direttamente di Pt_1 provvedere al suo reperimento, recandosi presso il fornitore o ordinandolo al telefono), ponendo piuttosto in rilievo la circostanza che la presenza di nel negozio era più che altro un fatto Pt_1 occasionale dipendente dalle momentanee indisponibilità della titolare senza alcun vincolo CP_1 di collaborazione tra di loro (ad es. non è emersa una chiara ed evidente turnazione nelle presenze, salvo il fatto che preferibilmente e compatibilmente ai propri orari di lavoro, Pt_1 mano> nei tardi pomeriggi, ma mai di sabato ad es.).
Inoltre – e tale prova avrebbe dovuto essere fornita dalla convenuta avendo eccepito il fatto estintivo della pretesa di parte ricorrente – non era intestatario del conto corrente della ditta Pt_1 individuale “la EG di MA NS, non poteva emettere assegni né aveva delega ad operare sul c/c, con ciò significando dell'assenza di poteri gestori effettivi della asserita società di fatto in capo a
Pt_1
Inoltre, la ditta di Bazzani è rimasta attiva fino al mese di febbraio 2024, ovvero ha continuato ad operare anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio avvenuta nel 2020/2021 e Pt_1 quando è stata formalizzata la chiusura della ditta, non ha rivendicato alcun credito verso questa, come invece un effettivo partecipante all'azienda familiare o ad una società di fatto avrebbe dovuto fare
(specie considerando che alla data del 17.11.2021 aveva chiesto a a restituzione Pt_1 CP_1 del mutuo (v. doc nr. 4).
Difatti, anche secondo la Corte Costituzionale (sentenza nr. 148 del 2024), laddove ha affermato che anche il convivente di fatto è un familiare ed è impresa familiare quella con cui collabora, presuppone che il convivente abbia dato prova di una prestazione di lavoro non occasionale in favore della stessa e che abbia avanzato richieste economiche proprio a causa di quest'attività. pagina 6 di 8 Peraltro, se davvero avesse partecipato all'azienda coniugale non gestita CP_1 Pt_1 ufficialmente in forma societaria – avrebbe dovuto attribuire il reddito o la perdita del reddito al convivente lavorante nella misura pari al 50% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare o alla diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 C.c..
Non risultano altresì fornite le prove in ordine alla costituzione di un fondo comune da utilizzare soltanto per sopperire alle esigenze della società di fatto e, soprattutto, della compartecipazione agli utili e alle perdite c. d. affectio societatis; in particolare la resistente non ha dimostrato documentalmente “...che gli utili si riversavano interamente nelle casse familiari”.
Ultima, ma non per importanza, è l'avvenuta restituzione di alcune somme da parte di in favore di il ricorrente ha prodotto, infatti, copia di n. 9 ricevute, firmate e CP_1 Pt_1 sottoscritte da che non l'ha disconosciuta, afferenti la restituzione concordata del prestito CP_1 rispettivamente del 10.05.2013, del 05.05.2015, del 08.10.2015, del 02.11.2015, del 17.03.2016, del
13.10.2016 e del 02.02.17 per un totale di euro 5.450,00; dalla visione di alcune di queste ricevute sottoscritte da si legge, come causale, “restituzione prestito a favore di , CP_1 Pt_1 rivelatrici del pregresso prestito erogato da le ricevute acquistano un particolare valore Pt_1 decisorio, perché contengono il chiaro ed inequivocabile impegno di restituzione dell'unico prestito ricevuto da con indicazione del relativo importo restituito. Pt_1
Tali documenti sono idonei a provare che i era riconosciuta debitrice nei riguardi CP_1 di per il prestito originariamente ottenuto, non avendo, peraltro, la resistente provato un Pt_1 diverso titolo che giustifichi la redazione di tali ricevute e non potendo essere fornita una diversa interpretazione, dovendo fare riferimento ai criteri ermeneutici applicabili agli atti unilaterali;
del resto secondo un univoco orientamento giurisprudenziale, “la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore e senza altro scopo se non quest'ultimo " (Cass. Sez.
3, sent. 21 luglio 2016, n. 14993, Rv. 641448-01); sarebbe spettato, infine, a provare CP_1
"l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale".
Per l'effetto di tutto quanto sopra, viene condannata al pagamento in favore di CP_1 della somma mutuata di euro 32.859,79, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi legali Pt_1 dalla costituzione in mora del 17.11.2021 al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono determinate nel minimo dello pagina 7 di 8 scaglione di riferimento, secondo quanto disposto dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
32.859,79, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 17.11.2021 al saldo.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre le spese vive, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Firenze, 6 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto all'importo di euro 25.700 – distribuito in nr. 8 assegni - veniva impiegato per l'avvio dell'attività commerciale di vendita di abbigliamento per bambini mediante apertura dell'esercizio commerciale/negozio denominato “La EG di MA Poppins di Bazzani Samanta”, in Tavarnelle Val di Pesa (FI) Piazza Domenico Cresti n. 4; quanto a quello di euro 4.209,79 – distribuito in n. 3 assegni – venivano acquistati vari articoli di abbigliamento presso la società “IN Distribuzione spa” con sede legale in Pescia e sede operativa in Altopascio (LU); quanto a quello di euro 2500 – in nr. 1 assegno – operava un rimborso in favore di CP_1
madre, che aveva anticipato per l'acquisto di artic mento presso la società IN ON ; infine, quanto ad euro 6.000, lo utilizzava per chiudere il proprio conto corrente CP_1 temporaneo presso la Banca Chianti Banca esti il fido bancario personale per chiedere altro fido nell'interesse della ditta individuale “La EG di MA NS pagina 2 di 8